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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: Dott. MA G. Di RC Presidente Dott. IN CA Consigliere relatore Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 234 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo MA Dentici, Luigi Parte_1
NI Lo AS e AL MA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo sito in Palermo, Via Dante n. 322.
-appellante- CONTRO in persona del legale rappresentante, con sede in Palermo, via CP_1
PA ON n.39/L, rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino Equizzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Catania n. 14. Appellato- All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi scritti difensivi FATTO E MOTIVI Con la sentenza n. 2947/2022 emessa il 22 settembre 2022, il Tribunale G.L. di Palermo ha respinto la domanda proposta con ricorso depositato il 23.12.2019 con la quale deducendo: di essere stato dipendente della società Parte_1 CP_1 dal 14.5.1990 al 20.11.2015, quando era stato licenziato per giustificato motivo
[...] oggettivo;
di avere svolto, da ultimo, le mansioni di “responsabile della produzione” con la qualifica di quadro inquadrato nella categoria A/3 del CCNL – Chimici;
di non avere percepito, per il periodo gennaio 2015-ottobre 2015, gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL per complessivi € 665,92; che la società aveva erroneamente calcolato l'indennità per ferie e permessi non goduti, con un residuo credito di € 7.098,46, chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento della complessiva somma di € 7.764,38 per i suddetti tioli. 1 Si era costituita in giudizio la società che, in via preliminare aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso sulla scorta del verbale di conciliazione sottoscritto il 22 Marzo 2018, accordo mediante il quale le parti avevano definito il contenzioso originato dal licenziamento comunicato dalla con lettera del 20 CP_1
Novembre 2015. Aveva dedotto, altresì, che con il predetto accordo il lavoratore aveva rinunciato anche alle domande formulate in altro giudizio (R.G. 3904/2016) di identico tenore rispetto a quelle oggetto del ricorso;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Il Tribunale, decidendo preliminarmente in ordine alla validità ed efficacia dell'accordo transattivo del 22/03/2018, sottoscritto dal solo ricorrente, ha valutato che dalla documentazione offerta risultava che la società resistente aveva dato attuazione alle pattuizioni di cui all'accordo del 22 marzo 2018, pur non avendolo sottoscritto, in ragione dell'integrale pagamento (in parte rateizzato) della complessiva somma netta di €. 65.450,00 ed ha ritenuto che la Società avesse quindi tacitamente accettato le condizioni della transazione, incluse le reciproche rinunce ed accettazioni. Ha, poi, ritenuto che, viceversa, il ricorrente non avesse dimostrato nulla in merito alla dedotta circostanza secondo cui dette somme sarebbero state incassate in acconto di un presunto maggiore credito (nella specie le causali del presente giudizio), non essendovi in atti alcuna dichiarazione dalla quale potesse evincersi una volontà in tal senso;
che ulteriore elemento da cui si ricava la volontà di dare esecuzione all'accordo – e alle relative rinunce - si rintraccia nel decreto di improcedibilità e archiviazione del 12 aprile 2018, della sezione fallimentare del Tribunale di Palermo, emesso sulla scorta della dichiarazione di desistenza depositata dal creditore procedente che tale circostanza, unitamente Pt_1 all'intervenuta estinzione, ex art. 309 c.p.c., del su citato giudizio Rg. N. 3904/2016, denota il venir meno dell'interesse del sig. a coltivare giudizi nei confronti Pt_1 della società resistente, proprio in virtù dell'accordo transattivo e delle pattuizioni ivi contenute. Ne ha fatto derivare l'efficacia della clausola n. 3 della transazione recante un'espressa rinuncia del ricorrente alle domande formulate nel detto giudizio Pt_1
3904/2016, relative ai medesimi titoli oggetto del presente procedimento, rilevando che le pattuizioni di cui alla richiamata transazione erano state interamente eseguite, avendo il ricorrente ricevuto tutti i pagamenti eseguiti in data antecedente al deposito del presente ricorso, senza mai avere esplicitato a controparte, nelle more dei pagamenti, l'intenzione di non adempiere e di ricevere i pagamenti in acconto. Per la riforma della decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 21.03.2023, censurandola per non avere il decidente considerato che 2 con la sentenza n.540/2023 il medesimo Tribunale, pronunciata la risoluzione dell'accordo transattivo del 22.3.2018, in parziale accoglimento della opposizione al precetto notificato il 22.12.2019, proposta dalla l'aveva dichiarato nullo CP_1 nella misura eccedente la somma di euro 45.405,06; ritiene che tale pronuncia di risoluzione sia “pregiudicante” rispetto alle questioni affrontate con la sentenza impugnata e denuncia che, contrariamente a quanto statuito, la non ha CP_1 adempiuto all'accordo del 22.03.2018 non avendo, come avrebbe dovuto, rinunciato a coltivare il ricorso per Cassazione. Con la richiamata sentenza n.540/23, difatti, il Tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionale con la quale l aveva chiesto dichiararsi la risoluzione Pt_1 per inadempimento di detto accordo transattivo del 22.3.2018, allegato da CP_1 per paralizzare l'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto opposto, aveva ritenuto che l'opponente società fosse incorsa in un inadempimento grave di tale accordo per non avere assolto all'obbligo di rinunciare al ricorso per cassazione avverso la sentenza di questa Corte n. 943/2018, che, infatti, si era concluso con la sentenza n. 21663/2019, di inammissibilità. Chiede, quindi, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.337 c.p.c. qualora la Corte dovesse ritenere di attendere il passaggio in giudicato di tale pronuncia. Reitera, in ogni caso, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della risoluzione per inadempimento della transazione del 22.03.2008, così eliminando l'”ostacolo” (ritenuto sussistente dal giudice di primo grado) alla trattazione del merito delle domande giudiziali proposte. Con la seconda e terza ragione di