Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00300/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03370/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3370 del 2025, proposto da
Terrealte s.r.l. - Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Rizzo, Alessia Filippi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Associazione Irrigua Est Sesia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Associazione Irrigua Est Sesia - Distretto San Biagio, Regione Lombardia, Regione Piemonte, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei provvedimenti di diniego all’accesso adottati dall’Associazione rispetto all'istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 31 ottobre 2025; e per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di Terrealte s.r.l. di accedere ai documenti indicati nell'istanza del 31 ottobre 2025; nonché per la condanna dell' Associazione all'ostensione completa della documentazione richiesta; e per la nomina di un Commissario ad acta ex art. 116, comma 3 c.p.a. che provveda, in via sostitutiva, all'ostensione completa della documentazione richiesta. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa OL MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha adito l’intestato TAR deducendo di essere legata da rapporto consortile con l’Associazione Irrigazione Est Sesia – Consorzio di irrigazione e bonifica investito nel territorio di competenza di funzioni istituzionali in materia di gestione dell’irrigazione, bonifica, tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica. Da tempo la società lamenta nei confronti della gestione consortile una carenza di informazione, opacità regolamentare, gestione non equa delle risorse idriche.
In data 15 luglio 2025 la società presentava una prima istanza volta ad ottenere copia dei dati del catasto consorziale, dei regolamenti generali e distrettuali richiamati dallo Statuto, dei piani e atti generali disciplinanti la gestione delle acque.
A fronte di tale prima istanza si formava un silenzio diniego, impugnato con il ricorso RG n. 2417/2025, tuttora sub iudice .
In data 31.10.2025 la ricorrente presentava nuova istanza di accesso, avente il seguente oggetto:
documentazione attestante la convocazione delle assemblee dei consorziati tenutesi nel biennio 2024/2025 con relativi avvisi e/o convocazione, ordini del giorno, prove di pubblicazione e/o trasmissione;
registro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (con testi integrali delle deliberazioni, allegati, relazioni istruttorie e fogli presenze) assunte tra il primo gennaio 2024 e la data di ricezione della presente istanza, nonché gli ordini del giorno e gli eventuali verbali delle sedute del consiglio di amministrazione per il medesimo periodo;
prova di avvenuta pubblicazione sull’albo pretorio dell’associazione degli atti di cui al precedente punto;
bilancio/rendicontazione gestionale a consuntivo relativa alle spese ordinarie e straordinarie dell’associazione per il biennio 2024/2025, comprensiva di prospetti di riparto, note integrative, determinazioni di impegno e documenti di chiusura;
atti e registri delle riunioni assembleari dei Consorziati svoltesi nel biennio 2024/2025 unitamente ai relativi verbali completi (con allegati), elenchi dei partecipanti, risultati delle votazioni e delibere approvate;
prova di avvenuta pubblicazione sull’albo pretorio dell’Associazione degli atti di cui al precedente punto;
ogni altro documento o provvedimento presupposto, consequenziale o conseguente rispetto a quelli esposti e comunque connessi alla vicenda.
La ricorrente fondava la propria istanza tanto sull’art. 22 della l. n. 241/90 che sull’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, invocando un interesse difensivo rispetto alle proprie pretese ad una gestione corretta a trasparente; l’istanza veniva indirizzata all’associazione irrigazione Est sesia, all’associazione irrigazione Est sesia – distretto autonomo San Biagio, al responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza, al direttore generale.
Replicava, con atto in data 6.11.2025, il consorzio di irrigazione e bonifica Est sesia dando atto: che il distretto San Biagio non ha una propria autonoma personalità giuridica; che è intercorsa una lite tra la ricorrente e il distretto, demandata ad un arbitro; si affermava nel documento che, in ogni caso, la documentazione sarebbe stata fornita al Segretario del consorzio. A tale generica indicazione non seguiva alcuna consegna di atti; la missiva elude nella sostanza la richiesta.
Con ricorso notificato in data 6.12.2025 la ricorrente impugnava il diniego lamentando la violazione degli artt. 5, 5 bis , 12 co. 1 e 29 del d.lgs. n. 33/2013 e 97 Cost.; difetto di motivazione; violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e pubblicità dell’azione amministrativa; evidenzia parte ricorrente come buona parte dei documenti richiesti ricada anche in obblighi di ostensione/pubblicazione di atti e informazioni di cui d.lgs. n. 33/2013, finendo così il diniego per violare, in una, obblighi di trasparenza e pretese di accesso a finalità difensive;
2) violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.; difetto di motivazione; violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e pubblicità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta; evidenzia la parte di vantare, in ogni caso, un interesse difensivo concreto ed attuale ad acquisire i documenti richiesti in qualità di consorziata.
Formulava quindi una istanza di riunione con il pregresso pendente giudizio in tema di accesso agli atti, istanza cui rinunciava in sede di discussione orale.
Il consorzio resistente, regolarmente intimato, non si è costituito.
Alla camera di consiglio del 10.2.2026 la causa veniva discusa e decisa nel merito.
