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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2791/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Parte_1
Bertocchi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE
e
, nato in [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
conclusioni: all'udienza del 25 febbraio 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
* * *
Con ricorso presentato il 26 settembre 2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
giudiziale (oltre che, in via cumulata, lo scioglimento del matrimonio) da con il quale ha CP_1
contratto matrimonio in Albania il 23 marzo 2007, formulando ulteriori domande riguardanti l'affidamento (super esclusivo) della figlia e le contribuzioni economiche destinate al Persona_1 mantenimento della stessa minore.
A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha allegato che la crisi matrimoniale è
riconducibile ai comportamenti incongrui, nonché violativi dei doveri coniugali e genitoriali, tenuti dal marito, incline agli abusi alcolici, divenuto infine ludopatico e disinteressatosi del percorso di crescita della figlia.
La stessa ricorrente ha precisato di avere fatto ricorso a una struttura protetta ove soggiorna unitamente a dall'aprile 2022. Per_1
All'udienza di comparizione tenuta il 25 febbraio 2025, dichiarata la contumacia del convenuto, è stata sentita la stessa la quale ha affermato di avere ormai contatti solo estemporanei con il Parte_1
coniuge e di non sapere nemmeno ove egli dimori.
Escluse pertanto ipotesi conciliative, parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche allegazioni di cui in ricorso, per come ribadite e precisate anche personalmente da , e della incontroversa Parte_1 cessazione del legame di coabitazione matrimoniale da tre anni ad oggi, non vi è dubbio alcuno in ordine all'irreversibilità della crisi del rapporto coniugale, alla impossibilità di una sua ricostituzione e,
così, all'intollerabilità della convivenza matrimoniale (o, meglio, di un suo eventuale ripristino) ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore istruzione.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente:
dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e uniti in matrimonio in Sukth, Parte_1 CP_1
Durres (Albania) il 23 marzo 2007.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 28 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2791/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Parte_1
Bertocchi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE
e
, nato in [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
conclusioni: all'udienza del 25 febbraio 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
* * *
Con ricorso presentato il 26 settembre 2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
giudiziale (oltre che, in via cumulata, lo scioglimento del matrimonio) da con il quale ha CP_1
contratto matrimonio in Albania il 23 marzo 2007, formulando ulteriori domande riguardanti l'affidamento (super esclusivo) della figlia e le contribuzioni economiche destinate al Persona_1 mantenimento della stessa minore.
A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha allegato che la crisi matrimoniale è
riconducibile ai comportamenti incongrui, nonché violativi dei doveri coniugali e genitoriali, tenuti dal marito, incline agli abusi alcolici, divenuto infine ludopatico e disinteressatosi del percorso di crescita della figlia.
La stessa ricorrente ha precisato di avere fatto ricorso a una struttura protetta ove soggiorna unitamente a dall'aprile 2022. Per_1
All'udienza di comparizione tenuta il 25 febbraio 2025, dichiarata la contumacia del convenuto, è stata sentita la stessa la quale ha affermato di avere ormai contatti solo estemporanei con il Parte_1
coniuge e di non sapere nemmeno ove egli dimori.
Escluse pertanto ipotesi conciliative, parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche allegazioni di cui in ricorso, per come ribadite e precisate anche personalmente da , e della incontroversa Parte_1 cessazione del legame di coabitazione matrimoniale da tre anni ad oggi, non vi è dubbio alcuno in ordine all'irreversibilità della crisi del rapporto coniugale, alla impossibilità di una sua ricostituzione e,
così, all'intollerabilità della convivenza matrimoniale (o, meglio, di un suo eventuale ripristino) ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore istruzione.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente:
dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e uniti in matrimonio in Sukth, Parte_1 CP_1
Durres (Albania) il 23 marzo 2007.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 28 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto