Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2007, n. 13827
CASS
Sentenza 6 marzo 2007

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Massime1

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, l'incompetenza derivante da connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice - sussistente, ex art. 6, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000, solo nel caso di concorso formale di reati - può essere rilevata o eccepita, ex art. 21, comma terzo, cod. proc. pen. - applicabile, ex art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, anche ai procedimenti davanti al giudice di pace - a pena di decadenza, solo entro i termini previsti dall'art. 21, comma secondo, cod. proc. pen., e cioè prima della conclusione dell'udienza preliminare o se questa manchi, come nel procedimento davanti al giudice di pace, subito dopo avere compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

Commentario1

  • 1Processo penale: lo spostamento di competenza dal giudice di pace a un giudice superiore
    Dr. Raffaele Vairo · https://www.avvocatoandreani.it/ · 13 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2007, n. 13827
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13827
Data del deposito : 6 marzo 2007

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