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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 560/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Marco COGONI Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Alessandro TAVERNA CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Maria Maddalena BERLOCO, dell'avv. Renato VESTINI CP_2 e dell'avv. Oreste MANZI appellati
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 25/9/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “1) Con ricorso depositato in data 22.03.2023, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 03.04.2023, ha citato in giudizio l' CP_1 CP_2 chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'intimazione di pagamento n. 08520229001008943/000, notificata in data 22.02.2023, emessa da , con cui quest'ultima gli Controparte_3 sollecitava il pagamento dell'importo complessivo € 81.507,27, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 38520120000607206000, 38520120001062191000, 38520130000304026000, 38520130000669453000, 38520140000525383000, 38520140000972692000, 38520140000977346000, 38520140001337319000, 38520150000399921000, 38520160000098559000 e 38520160000806268000, portanti somme dovute a titolo di crediti previdenziali relativi agli anni 2011, 2012,
pag. 1 di 4 2013 e 2014. Eccepiva, in particolare, la ricorrenza di un fatto estintivo del titolo, sopravvenuto alla sua formazione, ossia la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex art. 3, comma 9, e art. 10 della L. n. 335/1995, con riferimento al periodo successivo alla (presunta) notifica degli avvisi di addebito, non essendovi stato alcun atto interruttivo. Assumeva, inoltre, di non aver mai ricevuto i suddetti avvisi di addebito. 1.1) Con memoria depositata in data 11.05.2023, si costituiva in giudizio l' , il CP_2 quale contestava le avverse deduzioni e domande e ne chiedeva il rigetto. Eccepiva, in particolare, l'inammissibilità del ricorso ex art. 3bis del D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021, non essendo l'estratto di ruolo impugnabile in via autonoma, la carenza di interesse ad agire di ed il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva in ordine ad ogni questione attinente vizi della eventualmente intrapresa esecuzione esattoriale da parte di . Eccepiva, inoltre, Controparte_4
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, in quanto proposta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999. Nel merito, deduceva la rituale notifica degli avvisi di addebito opposti a mezzo PEC e mezzo raccomandata a/r. 1.2) Con ordinanza del 26.05.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.05.2023, il G.I. rigettava l'eccezione preliminare svolta da parte resistente circa la propria carenza di legittimazione passiva, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli opposti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Con ordinanza del 29.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.03.2024, in modifica del provvedimento precedentemente assunto, disponeva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti di , di copia degli atti interruttivi Controparte_4 della prescrizione successivi all'iscrizione a ruolo dei crediti ed alla notifica, al CP_2 ricorrente, degli avvisi di addebito de quibus. 1.3) Con memoria depositata in data 22.05.2024, interveniva volontariamente in giudizio . In via preliminare, eccepiva il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva. Nel merito, chiedeva accertarsi e dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito nn. 38520120000607206000, 38520120001062191000, 38520130000304026000, 38520130000669453000, 08520140000525383000, 38520140000972692000, 38520140001337319000 e 38520150000399921000, per essere gli stessi stati stralciati rientrando nell'ambito applicativo previsto dall'art. 1 (commi da 222 a 230) della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio); chiedeva rigettarsi il ricorso in riferimento ai restanti avvisi di addebito, essendo intervenuti atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione. 1.4) Con ordinanza del 28.06.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.06.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. All'udienza del 25.07.2024, anch'essa trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronunciava sentenza mediante il deposito della stessa nel fascicolo telematico.”
pag. 2 di 4 Respinte le eccezioni pregiudiziali e affrontato il merito della controversia, dopo aver tratteggiato gli istituti processuali che sottostanno le tutele del contribuente, a seconda delle diverse sue prospettazioni difensive, il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che la tardiva costituzione di precludesse l'utilizzo Parte_1 della documentazione dalla stessa prodotta a comprova di atti interruttivi intermedi rispetto a quanto indicato da , condannando entrambi gli enti in solido al CP_2 pagamento delle spese di quel grado.
2. Ha proposto appello , censurando la decisione sulla Parte_1 scorta di tre motivi: “In primo luogo il Giudice di prime cure ritiene illegittima la costituzione in giudizio di a seguito di ordine di esibizione qualificando la CP_5 stessa come intervento tardivo. In secondo luogo, secondo errore concettuale, ritiene dalla costituzione la tardività delle produzioni e la loro inutilizzabilità in giudizio. Con ciò dimenticando che la finalità dell'ordine di esibizione è proprio quella di produrre i documenti. In terzo luogo, non si comprende attraverso quale ragionamento giuridico, il Tribunale di Piacenza ritenga che dalla inammissibilità della costituzione di CP_5 derivi l'inapplicabilità dell'art. 1 (commi da 222 a 230) della L. n. 197/2022. Quindi l'inapplicabilità di una norma di legge. Sul punto, si ritiene senza motivazione alcuna.” In sintesi, l'appellante lamenta il mancato utilizzo di documenti comunque prodotti in coerenza con l'ordine di esibizione emesso dal medesimo Tribunale e la mancata applicazione della norma di legge (c.d. Finanziaria 2023) che determinava ipso iure l'annullamento di otto degli undici avvisi oggetto di ricorso. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del che ha ribadito le tesi CP_1 difensive vittoriosamente svolte in prime cure, e di , che, pur ribadendo il difetto CP_2 della propria legittimazione passiva, ha aderito nel merito agli argomenti dell'ente appellante, concludendo per l'accoglimento del relativo gravame.
