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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/09/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
n. 327/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 327/2025 del R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Prato, Piazza Parte_1 C.F._1
Mercatale n. 135 presso lo studio dell'avv. Andrea Betti che la rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce all'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
ATTRICE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Prato, Via del Ceppo CP_1 C.F._2
Vecchio n. 5 presso lo studio dell'avv. Luca Zanasi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: come da atto di citazione con liquidazione delle spese della fase cautelare, con richiesta di distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario. Nell'atto di citazione la parte attrice ha chiesto “In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'ordinanza non impugnabile di convalida dello sfratto emessa dal Tribunale di Prato in data
15.02.2023 nel giudizio RG 223/2023 in accoglimento della domanda del NO CP_1 sussistendo gravi motivi , come esposto in narrativa del presente atto;
- Nel merito: accertato e dichiarato il dolo del NO nei confronti della NOa , CP_1 Parte_1 revocare, ovvero annullare o comunque dichiarare nulla e/o inefficace l'ordinanza non impugnabile di pagina 1 di 9 convalida dello sfratto emessa dal Tribunale di Prato in data 15.02.2023 nel giudizio RG 223/2023 in accoglimento della domanda del NO per i motivi meglio precisati nel presente atto, CP_1
e segnatamente: per il motivo di cui all'art. 395 n. 1) c.p.c. in quanto il titolo esecutivo impugnato è stato ottenuto con dolo da NO in danno della NOa . Con CP_1 Parte_1 vittoria di tutte le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc,
e con espressa riserva di separate azioni giudiziali, anche per il risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dall'odierna attrice in conseguenza dei fatti descritti nel presente atto”.
Per la parte convenuta: come da comparsa di costituzione, ovvero “in via pregiudiziale: accogliere la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza di convalida di sfratto emessa dal
Tribunale di Prato in data 15.02.2023; nel merito: accogliere la domanda della OR Parte_1
di revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c. della ordinanza di convalida dello sfratto emessa dal
[...]
Tribunale di Prato in data 15.02.2023 nel proc. RG 223/2023; liquidare le spese processuali in favore della parte attrice da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Betti ex art. 93 c.p.c., come richiesto, con riferimento alle sole fasi di studio ed introduttive, ratione valoris dichiarato”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto domanda di revocazione straordinaria con riferimento all'ordinanza Parte_1 di convalida dello sfratto emessa dal Tribunale di Prato il 15/02/2023 nel giudizio n. R.G. 223/2023 deducendo: di aver sottoscritto con contratto di locazione dell'01/02/2018 avente ad CP_1 oggetto l'immobile sito a Prato, Via Anita Garibaldi n. 98 con decorrenza dall'01/02/2018 al
31/01/2021, prorogato sino al 31/07/2028; che ha notificato il 05/01/2023 atto di CP_1 intimazione di sfratto per morosità, richiedendole il pagamento dei canoni da aprile 2022 a dicembre
2022; di aver concluso in data 08/02/2023 con a seguito di procedura di negoziazione CP_1 assistita, un accordo che prevede la corresponsione nei suoi confronti di € 9.852,80 in 20 bonifici bancari mensili, con l'impegno del durante il lasso di tempo previsto per i pagamenti a chiedere CP_1 il differimento dell'udienza fissata nel procedimento di convalida di sfratto;
che il 03/02/2025 CP_1 le ha notificato una ordinanza non impugnabile di convalida di sfatto emessa il 15/02/2023 nel
[...] procedimento n. R.G. 223/2023, unitamente ad atto di precetto;
di essere venuta a conoscenza dell'emissione del titolo esecutivo solo in detta data;
che detto titolo è stato ottenuto contravvenendo alla pattuizione dell'accordo e a seguito di attestazione non veritiera da parte del difensore di CP_1 di persistenza della morosità; che alla data del 15/02/2023 non c'era morosità avendo
[...] CP_1 concesso una dilazione di pagamento a rimettendola in termini;
che il titolo Parte_1 esecutivo è stato notificato due anni dopo dalla sua emissione;
che nel caso di specie ricorre una ipotesi di dolo revocatorio, da intendere come attività di una parte che ha deliberatamente pregiudicato il pagina 2 di 9 potere di difesa dell'altra e la possibilità del giudicante di accertare la verità; che si è CP_1 voluto munire ingiustificatamente e illegittimamente di un titolo giudiziale omettendo di menzionare al
Giudice l'accordo conciliativo con la finalità di conservarlo e metterlo successivamente in esecuzione;
che sussistono i presupposti per sospendere il titolo esecutivo ai sensi dell'art. 401 c.p.c. L'attrice ha chiesto pertanto “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'ordinanza non impugnabile di convalida dello sfratto emessa dal Tribunale di Prato in data 15.02.2023 nel giudizio RG 223/2023 in accoglimento della domanda del NO sussistendo gravi CP_1 motivi , come esposto in narrativa del presente atto;
- Nel merito: accertato e dichiarato il dolo del
NO nei confronti della NOa , revocare, ovvero annullare o CP_1 Parte_1 comunque dichiarare nulla e/o inefficace l'ordinanza non impugnabile di convalida dello sfratto emessa dal Tribunale di Prato in data 15.02.2023 nel giudizio RG 223/2023 in accoglimento della domanda del NO per i motivi meglio precisati nel presente atto, e segnatamente: CP_1 per il motivo di cui all'art. 395 n. 1) c.p.c. in quanto il titolo esecutivo impugnato è stato ottenuto con dolo da NO in danno della NOa . Con vittoria di tutte le CP_1 Parte_1 spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc, e con espressa riserva di separate azioni giudiziali, anche per il risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dall'odierna attrice in conseguenza dei fatti descritti nel presente atto”.
