CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. Istanza di interrogatorio oltre il termine ex art. 415 bis c.p.p.Andrea Cagliero · https://www.studiocataldi.it/ · 2 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15082 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio TI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avv. Carlo Arnulfo, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza della Corte d’appello di Roma del 4 giugno 2025, è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 3 luglio 2 0 1 9 , n e i c o n f r o n t i d i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per i reati di cui agli artt. 5 e 4 d.lgs. 74 del 2000, connessi alla gestione del complesso di XXXXXXXXXXXXX (locazioni pluriennali di cinque ville interne al comprensorio e organizzazione di eventi nel castello) ritenuta riconducibile all’imputato mediante una rete societaria a lui riferibile. La Corte ha richiamato e fatto proprie le ricostruzioni fattuali e le valutazioni probatorie del primo giudice (contratti rinvenuti, vademecum 2012 sequestrato nell’appartamento, analisi dei conti correnti personali e societari, dichiarazioni testimoniali), ribadendo: (i) la riconducibilità delle attività reddituali all’imputato; (ii) la natura imprenditoriale e “mista” dei contratti relativi al castello (prestazioni complesse oltre la mera locazione delle mura, con conseguente assoggettamento a IVA); (iii) l’esclusione dell’IVA per le locazioni delle ville (uso abitativo); (iv) la correttezza del metodo di ricostruzione della Guardia di finanza che ha incrociato contratti e movimentazioni bancarie, tenendo conto degli storni per giroconti e del contraddittorio con la difesa.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 415 Penale Sent. Sez. 3 Num. 15082 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 03/03/2026 bis cod. proc. pen., 416, comma 1, e 552, comma 2, cod. proc. pen., anche in riferimento agli artt. 111, comma 3, Cost. e 6, comma 2, lett. b) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo oltre che dell'articolo 415 - bis cod. proc. pen. In sintesi, la difesa ha eccepito la nullità del decreto di citazione per omesso interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen.. Si sostiene che il P.M. avrebbe illegittimamente negato l’interrogatorio richiesto prima dell’esercizio dell’azione penale, reputando “perentorio” il termine di 20 giorni decorrente dalla notifica dell’avviso; al contrario, quel termine avrebbe natura ordinatoria e il dies a quo, in ottica costituzionalmente orientata (artt. 24, 111 Cost.; art. 6 § 3, lett. b, CEDU), andrebbe ancorato al rilascio delle copie degli atti, necessario per un contraddittorio effettivo. In subordine, quand’anche si ritenesse il dies a quo coincidente con la notifica, essendo l’istanza proposta prima del decreto di citazione, il P.M. avrebbe comunque dovuto procedere. La mancata effettuazione dell’interrogatorio integra nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, segnatamente con riferimento all’art. 178, comma 3, lett. c.) in relazione all'art. 71 cod. proc. pen., attesa la nullità dell’ordinanza della Corte d'appello 9 febbraio 2022 là dove ha omesso di nominare un curatore speciale alla luce delle conclusioni della perizia d'ufficio, inequivoche nell'affermare l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, con conseguente nullità delle ordinanze successive della Corte di appello, segnatamente, i ) l'ordinanza del 26.10.2022, nella quale il collegio, su richiesta del PG, ha disposto la convocazione dei periti nominati a suo tempo;
ii) l'ordinanza del 4.4. 2023, con la quale è stata acquisita altra perizia psichiatrica sulla persona dell'imputato, disposta in un diverso giudizio pendente avanti ad altra sezione della Corte capitolina;
ii) ordinanza del 18.12.2023, nella quale la Corte, preso atto della difformità di valutazioni emerse in punto di capacità processuale dell'imputato, ha disposto procedersi a nuova perizia su tale aspetto, riservandosi di individuare e di nominare il perito;
iv) ordinanza del 21.5.2024, con la quale il collegio ha conferito al prof Dell'Osso, Medico-Chirurgo, Specialista in Psichiatria, Professore Ordinario di Psichiatria, Dip.to di Scienze Biomediche e Cliniche, Università degli Studi di Milano, Direttore del Dip.to di Salute Mentale e Dipendenze, ASST Fatebenefratelli- Sacco, Milano, l'incarico di riferire in merito alla capacità processuale dell'imputato, con particolare riferimento alla capacità di utilmente avere cognizione delle vicende processuali e di interloquire con i soggetti processuali, assumendo consapevolmente le determinazioni necessarie. In sintesi, si sostiene che, disposta la sospensione ex art. 71 cod. proc. pen., il 9 febbraio 2022 sulla base della perizia Vetrugno–Quaranta, la Corte avrebbe dovuto nominare un curatore speciale. L’omissione avrebbe determinato una nullità di ordine generale con invalidità degli atti successivi (compresi quelli peritali e i provvedimenti che li hanno disposti).