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
4. Sono incontestabili la veste di quale interventore e la tardività della sua CP_5 costituzione in primo grado, che ne ha reso inammissibile l'intervento. Dispone infatti l'art. 419 c.p.c. che “Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili” Come efficacemente riassunto da accreditata dottrina, “qualora l'intervento del terzo sia tardivo (sempre che non sia effettuato ai fini dell'integrazione necessaria del contraddittorio – come non è nel caso di specie n.d.r.), la tardività non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio dalle altre parti e deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 19834/2004; Cass. n. 11442/2003; con riguardo al rito locatizio Cass. n. 9374/2003): ciò, attesa la rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove (Cass. n.
pag. 3 di 4 17932/2019). La tardività dell'intervento dà luogo, dunque, ad una pronuncia di dichiarazione di inammissibilità del medesimo, pronuncia che va resa con sentenza”. L'appello svolto dal terzo avrebbe dunque potuto investire la sola sua dichiarata inammissibilità – che va tuttavia confermata, per le ragioni poc'anzi indicate – non potendo investire questioni di merito, in difetto di appello da parte di una delle parti legittimate. Non è tanto “per la veste di interventore adesivo di nel giudizio di primo grado, CP_5 come tale non legittimato a proporre autonomo appello in difetto dell'appello principale della parte adiuvata”, come sostenuto da parte appellata, quanto per la conseguenza paradossale di ammettere la parte a dedurre in appello quanto non sia stato alla medesima possibile dedurre in primo grado per la tardività della sua partecipazione al processo. Le considerazioni che precedono impediscono dunque di entrare nel merito delle difese della società e determinano il rigetto dell'appello . Nella regolamentazione delle spese del grado pare corretto tenere in considerazione l'anomala esclusione in primo grado di quanto prodotto dal terzo – sia pure in forma atipica e ad altri fini impropria. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se ed in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
234/2024 del Tribunale di Piacenza resa e pubblicata il giorno 26/7/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se ed in quanto dovuto Bologna, 25/9/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 560/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Marco COGONI Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Alessandro TAVERNA CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Maria Maddalena BERLOCO, dell'avv. Renato VESTINI CP_2 e dell'avv. Oreste MANZI appellati
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 25/9/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “1) Con ricorso depositato in data 22.03.2023, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 03.04.2023, ha citato in giudizio l' CP_1 CP_2 chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'intimazione di pagamento n. 08520229001008943/000, notificata in data 22.02.2023, emessa da , con cui quest'ultima gli Controparte_3 sollecitava il pagamento dell'importo complessivo € 81.507,27, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 38520120000607206000, 38520120001062191000, 38520130000304026000, 38520130000669453000, 38520140000525383000, 38520140000972692000, 38520140000977346000, 38520140001337319000, 38520150000399921000, 38520160000098559000 e 38520160000806268000, portanti somme dovute a titolo di crediti previdenziali relativi agli anni 2011, 2012,
pag. 1 di 4 2013 e 2014. Eccepiva, in particolare, la ricorrenza di un fatto estintivo del titolo, sopravvenuto alla sua formazione, ossia la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex art. 3, comma 9, e art. 10 della L. n. 335/1995, con riferimento al periodo successivo alla (presunta) notifica degli avvisi di addebito, non essendovi stato alcun atto interruttivo. Assumeva, inoltre, di non aver mai ricevuto i suddetti avvisi di addebito. 1.1) Con memoria depositata in data 11.05.2023, si costituiva in giudizio l' , il CP_2 quale contestava le avverse deduzioni e domande e ne chiedeva il rigetto. Eccepiva, in particolare, l'inammissibilità del ricorso ex art. 3bis del D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021, non essendo l'estratto di ruolo impugnabile in via autonoma, la carenza di interesse ad agire di ed il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva in ordine ad ogni questione attinente vizi della eventualmente intrapresa esecuzione esattoriale da parte di . Eccepiva, inoltre, Controparte_4
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, in quanto proposta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999. Nel merito, deduceva la rituale notifica degli avvisi di addebito opposti a mezzo PEC e mezzo raccomandata a/r. 1.2) Con ordinanza del 26.05.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.05.2023, il G.I. rigettava l'eccezione preliminare svolta da parte resistente circa la propria carenza di legittimazione passiva, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli opposti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Con ordinanza del 29.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.03.2024, in modifica del provvedimento precedentemente assunto, disponeva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti di , di copia degli atti interruttivi Controparte_4 della prescrizione successivi all'iscrizione a ruolo dei crediti ed alla notifica, al CP_2 ricorrente, degli avvisi di addebito de quibus. 1.3) Con memoria depositata in data 22.05.2024, interveniva volontariamente in giudizio . In via preliminare, eccepiva il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva. Nel merito, chiedeva accertarsi e dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito nn. 38520120000607206000, 38520120001062191000, 38520130000304026000, 38520130000669453000, 08520140000525383000, 38520140000972692000, 38520140001337319000 e 38520150000399921000, per essere gli stessi stati stralciati rientrando nell'ambito applicativo previsto dall'art. 1 (commi da 222 a 230) della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio); chiedeva rigettarsi il ricorso in riferimento ai restanti avvisi di addebito, essendo intervenuti atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione. 1.4) Con ordinanza del 28.06.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.06.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. All'udienza del 25.07.2024, anch'essa trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronunciava sentenza mediante il deposito della stessa nel fascicolo telematico.”
