Sentenza 6 marzo 2007
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, l'incompetenza derivante da connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice - sussistente, ex art. 6, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000, solo nel caso di concorso formale di reati - può essere rilevata o eccepita, ex art. 21, comma terzo, cod. proc. pen. - applicabile, ex art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, anche ai procedimenti davanti al giudice di pace - a pena di decadenza, solo entro i termini previsti dall'art. 21, comma secondo, cod. proc. pen., e cioè prima della conclusione dell'udienza preliminare o se questa manchi, come nel procedimento davanti al giudice di pace, subito dopo avere compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.
Commentario • 1
- 1. Processo penale: lo spostamento di competenza dal giudice di pace a un giudice superioreDr. Raffaele Vairo · https://www.avvocatoandreani.it/ · 13 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2007, n. 13827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13827 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2007 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento