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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12547 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9203/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa GI TO ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 9203/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio dell'avv. SALMERI ANTONINO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 [...]
Controparte_2 [...]
tutti domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi CP_3
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
RESISTENTI
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale il , il Controparte_1
e il , Controparte_3 Controparte_2
chiedendo l'annullamento e la disapplicazione del provvedimento del
29/12/2022 prot. 0028018, notificato il 19/04/2023 con il quale il rigettava l'istanza finalizzata al riconoscimento Controparte_3
dello stato di vittima del dovere ed alla concessione dei relativi benefici.
A sostegno della domanda deduceva di essere è stato dipendente del
, con la Controparte_4
qualifica di Sovrintendente Capo della Polizia Penitenziaria dal 1977 al
05/09/2014, di essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco partito dal mitra di una sentinella addetta alla sorveglianza in data 22/06/1980, mentre era in attività di servizio, nel corso di un intervento per la cattura di un detenuto evaso dalla Casa Circondariale Custodia
Preventiva “Regina Elena” di Roma.
Rappresentava che a seguito dell'evento veniva trasportato presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Nuovo Regina Margherita dove venivano riscontrate le seguenti lesioni: “Ferita da arma da fuoco spalla sinistra” con prognosi di giorni venti s.c. per poi proseguire le cure presso l'Ospedale Militare Principale di Roma;
in data
2 30/06/1980 veniva redatto il Modello “C” per la dipendenza da causa di servizio di lesione traumatica, con la conseguente diagnosi:
“Postumi recenti ferita arma da fuoco con sospetta lesione neurologica” e patologia giudicata dipendente e per causa diretta ed immediata del servizio con provvedimento del Policlinico Militare;
in data 15/09/1980, veniva ricoverato per l'ingravescenza dell'ipofunzionalità a carico dell'arto superiore di sinistra e dimesso in data 23/09/1980 con la seguente diagnosi: “Lesione dell'Ulnare di sinistra con modesta partecipazione della radice esterna del mediano da compromissione della corda secondaria laterale da ferita d'arma da fuoco alla spalla”; in data 09/06/2005 presentava istanza per l'ascrivibilità tabellare delle lesioni riportate e la Commissione Medica
Ospedaliera del Dipartimento di Medicina Legale di Roma, in data
23/01/2007 giudicava l'infermità ascrivibile alla categ. 8 Tab. “A” ai sensi del DPR 834/1981; con relazione medico legale a firma del dott. veniva riscontrava una invalidità complessiva pari al Persona_1
40%.
Pertanto in data 21/10/2021 presentava istanza per il riconoscimento di
“Vittima del Dovere” ai sensi del DPR n. 510/1999 e DPR del
07/07/2006 e s.m.i. che tuttavia veniva rigettata con provvedimento del 29/12/2022 con la seguente motivazione: “la predetta istanza, datata 21 ottobre 2021, è improcedibile in quanto tardiva”.
3 In diritto deduceva l'imprescrittibilità del diritto ad essere riconosciuto vittima del dovere e quindi l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Fissata l'udienza di discussione si costituivano in giudizio i CP_5
convenuti, che eccepivano la carenza di legittimazione passiva del e del , la prescrizione Controparte_2 Controparte_1
dell'azione di accertamento dello status di vittima del dovere, la prescrizione dei benefici di carattere economico per essere stata l'istanza presentata in data 21.10.2021, l'insussistenza della qualità di vittima del dovere ritenendo non straordinario l'evento per cui è causa ma conseguenza ordinaria delle attività di Polizia Penitenziaria, quindi concludevano per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 06.11.2024 questo Giudice disponeva la consulenza tecnica al fine di accertare il nesso causale tra le patologie del ricorrente e l'infortunio subito, nonché la misura percentuale della conseguente invalidità e rinviava all'udienza del 19.02.205 per il giuramento del Ctu;
all'udienza del 19.02.2025 seguiva il giuramento del Ctu incaricato e la causa veniva rinviata per discussione;
in data
14.07.2024 veniva deposita la perizia tecnica;
all'udienza del
24.09.2025 seguiva rinvio per discussione all'udienza del 17.11.2025 da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note a trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza.
4 ***
Preliminarmente in ordine alle eccezioni sollevate dai CP_5
convenuti occorre evidenziare che pur essendo stato emesso il provvedimento gravato dal , il datore di lavoro Controparte_3
del ricorrente è il , mentre il Controparte_1 [...]
provvede all'erogazione delle provvidenze Controparte_2
economiche per cui è causa, con conseguente necessità di estendere il contraddittorio nei loro confronti.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Appare opportuno richiamare il testo della disciplina applicabile. La legge n 266 del 2005, art. 1 comma da 563 a 565 così dispone:
“563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
5 f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi
563 e 564 ovvero ai familiari superstiti…”.
Nel caso di specie deve essere evidenziato che il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulta che con provvedimento del
30.06.1980 del Policlinico Militare veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della lesione e delle eventuali complicanze riportate a seguito di colpo da arma da fuoco.
6 Il ricorrente ha allegato altresì che all'epoca dei fatti rivestiva la qualifica di “agente di Custodia” e mentre era in attività di servizio, nel corso di un intervento per la cattura di un detenuto evaso dalla Casa
Circondariale Custodia Preventiva “Regina Elena” di Roma, veniva colpito da un colpo di arma da fuoco partito dal mitra di una sentinella addetta alla sorveglianza, circostanze rimaste incontestate.
Con il comma 563 sopra richiamato il legislatore ha voluto riconoscere speciali benefici assistenziali a chi rimanga permanentemente invalido in alcune specifiche attività di servizio già valutate per sé più a rischio, ricomprendendo in esse tutti gli eventi avvenuti in conseguenza dei pericoli connaturati a tali peculiari contesti di impiego.
Come evidenziato dalla Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 7 marzo/4 maggio 2017, n. 10792 in relazione ad un agente di polizia penitenziaria deceduto a seguito di un colpo di arma da fuoco esploso accidentalmente mentre era in servizio, “Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. d.P.R. n. 243/06 definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle "... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente" e le particolari condizioni ambientali od operative "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie
7 condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n.
23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio "... per le particolari condizioni ambientali od operative.". Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto applicabile il comma 563, punto
c), relativo agli eventi verificatisi "nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari". Tale comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede come necessario il ricorrere d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato - fra gli altri casi - "nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari". Tali essendo anche le case circondariali, la sentenza non merita la censura mossa perché il sinistro si è verificato durante lo svolgimento, da parte del dante causa
8 dell'odierno controricorrente, dell'ordinaria attività di vigilanza a tale infrastruttura”.
Pacifico ed incontestato, pertanto, che l'evento si sia verificato in servizio, ritiene questo Giudicante che il ricorrente debba essere considerato, anche alla luce della richiamata giurisprudenza, vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 comma 563 della legge n 266 del 2005, essendosi il sinistro per cui è causa verificato “durante lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza di infrastrutture civili e militari”.
***
Tanto premesso deve essere respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dai convenuti, essendo l'accertamento dello status CP_5
di vittima del dovere un diritto indisponibile.
E' noto che, in linea generale, ai sensi dell'art. 2934 del c.c. “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti previsti per legge”.
Il diritto al riconoscimento della condizione di vittima del dovere non è disponibile per il suo beneficiario, il quale non può alienarla, rinunciarla o transigerla, né può trasmetterla ai propri eredi, i quali, piuttosto, in caso di morte del de cuius, divengono beneficiari iure successionis dei meri effetti economici della condizione posseduta in vita da loro congiunto.