Si è costituito chiedendo “in via pregiudiziale: accogliere la istanza di sospensione CP_1 della efficacia esecutiva della ordinanza di convalida di sfratto emessa dal Tribunale di Prato in data
15.02.2023; nel merito: accogliere la domanda della OR di revocazione ex Parte_1 art. 395 n. 1 c.p.c. della ordinanza di convalida dello sfratto emessa dal Tribunale di Prato in data
15.02.2023 nel proc. RG 223/2023; liquidare le spese processuali in favore della parte attrice da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Betti ex art. 93 c.p.c., come richiesto, con riferimento alle sole fasi di studio ed introduttive, ratione valoris dichiarato. Con espressa riserva di agire con separato giudizio per la tutela dei diritti del sig. all'esito della definizione del contenzioso”. Il CP_1 convenuto ha rappresentando: che l'accordo di negoziazione assistita dall'08/02/2023 è stato disatteso per un mero disguido gravemente colposo imputabile esclusivamente allo scrivente difensore;
che non c'è opposizione all'accoglimento dell'istanza di sospensione, tanto che il titolo esecutivo non è stato posto in esecuzione;
che essendo il comportamento imputabile al difensore di questi si è CP_1 impegnato a tenere indenne il proprio cliente dalle spese di lite richieste dal difensore di Parte_1
che le spese di lite devono essere liquidate con solo riferimento alla fase di studio e
[...] introduttiva, non essendosi svolte quelle di trattazione e conclusive e data l'inutilità di ulteriore attività difensiva;
che dell'importo di € 9.852,40 rateizzato in 22 rate mensili, ha pagato Parte_1
pagina 3 di 9 solo 12 rate essendo rimasto un debito residuo di € 3.940,96; che è maturato un ulteriore debito di €
9.100,00 inerente al canone di locazione da aprile 2024 ad aprile 2025; che pertanto l'attuale debito è superiore a quello sussiste a febbraio 2023 quando è stato stipulato l'accordo di dilazione.
All'udienza dell'02/04/2025 è stata discussa l'istanza di sospensione dell'esecuzione richiesta dalla parte attrice, che è stata accolta con ordinanza del 24/04/2025.
Con decreto del Presidente del Tribunale f.f. (emesso su istanza della parte convenuta), l'udienza di prima comparizione è stata anticipata al 17/06/2025, in occasione della quale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLA PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
Preliminare all'esame della domanda è la verifica della sua procedibilità.
L'art. 399 c.p.c. prevede che “Se la revocazione è proposta davanti al tribunale e alla corte di appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata”.
Il primo requisito di procedibilità (ovvero il deposito della citazione notificata entro venti giorni dalla notifica) risulta rispettato. Dai messaggi di p.e.c. inerenti alla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio risulta che la stessa si è perfezionata nei confronti di CP_1
(e del suo difensore) il 14/02/2025 e che il medesimo giorno l'attrice ha iscritto a ruolo il presente procedimento depositando anche prova della notificazione.
Quanto al secondo requisito, risulta che la parte attrice abbia depositato copia per immagine del verbale dell'udienza del 15/02/2023 svoltasi nel procedimento di convalida per sfratto per morosità e della coeva ordinanza di convalida dello sfratto spedita in forma esecutiva, recante l'attestazione di conformità sottoscritta dal difensore della controparte. Il ricorso deve ritenersi comunque procedibile, anche in assenza dell'attestazione di conformità da parte del difensore dell'attrice.
La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sulla procedibilità del giudizio di cassazione, ha precisato che
“il deposito di copia analogia della decisione impugnata, redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente e necessariamente inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale o ancora […] la controparte sia rimasta soltanto intimata e il ricorrente abbia depositato l'asseverazione di conformità entro l'adunanza in camera di consiglio o l'udienza di discussione” (cfr. Cass. 17/06/2025, n. 16361). Tale principio di diritto è stato elaborato con riferimento alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 369, cc. 1 e 2 c.p.c. per il pagina 4 di 9 procedimento innanzi alla Corte di Cassazione: poiché tuttavia detta previsione normativa (che impone al ricorrente di depositare entro venti giorni dalla notificazione del ricorso della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, a pena di improcedibilità) è del tutto affine a quella prevista dall'art. 399 c.p.c. la richiamata interpretazione giurisprudenziale appare applicabile anche al caso di specie.
Ciò precisato, non ha formulato alcuna contestazione in merito alla conformità CP_1 all'originale della copia dell'ordinanza depositata dalla parte attrice: si deve pertanto concludere per la procedibilità del giudizio.
2. NEL MERITO DELLA DOMANDA DI PARTE ATTRICE ha agito per la revocazione dell'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità Parte_1 resa dal Tribunale di Prato il 15/02/2023 in quanto asseritamente ottenuta in conseguenza di un comportamento doloso della controparte (ovvero l'odierno convenuto, . In particolare, CP_1 secondo la prospettazione di parte attrice il dolo sarebbe consistito nella mendace dichiarazione di persistenza della morosità alla data di udienza, dichiarazione illegittimamente volta ad ottenere un titolo giudiziale sottacendo l'avvenuta conclusione dell'accordo, così da poterlo successivamente metterlo in esecuzione.
Preliminarmente si deve evidenziare che sebbene la parte convenuta abbia chiesto anche lei l'accoglimento della domanda di revocazione (e, in particolare, quella di rescissione dell'ordinanza di convalida), lo scrivente giudice non può esimersi dalla valutazione circa la ricorrenza dei presupposti giuridici della domanda nei fatti prospettati dalle parti, attività che è riservata al giudice.
Ciò a maggior ragione ove si consideri che il convenuto, nel costituirsi, ha negato la natura dolosa del comportamento, allegando che l'accordo di negoziazione assistita sottoscritto tra le parti l'08/2/2023 sarebbe stato disattesa per “mero disguido gravemente colposo imputabile esclusivamente” al difensore della parte convenuta.
Ciò detto, il giudizio di revocazione si articola in due fasi: una fase rescidente (in cui si valuta l'esistenza o meno del motivo di revocazione) e una fase rescissoria (in cui si decide il merito della causa).
Quanto alla fase rescidente, la domanda di parte attrice deve trovare accoglimento in quanto fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio la violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c. e il mendacio e il silenzio su fatti decisivi della causa sono rilevanti esclusivamente quando gli stessi integrano il comportamento processuale attuativo dell'iniziale disegno fraudolento, al fine di impedire alla controparte un'efficace attività difensiva o, comunque, di pregiudicare l'esito del procedimento: dice infatti la Corte di pagina 5 di 9 Cassazione che “il mendacio […] non è rilevante in sé ma esclusivamente allorché si inserisca una
«macchinazione» fraudolenta (cfr. Cass. 14 aprile 1999, n. 3684; Cass. 22 gennaio 2001, n. 888)” (cfr.
Cass. 10/03/2005, n. 5329).
Nel caso di specie, dall'“accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita” sottoscritto tra le parti l'8/2/2023 emerge che prima dello svolgimento dell'udienza di prima comparizione del giudizio di convalida di sfratto per morosità recante R.G. Trib. Prato n. 223/2023, si è Parte_1 impegnata “a corrispondere la somma omnicomprensiva di € 9.852,80 al NO senza CP_1 interessi, per e seguenti specifiche causali: - quanto ad e 7.020,00 in ragione dei canoni di locazione scaduti e non pagati da Aprile 2022 a Marzo 2023 compresi, - quanto ad € 1.380,00 quale rimborso delle spese condominiali e degli oneri accessori – quanto ad € 1.452,80 quale rimborso forfettario degli onorari e delle spese vive della procedura di sfratto per morosità; attraverso le seguenti modalità: - tramite n. 20 bonifici bancari mensili consecutivi di €492,64 cadauno da pagare entro e non oltre l'ultimo giorno di ogni mese di riferimento con decorrenza dal mese di Marzo 2023 (prima scadenza 31.03.2023)”, mentre si è impegnato “Per tutti il tempo in cui la NOa CP_1
[…] corrisponderà quanto previsto ai precedenti punti 2) e 3) con le modalità ed Parte_1
i termini ivi indicati, […] a chiedere altrettanti differimenti (salvo diritti di prima udienza) della procedura di sfratto per morosità RG n. 223/2023 G.I. Dott.ssa Micaela Lunghi – Tribunale di Prato fin dalla prima udienza del 15.02.2023 ore 12.30”, con facoltà di richiedere la convalida solo qualora avesse omesso o ritardato di oltre 15 giorni il pagamento di una delle venti rate Parte_1 previste dall'art. 2 o un rateo dei canoni di locazione dovuti da aprile 2023 in poi (v. doc. 3 fascicolo di parte attrice).
Dal verbale dell'udienza svoltasi nel citato procedimento il 15/02/2023 risulta che a tale udienza non si è costituita e che il difensore di (il medesimo che ha Parte_1 CP_1 assistito quest'ultimo nel procedimento di negoziazione assistita) ha dichiarato la persistenza della morosità, ottenendo così la convalida dello sfratto (v. allegato B fascicolo di parte attrice).
Alla luce dei richiamati documenti, risulta dunque provato che il difensore di quando CP_1 ha attestato che era ancora morosa al 15/02/2023, ha reso una dichiarazione non Parte_1 veritiera. A detta data l'odierna attrice non poteva infatti ritenersi morosa, non essendo il suo debito nei confronti di ancora esigibile in conseguenza della rateizzazione pattuita nell'accordo CP_1 dell'8/2/2023.
Il comportamento tenuto dal difensore della parte è oggettivamente idoneo sia a paralizzare la difesa della controparte che a impedire al giudice l'accertamento della verità: la prima in quanto dall'accordo transattivo emerge che queste avevano pattuito nel senso che non si sarebbe Parte_1
pagina 6 di 9 costituita nel giudizio di convalida dello sfratto (tanto si desume dalla clausola contrattuale sub art. 4, che impone al solo di richiedere il differimento dell'udienza di comparizione per tutto il CP_1 tempo necessario all'adempimento ad opera della odierna attrice); la seconda in quanto l'art. 663 c.p.c. subordina la convalida dello sfratto alla mera attestazione che la morosità persiste, senza necessità di svolgimento di alcuna istruttoria sul punto.
Plurimi sono poi gli indizi che portano a concludere che detto comportamento fosse anche soggettivamente diretto a realizzare gli scopi innanzi evidenziati.
In primo luogo, viene in rilevo il minimo scarto temporale tra la data di sottoscrizione dell'accordo transattivo da parte di e del suo difensore e quella dell'udienza a cui quest'ultimo ha CP_1 richiesto la convalida dello sfratto, distanti fra di loro solo sette giorni.
In secondo luogo, si deve considerare il fatto che il difensore di abbia atteso il dedotto CP_1 inadempimento di all'accordo bonario per notificare l'ordinanza di convalida, Parte_1 nulla comunicando per oltre due anni alla controparte in merito all'ottenimento del titolo esecutivo ben prima della scadenza del primo termine di pagamento delle venti rate.
Comunicazione che invero non è mai avvenuta, avendo il difensore di provveduto CP_1 direttamente a notificare l'ordinanza e l'atto di precetto nonostante avesse ben presente il contenuto dell'accordo. Solo pochi giorni dopo il passaggio dei predetti atti alla notificazione, il difensore dell'odierno convenuto ricorda infatti al difensore dell'odierna attrice che “l'accordo del 08.02.2023 quantifica il debito nella somma complessiva di € 9.852,40 da pagarsi in numero 22 rate mensili di €
492,62 ciascuna ogni mese in aggiunta alla mensilità corrente da scadere di € 700” (v. doc. 4 fascicolo di parte convenuta).
Tali circostanze, lette complessivamente, inducono a ritenere che l'ottenimento del titolo esecutivo non sia stato il frutto di un comportamento meramente negligente, ma di un disegno fraudolento.
In accoglimento della domanda attrice, deve pertanto essere disposta la revocazione ex art. 395, n. 1
c.p.c. dell'ordinanza di convalida di sfratto del 15/02/2023 resa dal Tribunale di Prato nel giudizio n.
R.G. 223/2023.
Tanto impone di esaminare nel merito la domanda oggetto della fase rescissoria, ovvero il procedimento di convalida per sfratto.
Preliminarmente si deve precisare che la mancata formulazione da entrambe le parti di domande con riferimento al giudizio di merito non determina l'inammissibilità della domanda di revocazione. La
Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di precisare, con riferimento al giudizio di revocazione svoltosi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale “ma con considerazioni certamente valevoli anche per il giudizio di cognizione ordinario, al lume del disposto degli artt. 398, comma 2, e 402, pagina 7 di 9 comma 1, c.p.c.”, che “nella domanda con cui la parte chieda la revocazione della sentenza di appallo non possa che ricomprendersi anche la richiesta di pronuncia sul merito della controversia, quand'anche tale ultima non sia formulata in modo esplicito” (cfr. Cass. 18/09/2010, n. 19450).
Ciò detto, in assenza del dolo revocatorio è verosimile che il mero rinvio che sarebbe CP_1 stato tenuto a chiedere verosimilmente non sarebbe stato concesso (non potendo essere disposte udienze di mero rinvio) e che quindi lo stesso avrebbe dovuto riferire dell'intervenuto accordo transattivo tra le parti e dell'insussistenza della morosità alla data del 15/02/2023, che avrebbe determinato la dichiarazione di estinzione del giudizio in ragione del difetto del presupposto della convalida.
3. SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere liquidate in base al principio della soccombenza sia con riferimento alla fase rescidente che a quella rescissoria.
Per la fase rescidente, la parte convenuta in quanto soccombente deve essere condannata a rifondere nei confronti della parte attrice le spese di lite che si liquidano come segue:
- con riferimento al subprocedimento inerente all'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 401
c.p.c., in € 1.150,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge. Tale importo è stato liquidato in applicazione dei valori “minimi” (ritenuti applicabili in ragione della semplicità delle questioni affrontate ai fini dell'esame dell'istanza) previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mm. per i procedimenti cautelari (cui il subprocedimento ex art. 401 c.p.c. è assimilabile essendo volto ad anticipare la tutela derivante dall'accoglimento della domanda rescindente) di valore ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svoltesi;
- con riferimento al procedimento principale, in € 2.547,00 per compensi professionali ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Tanto in applicazione dei valori “medi” previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mm. per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 con riferimento alla fase di studio e introduttiva e dei valori “minimi” per la fase decisionale tenuto conto della non complessità dell'udienza di discussione. Poiché il difensore della parte attrice si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la parte convenuta deve essere condannata a rifondere le spese di lite, come in precedenza liquidate, direttamente in favore dell'avv.
Andrea Betti. Non può trovare accoglimento la richiesta di parte convenuta di liquidare le spese di lite tenuto conto delle sole fasi di studio ed introduttive, essendosi la fase decisionale (che comprende ex art 5, lett. d) D.M. 55/20214 “le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, […]
pagina 8 di 9 la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, […] l'esame e la registrazione
o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio […]”) effettivamente svolta.
Per il giudizio cui attiene la fase rescissoria, l'intervenuto accordo tra le parti (e ritenuto verosimile - in base all'id quod plerumque accidit – che l'accordo concluso all'esito del procedimento di negoziazione assistita sarebbe stato solo menzionato, ma non prodotto) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra e ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dispone la revocazione ex art. 395, n. 1 c.p.c. dell'ordinanza del 15/02/2023 con cui il Tribunale di Prato ha convalidato lo sfratto nei confronti di in favore di nel giudizio n. R.G. 223/2023; per l'effetto Parte_1 CP_1
2) dichiara l'estinzione del giudizio di convalida di sfratto per morosità di cui al procedimento n. R.G.
223/2023;
3) con riferimento alla fase rescindente del presente giudizio, condanna a rifondere in CP_1 favore dell'avv. Andrea Betti – quale difensore di dichiaratosi antistatario ex art. Parte_1
93 c.p.c. – le spese di lite che liquida in complessivi € 3.697,00 per compensi professionali ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) con riferimento alla fase rescissoria del presente giudizio e, dunque, con riferimento al giudizio n.
R.G. 223/2023 del Tribunale di Prato, compensa integralmente le spese di lite.
Prato, 11/09/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 327/2025 del R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Prato, Piazza Parte_1 C.F._1
Mercatale n. 135 presso lo studio dell'avv. Andrea Betti che la rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce all'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
ATTRICE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Prato, Via del Ceppo CP_1 C.F._2
Vecchio n. 5 presso lo studio dell'avv. Luca Zanasi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: come da atto di citazione con liquidazione delle spese della fase cautelare, con richiesta di distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario. Nell'atto di citazione la parte attrice ha chiesto “In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'ordinanza non impugnabile di convalida dello sfratto emessa dal Tribunale di Prato in data
15.02.2023 nel giudizio RG 223/2023 in accoglimento della domanda del NO CP_1 sussistendo gravi motivi , come esposto in narrativa del presente atto;
- Nel merito: accertato e dichiarato il dolo del NO nei confronti della NOa , CP_1 Parte_1 revocare, ovvero annullare o comunque dichiarare nulla e/o inefficace l'ordinanza non impugnabile di pagina 1 di 9 convalida dello sfratto emessa dal Tribunale di Prato in data 15.02.2023 nel giudizio RG 223/2023 in accoglimento della domanda del NO per i motivi meglio precisati nel presente atto, CP_1
e segnatamente: per il motivo di cui all'art. 395 n. 1) c.p.c. in quanto il titolo esecutivo impugnato è stato ottenuto con dolo da NO in danno della NOa . Con CP_1 Parte_1 vittoria di tutte le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc,
e con espressa riserva di separate azioni giudiziali, anche per il risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dall'odierna attrice in conseguenza dei fatti descritti nel presente atto”.
Per la parte convenuta: come da comparsa di costituzione, ovvero “in via pregiudiziale: accogliere la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza di convalida di sfratto emessa dal
Tribunale di Prato in data 15.02.2023; nel merito: accogliere la domanda della OR Parte_1
di revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c. della ordinanza di convalida dello sfratto emessa dal
[...]
Tribunale di Prato in data 15.02.2023 nel proc. RG 223/2023; liquidare le spese processuali in favore della parte attrice da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Betti ex art. 93 c.p.c., come richiesto, con riferimento alle sole fasi di studio ed introduttive, ratione valoris dichiarato”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto domanda di revocazione straordinaria con riferimento all'ordinanza Parte_1 di convalida dello sfratto emessa dal Tribunale di Prato il 15/02/2023 nel giudizio n. R.G. 223/2023 deducendo: di aver sottoscritto con contratto di locazione dell'01/02/2018 avente ad CP_1 oggetto l'immobile sito a Prato, Via Anita Garibaldi n. 98 con decorrenza dall'01/02/2018 al
31/01/2021, prorogato sino al 31/07/2028; che ha notificato il 05/01/2023 atto di CP_1 intimazione di sfratto per morosità, richiedendole il pagamento dei canoni da aprile 2022 a dicembre
2022; di aver concluso in data 08/02/2023 con a seguito di procedura di negoziazione CP_1 assistita, un accordo che prevede la corresponsione nei suoi confronti di € 9.852,80 in 20 bonifici bancari mensili, con l'impegno del durante il lasso di tempo previsto per i pagamenti a chiedere CP_1 il differimento dell'udienza fissata nel procedimento di convalida di sfratto;
che il 03/02/2025 CP_1 le ha notificato una ordinanza non impugnabile di convalida di sfatto emessa il 15/02/2023 nel
[...] procedimento n. R.G. 223/2023, unitamente ad atto di precetto;
di essere venuta a conoscenza dell'emissione del titolo esecutivo solo in detta data;
che detto titolo è stato ottenuto contravvenendo alla pattuizione dell'accordo e a seguito di attestazione non veritiera da parte del difensore di CP_1 di persistenza della morosità; che alla data del 15/02/2023 non c'era morosità avendo
[...] CP_1 concesso una dilazione di pagamento a rimettendola in termini;
che il titolo Parte_1 esecutivo è stato notificato due anni dopo dalla sua emissione;
che nel caso di specie ricorre una ipotesi di dolo revocatorio, da intendere come attività di una parte che ha deliberatamente pregiudicato il pagina 2 di 9 potere di difesa dell'altra e la possibilità del giudicante di accertare la verità; che si è CP_1 voluto munire ingiustificatamente e illegittimamente di un titolo giudiziale omettendo di menzionare al
Giudice l'accordo conciliativo con la finalità di conservarlo e metterlo successivamente in esecuzione;
che sussistono i presupposti per sospendere il titolo esecutivo ai sensi dell'art. 401 c.p.c. L'attrice ha chiesto pertanto “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'ordinanza non impugnabile di convalida dello sfratto emessa dal Tribunale di Prato in data 15.02.2023 nel giudizio RG 223/2023 in accoglimento della domanda del NO sussistendo gravi CP_1 motivi , come esposto in narrativa del presente atto;
- Nel merito: accertato e dichiarato il dolo del
NO nei confronti della NOa , revocare, ovvero annullare o CP_1 Parte_1 comunque dichiarare nulla e/o inefficace l'ordinanza non impugnabile di convalida dello sfratto emessa dal Tribunale di Prato in data 15.02.2023 nel giudizio RG 223/2023 in accoglimento della domanda del NO per i motivi meglio precisati nel presente atto, e segnatamente: CP_1 per il motivo di cui all'art. 395 n. 1) c.p.c. in quanto il titolo esecutivo impugnato è stato ottenuto con dolo da NO in danno della NOa . Con vittoria di tutte le CP_1 Parte_1 spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc, e con espressa riserva di separate azioni giudiziali, anche per il risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dall'odierna attrice in conseguenza dei fatti descritti nel presente atto”.
Si è costituito chiedendo “in via pregiudiziale: accogliere la istanza di sospensione CP_1 della efficacia esecutiva della ordinanza di convalida di sfratto emessa dal Tribunale di Prato in data
15.02.2023; nel merito: accogliere la domanda della OR di revocazione ex Parte_1 art. 395 n. 1 c.p.c. della ordinanza di convalida dello sfratto emessa dal Tribunale di Prato in data
15.02.2023 nel proc. RG 223/2023; liquidare le spese processuali in favore della parte attrice da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Betti ex art. 93 c.p.c., come richiesto, con riferimento alle sole fasi di studio ed introduttive, ratione valoris dichiarato. Con espressa riserva di agire con separato giudizio per la tutela dei diritti del sig. all'esito della definizione del contenzioso”. Il CP_1 convenuto ha rappresentando: che l'accordo di negoziazione assistita dall'08/02/2023 è stato disatteso per un mero disguido gravemente colposo imputabile esclusivamente allo scrivente difensore;
che non c'è opposizione all'accoglimento dell'istanza di sospensione, tanto che il titolo esecutivo non è stato posto in esecuzione;
che essendo il comportamento imputabile al difensore di questi si è CP_1 impegnato a tenere indenne il proprio cliente dalle spese di lite richieste dal difensore di Parte_1
che le spese di lite devono essere liquidate con solo riferimento alla fase di studio e
[...] introduttiva, non essendosi svolte quelle di trattazione e conclusive e data l'inutilità di ulteriore attività difensiva;
che dell'importo di € 9.852,40 rateizzato in 22 rate mensili, ha pagato Parte_1
pagina 3 di 9 solo 12 rate essendo rimasto un debito residuo di € 3.940,96; che è maturato un ulteriore debito di €
9.100,00 inerente al canone di locazione da aprile 2024 ad aprile 2025; che pertanto l'attuale debito è superiore a quello sussiste a febbraio 2023 quando è stato stipulato l'accordo di dilazione.
All'udienza dell'02/04/2025 è stata discussa l'istanza di sospensione dell'esecuzione richiesta dalla parte attrice, che è stata accolta con ordinanza del 24/04/2025.
Con decreto del Presidente del Tribunale f.f. (emesso su istanza della parte convenuta), l'udienza di prima comparizione è stata anticipata al 17/06/2025, in occasione della quale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLA PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
Preliminare all'esame della domanda è la verifica della sua procedibilità.
L'art. 399 c.p.c. prevede che “Se la revocazione è proposta davanti al tribunale e alla corte di appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata”.
Il primo requisito di procedibilità (ovvero il deposito della citazione notificata entro venti giorni dalla notifica) risulta rispettato. Dai messaggi di p.e.c. inerenti alla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio risulta che la stessa si è perfezionata nei confronti di CP_1
(e del suo difensore) il 14/02/2025 e che il medesimo giorno l'attrice ha iscritto a ruolo il presente procedimento depositando anche prova della notificazione.
Quanto al secondo requisito, risulta che la parte attrice abbia depositato copia per immagine del verbale dell'udienza del 15/02/2023 svoltasi nel procedimento di convalida per sfratto per morosità e della coeva ordinanza di convalida dello sfratto spedita in forma esecutiva, recante l'attestazione di conformità sottoscritta dal difensore della controparte. Il ricorso deve ritenersi comunque procedibile, anche in assenza dell'attestazione di conformità da parte del difensore dell'attrice.
La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sulla procedibilità del giudizio di cassazione, ha precisato che
“il deposito di copia analogia della decisione impugnata, redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente e necessariamente inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale o ancora […] la controparte sia rimasta soltanto intimata e il ricorrente abbia depositato l'asseverazione di conformità entro l'adunanza in camera di consiglio o l'udienza di discussione” (cfr. Cass. 17/06/2025, n. 16361). Tale principio di diritto è stato elaborato con riferimento alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 369, cc. 1 e 2 c.p.c. per il pagina 4 di 9 procedimento innanzi alla Corte di Cassazione: poiché tuttavia detta previsione normativa (che impone al ricorrente di depositare entro venti giorni dalla notificazione del ricorso della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, a pena di improcedibilità) è del tutto affine a quella prevista dall'art. 399 c.p.c. la richiamata interpretazione giurisprudenziale appare applicabile anche al caso di specie.
Ciò precisato, non ha formulato alcuna contestazione in merito alla conformità CP_1 all'originale della copia dell'ordinanza depositata dalla parte attrice: si deve pertanto concludere per la procedibilità del giudizio.
2. NEL MERITO DELLA DOMANDA DI PARTE ATTRICE ha agito per la revocazione dell'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità Parte_1 resa dal Tribunale di Prato il 15/02/2023 in quanto asseritamente ottenuta in conseguenza di un comportamento doloso della controparte (ovvero l'odierno convenuto, . In particolare, CP_1 secondo la prospettazione di parte attrice il dolo sarebbe consistito nella mendace dichiarazione di persistenza della morosità alla data di udienza, dichiarazione illegittimamente volta ad ottenere un titolo giudiziale sottacendo l'avvenuta conclusione dell'accordo, così da poterlo successivamente metterlo in esecuzione.
Preliminarmente si deve evidenziare che sebbene la parte convenuta abbia chiesto anche lei l'accoglimento della domanda di revocazione (e, in particolare, quella di rescissione dell'ordinanza di convalida), lo scrivente giudice non può esimersi dalla valutazione circa la ricorrenza dei presupposti giuridici della domanda nei fatti prospettati dalle parti, attività che è riservata al giudice.
Ciò a maggior ragione ove si consideri che il convenuto, nel costituirsi, ha negato la natura dolosa del comportamento, allegando che l'accordo di negoziazione assistita sottoscritto tra le parti l'08/2/2023 sarebbe stato disattesa per “mero disguido gravemente colposo imputabile esclusivamente” al difensore della parte convenuta.
Ciò detto, il giudizio di revocazione si articola in due fasi: una fase rescidente (in cui si valuta l'esistenza o meno del motivo di revocazione) e una fase rescissoria (in cui si decide il merito della causa).
Quanto alla fase rescidente, la domanda di parte attrice deve trovare accoglimento in quanto fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio la violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c. e il mendacio e il silenzio su fatti decisivi della causa sono rilevanti esclusivamente quando gli stessi integrano il comportamento processuale attuativo dell'iniziale disegno fraudolento, al fine di impedire alla controparte un'efficace attività difensiva o, comunque, di pregiudicare l'esito del procedimento: dice infatti la Corte di pagina 5 di 9 Cassazione che “il mendacio […] non è rilevante in sé ma esclusivamente allorché si inserisca una
«macchinazione» fraudolenta (cfr. Cass. 14 aprile 1999, n. 3684; Cass. 22 gennaio 2001, n. 888)” (cfr.
Cass. 10/03/2005, n. 5329).
Nel caso di specie, dall'“accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita” sottoscritto tra le parti l'8/2/2023 emerge che prima dello svolgimento dell'udienza di prima comparizione del giudizio di convalida di sfratto per morosità recante R.G. Trib. Prato n. 223/2023, si è Parte_1 impegnata “a corrispondere la somma omnicomprensiva di € 9.852,80 al NO senza CP_1 interessi, per e seguenti specifiche causali: - quanto ad e 7.020,00 in ragione dei canoni di locazione scaduti e non pagati da Aprile 2022 a Marzo 2023 compresi, - quanto ad € 1.380,00 quale rimborso delle spese condominiali e degli oneri accessori – quanto ad € 1.452,80 quale rimborso forfettario degli onorari e delle spese vive della procedura di sfratto per morosità; attraverso le seguenti modalità: - tramite n. 20 bonifici bancari mensili consecutivi di €492,64 cadauno da pagare entro e non oltre l'ultimo giorno di ogni mese di riferimento con decorrenza dal mese di Marzo 2023 (prima scadenza 31.03.2023)”, mentre si è impegnato “Per tutti il tempo in cui la NOa CP_1
[…] corrisponderà quanto previsto ai precedenti punti 2) e 3) con le modalità ed Parte_1
i termini ivi indicati, […] a chiedere altrettanti differimenti (salvo diritti di prima udienza) della procedura di sfratto per morosità RG n. 223/2023 G.I. Dott.ssa Micaela Lunghi – Tribunale di Prato fin dalla prima udienza del 15.02.2023 ore 12.30”, con facoltà di richiedere la convalida solo qualora avesse omesso o ritardato di oltre 15 giorni il pagamento di una delle venti rate Parte_1 previste dall'art. 2 o un rateo dei canoni di locazione dovuti da aprile 2023 in poi (v. doc. 3 fascicolo di parte attrice).
Dal verbale dell'udienza svoltasi nel citato procedimento il 15/02/2023 risulta che a tale udienza non si è costituita e che il difensore di (il medesimo che ha Parte_1 CP_1 assistito quest'ultimo nel procedimento di negoziazione assistita) ha dichiarato la persistenza della morosità, ottenendo così la convalida dello sfratto (v. allegato B fascicolo di parte attrice).
Alla luce dei richiamati documenti, risulta dunque provato che il difensore di quando CP_1 ha attestato che era ancora morosa al 15/02/2023, ha reso una dichiarazione non Parte_1 veritiera. A detta data l'odierna attrice non poteva infatti ritenersi morosa, non essendo il suo debito nei confronti di ancora esigibile in conseguenza della rateizzazione pattuita nell'accordo CP_1 dell'8/2/2023.
Il comportamento tenuto dal difensore della parte è oggettivamente idoneo sia a paralizzare la difesa della controparte che a impedire al giudice l'accertamento della verità: la prima in quanto dall'accordo transattivo emerge che queste avevano pattuito nel senso che non si sarebbe Parte_1
pagina 6 di 9 costituita nel giudizio di convalida dello sfratto (tanto si desume dalla clausola contrattuale sub art. 4, che impone al solo di richiedere il differimento dell'udienza di comparizione per tutto il CP_1 tempo necessario all'adempimento ad opera della odierna attrice); la seconda in quanto l'art. 663 c.p.c. subordina la convalida dello sfratto alla mera attestazione che la morosità persiste, senza necessità di svolgimento di alcuna istruttoria sul punto.
Plurimi sono poi gli indizi che portano a concludere che detto comportamento fosse anche soggettivamente diretto a realizzare gli scopi innanzi evidenziati.
In primo luogo, viene in rilevo il minimo scarto temporale tra la data di sottoscrizione dell'accordo transattivo da parte di e del suo difensore e quella dell'udienza a cui quest'ultimo ha CP_1 richiesto la convalida dello sfratto, distanti fra di loro solo sette giorni.