gravame denuncia di erroneità la sentenza per avere il Tribunale omesso di esaminare le domande avanzate, per asserita efficacia della clausola n.3 di detto accordo transattivo, recante espressa rinuncia alle domande formulate, per quel che qui interessa, nel giudizio n.3904/2016 relative ai medesimi titoli. Rivendica, quindi, il suo diritto ad avere corrisposti sia l'aumento dei minimi contrattuali previsti dal Ccnl settore chimico dall'1.01.2014, sia l'indennità sostituiva delle ferie e dei permessi (ex festività) maturati e non goduti. Si è costituita la con memoria del 10.02.2025, contestando la tesi CP_1 difensiva di che si presta, a uso dire ad almeno due facili obiezioni, Parte_1 che ne pregiudicano, entrambe, la condivisibità. La prima è costituita dalla natura novativa dell'accordo transattivo del 22 marzo 2018 che impedisce che se ne possa dichiarare la risolubilità per inadempimento, in quanto le parti, da un lato, hanno posto termine alle liti tra loro pendenti, rinunciando espressamente alle reciproche domande, tra le quali quella calendata nel ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di Palermo, giudice del lavoro, iscritto al n. R.G. 3904/2016, avente ad oggetto le medesime pretese 3 economiche azionate in questo giudizio;
dall'altro, hanno previsto la costituzione di un obbligo di pagamento, a carico della che trova titolo, CP_1 esclusivamente, nella stessa transazione, non prevedendo, come invece richiesto dall'art. 1976 c.c., la risoluzione per inadempimento, in caso di violazione degli accordi da parte dei paciscenti, ma solo la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento delle rate stabilite. Sostiene che quella intervenuta tra le parti era una transazione novativa perché il suo contenuto era incompatibile con le obbligazioni nascenti dal rapporto originario in quanto prevedeva (al punto n.5) il solo risarcimento del danno in euro 85.000.000
“per vizio formale della procedura di licenziamento”. Pertanto, dalla relativa risoluzione sarebbe potuta derivare la decadenza dal beneficio del termine, se non fosse che il pagamento del dovuto era già stato integralmente eseguito. Deduce, ancora, con la seconda obiezione, che la sentenza del Tribunale G.L. di Palermo n.540/2023, che ha dichiarato risolto per inadempimento della CP_1
l'accordo transattivo del 22 marzo 2018, non costituisce cosa giudicata, poiché è
[...] attualmente pendente il relativo giudizio di appello, promosso dalla CP_1 iscritto al n. 296/2023 R.G., per il quale è stata già fissata l'udienza di discussione del 20 marzo 2025, sicché non ha alcuna efficacia vincolante ai sensi dell'art.2909 c.c.. Nel merito contesta il diritto dell' al pagamento dell'indennità sostitutiva Pt_1 delle ferie non godute, per non avere egli provato di non averne goduto, circostanza che, invece, risulterebbe dimostrata dai cedolini paga prodotti e mai contestati. All'udienza del 18 settembre 2025 la causa, istruita con ctu contabile, ed espunte le “note di trattazione scritta” depositate dall'appellato il 10.09.2025, perché non autorizzate, è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti come da dispositivo steso in calce.
***** L'appello è fondato. La deduzione circa il carattere novativo della transazione intervenuta tra le parti il 22.3.2018 a fronte dell'azione di risoluzione della stessa per inadempimento, impone l'accertamento della natura della transazione in questione. La vicenda è già stata esaminata da questa Corte con la sentenza n.318/2025 resa il 20 marzo 2025, nel giudizio di appello avverso la richiamata pronuncia n.540/2023 del medesimo Tribunale di Palermo G.L., sull'opposizione al precetto intimato da a e al percorso argomentativo adottato Parte_1 CP_1 intende dare continuità in carenza di difformi ragioni, non proposte dalle parti, e utili a discostarsene.
4 “La transazione è novativa quando l'accordo raggiunto dalle parti disciplina per intero il nuovo rapporto negoziale, configurandosi come un contratto estintivo del precedente e costitutivo di nuove obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente.”
“Elemento essenziale di tale contrato è, oltre ai soggetti e alla causa, il cd. "animus novandi", che può anche risultare in modo implicito - quando la transazione disegni una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti- oppure esplicito, quando vi sia una espressa manifestazione di volontà in tal senso (Cass. n. 7963/2020; anche, in motivazione, Cass. n. 23604/2016). “
“La transazione è, invece, "conservativa" quando le parti danno vita ad un "accordo con il quale si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un «quid medium» tra le prospettazioni iniziali" (Cass. n. 13717/2006).”
“Orbene, difettando nella specie un'espressa manifestazione di volontà sulla natura della transazione il suo accertamento richiede la verifica in ordine all'intento delle parti di addivenire, nella composizione del rapporto litigioso, alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove ed autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti (vedi Cass. n. 7963/2020; anche, in motivazione, Cass. n. 23604/2016). “ L'esame delle pattuizioni intervenute consente di escluderne la natura novativa.
“Infatti, il rapporto in contratto (licenziamento e relativa illegittimità) non è mutato, per effetto del negozio transattivo, né per titolo né per oggetto;
infatti le parti avevano solo rimodulato gli effetti risarcitori derivanti dai “vizi formali della procedura di licenziamento” contenendoli entro i limiti della somma riconosciuta a titolo di risarcimento, senza, dunque, nessuna incompatibilità col precedente rapporto ma solo con la limitazione degli effetti economici della illegittimità del recesso.”
“Non rilevano in senso contrario le plurime rinunce espresse da (alla Pt_1 reintegrazione nel posto di lavoro, agli effetti dei provvedimenti giurisdizionali con oggetto il licenziamento, alle plurime iniziative giudiziarie per la realizzazione del credito) e dalla ( al ricorso per cassazione) che sono coerenti con la causa CP_1 del contratto collocandosi nell'ambito delle reciproche concessioni per porre termine alla controversia senza che se ne possa ravvisare una incompatibilità con le obbligazioni preesistenti. Pertanto, la transazione era risolubile.
5 L'appellato deduce che l'effetto abdicativo della rinuncia al ricorso per Cassazione si sarebbe prodotto all'atto della sottoscrizione dell'accordo con impegno in tal senso e sin dal momento in cui è stata resa, senza che possa assumere rilevanza la continuazione o meno del relativo procedimento dinanzi la Suprema Corte. L'evidente contraddittorietà dell'assunto rende superflua ogni ulteriore considerazione solo ove si rilevi che l'impegno è stato oggettivamente disatteso con la documentata prosecuzione del giudizio di cassazione definito con pronuncia di inammissibilità del ricorso. Non essendo sono state sollevate altre censure in merito alla dedotta sussistenza dell'inadempimento (né in ordine alla sua importanza), deve essere pronunciata la risoluzione dell'accordo transattivo del 22.03.2018, allegato da per paralizzare la domanda di pagamento degli emolumenti previsti dal CP_1
Ccnl, essendo incorsa parte datoriale in inadempimento grave di tale accordo per non avere assolto all'obbligo di rinunciare al ricorso per cassazione avverso la sentenza di questa Corte n. 943/2018, che, infatti, si è concluso con la sentenza n. 21663/2019. Tale condotta inadempiente ha connotazione di gravità in base all'art. 1455 cc perché ha vulnerato l'interesse dell'altra parte a non perpetuare l'iter giudiziario intrapreso con l'impugnazione del licenziamento e perpetuato con numerose ulteriori vertenze pendenti, con la conseguenza che deve essere valutata la domanda volta ad ottenere gli emolumenti economici già rivendicati nel giudizio iscritto al n.3904/2016, poi oggetto di rinuncia, e non inclusi nell'importo già erogato ad altro titolo (v. punto 5 accordo “somma risarcitoria per vizio formale della procedura di licenziamento”). Il rapporto lavorativo del ricorrente è regolato, per quel che riguarda l'aspetto retributivo e normativo, dal CCNL -Chimici applicato dalla società CP_1
Nel corso del rapporto di lavoro, l' è stato retribuito secondo i parametri Pt_1 contrattuali previsti dalla citata contrattazione collettiva in ragione della qualifica di quadro e della classificazione del personale (A 3). Il detto CCNL prevede, con decorrenza 1° gennaio 2015, un aumento dei minimi contrattuali pari a € 48,00 mensili per la retribuzione tabellare, e a € 12,00 per la c.d. IPO e, quindi, un aumento complessivo mensile pari a € 60,00 al lordo delle ritenute di legge. Deduce l' che sulla scorta di tale aumento la retribuzione minima Pt_1 tabellare prevista per l'impiegato inquadrato al livello A3 è passata, quindi, da € 2.305,22 a € 2.365,22, laddove, invece, dalle buste paga versate in atti, riferite al periodo oggetto di causa (gennaio 2015-ottobre 2015) si rileva che la società convenuta non ha corrisposto detti aumenti dei minimi contrattuali nella misura indicata, essendo state elaborate, nella parte dei minimi contrattuali, sulla base delle seguenti voci retributive: retribuzione base € 2.142,52 + I.P.O. € 162,70, giungendo 6 ad un importo complessivo di € 2.305,22 senza, pertanto, il previsto aumento mensile di € 60.00 a lordo delle ritenute di legge. A decorrere dalla mensilità di ottobre 2015, poi, i detti aumenti dei minimi contrattuali sono scattati nella misura di ulteriori € 18,00 per la retribuzione base e di
€ 2,00 per la c.d. CP_2
Che, dunque, la retribuzione mensile minima è aumentata di € 20,00 mensili al lordo delle ritenute di legge passando da € 2.365,22 a € 2.385,22, sicché ha maturato un credito pari a € di 620,00 a lordo delle ritenute di legge secondo l'elaborato contabile che si allega in atti;
che a tale somma, deve aggiungersi l'ulteriore, credito pari a € 45,92 a titolo differenza del trattamento di fine rapporto corrisposto al ricorrente, ed accettato da quest'ultimo a mero titolo alimentare. L'art. 14 del CCNL -Chimici, dispone ancora che "nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sottoindicati. Lavoratori con anzianità di servizio;
fino a 10 anni: 4 settimane: oltre i 10 anni: 5 settimane (...) Non è ammessa la rinunzia o la non concessione delle ferie e. in caso di giustificato impedimento, il non godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo previsto di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto, anche se la risoluzione del rapporto avvenga nel corso del primo anno, alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alle frazioni di un anno feriale incompiuto". Rivendica, quindi, l il suo diritto a essere indennizzato per il periodo di Pt_1 ferie non effettivamente fruito nel corso del detto rapporto di lavoro, deducendo che dalle buste paga si ricava una ingiustificata progressiva diminuzione dei dati relativi alle ferie residue maturate nell'anno precedente, sino al loro azzeramento, allo scopo di indennizzare esclusivamente le ferie non godute maturate nell'anno 2015. Parimenti nella busta di luglio 2015 risultano cancellate le ore di permessi ex festività maturate sino a giugno 2015 (pari a 107,53, come da busta paga di giugno 2015). Sulla scorta dei dati analitici ricavati dalle buste paga del 2015, è stato, quindi, conferito mandato al ctu di verificare, sulla scorta dei parametri di cui al Ccnl Chimico Farmaceutico, vigente ratione temporis e con conteggi separati:
1 -le differenze retributive per gli aumenti dei minimi contrattuali previsti per la retribuzione tabellare e per la c.d. IPO, al lordo delle ritenute spettanti ad un 7 lavoratore inquadrato, come il ricorrente, nella qualifica di “Quadro” livello A3, dal mese di gennaio 2015 al mese di ottobre 2015, tenendo conto di quanto il ricorrente ha percepito durante tale periodo, come da buste paga in atti;
2- l'eventuale differenza di Tfr per tale periodo, in ragione di detti aumenti contrattuali;
3- le differenze per indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi residui, tenuto conto del godimento, da gennaio a ottobre 2015, di n. 28 giorni di ferie e n.8,05 ore di permessi, come da buste paga in atti, predisposte dal datore di lavoro, della spettanza di 5 settimane di ferie annue (da decurtare, per il 2015, a 10/12), come previsto dall' art.14 del su citato CCNL per i lavoratori con anzianità di servizio di oltre 10 anni, nonché di quanto già corrisposto al ricorrente a tale titolo con la busta paga di novembre 2015; 5- degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, sulle somme di cui ai superiori punti, sino alla data di deposito della relazione di consulenza. Il dott. ha premesso, quanto alla retribuzione tabellare e Parte_2 all'indennità di posizione organizzativa dovuta ad un dipendente con qualifica di Quadro e inquadramento nel livello A3 del CCNL Chimico Farmaceutico per il periodo dal 01 gennaio 2025 al 23 ottobre 2015, che l'accordo di rinnovo del 22/09/2012 ha previsto per tale livello un incremento della retribuzione tabellare e dell'indennità di posizione organizzativa decorrente da gennaio 2015 che conduce ai valori mensili lordi di seguito indicati:
- retribuzione tabellare € 2.190,52;
- indennità di posizione organizzativa € 174,70; e ad un ulteriore aumento mensile lordo a decorrere da ottobre 2015 pari a € 18,00 per retribuzione tabellare ed € 2,00 per I.P., rilevando che il successivo accordo di rinnovo siglato il 15/10/2015 ha sostituito tale incremento con un elemento distinto della retribuzione di pari valore da erogarsi temporaneamente da ottobre 2015 a dicembre 2016 e che, avendo tale elemento natura omogenea, ha ritenuto di ricomprenderlo nel calcolo delle differenze eventualmente a credito di parte appellante. Ha quindi, accertato che le differenze per retribuzione tabellare e IPO con gli interessi e la rivalutazione fino al 30.04.2025, ammontano ad € 813,84 (di cui € 604,00 per sorte capitale), che le differenze per Tfr, dovute in ragione di detti incrementi, ammontano ad € 56,07 (di cui € 41,72 per sorte). Le differenze per indennità sostitutiva delle ferie e permessi non goduti ammontano, invece, rispettivamente ad € 6.574,84 (di cui € 4.892.65 per sorte) ed € 3.079,26 (di cui € 2.291,43 per sorte).
8 Per un totale dovuto pari ad € 10.524,01(di cui € 7.829,80 per sorte) con interessi legali e rivalutazione sino al 30.04.2025. (v. relazione tecnica del Dott.
[...] depositata il 28.05.2025). Per_1
Si tratta di condivisibili conclusioni ancorate a corretti e coerenti criteri di calcolo basati sui dati ricavati dai documenti contabili esaminati. Su tale somma, dovuta dalla per i suddetti titoli, andranno CP_3 aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione sino al saldo. Non è condivisibile la deduzione di parte appellata in ordine all'intervenuto pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie sulla scorta dei cedolini prodotti dal medesimo e da lui non contestati, atteso che l'indagine tecnica è stata effettuata Pt_1 proprio sulla scorta dei dati rilevati da tali cedolini. Né è sostenibile che l' non potrebbe vantare alcuna pretesa, avendo Pt_1 ricevuto, a seguito dell'accordo, quanto pattuito, atteso che è documentato che le somme, da costui già ricevute, hanno avuto specifica causale (€ 85.000,00 a titolo di risarcimento del danno per vizio formale della procedura di licenziamento, come da punto 9 dell'accordo del 22.3.2018). All'udienza odierna il difensore di parte appellata ha insistito nelle osservazioni già avanzate al ctu in ordine alle partite debitorie che avrebbero dovuto essere espunte dal calcolo. Il dott. aveva compiutamente risposto a dette osservazioni Parte_2 deducendo, quanto alla asserita erroneità di registrazione dei dati riportati nel cedolino di gennaio 2015 relativo a ferie e permessi non goduti al 31.12.2014 (per inciso la cui valenza probatoria è stata richiamata dal medesimo appellato), che in ogni caso la rimodulazione dei contatori effettuata nel cedolino di giugno 2015 non trova alcuna giustificazione contabile. Quanto al rilievo che il ctu avrebbe dovuto tenere conto del pagamento della somma di € 12.910,60 effettuato in data 12 febbraio 2024 a seguito di pignoramento presso terzi, per somme assegnate dal Tribunale Esecuzioni mobiliari sulla sentenza n.540/2023, somma che andrebbe restituita e/o compensata con le somme eventualmente dovute nell'ambito di questo procedimento, il tecnico ha ritenuto di non potere rispondere, esulando tale questione dal quesito peritale e di non dovere, quindi, acquisire, i documenti allegati a supporto (ordinanza di assegnazione somme del 28.12.2023, distinta di bonifico bancario e sentenza di questa Corte n.318/2025 del 20.03.2025). Trattasi, all'evidenza, di un'eccezione di compensazione che l'appellato avrebbe semmai dovuto esplicitare e illustrare a verbale, fondata, in sostanza, sull'esito del giudizio di appello definito con la sentenza di questa Corte n.318/2025 del 20.03.2025, su citata, che ha annullato il precetto opposto da in CP_1 quanto il titolo esecutivo (ossia la sentenza del Tribunale di Palermo n.1530 del 9 21.04.2017 in cui si legge: “… dichiara nullo il licenziamento intimato a
[...] alla con lettera del 20/11/2015 e condanna quest'ultima Pt_1 CP_1 società a reintegrare il predetto lavoratore opposto nel proprio posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto risultante dalle buste paga in atti (retribuzione mensile oltre rateo mensilità aggiuntiva), dalla data del licenziamento a quello della reintegrazione, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali”) non consentiva di agire in executivis per la indennità sostitutiva della reintegra a seguito dell'opzione ai sensi dell'art. 18, comma 5, l n. 300/70, per la troncante ragione che non contiene nessuna statuizione al riguardo avendo pronunciato la condanna alla reintegrazione, in quanto l'opzione fu esercitata fuori dal giudizio nel quale non ne venne fatta menzione, in data 9.12.2016. Con detta sentenza, peraltro, si è dato atto come non fosse in discussione che il diritto del lavoratore, illegittimamente licenziato, di ottenere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l'indennità sostitutiva (prevista dal quinto comma dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori) derivi dall'illegittimità del licenziamento e che sorga contemporaneamente al diritto alla reintegrazione secondo lo schema dell'obbligazione con facoltà alternativa "ex parte creditoris"; tuttavia qui la questione è altra e attiene alla utilizzabilità o meno della sentenza che dispone la reintegrazione come titolo esecutivo per l'adempimento dell'indennità sostitutiva. Ritiene, dunque, la Corte che, al di là dell'insussistenza di una espressa eccezione di compensazione, mai formulata in udienza, l'indennità sostitutiva in questione sia comunque dovuta all' (se pure all'esito di una distinta istanza), Pt_1 quale legittima opzione della reintegrazione, e fermo restando che anche il titolo giudiziale che ha annullato il precetto non è ancora coperto da giudicato. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Restano definitivamente a carico dell'appellata quelle di ctu liquidate con separato decreto.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.2947/2022 emessa il 22/09/2022 dal Tribunale G.L. di Palermo, condanna la a corrispondere, in favore dell'appellante, la CP_1 somma complessiva di € 10.524,01 a titolo di differenze retributive e di Tfr e differenze per indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi residui, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, al 30 aprile 2025, e ulteriori accessori sino al saldo
Condanna l'appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo in € 2.400,00 e, 10 per il secondo, in € 2.906,00, a titolo di compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Lascia a carico dell'appellata le spese di ctu espletata in questo grado e già liquidate. Così deciso in Palermo, il 18 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
IN CA MA G. Di RC
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CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: Dott. MA G. Di RC Presidente Dott. IN CA Consigliere relatore Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 234 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo MA Dentici, Luigi Parte_1
NI Lo AS e AL MA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo sito in Palermo, Via Dante n. 322.