9 Nello stesso senso, di recente, la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto che “poiché la posizione giuridica soggettiva inerente allo status di soggetto equiparato a vittima del dovere è inquadrabile a pieno titolo nella categoria dei diritti di natura assistenziale, non può che richiamarsi al riguardo il consolidato orientamento di legittimità posto
a presidio del principio, di diretta derivazione costituzionale, di imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. (…). La configurazione di tali diritti come imprescrittibili non è incisa dalla successiva giurisprudenza maturata in altri ambiti di applicazione di misure previdenziali soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale, anzi rafforza il convincimento che l'accertamento del diritto ad una prestazione assistenziale (o previdenziale) non sia suscettibile di estinzione per prescrizione. Tale precisazione avvalora il convincimento che nella specie l'accertamento dello status di equiparato alle vittime del dovere attiene alla qualificazione di una posizione giuridica soggettiva – a cui viene correlata una serie di benefici di natura prevalentemente assistenziale – che deriva da una condizione personale che ha valenza oggettiva e immanente e prescinde dalla previsione di termini prescrizionali e decadenziali. A sostegno di ciò vale osservare che la normativa che ha introdotto la categoria degli equiparati alle vittime del dovere non solo non ha posto alcun limite temporale per la presentazione della domanda (…)
10 ma ha espressamente previsto all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n.
243/2006 che in mancanza della domanda si può procedere d'ufficio
(…). Cosicché neppure potrebbe ritenersi corretta nel caso di specie
l'applicazione della disciplina di carattere generale in tema di prescrizione senza tener conto della particolare natura del diritto soggettivo dedotto” (cfr. sentenza Corte Appello Roma, Sezione V, n.
2702/2021).
Alla luce delle superiori considerazioni deve quindi ritenersi l'accertamento della condizione di vittima del dovere diritto indisponibile, ai sensi dell'articolo 2934 c.c., e, come tale, irrinunciabile e imprescrittibile, essendo soggetti al termine prescrizionale solo i benefici economici che in essa trovano il loro presupposto.
Né vi è dubbio peraltro in ordine alla durata decennale, e non quinquennale, della prescrizione, come più volte statuito dalla giurisprudenza anche di legittimità.
In conclusione il provvedimento di rigetto del è Controparte_3
illegittimo poiché la prescrizione in ogni caso non inciderebbe sull'accertamento dello status di vittima del dovere ma unicamente sui ratei dei benefici economici maturati oltre il decennio anteriore alla domanda amministrativa, presentata nel caso di specie in data
21.10.2021.
11 Ritenuta per quanto sopra esposto la condizione del ricorrente di soggetto equiparato alle vittime del dovere ed infondata l'eccezione di prescrizione, si è demandato ad un CTU medico-legale l'accertamento del nesso di causalità tra patologia e infortunio e sulla misura di invalidità in base ai criteri normativamente previsti.
Orbene il CTU Dott.ssa ha accertato la sussistenza del nesso Per_2
causale tra le patologie di cui è affetto il ricorrente e l'infortunio subito così concludendo: “Dall'esame della documentazione sanitaria in atti, dalle risultanze della visita eseguita e degli accertamenti disposti, il
Sig. risulta affetto da: Esiti di ferita da arma da Parte_1
fuoco trapassata spalla sn con marcata sofferenza del nervo ulnare.
Tale menomazione è conseguente all'infortunio occorso al e Pt_1
collegata da nesso di causalità diretta con questo”.
Relativamente alla quantificazione dell'invalidità conseguente il consulente d'ufficio ha così concluso: “Per quanto attiene alla quantificazione in relazione ai benefici richiesti come vittima del dovere, che può configurarsi nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 della legge 266/05, comma 564, a parere della scrivente il danno derivante all'evento lesivo subito il 22/06/1980, risulta quantificabile nella misura del 40% (quaranta percento), in base alle previsioni di cui agli art. 3 e 4 del DPR 181/09 così articolato: IC = DB + DM (IP
– DB) = 21% + 14%+(26% – 21%) = 40%. La data di stabilizzazione alla percentuale superiore al 25% è indicabile alla data del 01/2/2005,
12 coincidente con quella indicata dal pv del 23/01/2007 della
Commissione Medica Ospedaliera Ministero della Difesa in sede di dipendenza da causa di servizio”.
Deve pertanto ritenersi la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie da cui è affetto il ricorrente e l'infortunio occorso al medesimo con il riconoscimento di una invalidità nella misura del
40%, stabilizzata dal 01.02.2005.
Ne consegue il diritto del ricorrente alle seguenti prestazioni richieste nelle conclusioni del ricorso:
-elargizione ex art.5, commi 1 e 5 L.206/2004 ed art. 34 L.222/2007 in ragione di € 2000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata;
- assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1.033,00 di cui all'art. 5 comma 3 l. n. 206/04 con decorrenza dal mese di novembre 2011.
Le spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono come di norma la soccombenza e vengono poste a carico in solido dei convenuti, così come le spese di CTU. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione, del provvedimento del del Controparte_3
29/12/2022 prot. 0028018, dichiara il diritto del ricorrente, Sig.
, al riconoscimento dello status di vittima del dovere Parte_1
13 a mente dell'art. 1 comma 563 della legge 266/2005, al riconoscimento di una percentuale di invalidità complessiva del 40% stabilizzata dal
01.02.2005 e del diritto all'iscrizione nell'elenco ex art. 3 comma 3 del
DPR n. 243/2006; condanna le amministrazioni resistenti per quanto di rispettiva competenza all'erogazione in favore del ricorrente dell'elargizione ex art.5, commi 1 e 5 L.206/2004 ed art. 34 L.222/2007 in ragione di €
2000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna le amministrazioni resistenti per quanto di rispettiva competenza all'erogazione, come richiesto nelle conclusioni del ricorso, in favore del ricorrente dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1.033,00 di cui all'art. 5 comma 3 l. n. 206/04 con decorrenza dal mese di novembre 2011, oltre interessi legali;
condanna in solido convenuti alla rifusione delle spese di CP_5
giudizio - liquidate in complessivi € 6.130,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi, ponendo altresì a carico degli stessi le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Roma, 4 dicembre 2025
Il Giudice
GI TO
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa GI TO ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 9203/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio dell'avv. SALMERI ANTONINO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 [...]
Controparte_2 [...]
tutti domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi CP_3
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
RESISTENTI
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale il , il Controparte_1
e il , Controparte_3 Controparte_2
chiedendo l'annullamento e la disapplicazione del provvedimento del
29/12/2022 prot. 0028018, notificato il 19/04/2023 con il quale il rigettava l'istanza finalizzata al riconoscimento Controparte_3
dello stato di vittima del dovere ed alla concessione dei relativi benefici.
A sostegno della domanda deduceva di essere è stato dipendente del
, con la Controparte_4
qualifica di Sovrintendente Capo della Polizia Penitenziaria dal 1977 al
05/09/2014, di essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco partito dal mitra di una sentinella addetta alla sorveglianza in data 22/06/1980, mentre era in attività di servizio, nel corso di un intervento per la cattura di un detenuto evaso dalla Casa Circondariale Custodia
Preventiva “Regina Elena” di Roma.
Rappresentava che a seguito dell'evento veniva trasportato presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Nuovo Regina Margherita dove venivano riscontrate le seguenti lesioni: “Ferita da arma da fuoco spalla sinistra” con prognosi di giorni venti s.c. per poi proseguire le cure presso l'Ospedale Militare Principale di Roma;
in data
2 30/06/1980 veniva redatto il Modello “C” per la dipendenza da causa di servizio di lesione traumatica, con la conseguente diagnosi:
“Postumi recenti ferita arma da fuoco con sospetta lesione neurologica” e patologia giudicata dipendente e per causa diretta ed immediata del servizio con provvedimento del Policlinico Militare;
in data 15/09/1980, veniva ricoverato per l'ingravescenza dell'ipofunzionalità a carico dell'arto superiore di sinistra e dimesso in data 23/09/1980 con la seguente diagnosi: “Lesione dell'Ulnare di sinistra con modesta partecipazione della radice esterna del mediano da compromissione della corda secondaria laterale da ferita d'arma da fuoco alla spalla”; in data 09/06/2005 presentava istanza per l'ascrivibilità tabellare delle lesioni riportate e la Commissione Medica
Ospedaliera del Dipartimento di Medicina Legale di Roma, in data
23/01/2007 giudicava l'infermità ascrivibile alla categ. 8 Tab. “A” ai sensi del DPR 834/1981; con relazione medico legale a firma del dott. veniva riscontrava una invalidità complessiva pari al Persona_1
40%.
Pertanto in data 21/10/2021 presentava istanza per il riconoscimento di
“Vittima del Dovere” ai sensi del DPR n. 510/1999 e DPR del
07/07/2006 e s.m.i. che tuttavia veniva rigettata con provvedimento del 29/12/2022 con la seguente motivazione: “la predetta istanza, datata 21 ottobre 2021, è improcedibile in quanto tardiva”.
3 In diritto deduceva l'imprescrittibilità del diritto ad essere riconosciuto vittima del dovere e quindi l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Fissata l'udienza di discussione si costituivano in giudizio i CP_5
convenuti, che eccepivano la carenza di legittimazione passiva del e del , la prescrizione Controparte_2 Controparte_1
dell'azione di accertamento dello status di vittima del dovere, la prescrizione dei benefici di carattere economico per essere stata l'istanza presentata in data 21.10.2021, l'insussistenza della qualità di vittima del dovere ritenendo non straordinario l'evento per cui è causa ma conseguenza ordinaria delle attività di Polizia Penitenziaria, quindi concludevano per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 06.11.2024 questo Giudice disponeva la consulenza tecnica al fine di accertare il nesso causale tra le patologie del ricorrente e l'infortunio subito, nonché la misura percentuale della conseguente invalidità e rinviava all'udienza del 19.02.205 per il giuramento del Ctu;
all'udienza del 19.02.2025 seguiva il giuramento del Ctu incaricato e la causa veniva rinviata per discussione;
in data
14.07.2024 veniva deposita la perizia tecnica;
all'udienza del
24.09.2025 seguiva rinvio per discussione all'udienza del 17.11.2025 da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note a trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza.
4 ***
Preliminarmente in ordine alle eccezioni sollevate dai CP_5
convenuti occorre evidenziare che pur essendo stato emesso il provvedimento gravato dal , il datore di lavoro Controparte_3
del ricorrente è il , mentre il Controparte_1 [...]
provvede all'erogazione delle provvidenze Controparte_2
economiche per cui è causa, con conseguente necessità di estendere il contraddittorio nei loro confronti.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Appare opportuno richiamare il testo della disciplina applicabile. La legge n 266 del 2005, art. 1 comma da 563 a 565 così dispone:
“563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
5 f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi
563 e 564 ovvero ai familiari superstiti…”.
Nel caso di specie deve essere evidenziato che il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulta che con provvedimento del
30.06.1980 del Policlinico Militare veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della lesione e delle eventuali complicanze riportate a seguito di colpo da arma da fuoco.
6 Il ricorrente ha allegato altresì che all'epoca dei fatti rivestiva la qualifica di “agente di Custodia” e mentre era in attività di servizio, nel corso di un intervento per la cattura di un detenuto evaso dalla Casa
Circondariale Custodia Preventiva “Regina Elena” di Roma, veniva colpito da un colpo di arma da fuoco partito dal mitra di una sentinella addetta alla sorveglianza, circostanze rimaste incontestate.
Con il comma 563 sopra richiamato il legislatore ha voluto riconoscere speciali benefici assistenziali a chi rimanga permanentemente invalido in alcune specifiche attività di servizio già valutate per sé più a rischio, ricomprendendo in esse tutti gli eventi avvenuti in conseguenza dei pericoli connaturati a tali peculiari contesti di impiego.