2.3. Deduce, con il terzo motivo,il vizio di violazione di legge, segnatamente con riferimento all’art. 178, comma 3, lett. c) in relazione agli artt. 72, comma 2, cod. proc. pen. (per omessa revoca dell'ordinanza di sospensione), nonché in relazione all'art. 111 Cost. (per violazione del contraddittorio) e agli artt. 178 e 180 cod. proc. pen., lett. c), e art. 24 Cost. (per violazione del diritto di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato nel processo). In sintesi, secondo la difesa, la Corte d’appello non avrebbe mai revocato espressamente l’ordinanza di sospensione, pur computando la prescrizione come se la revoca fosse intervenuta all’udienza 18 settembre 2024. Difetterebbe un provvedimento 2 espresso incidente sullo status processuale dell’imputato.
2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato, nonché dalle relazioni psichiatriche del prof. Giuseppe VETRUGNO e del dott. Davide QUARANTA (relazione depositata il 9 febbraio 2022), dalla relazione psichiatrica del prof. Stefano FERRACUTI (escusso all'udienza del 28 giugno 2023), dalla relazione di perizia psichiatrica del dott. GA IN (acquista all'udienza del 4 giugno 2025), dalla relazione di perizia psichiatrica del dott. Alberto D'ARGENIO (depositata dalla difesa all'udienza del 3 novembre 2021), attesa la ritenuta prevalenza della relazione di perizia psichiatrica del prof. Bernardo RI ELSO e conseguente erroneità della ordinanza della Corte d'appello del 4 giugno 2025, là dove ha revocato l'ordinanza di sospensione del procedimento. In sintesi, si duole la difesa per aver la Corte preferito la perizia Dell’Osso senza un effettivo confronto critico con le perizie Vetrugno–Quaranta, De FI e CI e con la stessa impostazione CU, che aveva riconosciuto la capacità soltanto in relazione a imputazioni meno complesse (maltrattamenti), mentre qui si tratterebbe di reati tributari con elevato coefficiente tecnico.
2.5. Deduce, con il quinto ed ultimo motivo, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 495, cod. proc. pen. in relazione alla omessa decisione in ordine alle istanze istruttorie della difesa. In sintesi, si duole la difesa per non aver la Corte sciolto la riserva sull’istanza difensiva (ud. 18 settembre 2024) di esaminare in contraddittorio i periti d’ufficio autori delle due perizie di segno opposto, prova ritenuta decisiva ai fini dell’accertamento della capacità processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta difensiva di discussione orale, è fondato.
2. Il primo motivo, assorbente, è fondato.
2.1. La difesa ha dedotto la violazione dell’art. 415-bis cod. proc. pen. , prospettando la questione giuridica relativa alla natura del termine e del conseguente diritto all’interrogatorio. Due i sottoprofili emergenti dalla questione dedotta: a) dies a quo del termine di 20 giorni (ossia se decorrente dalla notifica o dal momento del rilascio delle copie); b) natura ordinatoria del termine e obbligo del P.M. di effettuare l’interrogatorio chiesto prima dell’esercizio dell’azione penale, anche se oltre i 20 giorni.
2.2. Dall’esame degli atti, cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso attesa la natura processuale dell’eccezione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092 – 01), risulta la seguente sequenza processuale: a) avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. notificato il 21 febbraio 2017; b) richiesta copie 28 febbraio 2017; c) rilascio copie 7 marzo 2017; d) richiesta di interrogatorio 22 marzo 2017; e) rigetto del P.M. perché tardiva rispetto alla notifica.
2.3. La Corte d’appello ha reputato corretta la decorrenza dalla notifica e ha qualificato come mera irregolarità il ritardo nel rilascio delle copie, precisando che, comunque, al 7–13 marzo 2017 il termine non era ancora spirato.
2.4. Nella specie, trovano applicazione la disposizione dell’art. 415-bis cod. proc. pen. (norma che disciplina l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, garantendo il diritto di difesa e la possibilità di esercitare specifiche facoltà prima dell’eventuale esercizio dell’azione penale;
nella specie, stabilisce al comma 3 che “L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di 3 presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa”), in combinato disposto con l’art. 552, comma 2, c.p.p. (il quale stabilisce che “(omissis). Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415 bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415 bis”), e con inevitabili riflessi sull’esercizio del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost. e, convenzionalmente, con l’art. 6 § 3, lett. b), CEDU (che attribuisce all’accusato il diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa).
2.5. In giurisprudenza, la tesi seguita dal giudice di merito nella vicenda processuale qui esaminata (ossia che il termine decorrerebbe dalla notifica o dal deposito atti, se successivo, ritenendo che il ritardo nel rilascio delle copie equivalga ad irregolarità, non produttiva di nullità), non trova sostegno, essendo smentita da un consolidato indirizzo, sostenuto dalla difesa del ricorrente, secondo cui la natura ordinatoria del termine consente l’esercizio delle facoltà fino alla richiesta di rinvio a giudizio. Secondo tale indirizzo, la mancata effettuazione dell’interrogatorio chiesto oltre i 20 giorni ma prima dell’atto ex artt. 416 o 552 cod. proc. pen. integra una nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa (Sez. 2, n. 22364 del 24/03/2023, Nikolic, Rv. 284719 – 01; in precedenza, si veda, sulla natura ordinatoria del termine, Sez. 3, n. 40622 del 24/09/2004, Forte, Rv. 230331 – 01; Sez. 1, n. 19174 del 06/02/2008, Assinnata, Rv. 240238 – 01; Sez. 6, n. 50087 del 18/09/2018, D., Rv. 274506 – 01, quest’ultima avendo altresì precisato che, proprio in ragione della natura ordinatoria, i diritti difensivi possono essere esercitati sino a quando il pubblico ministero non chiede il rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen.).
2.6. Ne consegue, ad avviso del Collegio, che la Corte territoriale ha sì ricostruito la decorrenza dalla notifica e la natura non invalidante del ritardato rilascio di copie, tuttavia non confrontandosi espressamente con il distinto (e decisivo) profilo della natura ordinatoria del termine e con la conseguente doverosità dell’interrogatorio chiesto prima dell’esercizio dell’azione penale.
3. In tale contesto fattuale, il motivo è fondato essendo stata, peraltro, la nullità dedotta, tempestivamente eccepita.
3.1. Ed invero, come anticipato, la nullità prospettata è a regime intermedio (per lesione del diritto di difesa) e, dunque, andava eccepita tempestivamente. In base al disposto dell’art. 181, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui “Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1”), la nullità avrebbe dovuto essere eccepita entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
3.2. Nel caso in esame risulta che l’imputato ebbe ad eccepire la nullità del decreto di citazione alla prima udienza del 6 novembre 2017, eccezione decisa con ordinanza del 5 febbraio 2018: la deduzione risulta pertanto tempestiva e non colpita da decadenza.