-appellante- CONTRO in persona del legale rappresentante, con sede in Palermo, via CP_1
PA ON n.39/L, rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino Equizzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Catania n. 14. Appellato- All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi scritti difensivi FATTO E MOTIVI Con la sentenza n. 2947/2022 emessa il 22 settembre 2022, il Tribunale G.L. di Palermo ha respinto la domanda proposta con ricorso depositato il 23.12.2019 con la quale deducendo: di essere stato dipendente della società Parte_1 CP_1 dal 14.5.1990 al 20.11.2015, quando era stato licenziato per giustificato motivo
[...] oggettivo;
di avere svolto, da ultimo, le mansioni di “responsabile della produzione” con la qualifica di quadro inquadrato nella categoria A/3 del CCNL – Chimici;
di non avere percepito, per il periodo gennaio 2015-ottobre 2015, gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL per complessivi € 665,92; che la società aveva erroneamente calcolato l'indennità per ferie e permessi non goduti, con un residuo credito di € 7.098,46, chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento della complessiva somma di € 7.764,38 per i suddetti tioli. 1 Si era costituita in giudizio la società che, in via preliminare aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso sulla scorta del verbale di conciliazione sottoscritto il 22 Marzo 2018, accordo mediante il quale le parti avevano definito il contenzioso originato dal licenziamento comunicato dalla con lettera del 20 CP_1
Novembre 2015. Aveva dedotto, altresì, che con il predetto accordo il lavoratore aveva rinunciato anche alle domande formulate in altro giudizio (R.G. 3904/2016) di identico tenore rispetto a quelle oggetto del ricorso;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Il Tribunale, decidendo preliminarmente in ordine alla validità ed efficacia dell'accordo transattivo del 22/03/2018, sottoscritto dal solo ricorrente, ha valutato che dalla documentazione offerta risultava che la società resistente aveva dato attuazione alle pattuizioni di cui all'accordo del 22 marzo 2018, pur non avendolo sottoscritto, in ragione dell'integrale pagamento (in parte rateizzato) della complessiva somma netta di €. 65.450,00 ed ha ritenuto che la Società avesse quindi tacitamente accettato le condizioni della transazione, incluse le reciproche rinunce ed accettazioni. Ha, poi, ritenuto che, viceversa, il ricorrente non avesse dimostrato nulla in merito alla dedotta circostanza secondo cui dette somme sarebbero state incassate in acconto di un presunto maggiore credito (nella specie le causali del presente giudizio), non essendovi in atti alcuna dichiarazione dalla quale potesse evincersi una volontà in tal senso;
che ulteriore elemento da cui si ricava la volontà di dare esecuzione all'accordo – e alle relative rinunce - si rintraccia nel decreto di improcedibilità e archiviazione del 12 aprile 2018, della sezione fallimentare del Tribunale di Palermo, emesso sulla scorta della dichiarazione di desistenza depositata dal creditore procedente che tale circostanza, unitamente Pt_1 all'intervenuta estinzione, ex art. 309 c.p.c., del su citato giudizio Rg. N. 3904/2016, denota il venir meno dell'interesse del sig. a coltivare giudizi nei confronti Pt_1 della società resistente, proprio in virtù dell'accordo transattivo e delle pattuizioni ivi contenute. Ne ha fatto derivare l'efficacia della clausola n. 3 della transazione recante un'espressa rinuncia del ricorrente alle domande formulate nel detto giudizio Pt_1
3904/2016, relative ai medesimi titoli oggetto del presente procedimento, rilevando che le pattuizioni di cui alla richiamata transazione erano state interamente eseguite, avendo il ricorrente ricevuto tutti i pagamenti eseguiti in data antecedente al deposito del presente ricorso, senza mai avere esplicitato a controparte, nelle more dei pagamenti, l'intenzione di non adempiere e di ricevere i pagamenti in acconto. Per la riforma della decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 21.03.2023, censurandola per non avere il decidente considerato che 2 con la sentenza n.540/2023 il medesimo Tribunale, pronunciata la risoluzione dell'accordo transattivo del 22.3.2018, in parziale accoglimento della opposizione al precetto notificato il 22.12.2019, proposta dalla l'aveva dichiarato nullo CP_1 nella misura eccedente la somma di euro 45.405,06; ritiene che tale pronuncia di risoluzione sia “pregiudicante” rispetto alle questioni affrontate con la sentenza impugnata e denuncia che, contrariamente a quanto statuito, la non ha CP_1 adempiuto all'accordo del 22.03.2018 non avendo, come avrebbe dovuto, rinunciato a coltivare il ricorso per Cassazione. Con la richiamata sentenza n.540/23, difatti, il Tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionale con la quale l aveva chiesto dichiararsi la risoluzione Pt_1 per inadempimento di detto accordo transattivo del 22.3.2018, allegato da CP_1 per paralizzare l'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto opposto, aveva ritenuto che l'opponente società fosse incorsa in un inadempimento grave di tale accordo per non avere assolto all'obbligo di rinunciare al ricorso per cassazione avverso la sentenza di questa Corte n. 943/2018, che, infatti, si era concluso con la sentenza n. 21663/2019, di inammissibilità. Chiede, quindi, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.337 c.p.c. qualora la Corte dovesse ritenere di attendere il passaggio in giudicato di tale pronuncia. Reitera, in ogni caso, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della risoluzione per inadempimento della transazione del 22.03.2008, così eliminando l'”ostacolo” (ritenuto sussistente dal giudice di primo grado) alla trattazione del merito delle domande giudiziali proposte. Con la seconda e terza ragione di gravame denuncia di erroneità la sentenza per avere il Tribunale omesso di esaminare le domande avanzate, per asserita efficacia della clausola n.3 di detto accordo transattivo, recante espressa rinuncia alle domande formulate, per quel che qui interessa, nel giudizio n.3904/2016 relative ai medesimi titoli. Rivendica, quindi, il suo diritto ad avere corrisposti sia l'aumento dei minimi contrattuali previsti dal Ccnl settore chimico dall'1.01.2014, sia l'indennità sostituiva delle ferie e dei permessi (ex festività) maturati e non goduti. Si è costituita la con memoria del 10.02.2025, contestando la tesi CP_1 difensiva di che si presta, a uso dire ad almeno due facili obiezioni, Parte_1 che ne pregiudicano, entrambe, la condivisibità. La prima è costituita dalla natura novativa dell'accordo transattivo del 22 marzo 2018 che impedisce che se ne possa dichiarare la risolubilità per inadempimento, in quanto le parti, da un lato, hanno posto termine alle liti tra loro pendenti, rinunciando espressamente alle reciproche domande, tra le quali quella calendata nel ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di Palermo, giudice del lavoro, iscritto al n. R.G. 3904/2016, avente ad oggetto le medesime pretese 3 economiche azionate in questo giudizio;
dall'altro, hanno previsto la costituzione di un obbligo di pagamento, a carico della che trova titolo, CP_1 esclusivamente, nella stessa transazione, non prevedendo, come invece richiesto dall'art. 1976 c.c., la risoluzione per inadempimento, in caso di violazione degli accordi da parte dei paciscenti, ma solo la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento delle rate stabilite. Sostiene che quella intervenuta tra le parti era una transazione novativa perché il suo contenuto era incompatibile con le obbligazioni nascenti dal rapporto originario in quanto prevedeva (al punto n.5) il solo risarcimento del danno in euro 85.000.000
“per vizio formale della procedura di licenziamento”. Pertanto, dalla relativa risoluzione sarebbe potuta derivare la decadenza dal beneficio del termine, se non fosse che il pagamento del dovuto era già stato integralmente eseguito. Deduce, ancora, con la seconda obiezione, che la sentenza del Tribunale G.L. di Palermo n.540/2023, che ha dichiarato risolto per inadempimento della CP_1
l'accordo transattivo del 22 marzo 2018, non costituisce cosa giudicata, poiché è
[...] attualmente pendente il relativo giudizio di appello, promosso dalla CP_1 iscritto al n. 296/2023 R.G., per il quale è stata già fissata l'udienza di discussione del 20 marzo 2025, sicché non ha alcuna efficacia vincolante ai sensi dell'art.2909 c.c.. Nel merito contesta il diritto dell' al pagamento dell'indennità sostitutiva Pt_1 delle ferie non godute, per non avere egli provato di non averne goduto, circostanza che, invece, risulterebbe dimostrata dai cedolini paga prodotti e mai contestati. All'udienza del 18 settembre 2025 la causa, istruita con ctu contabile, ed espunte le “note di trattazione scritta” depositate dall'appellato il 10.09.2025, perché non autorizzate, è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti come da dispositivo steso in calce.
***** L'appello è fondato. La deduzione circa il carattere novativo della transazione intervenuta tra le parti il 22.3.2018 a fronte dell'azione di risoluzione della stessa per inadempimento, impone l'accertamento della natura della transazione in questione. La vicenda è già stata esaminata da questa Corte con la sentenza n.318/2025 resa il 20 marzo 2025, nel giudizio di appello avverso la richiamata pronuncia n.540/2023 del medesimo Tribunale di Palermo G.L., sull'opposizione al precetto intimato da a e al percorso argomentativo adottato Parte_1 CP_1 intende dare continuità in carenza di difformi ragioni, non proposte dalle parti, e utili a discostarsene.
4 “La transazione è novativa quando l'accordo raggiunto dalle parti disciplina per intero il nuovo rapporto negoziale, configurandosi come un contratto estintivo del precedente e costitutivo di nuove obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente.”
“Elemento essenziale di tale contrato è, oltre ai soggetti e alla causa, il cd. "animus novandi", che può anche risultare in modo implicito - quando la transazione disegni una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti- oppure esplicito, quando vi sia una espressa manifestazione di volontà in tal senso (Cass. n. 7963/2020; anche, in motivazione, Cass. n. 23604/2016). “
“La transazione è, invece, "conservativa" quando le parti danno vita ad un "accordo con il quale si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un «quid medium» tra le prospettazioni iniziali" (Cass. n. 13717/2006).”
“Orbene, difettando nella specie un'espressa manifestazione di volontà sulla natura della transazione il suo accertamento richiede la verifica in ordine all'intento delle parti di addivenire, nella composizione del rapporto litigioso, alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove ed autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti (vedi Cass. n. 7963/2020; anche, in motivazione, Cass. n. 23604/2016). “ L'esame delle pattuizioni intervenute consente di escluderne la natura novativa.
“Infatti, il rapporto in contratto (licenziamento e relativa illegittimità) non è mutato, per effetto del negozio transattivo, né per titolo né per oggetto;
infatti le parti avevano solo rimodulato gli effetti risarcitori derivanti dai “vizi formali della procedura di licenziamento” contenendoli entro i limiti della somma riconosciuta a titolo di risarcimento, senza, dunque, nessuna incompatibilità col precedente rapporto ma solo con la limitazione degli effetti economici della illegittimità del recesso.”
“Non rilevano in senso contrario le plurime rinunce espresse da (alla Pt_1 reintegrazione nel posto di lavoro, agli effetti dei provvedimenti giurisdizionali con oggetto il licenziamento, alle plurime iniziative giudiziarie per la realizzazione del credito) e dalla ( al ricorso per cassazione) che sono coerenti con la causa CP_1 del contratto collocandosi nell'ambito delle reciproche concessioni per porre termine alla controversia senza che se ne possa ravvisare una incompatibilità con le obbligazioni preesistenti. Pertanto, la transazione era risolubile.
5 L'appellato deduce che l'effetto abdicativo della rinuncia al ricorso per Cassazione si sarebbe prodotto all'atto della sottoscrizione dell'accordo con impegno in tal senso e sin dal momento in cui è stata resa, senza che possa assumere rilevanza la continuazione o meno del relativo procedimento dinanzi la Suprema Corte. L'evidente contraddittorietà dell'assunto rende superflua ogni ulteriore considerazione solo ove si rilevi che l'impegno è stato oggettivamente disatteso con la documentata prosecuzione del giudizio di cassazione definito con pronuncia di inammissibilità del ricorso. Non essendo sono state sollevate altre censure in merito alla dedotta sussistenza dell'inadempimento (né in ordine alla sua importanza), deve essere pronunciata la risoluzione dell'accordo transattivo del 22.03.2018, allegato da per paralizzare la domanda di pagamento degli emolumenti previsti dal CP_1
Ccnl, essendo incorsa parte datoriale in inadempimento grave di tale accordo per non avere assolto all'obbligo di rinunciare al ricorso per cassazione avverso la sentenza di questa Corte n. 943/2018, che, infatti, si è concluso con la sentenza n. 21663/2019. Tale condotta inadempiente ha connotazione di gravità in base all'art. 1455 cc perché ha vulnerato l'interesse dell'altra parte a non perpetuare l'iter giudiziario intrapreso con l'impugnazione del licenziamento e perpetuato con numerose ulteriori vertenze pendenti, con la conseguenza che deve essere valutata la domanda volta ad ottenere gli emolumenti economici già rivendicati nel giudizio iscritto al n.3904/2016, poi oggetto di rinuncia, e non inclusi nell'importo già erogato ad altro titolo (v. punto 5 accordo “somma risarcitoria per vizio formale della procedura di licenziamento”). Il rapporto lavorativo del ricorrente è regolato, per quel che riguarda l'aspetto retributivo e normativo, dal CCNL -Chimici applicato dalla società CP_1
Nel corso del rapporto di lavoro, l' è stato retribuito secondo i parametri Pt_1 contrattuali previsti dalla citata contrattazione collettiva in ragione della qualifica di quadro e della classificazione del personale (A 3). Il detto CCNL prevede, con decorrenza 1° gennaio 2015, un aumento dei minimi contrattuali pari a € 48,00 mensili per la retribuzione tabellare, e a € 12,00 per la c.d. IPO e, quindi, un aumento complessivo mensile pari a € 60,00 al lordo delle ritenute di legge. Deduce l' che sulla scorta di tale aumento la retribuzione minima Pt_1 tabellare prevista per l'impiegato inquadrato al livello A3 è passata, quindi, da € 2.305,22 a € 2.365,22, laddove, invece, dalle buste paga versate in atti, riferite al periodo oggetto di causa (gennaio 2015-ottobre 2015) si rileva che la società convenuta non ha corrisposto detti aumenti dei minimi contrattuali nella misura indicata, essendo state elaborate, nella parte dei minimi contrattuali, sulla base delle seguenti voci retributive: retribuzione base € 2.142,52 + I.P.O. € 162,70, giungendo 6 ad un importo complessivo di € 2.305,22 senza, pertanto, il previsto aumento mensile di € 60.00 a lordo delle ritenute di legge. A decorrere dalla mensilità di ottobre 2015, poi, i detti aumenti dei minimi contrattuali sono scattati nella misura di ulteriori € 18,00 per la retribuzione base e di
€ 2,00 per la c.d. CP_2
Che, dunque, la retribuzione mensile minima è aumentata di € 20,00 mensili al lordo delle ritenute di legge passando da € 2.365,22 a € 2.385,22, sicché ha maturato un credito pari a € di 620,00 a lordo delle ritenute di legge secondo l'elaborato contabile che si allega in atti;
che a tale somma, deve aggiungersi l'ulteriore, credito pari a € 45,92 a titolo differenza del trattamento di fine rapporto corrisposto al ricorrente, ed accettato da quest'ultimo a mero titolo alimentare. L'art. 14 del CCNL -Chimici, dispone ancora che "nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sottoindicati. Lavoratori con anzianità di servizio;
fino a 10 anni: 4 settimane: oltre i 10 anni: 5 settimane (...) Non è ammessa la rinunzia o la non concessione delle ferie e. in caso di giustificato impedimento, il non godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo previsto di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto, anche se la risoluzione del rapporto avvenga nel corso del primo anno, alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alle frazioni di un anno feriale incompiuto". Rivendica, quindi, l il suo diritto a essere indennizzato per il periodo di Pt_1 ferie non effettivamente fruito nel corso del detto rapporto di lavoro, deducendo che dalle buste paga si ricava una ingiustificata progressiva diminuzione dei dati relativi alle ferie residue maturate nell'anno precedente, sino al loro azzeramento, allo scopo di indennizzare esclusivamente le ferie non godute maturate nell'anno 2015. Parimenti nella busta di luglio 2015 risultano cancellate le ore di permessi ex festività maturate sino a giugno 2015 (pari a 107,53, come da busta paga di giugno 2015). Sulla scorta dei dati analitici ricavati dalle buste paga del 2015, è stato, quindi, conferito mandato al ctu di verificare, sulla scorta dei parametri di cui al Ccnl Chimico Farmaceutico, vigente ratione temporis e con conteggi separati:
1 -le differenze retributive per gli aumenti dei minimi contrattuali previsti per la retribuzione tabellare e per la c.d. IPO, al lordo delle ritenute spettanti ad un 7 lavoratore inquadrato, come il ricorrente, nella qualifica di “Quadro” livello A3, dal mese di gennaio 2015 al mese di ottobre 2015, tenendo conto di quanto il ricorrente ha percepito durante tale periodo, come da buste paga in atti;
2- l'eventuale differenza di Tfr per tale periodo, in ragione di detti aumenti contrattuali;
3- le differenze per indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi residui, tenuto conto del godimento, da gennaio a ottobre 2015, di n. 28 giorni di ferie e n.8,05 ore di permessi, come da buste paga in atti, predisposte dal datore di lavoro, della spettanza di 5 settimane di ferie annue (da decurtare, per il 2015, a 10/12), come previsto dall' art.14 del su citato CCNL per i lavoratori con anzianità di servizio di oltre 10 anni, nonché di quanto già corrisposto al ricorrente a tale titolo con la busta paga di novembre 2015; 5- degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, sulle somme di cui ai superiori punti, sino alla data di deposito della relazione di consulenza. Il dott. ha premesso, quanto alla retribuzione tabellare e Parte_2 all'indennità di posizione organizzativa dovuta ad un dipendente con qualifica di Quadro e inquadramento nel livello A3 del CCNL Chimico Farmaceutico per il periodo dal 01 gennaio 2025 al 23 ottobre 2015, che l'accordo di rinnovo del 22/09/2012 ha previsto per tale livello un incremento della retribuzione tabellare e dell'indennità di posizione organizzativa decorrente da gennaio 2015 che conduce ai valori mensili lordi di seguito indicati:
- retribuzione tabellare € 2.190,52;
- indennità di posizione organizzativa € 174,70; e ad un ulteriore aumento mensile lordo a decorrere da ottobre 2015 pari a € 18,00 per retribuzione tabellare ed € 2,00 per I.P., rilevando che il successivo accordo di rinnovo siglato il 15/10/2015 ha sostituito tale incremento con un elemento distinto della retribuzione di pari valore da erogarsi temporaneamente da ottobre 2015 a dicembre 2016 e che, avendo tale elemento natura omogenea, ha ritenuto di ricomprenderlo nel calcolo delle differenze eventualmente a credito di parte appellante. Ha quindi, accertato che le differenze per retribuzione tabellare e IPO con gli interessi e la rivalutazione fino al 30.04.2025, ammontano ad € 813,84 (di cui € 604,00 per sorte capitale), che le differenze per Tfr, dovute in ragione di detti incrementi, ammontano ad € 56,07 (di cui € 41,72 per sorte). Le differenze per indennità sostitutiva delle ferie e permessi non goduti ammontano, invece, rispettivamente ad € 6.574,84 (di cui € 4.892.65 per sorte) ed € 3.079,26 (di cui € 2.291,43 per sorte).
