Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2001, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 042 72/0 1 IN NOME DEL POPOLO IT LA COR E Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SUCCESSLOWI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: JESTA MENTO Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G. N. 434/00 Cron. 9112 - Rel. Consigliere Dott. Roberto MI TRIOLA Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rep. 1446 - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 11/12/00 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Richiesta copia studio dal Sig. ORD-GIOR ha pronunciato la seguente 3000 per diritti L. 26-0301 S E N TENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: IR NT, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DI TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE M TERESA BARBANTINI, difeso dall'avvocato VINCENZO Richiesta capja studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE GERACI, giusta delega in atti;
per diritti L3000 ricorrente IL CANCELLISTE
contro
RE 1500 CO AM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLER 10 TARANTO 34, presso CASA FONTANA LIA GAETANO, difeso dagli avvocati GIANCARLO 2000 TRIGILIO, SALVATORE TRIGILIO, giusta delega in atti;
0479558 - controricorrente2050 0479559 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 857/99 della Corte d'Appello di Rilasciata copia legale al Sig. TRIGICTO CATANIA, depositata il 22/11/99; per diritti L. 36000+6 1 6 GUL 2001. udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Roberto MI TRIOLA;
E VARIE DEV udito l'Avvocato TRIGILIO Giancarlo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso DF471221 per rigetto del ricorso. DF471222 DFG1216 DF471217 DF471207 -2- Svolgimento del processo notificato il 17 aprile 1992 LI Con atto OS conveniva davanti al Tribunale di Siracusa IN SA, chiedendo che venisse dichiarato nullo, in quanto il testatore aveva dichiarato, contrariamente al vero, di non poterlo sottoscrivere "perché cieco", il testamento pubblico in data 28 febbraio 1991 con il quale MI OS, deceduto il 22 gennaio 1992, aveva istituito erede esso convenuto. Quest'ultimo resisteva alla domanda, che veniva accolta dal Tribunale di Siracusa con sentenza del 5 marzo 1994. IN SA proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Catania con sentenza dell' 8 maggio 1995. LI OS proponeva ricorso per cassazione, che veniva accolto da questa S.C. con sentenza in data 9 dicembre 1997 n. 12437. Con sentenza in data 22 novembre 1999 la Corte di appello di Catania, in sede di rinvio, rigettava l'appello proposto da IN SA, ritenendo che, in applicazione del principio affermato dalla predetta sentenza di questa S.C. 9 dicembre 1997 n. 12437, il non vedente si deve 3 considerare persona dotata della capacità di pertanto da escludersi ognifirmare ed equipollenza tra cecità ed impossibilità di sottoscrivere;
nella specie risultava che MI OS aveva sottoscritto vari documenti (anche in epoca successiva al testamento). Ne conseguiva la nullità del testamento, in quanto la non veritiera dichiarazione di non poter sottoscrivere comportava la mancanza di un valido equipollente della sottoscrizione stessa. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione IN SA, con due motivi. Resiste con controricorso LI OS. Motivi della decisione I due motivi del ricorso in realtà svolgono riassumere: un'unica censura, che si può così ritenuto dai giudici di contrariamente a quanto rinvio, agli atti non risultava che in ероса successiva al testamento della cui nullità si h ladiscute MI OS avesse apposto sottoscrizione su altri atti, per cui si doveva ritenere conforme al vero la dichiarazione secondo quale la sua condizione di non vedente glila impediva di sottoscrivere l'atto di ultima volontà, con conseguente piena validità dello stesso. 4 La doglianza è infondata. A prescindere da altre considerazioni, sufficiente Osservare che essa si basa su una premessa di fatto la cui esattezza è stata esclusa dalla sentenza impugnata, la quale ha fatto riferimento alla sottoscrizione di una quietanza in data 19 settembre 1991 da parte di MI OS. Il ricorso va, pertanto, rigettato. In considerazione delle peculiarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 11 dicembre 2000 40000 299000 IL CANCELLIERE C1 Francesco CataniaFrancesco DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 MAR. 2001 Roma IL CANCELLERE C1 1.1 MAG. 2001 UFFICIO D 30000 - io in d le al 22253 Revis recentom p. II Dirigento Age Cervizi n. a uetudiziari (D.ssa Math Cat FILIPPO) Il Responsabile Scr OM MALE GHINI)