Sentenza 10 dicembre 1979
Massime • 1
Ai fini del superamento della presunzione dell'esistenza di gioielli e denaro nell'asse ereditario, stabilita dall'art 31 del RD 30 dicembre 1923, n 3270, si richiede che l'inventario sia fatto con la rigorosa osservanza delle modalita e dei termini previsti per l'acquisizione del relativo beneficio ma non che tutti gli eventuali coeredi si trovino nella condizione di godere del beneficio di inventario, in quanto la disciplina tributaria delle successioni non ha lo scopo di regolare i limiti della responsabilita patrimoniale degli eredi per i debiti del de cuius, ma, unicamente, quello di fissare un sistema probatorio per la ricostruzione della consistenza dell'eredita devoluta. Pertanto, qualora uno dei coeredi, non in possesso di beni ereditari, abbia provveduto ritualmente alla redazione dell'inventario nel termine, ex art 487 cod civ, di sua spettanza ma oltre il termine fissato dall'art 485 cod civ per gli altri coeredi in possesso di beni ereditari, deve ritenersi legittimamente accertata la consistenza effettiva dell'eredita, con il conseguente superamento della presunzione di cui all'art 31 citato nei confronti di tutti i coeredi, anche di quelli che non possono godere del beneficio di inventario e debbano considerarsi eredi puri e semplici. ( V 2689/78, mass n 392070; ( V 3487/75, mass n 377654; ( V 3665/74, mass n 372184).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/12/1979, n. 6381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6381 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1979 |
Testo completo
Ai fini del superamento della presunzione dell'esistenza di gioielli e denaro nell'asse ereditario, stabilita dall'art 31 del RD 30 dicembre 1923, n 3270, si richiede che l'inventario sia fatto con la rigorosa osservanza delle modalita e dei termini previsti per l'acquisizione del relativo beneficio ma non che tutti gli eventuali coeredi si trovino nella condizione di godere del beneficio di inventario, in quanto la disciplina tributaria delle successioni non ha lo scopo di regolare i limiti della responsabilita patrimoniale degli eredi per i debiti del de cuius, ma, unicamente, quello di fissare un sistema probatorio per la ricostruzione della consistenza dell'eredita devoluta. Pertanto, qualora uno dei coeredi, non in possesso di beni ereditari, abbia provveduto ritualmente alla redazione dell'inventario nel termine, ex art 487 cod civ, di sua spettanza ma oltre il termine fissato dall'art 485 cod civ per gli altri coeredi in possesso di beni ereditari, deve ritenersi legittimamente accertata la consistenza effettiva dell'eredita, con il conseguente superamento della presunzione di cui all'art 31 citato nei confronti di tutti i coeredi, anche di quelli che non possono godere del beneficio di inventario e debbano considerarsi eredi puri e semplici. ( V 2689/78, mass n 392070; ( V 3487/75, mass n 377654; ( V 3665/74, mass n 372184).*