Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 13/06/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00820/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01365/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1365 del 2024, proposto da
RI IA IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Tarantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Capurso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Edilpa S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Di Candido, Isabella Scoccimarro, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Di Candido in Trani, corso Vittorio Emanuele n.34;
per l'annullamento
- del diniego serbato dal Comune di Trani, giusta nota prot. n. 64551 del 10 ottobre 2024, comunicata a mezzo PEC in pari data, avverso l’istanza di accesso agli atti del 9 settembre 2024, depositata il successivo 10, e con la quale l’odierna ricorrente richiedeva all’amministrazione intimata di essere autorizzata ad accedere agli atti dell’Ufficio per visionare – ed eventualmente estrarre copia - della pratica edilizia relativa al permesso di costruire n. 11 del 24 luglio 2004 e relativi allegati, in quanto “proprietaria di un appartamento al primo piano di via Malcangi 13 posta frontalmente a Garage Italia oggetto di demolizione e di ricostruzione di due palazzine di tre piani con conseguenze riduzione di luce e visuale e privacy”;
- di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ivi compresi, ove occorra ed ove lesivi degli interessi del ricorrente, le note prot. n. 57909 del 13 settembre 2023 e n. 60549 del 25 settembre 2024 nonché la successiva e connessa nota prot. n. 67489 del 23 ottobre 2023 recante conferma del diniego sull’accesso e limitazione del rimborso richiesto in ordine ai diritti di segreteria per l’accesso denegato, oltre ogni altro atto recanti eventuali ulteriori relazioni istruttorie endoprocedimentali, la proposta del responsabile del procedimento mai notificati e/o resi noti alla ricorrente con riserva, in ogni caso, di formulare in merito appositi motivi aggiunti.
nonché per la declaratoria del diritto
della ricorrente a conseguire l’accesso a tutti gli atti amministrativi oggetto dell’istanza, con la consequenziale condanna al Comune di Trani a provvedervi, ovvero per la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia o rifiuto da parte dell’amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trani e di Edilpa S.r.l.;
Vista la nota del 10 marzo 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non avere più interesse al ricorso;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025, il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori l'avv. Giacomo Tarantini per la ricorrente, l'avv. Michele Capurso, per il Comune, e l'avv. Vittorio Di Candido, per la controinteressata;
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, la ricorrente ha impugnato, inter alia, il provvedimento del Comune di Trani prot. n. 64551 del 10 ottobre 2024, recante il diniego dell’accesso agli atti della pratica edilizia relativa al permesso di costruire n. 11 del 24 luglio 2024 e relativi allegati, rilasciato a favore della società Edilpa S.r.l.;
- il Comune di Trani, pendente il presente giudizio al quale si è costituito con atto depositato il 30 dicembre 2024, ha dapprima emanato il provvedimento prot. n. 6946 del 30 gennaio 2025 di revoca del diniego prot. n. 64551 del 10 ottobre 2024, a valere quale accoglimento della ridetta richiesta d’accesso, e, in seguito, ha consentito all’odierna ricorrente di prendere visione della documentazione e di estrarne copia, come comunicato con nota prot. n.11189 del 14 febbraio 2025 Ciò premesso:
- il riconoscimento del diritto all’accesso agli atti richiesti soddisfa pienamente le pretese dell’odierna ricorrente, in relazione alla posizione giuridica dedotta nel ricorso indicato in epigrafe, ragion per cui, con specifico riguardo alla conoscenza della documentazione richiesta, è cessata la materia del contendere.
Le spese, determinate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell’amministrazione comunale, posto che il consenso all’accesso, cui la parte ricorrente aveva diritto, è avvenuto solo in seguito alla proposizione dell’odierno ricorso; si ravvisano le giuste ragioni per compensarle nei confronti della parte controinteressata, costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il comune di Trani al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Compensa nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO