Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15082
CASS
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge in relazione agli artt. 415 bis, 416, comma 1, e 552, comma 2, cod. proc. pen., anche in riferimento agli artt. 111, comma 3, Cost. e 6, comma 2, lett. b) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, evidenziando che la giurisprudenza consolidata considera il termine di 20 giorni come ordinatorio, consentendo l'esercizio delle facoltà difensive fino alla richiesta di rinvio a giudizio. La mancata effettuazione dell'interrogatorio richiesto prima dell'esercizio dell'azione penale integra una nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa. La Corte territoriale non si è confrontata con il profilo della natura ordinatoria del termine.

  • Accolto
    Nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa

    La nullità dedotta è a regime intermedio e, pertanto, andava eccepita tempestivamente. L'eccezione è stata sollevata dall'imputato alla prima udienza utile, risultando pertanto tempestiva.

  • Rigettato
    Violazione di legge, segnatamente con riferimento all’art. 178, comma 3, lett. c) in relazione all'art. 71 cod. proc. pen.

    Non specificato nel testo fornito, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale che annulla senza rinvio per motivi attinenti al primo motivo.

  • Rigettato
    Violazione di legge, segnatamente con riferimento all’art. 178, comma 3, lett. c) in relazione agli artt. 72, comma 2, cod. proc. pen. (per omessa revoca dell'ordinanza di sospensione), nonché in relazione all'art. 111 Cost. (per violazione del contraddittorio) e agli artt. 178 e 180 cod. proc. pen., lett. c), e art. 24 Cost. (per violazione del diritto di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato nel processo).

    Non specificato nel testo fornito, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale che annulla senza rinvio per motivi attinenti al primo motivo.

  • Rigettato
    Vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione

    Non specificato nel testo fornito, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale che annulla senza rinvio per motivi attinenti al primo motivo.

  • Rigettato
    Vizio di mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 495, cod. proc. pen.

    Non specificato nel testo fornito, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale che annulla senza rinvio per motivi attinenti al primo motivo.

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Commentario1

  • 1Istanza di interrogatorio oltre il termine ex art. 415 bis c.p.p.
    Andrea Cagliero · https://www.studiocataldi.it/ · 2 maggio 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15082
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15082
Data del deposito : 27 aprile 2026

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