8 Per un totale dovuto pari ad € 10.524,01(di cui € 7.829,80 per sorte) con interessi legali e rivalutazione sino al 30.04.2025. (v. relazione tecnica del Dott.
[...] depositata il 28.05.2025). Per_1
Si tratta di condivisibili conclusioni ancorate a corretti e coerenti criteri di calcolo basati sui dati ricavati dai documenti contabili esaminati. Su tale somma, dovuta dalla per i suddetti titoli, andranno CP_3 aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione sino al saldo. Non è condivisibile la deduzione di parte appellata in ordine all'intervenuto pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie sulla scorta dei cedolini prodotti dal medesimo e da lui non contestati, atteso che l'indagine tecnica è stata effettuata Pt_1 proprio sulla scorta dei dati rilevati da tali cedolini. Né è sostenibile che l' non potrebbe vantare alcuna pretesa, avendo Pt_1 ricevuto, a seguito dell'accordo, quanto pattuito, atteso che è documentato che le somme, da costui già ricevute, hanno avuto specifica causale (€ 85.000,00 a titolo di risarcimento del danno per vizio formale della procedura di licenziamento, come da punto 9 dell'accordo del 22.3.2018). All'udienza odierna il difensore di parte appellata ha insistito nelle osservazioni già avanzate al ctu in ordine alle partite debitorie che avrebbero dovuto essere espunte dal calcolo. Il dott. aveva compiutamente risposto a dette osservazioni Parte_2 deducendo, quanto alla asserita erroneità di registrazione dei dati riportati nel cedolino di gennaio 2015 relativo a ferie e permessi non goduti al 31.12.2014 (per inciso la cui valenza probatoria è stata richiamata dal medesimo appellato), che in ogni caso la rimodulazione dei contatori effettuata nel cedolino di giugno 2015 non trova alcuna giustificazione contabile. Quanto al rilievo che il ctu avrebbe dovuto tenere conto del pagamento della somma di € 12.910,60 effettuato in data 12 febbraio 2024 a seguito di pignoramento presso terzi, per somme assegnate dal Tribunale Esecuzioni mobiliari sulla sentenza n.540/2023, somma che andrebbe restituita e/o compensata con le somme eventualmente dovute nell'ambito di questo procedimento, il tecnico ha ritenuto di non potere rispondere, esulando tale questione dal quesito peritale e di non dovere, quindi, acquisire, i documenti allegati a supporto (ordinanza di assegnazione somme del 28.12.2023, distinta di bonifico bancario e sentenza di questa Corte n.318/2025 del 20.03.2025). Trattasi, all'evidenza, di un'eccezione di compensazione che l'appellato avrebbe semmai dovuto esplicitare e illustrare a verbale, fondata, in sostanza, sull'esito del giudizio di appello definito con la sentenza di questa Corte n.318/2025 del 20.03.2025, su citata, che ha annullato il precetto opposto da in CP_1 quanto il titolo esecutivo (ossia la sentenza del Tribunale di Palermo n.1530 del 9 21.04.2017 in cui si legge: “… dichiara nullo il licenziamento intimato a
[...] alla con lettera del 20/11/2015 e condanna quest'ultima Pt_1 CP_1 società a reintegrare il predetto lavoratore opposto nel proprio posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto risultante dalle buste paga in atti (retribuzione mensile oltre rateo mensilità aggiuntiva), dalla data del licenziamento a quello della reintegrazione, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali”) non consentiva di agire in executivis per la indennità sostitutiva della reintegra a seguito dell'opzione ai sensi dell'art. 18, comma 5, l n. 300/70, per la troncante ragione che non contiene nessuna statuizione al riguardo avendo pronunciato la condanna alla reintegrazione, in quanto l'opzione fu esercitata fuori dal giudizio nel quale non ne venne fatta menzione, in data 9.12.2016. Con detta sentenza, peraltro, si è dato atto come non fosse in discussione che il diritto del lavoratore, illegittimamente licenziato, di ottenere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l'indennità sostitutiva (prevista dal quinto comma dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori) derivi dall'illegittimità del licenziamento e che sorga contemporaneamente al diritto alla reintegrazione secondo lo schema dell'obbligazione con facoltà alternativa "ex parte creditoris"; tuttavia qui la questione è altra e attiene alla utilizzabilità o meno della sentenza che dispone la reintegrazione come titolo esecutivo per l'adempimento dell'indennità sostitutiva. Ritiene, dunque, la Corte che, al di là dell'insussistenza di una espressa eccezione di compensazione, mai formulata in udienza, l'indennità sostitutiva in questione sia comunque dovuta all' (se pure all'esito di una distinta istanza), Pt_1 quale legittima opzione della reintegrazione, e fermo restando che anche il titolo giudiziale che ha annullato il precetto non è ancora coperto da giudicato. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Restano definitivamente a carico dell'appellata quelle di ctu liquidate con separato decreto.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.2947/2022 emessa il 22/09/2022 dal Tribunale G.L. di Palermo, condanna la a corrispondere, in favore dell'appellante, la CP_1 somma complessiva di € 10.524,01 a titolo di differenze retributive e di Tfr e differenze per indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi residui, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, al 30 aprile 2025, e ulteriori accessori sino al saldo
Condanna l'appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo in € 2.400,00 e, 10 per il secondo, in € 2.906,00, a titolo di compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Lascia a carico dell'appellata le spese di ctu espletata in questo grado e già liquidate. Così deciso in Palermo, il 18 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
IN CA MA G. Di RC
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