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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/08/2025, n. 6368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6368 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25858/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25858 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
con sede a Bologna, in persona Presidente del cda Parte_1 Controparte_1
elettivamente domiciliata a Milano, presso lo studio degli avvocati Francesco Aratari e Luca
Iannaccone, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro pagina 1 di 22 , con sede a Milano, in persona del Trustee elettivamente CP_2 Controparte_3
domiciliata a Milano presso lo studio degli avv.ti Lotario B. Dittrich e Luca Torretta, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice Voglia il Tribunale, Parte_1
1) accertare e dichiarare l'obbligo di indennizzo del in favore di ai sensi del contratto CP_2 Parte_1
preliminare definitivo di cessione di partecipazioni societarie stipulato tra le parti in data 22.9.2020
(Ultimo Addendum), per violazione da parte del degli obblighi di garanzia ivi previsti, per tutti i CP_2
motivi esposti in narrativa;
2) per effetto di quanto richiesto al punto 1), condannare il stesso al pagamento della somma di CP_2
euro 818.555,36 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dalle date di pagamento, in favore di per tutti i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
3) In subordine, accertare e dichiarare il comportamento contrario a buona fede del durante le CP_2
trattative volte alla cessione delle quote societarie di MA S.p.A. e, per l'effetto, condannare il stesso al pagamento della somma di euro 818.555,36, o della maggiore o minore somma ritenuta CP_2
di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data di pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti da per tutti i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
4) In caso di accoglimento, anche parziale, delle conclusioni sub 1) e/o sub 2) e/o sub 3) accertare e dichiarare, ove occorra, il diritto di di ottenere, anche ai sensi degli artt. 4 e 5 del contratto Parte_1
preliminare definitivo di cessione di partecipazioni societarie stipulato tra le parti in data 22.9.2020
(Ultimo Addendum) e dell'Escrow Agreement, il versamento della somma trattenuta in escrow presso pagina 2 di 22 il Notaio dott. costituente Differenza Rilevante, pari a Euro 791.626,68 o la minore Persona_1
somma ritenuta di giustizia;
5) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Ha, quindi, insistito, solo in caso di ammissione della prova testimoniale richiesta da controparte e già
dichiarata inammissibile, nei capitoli formulati a prova contraria articolati nelle memorie ex art. 183,
comma 6, n. 3, c.p.c. nonché, per la denegata ipotesi in cui risultasse necessario avere ulteriore conferma sul ruolo di e sul suo rapporto con il Sig. per l'ammissione Controparte_4 Controparte_5
della prova testimoniale articolata al paragrafo XI. delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.,
chiedendo, infine, la concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c
Nell'interesse della parte convenuta : Voglia il Tribunale, CP_2
In via preliminare di rito: dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale attorea “doc. n.
48, Ulteriori spese procedura” depositato con la terza memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. in quanto tardivo, come già eccepito in sede di udienza dd. 17.10.2023;
Nel merito: rigettare integramente le domande di in quanto infondate in fatto e in Parte_1
diritto;
Nel merito, in via riconvenzionale: condannare ad astenersi dal vantare alcun diritto sulle Parte_1
somme depositate in escrow presso il Notaio dott. Persona_1
- accertare e dichiarare il diritto del al pagamento del corrispettivo residuo della compravendita di CP_2
TI, depositato in escrow presso il Notaio dott. ammontante a euro 791.626,68, oltre Persona_1
agli interessi nella misura dell'1,5% maturati sino alla fine del Periodo del Deposito in garanzia e, per il pagina 3 di 22 periodo successivo sino alla data del saldo, nella misura di cui al tasso maggiorato previsto ex art. 1284,
comma IV c.c., oltre alla rivalutazione o al maggior danno;
per l'effetto,
- condannare al relativo pagamento in favore del Parte_1 CP_2
- disporre, per l'effetto, lo svincolo dell'intero importo depositato in escrow mediante pagamento sul conto corrente intestato al Trust;
- condannare altresì al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. Parte_1
96 comma 1 o 3 c.p.c.;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari relativi al giudizio, oltre alle spese generali, all'IVA e al
CPA, come per legge.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove richieste nella memoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c. da intendersi ivi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.6.2022, la ha convenuto in giudizio il Parte_1
chiedendo l'accertamento dell'inadempimento da parte del convenuto degli specifici CP_2
impegni di garanzia assunti nella sua qualità di cedente alla clausola n.
4.1. lett f) del contratto preliminare di cessione della partecipazione all'intero capitale della TI s.r.l., denominato Ultimo
Addendum, concluso dalle parti il 22 settembre 2020, con condanna del convenuto al pagamento a titolo di indennizzo della somma di € 818.555,36 e, comunque, l'accertamento del proprio diritto al versamento della somma di € 791.626,68, depositata dal Notaio in escrow ai sensi dell'art. 4 e 5 dello stesso accordo.
Riferiva, in particolare, l'attrice che il contratto preliminare in questione era stato concluso dopo una serie di accordi volti all'acquisizione della MA s.p.a., società operativa leader nella produzione e pagina 4 di 22 commercializzazione del latte di capra, controllata da TI s.r.l., onde rilanciarne il business una volta superata la crisi che l'aveva portata al concordato preventivo.
L'ingresso della nella compagine sociale di MA s.p.a., all'epoca controllata da TI Parte_1
s.r.l. a sua volta interamente partecipata prima da era avvenuto nell'anno 2013 con la Controparte_5
sottoscrizione dell'aumento di capitale per la quota del 5,09% e la complessa operazione di acquisizione era proseguita, in vista dell'ammissione di MA alla procedura di concordato in continuità indiretta poi avvenuta con decreto del Tribunale di Roma del 15 dicembre 2014, con la costituzione della newco MA Italia s.r.l., partecipata per la metà da e per l'altra metà Parte_1
da TI, a cui era stato affittato, con contratto del 29.7.2014, il ramo d'azienda produttivo e commerciale di MA s.p.a.
Dopo una serie di accordi di acquisizione non andati a buon fine perché condizionati alla chiusura del concordato, omologato il 22.7.2016, che, invece, si protraeva oltre il termine stabilito, la Parte_1
approdava alla conclusione con il , nel frattempo costituito dal disponente CP_2 CP_5
con il conferimento della sua partecipazione sociale in TI, del contratto preliminare di
[...]
cessione c.d. Ultimo Addendum.
Nel contratto preliminare in questione era previsto, in sintesi, l'impegno da parte di ad Parte_1
acquistare dal entro 30 settembre 2020, l'intero capitale sociale di TI s.r.l. che a sua volta CP_2
era titolare della quota del 59,08% del capitale sociale di MA s.p.a. e del 50% del capitale sociale della MA Italia s.r.l., al prezzo di € 4.500.000 di cui € 1.000.000 da depositarsi in escrow presso il Notaio rogante a garanzia degli obblighi di indennizzo e manleva assunti dal con la clausola CP_2
4.1. f) in relazione alle dichiarazioni concernenti la consistenza del patrimonio sociale di TI e la pagina 5 di 22 situazione finanziaria della procedura concorsuale di MA alla data del closing che erano state determinanti nella previsione del corrispettivo.
In particolare, alla clausola 4.1. lett. (f) intitolata “Dichiarazioni e Garanzie prestate dal , in CP_2
relazione alla necessità dell'acquirente di assicurarsi che le risorse a disposizione della procedura concordataria fossero sufficienti alla sua positiva conclusione, erano previste:
a) la garanzia espressa che la “situazione economico-finanziaria della Procedura Concordataria” non sarebbe stata peggiore di quella rappresentata nell'“Allegato “9”, nel quale erano richiamati solo debiti verso banche per € 2.532.291,44, debiti per spese legali e decreti ingiuntivi per € 6.798,39, debiti verso fornitori creditori chirografari per € 870.108,78 e debiti per cartelle esattoriali e onorari verso professionisti per € 60.871,51;
b) e la garanzia che “nei confronti della procedura stessa” non pendevano e non sarebbero state in futuro “minacciate per iscritto, per quanto noto al ed a TI, azioni di alcun genere promosse CP_2
da terzi che” avrebbero potuto “alterare in peggio la situazione finanziaria di cui sopra”.
