Improcedibile
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01585/2026REG.PROV.COLL.
N. 07749/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7749 del 2025, proposto da
ZI Spadavecchia, rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Petrarota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ZI Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez VI n. 00763/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il Cons. FA LO VI;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con memoria depositata il 10 febbraio 2026 la ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso proposto in ragione degli atti nelle more adottati dalla Regione resistente;
Considerato che anche la Regione resistente, con le note di udienza depositate, ha domandato la declaratoria di improcedibilità dell’avverso ricorso per sopravvenuto difetto di interesse deducendo di aver dato esecuzione alla sentenza ottemperanda;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione tra le parti delle spese di lite in ragione della definizione in rito della causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR ED, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
FA LO VI, Consigliere, Estensore
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA LO VI | AR ED |
IL SEGRETARIO