pag. 2 di 4 Respinte le eccezioni pregiudiziali e affrontato il merito della controversia, dopo aver tratteggiato gli istituti processuali che sottostanno le tutele del contribuente, a seconda delle diverse sue prospettazioni difensive, il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che la tardiva costituzione di precludesse l'utilizzo Parte_1 della documentazione dalla stessa prodotta a comprova di atti interruttivi intermedi rispetto a quanto indicato da , condannando entrambi gli enti in solido al CP_2 pagamento delle spese di quel grado.
2. Ha proposto appello , censurando la decisione sulla Parte_1 scorta di tre motivi: “In primo luogo il Giudice di prime cure ritiene illegittima la costituzione in giudizio di a seguito di ordine di esibizione qualificando la CP_5 stessa come intervento tardivo. In secondo luogo, secondo errore concettuale, ritiene dalla costituzione la tardività delle produzioni e la loro inutilizzabilità in giudizio. Con ciò dimenticando che la finalità dell'ordine di esibizione è proprio quella di produrre i documenti. In terzo luogo, non si comprende attraverso quale ragionamento giuridico, il Tribunale di Piacenza ritenga che dalla inammissibilità della costituzione di CP_5 derivi l'inapplicabilità dell'art. 1 (commi da 222 a 230) della L. n. 197/2022. Quindi l'inapplicabilità di una norma di legge. Sul punto, si ritiene senza motivazione alcuna.” In sintesi, l'appellante lamenta il mancato utilizzo di documenti comunque prodotti in coerenza con l'ordine di esibizione emesso dal medesimo Tribunale e la mancata applicazione della norma di legge (c.d. Finanziaria 2023) che determinava ipso iure l'annullamento di otto degli undici avvisi oggetto di ricorso. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del che ha ribadito le tesi CP_1 difensive vittoriosamente svolte in prime cure, e di , che, pur ribadendo il difetto CP_2 della propria legittimazione passiva, ha aderito nel merito agli argomenti dell'ente appellante, concludendo per l'accoglimento del relativo gravame.
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
4. Sono incontestabili la veste di quale interventore e la tardività della sua CP_5 costituzione in primo grado, che ne ha reso inammissibile l'intervento. Dispone infatti l'art. 419 c.p.c. che “Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili” Come efficacemente riassunto da accreditata dottrina, “qualora l'intervento del terzo sia tardivo (sempre che non sia effettuato ai fini dell'integrazione necessaria del contraddittorio – come non è nel caso di specie n.d.r.), la tardività non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio dalle altre parti e deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 19834/2004; Cass. n. 11442/2003; con riguardo al rito locatizio Cass. n. 9374/2003): ciò, attesa la rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove (Cass. n.
pag. 3 di 4 17932/2019). La tardività dell'intervento dà luogo, dunque, ad una pronuncia di dichiarazione di inammissibilità del medesimo, pronuncia che va resa con sentenza”. L'appello svolto dal terzo avrebbe dunque potuto investire la sola sua dichiarata inammissibilità – che va tuttavia confermata, per le ragioni poc'anzi indicate – non potendo investire questioni di merito, in difetto di appello da parte di una delle parti legittimate. Non è tanto “per la veste di interventore adesivo di nel giudizio di primo grado, CP_5 come tale non legittimato a proporre autonomo appello in difetto dell'appello principale della parte adiuvata”, come sostenuto da parte appellata, quanto per la conseguenza paradossale di ammettere la parte a dedurre in appello quanto non sia stato alla medesima possibile dedurre in primo grado per la tardività della sua partecipazione al processo. Le considerazioni che precedono impediscono dunque di entrare nel merito delle difese della società e determinano il rigetto dell'appello . Nella regolamentazione delle spese del grado pare corretto tenere in considerazione l'anomala esclusione in primo grado di quanto prodotto dal terzo – sia pure in forma atipica e ad altri fini impropria. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se ed in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
234/2024 del Tribunale di Piacenza resa e pubblicata il giorno 26/7/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se ed in quanto dovuto Bologna, 25/9/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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