4. La nullità in esame, in quanto attiene alla richiesta di rinvio a giudizio, ex art. 185 4 cod. proc. pen. “rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo”, con conseguente obbligo per questa Corte di disporre l’annullamento della sentenza impugnata, di quella di primo grado e del decreto di citazione a giudizio. Tale regressione è doverosamente disposta a norma del comma 3, dell’art. 185, cod. proc. pen., norma che prevede la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, nella specie verificatasi al momento del decreto di citazione a giudizio, nullo in quanto non preceduto dall'invito del PM, all’allora indagato, a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, cod. proc. pen., avendo la persona sottoposta alle indagini chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine (come visto, ordinatorio) di cui all'articolo 415 bis, comma 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonchè la sentenza del Tribunale di Roma del 03/07/2019 e il decreto di citazione a giudizio con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA ELART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio TI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avv. Carlo Arnulfo, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza della Corte d’appello di Roma del 4 giugno 2025, è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 3 luglio 2 0 1 9 , n e i c o n f r o n t i d i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per i reati di cui agli artt. 5 e 4 d.lgs. 74 del 2000, connessi alla gestione del complesso di XXXXXXXXXXXXX (locazioni pluriennali di cinque ville interne al comprensorio e organizzazione di eventi nel castello) ritenuta riconducibile all’imputato mediante una rete societaria a lui riferibile. La Corte ha richiamato e fatto proprie le ricostruzioni fattuali e le valutazioni probatorie del primo giudice (contratti rinvenuti, vademecum 2012 sequestrato nell’appartamento, analisi dei conti correnti personali e societari, dichiarazioni testimoniali), ribadendo: (i) la riconducibilità delle attività reddituali all’imputato; (ii) la natura imprenditoriale e “mista” dei contratti relativi al castello (prestazioni complesse oltre la mera locazione delle mura, con conseguente assoggettamento a IVA); (iii) l’esclusione dell’IVA per le locazioni delle ville (uso abitativo); (iv) la correttezza del metodo di ricostruzione della Guardia di finanza che ha incrociato contratti e movimentazioni bancarie, tenendo conto degli storni per giroconti e del contraddittorio con la difesa.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 415 Penale Sent. Sez. 3 Num. 15082 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 03/03/2026 bis cod. proc. pen., 416, comma 1, e 552, comma 2, cod. proc. pen., anche in riferimento agli artt. 111, comma 3, Cost. e 6, comma 2, lett. b) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo oltre che dell'articolo 415 - bis cod. proc. pen. In sintesi, la difesa ha eccepito la nullità del decreto di citazione per omesso interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen.. Si sostiene che il P.M. avrebbe illegittimamente negato l’interrogatorio richiesto prima dell’esercizio dell’azione penale, reputando “perentorio” il termine di 20 giorni decorrente dalla notifica dell’avviso; al contrario, quel termine avrebbe natura ordinatoria e il dies a quo, in ottica costituzionalmente orientata (artt. 24, 111 Cost.; art. 6 § 3, lett. b, CEDU), andrebbe ancorato al rilascio delle copie degli atti, necessario per un contraddittorio effettivo. In subordine, quand’anche si ritenesse il dies a quo coincidente con la notifica, essendo l’istanza proposta prima del decreto di citazione, il P.M. avrebbe comunque dovuto procedere. La mancata effettuazione dell’interrogatorio integra nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, segnatamente con riferimento all’art. 178, comma 3, lett. c.) in relazione all'art. 71 cod. proc. pen., attesa la nullità dell’ordinanza della Corte d'appello 9 febbraio 2022 là dove ha omesso di nominare un curatore speciale alla luce delle conclusioni della perizia d'ufficio, inequivoche nell'affermare l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, con conseguente nullità delle ordinanze successive della Corte di appello, segnatamente, i ) l'ordinanza del 26.10.2022, nella quale il collegio, su richiesta del PG, ha disposto la convocazione dei periti nominati a suo tempo;
ii) l'ordinanza del 4.4. 2023, con la quale è stata acquisita altra perizia psichiatrica sulla persona dell'imputato, disposta in un diverso giudizio pendente avanti ad altra sezione della Corte capitolina;
ii) ordinanza del 18.12.2023, nella quale la Corte, preso atto della difformità di valutazioni emerse in punto di capacità processuale dell'imputato, ha disposto procedersi a nuova perizia su tale aspetto, riservandosi di individuare e di nominare il perito;
iv) ordinanza del 21.5.2024, con la quale il collegio ha conferito al prof Dell'Osso, Medico-Chirurgo, Specialista in Psichiatria, Professore Ordinario di Psichiatria, Dip.to di Scienze Biomediche e Cliniche, Università degli Studi di Milano, Direttore del Dip.to di Salute Mentale e Dipendenze, ASST Fatebenefratelli- Sacco, Milano, l'incarico di riferire in merito alla capacità processuale dell'imputato, con particolare riferimento alla capacità di utilmente avere cognizione delle vicende processuali e di interloquire con i soggetti processuali, assumendo consapevolmente le determinazioni necessarie. In sintesi, si sostiene che, disposta la sospensione ex art. 71 cod. proc. pen., il 9 febbraio 2022 sulla base della perizia Vetrugno–Quaranta, la Corte avrebbe dovuto nominare un curatore speciale. L’omissione avrebbe determinato una nullità di ordine generale con invalidità degli atti successivi (compresi quelli peritali e i provvedimenti che li hanno disposti).
2.3. Deduce, con il terzo motivo,il vizio di violazione di legge, segnatamente con riferimento all’art. 178, comma 3, lett. c) in relazione agli artt. 72, comma 2, cod. proc. pen. (per omessa revoca dell'ordinanza di sospensione), nonché in relazione all'art. 111 Cost. (per violazione del contraddittorio) e agli artt. 178 e 180 cod. proc. pen., lett. c), e art. 24 Cost. (per violazione del diritto di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato nel processo). In sintesi, secondo la difesa, la Corte d’appello non avrebbe mai revocato espressamente l’ordinanza di sospensione, pur computando la prescrizione come se la revoca fosse intervenuta all’udienza 18 settembre 2024. Difetterebbe un provvedimento 2 espresso incidente sullo status processuale dell’imputato.
2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato, nonché dalle relazioni psichiatriche del prof. Giuseppe VETRUGNO e del dott. Davide QUARANTA (relazione depositata il 9 febbraio 2022), dalla relazione psichiatrica del prof. Stefano FERRACUTI (escusso all'udienza del 28 giugno 2023), dalla relazione di perizia psichiatrica del dott. GA IN (acquista all'udienza del 4 giugno 2025), dalla relazione di perizia psichiatrica del dott. Alberto D'ARGENIO (depositata dalla difesa all'udienza del 3 novembre 2021), attesa la ritenuta prevalenza della relazione di perizia psichiatrica del prof. Bernardo RI ELSO e conseguente erroneità della ordinanza della Corte d'appello del 4 giugno 2025, là dove ha revocato l'ordinanza di sospensione del procedimento. In sintesi, si duole la difesa per aver la Corte preferito la perizia Dell’Osso senza un effettivo confronto critico con le perizie Vetrugno–Quaranta, De FI e CI e con la stessa impostazione CU, che aveva riconosciuto la capacità soltanto in relazione a imputazioni meno complesse (maltrattamenti), mentre qui si tratterebbe di reati tributari con elevato coefficiente tecnico.
2.5. Deduce, con il quinto ed ultimo motivo, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 495, cod. proc. pen. in relazione alla omessa decisione in ordine alle istanze istruttorie della difesa. In sintesi, si duole la difesa per non aver la Corte sciolto la riserva sull’istanza difensiva (ud. 18 settembre 2024) di esaminare in contraddittorio i periti d’ufficio autori delle due perizie di segno opposto, prova ritenuta decisiva ai fini dell’accertamento della capacità processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta difensiva di discussione orale, è fondato.
2. Il primo motivo, assorbente, è fondato.
2.1. La difesa ha dedotto la violazione dell’art. 415-bis cod. proc. pen. , prospettando la questione giuridica relativa alla natura del termine e del conseguente diritto all’interrogatorio. Due i sottoprofili emergenti dalla questione dedotta: a) dies a quo del termine di 20 giorni (ossia se decorrente dalla notifica o dal momento del rilascio delle copie); b) natura ordinatoria del termine e obbligo del P.M. di effettuare l’interrogatorio chiesto prima dell’esercizio dell’azione penale, anche se oltre i 20 giorni.
2.2. Dall’esame degli atti, cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso attesa la natura processuale dell’eccezione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092 – 01), risulta la seguente sequenza processuale: a) avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. notificato il 21 febbraio 2017; b) richiesta copie 28 febbraio 2017; c) rilascio copie 7 marzo 2017; d) richiesta di interrogatorio 22 marzo 2017; e) rigetto del P.M. perché tardiva rispetto alla notifica.
2.3. La Corte d’appello ha reputato corretta la decorrenza dalla notifica e ha qualificato come mera irregolarità il ritardo nel rilascio delle copie, precisando che, comunque, al 7–13 marzo 2017 il termine non era ancora spirato.
2.4. Nella specie, trovano applicazione la disposizione dell’art. 415-bis cod. proc. pen. (norma che disciplina l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, garantendo il diritto di difesa e la possibilità di esercitare specifiche facoltà prima dell’eventuale esercizio dell’azione penale;
nella specie, stabilisce al comma 3 che “L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di 3 presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa”), in combinato disposto con l’art. 552, comma 2, c.p.p. (il quale stabilisce che “(omissis). Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415 bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415 bis”), e con inevitabili riflessi sull’esercizio del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost. e, convenzionalmente, con l’art. 6 § 3, lett. b), CEDU (che attribuisce all’accusato il diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa).
2.5. In giurisprudenza, la tesi seguita dal giudice di merito nella vicenda processuale qui esaminata (ossia che il termine decorrerebbe dalla notifica o dal deposito atti, se successivo, ritenendo che il ritardo nel rilascio delle copie equivalga ad irregolarità, non produttiva di nullità), non trova sostegno, essendo smentita da un consolidato indirizzo, sostenuto dalla difesa del ricorrente, secondo cui la natura ordinatoria del termine consente l’esercizio delle facoltà fino alla richiesta di rinvio a giudizio. Secondo tale indirizzo, la mancata effettuazione dell’interrogatorio chiesto oltre i 20 giorni ma prima dell’atto ex artt. 416 o 552 cod. proc. pen. integra una nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa (Sez. 2, n. 22364 del 24/03/2023, Nikolic, Rv. 284719 – 01; in precedenza, si veda, sulla natura ordinatoria del termine, Sez. 3, n. 40622 del 24/09/2004, Forte, Rv. 230331 – 01; Sez. 1, n. 19174 del 06/02/2008, Assinnata, Rv. 240238 – 01; Sez. 6, n. 50087 del 18/09/2018, D., Rv. 274506 – 01, quest’ultima avendo altresì precisato che, proprio in ragione della natura ordinatoria, i diritti difensivi possono essere esercitati sino a quando il pubblico ministero non chiede il rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen.).
2.6. Ne consegue, ad avviso del Collegio, che la Corte territoriale ha sì ricostruito la decorrenza dalla notifica e la natura non invalidante del ritardato rilascio di copie, tuttavia non confrontandosi espressamente con il distinto (e decisivo) profilo della natura ordinatoria del termine e con la conseguente doverosità dell’interrogatorio chiesto prima dell’esercizio dell’azione penale.
3. In tale contesto fattuale, il motivo è fondato essendo stata, peraltro, la nullità dedotta, tempestivamente eccepita.
3.1. Ed invero, come anticipato, la nullità prospettata è a regime intermedio (per lesione del diritto di difesa) e, dunque, andava eccepita tempestivamente. In base al disposto dell’art. 181, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui “Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1”), la nullità avrebbe dovuto essere eccepita entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
3.2. Nel caso in esame risulta che l’imputato ebbe ad eccepire la nullità del decreto di citazione alla prima udienza del 6 novembre 2017, eccezione decisa con ordinanza del 5 febbraio 2018: la deduzione risulta pertanto tempestiva e non colpita da decadenza.
4. La nullità in esame, in quanto attiene alla richiesta di rinvio a giudizio, ex art. 185 4 cod. proc. pen. “rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo”, con conseguente obbligo per questa Corte di disporre l’annullamento della sentenza impugnata, di quella di primo grado e del decreto di citazione a giudizio. Tale regressione è doverosamente disposta a norma del comma 3, dell’art. 185, cod. proc. pen., norma che prevede la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, nella specie verificatasi al momento del decreto di citazione a giudizio, nullo in quanto non preceduto dall'invito del PM, all’allora indagato, a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, cod. proc. pen., avendo la persona sottoposta alle indagini chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine (come visto, ordinatorio) di cui all'articolo 415 bis, comma 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonchè la sentenza del Tribunale di Roma del 03/07/2019 e il decreto di citazione a giudizio con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA ELART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5