Come evidenziato dalla Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 7 marzo/4 maggio 2017, n. 10792 in relazione ad un agente di polizia penitenziaria deceduto a seguito di un colpo di arma da fuoco esploso accidentalmente mentre era in servizio, “Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. d.P.R. n. 243/06 definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle "... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente" e le particolari condizioni ambientali od operative "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie
7 condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n.
23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio "... per le particolari condizioni ambientali od operative.". Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto applicabile il comma 563, punto
c), relativo agli eventi verificatisi "nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari". Tale comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede come necessario il ricorrere d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato - fra gli altri casi - "nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari". Tali essendo anche le case circondariali, la sentenza non merita la censura mossa perché il sinistro si è verificato durante lo svolgimento, da parte del dante causa
8 dell'odierno controricorrente, dell'ordinaria attività di vigilanza a tale infrastruttura”.
Pacifico ed incontestato, pertanto, che l'evento si sia verificato in servizio, ritiene questo Giudicante che il ricorrente debba essere considerato, anche alla luce della richiamata giurisprudenza, vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 comma 563 della legge n 266 del 2005, essendosi il sinistro per cui è causa verificato “durante lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza di infrastrutture civili e militari”.
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Tanto premesso deve essere respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dai convenuti, essendo l'accertamento dello status CP_5
di vittima del dovere un diritto indisponibile.
E' noto che, in linea generale, ai sensi dell'art. 2934 del c.c. “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti previsti per legge”.
Il diritto al riconoscimento della condizione di vittima del dovere non è disponibile per il suo beneficiario, il quale non può alienarla, rinunciarla o transigerla, né può trasmetterla ai propri eredi, i quali, piuttosto, in caso di morte del de cuius, divengono beneficiari iure successionis dei meri effetti economici della condizione posseduta in vita da loro congiunto.
9 Nello stesso senso, di recente, la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto che “poiché la posizione giuridica soggettiva inerente allo status di soggetto equiparato a vittima del dovere è inquadrabile a pieno titolo nella categoria dei diritti di natura assistenziale, non può che richiamarsi al riguardo il consolidato orientamento di legittimità posto
a presidio del principio, di diretta derivazione costituzionale, di imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. (…). La configurazione di tali diritti come imprescrittibili non è incisa dalla successiva giurisprudenza maturata in altri ambiti di applicazione di misure previdenziali soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale, anzi rafforza il convincimento che l'accertamento del diritto ad una prestazione assistenziale (o previdenziale) non sia suscettibile di estinzione per prescrizione. Tale precisazione avvalora il convincimento che nella specie l'accertamento dello status di equiparato alle vittime del dovere attiene alla qualificazione di una posizione giuridica soggettiva – a cui viene correlata una serie di benefici di natura prevalentemente assistenziale – che deriva da una condizione personale che ha valenza oggettiva e immanente e prescinde dalla previsione di termini prescrizionali e decadenziali. A sostegno di ciò vale osservare che la normativa che ha introdotto la categoria degli equiparati alle vittime del dovere non solo non ha posto alcun limite temporale per la presentazione della domanda (…)
10 ma ha espressamente previsto all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n.
243/2006 che in mancanza della domanda si può procedere d'ufficio
(…). Cosicché neppure potrebbe ritenersi corretta nel caso di specie
l'applicazione della disciplina di carattere generale in tema di prescrizione senza tener conto della particolare natura del diritto soggettivo dedotto” (cfr. sentenza Corte Appello Roma, Sezione V, n.
2702/2021).
Alla luce delle superiori considerazioni deve quindi ritenersi l'accertamento della condizione di vittima del dovere diritto indisponibile, ai sensi dell'articolo 2934 c.c., e, come tale, irrinunciabile e imprescrittibile, essendo soggetti al termine prescrizionale solo i benefici economici che in essa trovano il loro presupposto.
Né vi è dubbio peraltro in ordine alla durata decennale, e non quinquennale, della prescrizione, come più volte statuito dalla giurisprudenza anche di legittimità.
