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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 787/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO CE, Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 322/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7184/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229037573561000 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229037573561000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229037573561000 IRAP 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110161616766000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150140501549000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 598/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720229037573561000, notificata in data 18 ottobre 2022, relativa a cartelle di pagamento concernenti tributi erariali per l'anno d'imposta 2005, deducendone l'illegittimità per plurimi profili, tra cui: carenza di motivazione, mancata allegazione degli atti presupposti, vizi di notifica, prescrizione e decadenza dei crediti, nonché indebita richiesta di oneri accessori.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza qui impugnata, dichiarava il ricorso inammissibile e condannava la società ricorrente alle spese di lite, ritenendo infondate e comunque precluse le doglianze articolate.
Avverso tale decisione proponeva appello la società Società_1, deducendo l'erroneità della sentenza sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, riproponendo, in sostanza, le medesime censure già formulate in primo grado.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Nell'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante, la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.
Le censure articolate dall'Appellante si risolvono, nella loro sostanza, in una mera reiterazione delle doglianze già dedotte in primo grado, senza un effettivo confronto critico con le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, la quale risulta correttamente motivata e conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
È infondata la prima censura con cui l'Appellante deduce l'intervenuta prescrizione e/o decadenza delle somme intimate. Dagli atti di causa emerge che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata sono state ritualmente notificate alla società contribuente negli anni 2011 e 2015 e non risultano essere state tempestivamente impugnate. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini di legge determina la definitività del credito in essa portato, con conseguente preclusione di ogni contestazione relativa a vizi dell'atto presupposto, ivi compresa l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica della cartella stessa. Ne discende che l'intimazione di pagamento successiva, quale atto meramente sollecitatorio ed esecutivo, può essere sindacata esclusivamente per vizi propri, e non anche per questioni afferenti alla legittimità o esigibilità del credito ormai consolidato. Nel caso di specie, l'appellante non ha dedotto alcun vizio proprio dell'intimazione idoneo a superare tale preclusione.
Parimenti infondate sono le doglianze relative alla pretesa carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento e alla mancata allegazione delle cartelle sottese. Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, l'intimazione di pagamento costituisce atto dell'esecuzione forzata e non un nuovo atto impositivo;
essa, pertanto, non necessita di una motivazione analitica, essendo sufficiente l'indicazione delle cartelle di pagamento poste a fondamento della pretesa. Inoltre, l'obbligo di allegazione degli atti presupposti non sussiste allorché il contribuente sia già stato messo in condizione di conoscerli per effetto della loro rituale notifica, come avvenuto nel caso di specie.
È infondata anche la censura relativa alla dedotta inesistenza o nullità della notifica degli atti a mezzo posta elettronica certificata. La sentenza di primo grado ha correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'utilizzo, da parte dell'agente della riscossione, di un indirizzo PEC non risultante dall'INI-PEC non determina di per sé la nullità della notifica, in assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa del contribuente, che nel caso di specie non è stato né allegato né dimostrato.
Le ulteriori doglianze relative alla pretesa indebita richiesta di compensi di riscossione, alla mancata indicazione dei criteri di calcolo di interessi e sanzioni, nonché alla dedotta violazione delle norme sul reclamo- mediazione, risultano parimenti infondate o comunque assorbite, atteso che il credito azionato è divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti e che il valore della controversia eccedeva il limite normativo per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l., conferma integralmente la sentenza n. 7184/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.000, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Roma 28 gennaio
2026 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenzo Laudiero dott. Paola Cappelli
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO CE, Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 322/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7184/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229037573561000 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229037573561000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229037573561000 IRAP 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110161616766000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150140501549000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 598/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720229037573561000, notificata in data 18 ottobre 2022, relativa a cartelle di pagamento concernenti tributi erariali per l'anno d'imposta 2005, deducendone l'illegittimità per plurimi profili, tra cui: carenza di motivazione, mancata allegazione degli atti presupposti, vizi di notifica, prescrizione e decadenza dei crediti, nonché indebita richiesta di oneri accessori.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza qui impugnata, dichiarava il ricorso inammissibile e condannava la società ricorrente alle spese di lite, ritenendo infondate e comunque precluse le doglianze articolate.
Avverso tale decisione proponeva appello la società Società_1, deducendo l'erroneità della sentenza sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, riproponendo, in sostanza, le medesime censure già formulate in primo grado.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Nell'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante, la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.
Le censure articolate dall'Appellante si risolvono, nella loro sostanza, in una mera reiterazione delle doglianze già dedotte in primo grado, senza un effettivo confronto critico con le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, la quale risulta correttamente motivata e conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
È infondata la prima censura con cui l'Appellante deduce l'intervenuta prescrizione e/o decadenza delle somme intimate. Dagli atti di causa emerge che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata sono state ritualmente notificate alla società contribuente negli anni 2011 e 2015 e non risultano essere state tempestivamente impugnate. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini di legge determina la definitività del credito in essa portato, con conseguente preclusione di ogni contestazione relativa a vizi dell'atto presupposto, ivi compresa l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica della cartella stessa. Ne discende che l'intimazione di pagamento successiva, quale atto meramente sollecitatorio ed esecutivo, può essere sindacata esclusivamente per vizi propri, e non anche per questioni afferenti alla legittimità o esigibilità del credito ormai consolidato. Nel caso di specie, l'appellante non ha dedotto alcun vizio proprio dell'intimazione idoneo a superare tale preclusione.
Parimenti infondate sono le doglianze relative alla pretesa carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento e alla mancata allegazione delle cartelle sottese. Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, l'intimazione di pagamento costituisce atto dell'esecuzione forzata e non un nuovo atto impositivo;
essa, pertanto, non necessita di una motivazione analitica, essendo sufficiente l'indicazione delle cartelle di pagamento poste a fondamento della pretesa. Inoltre, l'obbligo di allegazione degli atti presupposti non sussiste allorché il contribuente sia già stato messo in condizione di conoscerli per effetto della loro rituale notifica, come avvenuto nel caso di specie.
È infondata anche la censura relativa alla dedotta inesistenza o nullità della notifica degli atti a mezzo posta elettronica certificata. La sentenza di primo grado ha correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'utilizzo, da parte dell'agente della riscossione, di un indirizzo PEC non risultante dall'INI-PEC non determina di per sé la nullità della notifica, in assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa del contribuente, che nel caso di specie non è stato né allegato né dimostrato.
Le ulteriori doglianze relative alla pretesa indebita richiesta di compensi di riscossione, alla mancata indicazione dei criteri di calcolo di interessi e sanzioni, nonché alla dedotta violazione delle norme sul reclamo- mediazione, risultano parimenti infondate o comunque assorbite, atteso che il credito azionato è divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti e che il valore della controversia eccedeva il limite normativo per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l., conferma integralmente la sentenza n. 7184/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.000, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Roma 28 gennaio
2026 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenzo Laudiero dott. Paola Cappelli