In secondo luogo, si deve considerare il fatto che il difensore di abbia atteso il dedotto CP_1 inadempimento di all'accordo bonario per notificare l'ordinanza di convalida, Parte_1 nulla comunicando per oltre due anni alla controparte in merito all'ottenimento del titolo esecutivo ben prima della scadenza del primo termine di pagamento delle venti rate.
Comunicazione che invero non è mai avvenuta, avendo il difensore di provveduto CP_1 direttamente a notificare l'ordinanza e l'atto di precetto nonostante avesse ben presente il contenuto dell'accordo. Solo pochi giorni dopo il passaggio dei predetti atti alla notificazione, il difensore dell'odierno convenuto ricorda infatti al difensore dell'odierna attrice che “l'accordo del 08.02.2023 quantifica il debito nella somma complessiva di € 9.852,40 da pagarsi in numero 22 rate mensili di €
492,62 ciascuna ogni mese in aggiunta alla mensilità corrente da scadere di € 700” (v. doc. 4 fascicolo di parte convenuta).
Tali circostanze, lette complessivamente, inducono a ritenere che l'ottenimento del titolo esecutivo non sia stato il frutto di un comportamento meramente negligente, ma di un disegno fraudolento.
In accoglimento della domanda attrice, deve pertanto essere disposta la revocazione ex art. 395, n. 1
c.p.c. dell'ordinanza di convalida di sfratto del 15/02/2023 resa dal Tribunale di Prato nel giudizio n.
R.G. 223/2023.
Tanto impone di esaminare nel merito la domanda oggetto della fase rescissoria, ovvero il procedimento di convalida per sfratto.
Preliminarmente si deve precisare che la mancata formulazione da entrambe le parti di domande con riferimento al giudizio di merito non determina l'inammissibilità della domanda di revocazione. La
Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di precisare, con riferimento al giudizio di revocazione svoltosi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale “ma con considerazioni certamente valevoli anche per il giudizio di cognizione ordinario, al lume del disposto degli artt. 398, comma 2, e 402, pagina 7 di 9 comma 1, c.p.c.”, che “nella domanda con cui la parte chieda la revocazione della sentenza di appallo non possa che ricomprendersi anche la richiesta di pronuncia sul merito della controversia, quand'anche tale ultima non sia formulata in modo esplicito” (cfr. Cass. 18/09/2010, n. 19450).
Ciò detto, in assenza del dolo revocatorio è verosimile che il mero rinvio che sarebbe CP_1 stato tenuto a chiedere verosimilmente non sarebbe stato concesso (non potendo essere disposte udienze di mero rinvio) e che quindi lo stesso avrebbe dovuto riferire dell'intervenuto accordo transattivo tra le parti e dell'insussistenza della morosità alla data del 15/02/2023, che avrebbe determinato la dichiarazione di estinzione del giudizio in ragione del difetto del presupposto della convalida.
3. SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere liquidate in base al principio della soccombenza sia con riferimento alla fase rescidente che a quella rescissoria.
Per la fase rescidente, la parte convenuta in quanto soccombente deve essere condannata a rifondere nei confronti della parte attrice le spese di lite che si liquidano come segue:
- con riferimento al subprocedimento inerente all'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 401
c.p.c., in € 1.150,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge. Tale importo è stato liquidato in applicazione dei valori “minimi” (ritenuti applicabili in ragione della semplicità delle questioni affrontate ai fini dell'esame dell'istanza) previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mm. per i procedimenti cautelari (cui il subprocedimento ex art. 401 c.p.c. è assimilabile essendo volto ad anticipare la tutela derivante dall'accoglimento della domanda rescindente) di valore ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svoltesi;
- con riferimento al procedimento principale, in € 2.547,00 per compensi professionali ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Tanto in applicazione dei valori “medi” previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mm. per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 con riferimento alla fase di studio e introduttiva e dei valori “minimi” per la fase decisionale tenuto conto della non complessità dell'udienza di discussione. Poiché il difensore della parte attrice si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la parte convenuta deve essere condannata a rifondere le spese di lite, come in precedenza liquidate, direttamente in favore dell'avv.
Andrea Betti. Non può trovare accoglimento la richiesta di parte convenuta di liquidare le spese di lite tenuto conto delle sole fasi di studio ed introduttive, essendosi la fase decisionale (che comprende ex art 5, lett. d) D.M. 55/20214 “le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, […]
pagina 8 di 9 la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, […] l'esame e la registrazione
o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio […]”) effettivamente svolta.
Per il giudizio cui attiene la fase rescissoria, l'intervenuto accordo tra le parti (e ritenuto verosimile - in base all'id quod plerumque accidit – che l'accordo concluso all'esito del procedimento di negoziazione assistita sarebbe stato solo menzionato, ma non prodotto) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra e ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dispone la revocazione ex art. 395, n. 1 c.p.c. dell'ordinanza del 15/02/2023 con cui il Tribunale di Prato ha convalidato lo sfratto nei confronti di in favore di nel giudizio n. R.G. 223/2023; per l'effetto Parte_1 CP_1
2) dichiara l'estinzione del giudizio di convalida di sfratto per morosità di cui al procedimento n. R.G.
223/2023;
3) con riferimento alla fase rescindente del presente giudizio, condanna a rifondere in CP_1 favore dell'avv. Andrea Betti – quale difensore di dichiaratosi antistatario ex art. Parte_1
93 c.p.c. – le spese di lite che liquida in complessivi € 3.697,00 per compensi professionali ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) con riferimento alla fase rescissoria del presente giudizio e, dunque, con riferimento al giudizio n.
R.G. 223/2023 del Tribunale di Prato, compensa integralmente le spese di lite.
Prato, 11/09/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
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