Il Collegio rileva che l’Associazione Irrigazione Est Sesia – come risulta dallo Statuto in atti – è un consorzio di irrigazione e bonifica ai sensi dell’art. 45 della l.r. Piemonte n. 21/1999, che lo qualifica “ consorzio privato di interesse pubblico ”; della struttura fanno parte, con iscrizione ad ogni effetto di legge, “ i proprietari dei terreni siti nel comprensorio che sono irrigati con le acque consortili o che comunque utilizzando le medesime traggono beneficio dall'attività del consorzio ”.
Si tratta quindi di consorzio obbligatorio. con funzioni di dichiarato interesse pubblico.
Ai sensi dell’art. 22 co. 1 lett. e) della l. n. 241/90 sono soggetti passivi del diritto di accesso anche i “ soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse”.
Non vi è quindi dubbio che la parte resistente sia soggetta al diritto di accesso, a prescindere per altro da prerogative che il singolo associato potrebbe vantare ad altro titolo e secondo la disciplina statutaria.
Quanto ai documenti richiesti, trattasi di documenti afferenti la fisiologica attività, che, come visto, è per definizione di legge di “interesse pubblico”.
Per altro, come indicato in ricorso e risultante dal sito dello stesso consorzio, l’ente è soggetto ad alcuni obblighi di trasparenza e pubblica una serie di documenti sul proprio sito internet , sezione amministrazione trasparente.
Emerge in ogni caso dagli atti che la ricorrente contesta una gestione non lineare e trasparente da parte del consorzio, così come emerge dalla stessa risposta interlocutoria qui contestata ed esplicitamente riferita dalla parte resistente all’istanza di accesso che, tra le parti, vi sono state contestazioni che hanno condotto all’emissione di un lodo arbitrale.
Ne consegue che risulta dagli atti che la ricorrente vanta un interesse difensivo, che non si radica solo con la pendenza di un puntuale contenzioso, posto che già la prospettazione di non condivisione degli atti di gestione di carattere generale da parte di un consorziato obbligatorio ferme le già ricordate ragioni di trasparenza), pare al Collegio, integrare un interesse concreto idoneo e sufficiente a suffragare la pretesa all’accesso, essendo la ricorrente soggetto ex lege inciso dall’attività consortile.
Né è sostenibile obiettare che la ricorrente invochi una sorta di controllo generalizzato, posto che la stessa vanta la specifica posizione di associata (obbligatoria) incisa dalle puntuali attività menzionate nell’istanza e più in generale dalle modalità di gestione, con posizione qualificata per eventualmente contestarne il contenuto.
La parte resistente, pur regolarmente intimata sia a mezzo PEC che con notifica cartacea presso la sede legale, nulla ha dedotto; ritiene quindi il Collegio che la domanda di accesso debba trovare accoglimento, con l’unica precisazione che sarà possibile per la parte resistente, qualora si tratti di documenti già puntualmente reperibili nella sezione “amministrazione trasparente” del proprio sito, limitarsi ad indicare all’interessata il puntuale indirizzo che consente il diretto accesso al documento richiesto.
La parte deve quindi avere accesso ai seguenti documenti:
convocazione delle assemblee dei consorziati tenutesi nel biennio 2024/2025 con relativi avvisi e/o convocazione, ordini del giorno, prove di pubblicazione e/o trasmissione;
registro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (con testi integrali delle deliberazioni, allegati, relazioni istruttorie e fogli presenze) assunte tra il primo gennaio 2024 e la data di ricezione dell’istanza di accesso (31.10.2025), nonché gli ordini del giorno e gli eventuali verbali delle sedute del consiglio di amministrazione per il medesimo periodo;
prova di avvenuta pubblicazione sull’albo on line dell’associazione degli atti di cui al precedente punto;
bilancio/rendicontazione gestionale a consuntivo relativa alle spese ordinarie e straordinarie dell’associazione per il biennio 2024/2025, comprensiva di prospetti di riparto, note integrative, determinazioni di impegno e documenti di chiusura;
atti e registri delle riunioni assembleari dei Consorziati svoltesi nel biennio 2024/2025 unitamente ai relativi verbali completi (con allegati), elenchi dei partecipanti, risultati delle votazioni e delibere approvate;
prova di avvenuta pubblicazione sull’albo on line dell’Associazione degli atti di cui al precedente punto.
Qualora i documenti siano reperibili sul al sito internet sezione “amministrazione trasparente” potrà indicato alla parte il link di immediata e diretta reperibilità del documento.
Nelle modalità precisate la domanda deve quindi trovare accoglimento.
Si riserva la nomina di commissario ad acta all’esito della possibile ulteriore inerzia della resistente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina a parte resistente di consentire a parte ricorrente l’accesso ai documenti di cui in motivazione, secondo le modalità di cui in motivazione, ed entro 30 giorni dalla notificazione della presente decisione.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS RN, Presidente
OL MA, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL MA | OS RN |
IL SEGRETARIO