In conclusione il provvedimento di rigetto del è Controparte_3
illegittimo poiché la prescrizione in ogni caso non inciderebbe sull'accertamento dello status di vittima del dovere ma unicamente sui ratei dei benefici economici maturati oltre il decennio anteriore alla domanda amministrativa, presentata nel caso di specie in data
21.10.2021.
11 Ritenuta per quanto sopra esposto la condizione del ricorrente di soggetto equiparato alle vittime del dovere ed infondata l'eccezione di prescrizione, si è demandato ad un CTU medico-legale l'accertamento del nesso di causalità tra patologia e infortunio e sulla misura di invalidità in base ai criteri normativamente previsti.
Orbene il CTU Dott.ssa ha accertato la sussistenza del nesso Per_2
causale tra le patologie di cui è affetto il ricorrente e l'infortunio subito così concludendo: “Dall'esame della documentazione sanitaria in atti, dalle risultanze della visita eseguita e degli accertamenti disposti, il
Sig. risulta affetto da: Esiti di ferita da arma da Parte_1
fuoco trapassata spalla sn con marcata sofferenza del nervo ulnare.
Tale menomazione è conseguente all'infortunio occorso al e Pt_1
collegata da nesso di causalità diretta con questo”.
Relativamente alla quantificazione dell'invalidità conseguente il consulente d'ufficio ha così concluso: “Per quanto attiene alla quantificazione in relazione ai benefici richiesti come vittima del dovere, che può configurarsi nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 della legge 266/05, comma 564, a parere della scrivente il danno derivante all'evento lesivo subito il 22/06/1980, risulta quantificabile nella misura del 40% (quaranta percento), in base alle previsioni di cui agli art. 3 e 4 del DPR 181/09 così articolato: IC = DB + DM (IP
– DB) = 21% + 14%+(26% – 21%) = 40%. La data di stabilizzazione alla percentuale superiore al 25% è indicabile alla data del 01/2/2005,
12 coincidente con quella indicata dal pv del 23/01/2007 della
Commissione Medica Ospedaliera Ministero della Difesa in sede di dipendenza da causa di servizio”.
Deve pertanto ritenersi la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie da cui è affetto il ricorrente e l'infortunio occorso al medesimo con il riconoscimento di una invalidità nella misura del
40%, stabilizzata dal 01.02.2005.
Ne consegue il diritto del ricorrente alle seguenti prestazioni richieste nelle conclusioni del ricorso:
-elargizione ex art.5, commi 1 e 5 L.206/2004 ed art. 34 L.222/2007 in ragione di € 2000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata;
- assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1.033,00 di cui all'art. 5 comma 3 l. n. 206/04 con decorrenza dal mese di novembre 2011.
Le spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono come di norma la soccombenza e vengono poste a carico in solido dei convenuti, così come le spese di CTU. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione, del provvedimento del del Controparte_3
29/12/2022 prot. 0028018, dichiara il diritto del ricorrente, Sig.
, al riconoscimento dello status di vittima del dovere Parte_1
13 a mente dell'art. 1 comma 563 della legge 266/2005, al riconoscimento di una percentuale di invalidità complessiva del 40% stabilizzata dal
01.02.2005 e del diritto all'iscrizione nell'elenco ex art. 3 comma 3 del
DPR n. 243/2006; condanna le amministrazioni resistenti per quanto di rispettiva competenza all'erogazione in favore del ricorrente dell'elargizione ex art.5, commi 1 e 5 L.206/2004 ed art. 34 L.222/2007 in ragione di €
2000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna le amministrazioni resistenti per quanto di rispettiva competenza all'erogazione, come richiesto nelle conclusioni del ricorso, in favore del ricorrente dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1.033,00 di cui all'art. 5 comma 3 l. n. 206/04 con decorrenza dal mese di novembre 2011, oltre interessi legali;
condanna in solido convenuti alla rifusione delle spese di CP_5
giudizio - liquidate in complessivi € 6.130,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi, ponendo altresì a carico degli stessi le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Roma, 4 dicembre 2025
Il Giudice
GI TO
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