Sentenza 6 febbraio 2008
Massime • 2
Poiché la restituzione nel termine è prevista solo con riguardo ai termini stabiliti a pena di decadenza, essa non può essere concessa in relazione al termine di venti giorni previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, che non è perentorio ma solo ordinatorio.
Nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede "de plano", a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme. (Fattispecie relativa a richiesta di restituzione nel termine per la presentazione delle richieste difensive e delle memorie dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini).
Commentario • 1
- 1. Istanza di interrogatorio oltre il termine ex art. 415 bis c.p.p.Andrea Cagliero · https://www.studiocataldi.it/ · 2 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2008, n. 19174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19174 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 06/02/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 334
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 023902/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ASSINNATA AL, N. IL 15/09/1972;
avverso ORDINANZA del 23/05/2007 GIP TRIBUNALE di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. DE SANDRO Anna Maria, la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1. - Assinnata OR, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza 23 maggio 2007 del GIP del Tribunale di Catania, che aveva rigettato de plano l'istanza del difensore del predetto imputato con la quale, in considerazione del ritardato deposito ex art. 415 bis c.p.p. di una parte della documentazione relativa alle indagini concluse come da avviso notificato il 17 aprile 2007 (registrazioni delle conversazioni intercettate, riprese filmate del sopralluogo, ecc), chiedeva di essere rimesso in termini per l'esercizio delle attività difensive previste dalla citata norma, con decorrenza dall'8 maggio 2007, data di ultimazione dell'effettivo deposito degli atti. A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo, lamenta la violazione dell'art. 111 Cost., artt.127 e 175 c.p.p., avendo il giudicante adottato la procedura de plano in luogo della procedura camerale partecipata di cui all'art. 127 c.p.p., senza che la lettera dell'art. 175 c.p.p. lo consenta.
Con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 175 e 416 bis c.p.p., osservando sul punto: che l'affermazione del giudicante secondo cui nel caso in esame difettavano i presupposti di legge per l'accoglimento dell'istanza, in quanto il termine in questione non è stabilito a pena di decadenza, non poteva essere condivisa, in quanto "il mancato rispetto del termine di cui all'art. 415 bis c.p.p. determina la preclusione processuale dall'esercitare le facoltà previste da detta norma e quindi la decadenza ovvero la inammissibilità delle richieste inoltrate oltre tale termine.
2. Il ricorso è inammissibile.
Entrambi i motivi di gravame risultano, infatti, manifestamente infondati. Con riferimento al primo, è sufficiente rilevare che le Sezione Unite di questa Corte (sentenza n. 14991 dell'11/4/2006 - 28/4/2006, Rv. 233418, ric. De Pascalis), ormai da tempo hanno chiarito come "nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede "de plano", a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme" - ipotesi questa, che non risulta prospettata nel caso in esame - e ciò in considerazione della mancanza di un espresso richiamo nell'art. 175 c.p.p., comma 4, alle forme di cui all'art. 127 c.p.p.. Quanto al secondo motivo di gravame, occorre considerare, come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, che l'interpretazione assolutamente consolidata dell'art. 175 c.p.p. è nel senso di ritenere che la restituzione in termini è prevista solo nel caso di termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza (così ex multis, Cass., sez. 6^, sentenza n. 15230 del 31 gennaio - 1 aprile 2003, ric. Rossi) e che "il termine di venti giorni previsto dall'art. 415 bis c.p.p., per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, non è perentorio ma solo ordinatorio, atteso che i menzionati diritti difensivi possono essere esercitati sino a quando il P.M. non richiede il rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 c.p.p." (così cass., sez. 3, sentenza n. 40622 del 24/9/2004 -
19/10/2004, Rv. 230331, ric. Forte). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2008