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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2761/2024 , introdotta da
(MILANO (MI), 29/07/1966), Parte_1
CF: , con il patrocinio dell'avv. COZZUPOLI C.F._1
ROSANNA;
(ROMA (RM), 02/09/1963), Controparte_1
CF: , con il patrocinio dell'avv. COZZUPOLI C.F._2
ROSANNA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2015, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1.Le figlie ed , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Persona_2 autosufficienti, continueranno ad abitare con la madre nella casa familiare sita in Roma, Via Silvestro Gherardi n.110, sino al raggiungimento della autonomia economica di ciascuna di esse e/o alla scelta delle figlie di trasferirsi presso una diversa abitazione;
2. Il SI contribuirà al mantenimento di entrambe le Controparte_1 figlie versando la complessiva somma di € 1.700,00 mensili (pari ad € 850,00 per ciascuna FI). Tale somma verrà versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG ad eccezione di € Parte_1
350,00, che verrà versata alla FI mediante bonifico bancario sul Per_1 conto corrente bancario intestato alla stessa, il cui codice IBAN è
[...]. Inoltre, i genitori concordano, per quel che riguarda la FI , che il padre provvederà alla rimessa diretta in Per_2 favore della stessa di una quota parte dell'importo mensile di € 850,00, nella misura tra loro stabilita, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla FI , il cui codice IBAN è il seguente: Per_2
[...] . I genitori concordano che le suddette somme vengano riversate direttamente alle figlie, in modo che entrambe possano gestire ed amministrare direttamente i suddetti importi per le proprie piccole spese personali. Il versamento delle somme dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ciascun mese. L'importo del contributo paterno al mantenimento delle figlie minori sarà rivalutato, a partire dal primo anno successivo alla pubblicazione della sentenza, come per legge.
3. Ciascun genitore provvederà, mediante rimesse dirette sui conti correnti delle figlie, a versare l'importo di € 250,00 a trimestre, da destinare all'acquisto di abbigliamento di cui necessitano le figlie.
4. I genitori continueranno a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie delle figlie (in via esemplificativa ma non esaustiva: rette universitarie, libri e spese per attività formative in genere, spese mediche, viaggi per studio e per vacanza), nonché il 50% ciascuno della retribuzione della collaboratrice domestica IG , che presta la propria Persona_3 attività lavorativa sia presso l'abitazione della IG che presso Pt_1 quella del e dei relativi contributi previdenziali. CP_1
5. Le spese mediche per attività medico specialistiche ed esami strumentali verranno ripartite, come ad oggi avvenuto, al 50% tra i genitori.
6. I sussidi (contributo studi per i figli) erogati dal datore di lavoro e riscossi, alternativamente, dal SI o dalla IG vengono CP_1 Pt_1 riversati dagli stessi sul conto corrente intestato a ciascuna delle figlie. 7.
Considerato che
, dalla data del pensionamento del sig. (settembre CP_1
2028), il trattamento pensionistico dello stesso risulterà di importo inferiore rispetto al reddito da lavoro attualmente percepito e ciò in ragione della perdita della quota-parte del trattamento stipendiale relativo alla riscossione degli onorari legali corrisposti dall'INAIL, i coniugi si danno atto, fin d'ora, che provvederanno alla rideterminazione dei rispettivi contributi al mantenimento delle figlie, qualora ancora non economicamente autonome ed alla conseguente redistribuzione delle spese familiari.
8. Ciascuno dei coniugi provvederà da sé al proprio mantenimento, essendo entrambi dotati di adeguati redditi propri derivanti dall'attività lavorativa e dai rendimenti del patrimonio immobiliare e mobiliare di ciascuno di essi.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/10/1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2761/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 10/10/1993 tra (MILANO (MI), Parte_1
29/07/1966) e (ROMA (RM), 02/09/1963) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 1477, Parte 2, Serie A01, Anno 1993, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 22/11/2024.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Marta Ienzi