Tuttavia, subito dopo la conclusione del contratto preliminare, pervenivano ad MA s.p.a. in concordato:
1) la richiesta di restituzione del contributo di cui alla “determinazione di concessione n. 3037 del
12.10.2010 c.d. Misura 123” (c.d. Primo Contributo) per la somma complessiva di € 676.247,00
comprensiva della penale del 10%, all'esito della determinazione di revoca n. 5260 del 30.10.2020 del direttore del servizio che aveva definito il procedimento di revoca del contributo avviato da
[...]
, già da alcuni mesi e comunicato alla società nel Parte_2
mese di giugno 2020, in seguito all'accertamento della violazione delle previsioni del bando con riferimento alla mancata comunicazione dell'ammissione della società beneficiaria alla procedura di pagina 6 di 22 concordato preventivo e dell' intervenuto affitto dell'azienda oltre che per la dismissione dell'attività
dello stabilimento di Villagrande ed il mancato reperimento dei beni acquistati con il contributo;
2) la richiesta della in data 12 gennaio 2022, di pagamento del credito di Controparte_6
€ 115.379,68, “corrispondente alla somma del contributo erogato e non rimborsato alla società
consortile incorporata per fusione nella MA S.p.A. in data Controparte_7
5.8.2010, (c.d. Secondo Contributo), comunicata al Commissario Giudiziale della procedura di concordato MA, in relazione al provvedimento formale di revoca dell'agevolazione risalente al
11.2.2015.
Nessuna delle due passività compariva nella situazione economico finanziaria della procedura di concordato rappresentata nell'allegato n. 9 del contratto preliminare e, comunque, le nuove pretese avanzate dagli enti nei confronti della procedura concorsuale configuravano azioni e pretese di terzi di cui il aveva garantito l'inesistenza alla clausola n.
4.1f) lett b). CP_2
Il convenuto sarebbe, quindi, tenuto per il solo fatto del verificarsi degli eventi garantiti a CP_2
prescindere dalla loro imputabilità o meno all'altra contraente a versare l'indennizzo in misura corrispondente ai debiti non contemplati nella situazione finanziaria di riferimento a cui la procedura aveva dovuto far fronte per addivenire alla sua positiva conclusione, in ragione della natura essenzialmente assicurativa delle clausole di garanzia dell'oggetto mediato della compravendita di partecipazioni sociali.
In ogni caso, la mancata comunicazione dei debiti in questione da parte del che, peraltro, prima CP_2
dell'Ultimo Addendum aveva tentato di inserire nel contratto preliminare una specifica esclusione dalla garanzia per i debiti derivanti da revoche di contributi non accettata dall'acquirente, configurerebbe una pagina 7 di 22 violazione dell'obbligo di buona fede o, comunque, il dolo incidente con conseguente diritto della società attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1440 c.c.
Dall'accertamento della violazione da parte del delle garanzie previste dalla clausola 4.1. lett f) CP_2
deriva, poi, il diritto della società attrice ad ottenere il versamento in suo favore della somma ancora depositata in escrow presso il Notaio che ha trattenuto sul corrispettivo la somma di € 761.626,68,
corrispondente agli importi contestati del Primo Contributo, pari ad € 676.247,00, e del Secondo
Contributo, pari ad € 115.379,68.
Chiedeva, pertanto, la condanna del al pagamento dell'indennizzo di complessivi € 818.555,36 CP_2
pari alla somma effettivamente versata dalla procedura concorsuale di MA in esecuzione del riparto autorizzato dal Commissario Giudiziale per il pagamento dei debiti derivanti dalla revoca dei due contributi oltre interessi e la rivalutazione nel frattempo maturati e, in ogni caso, l'accertamento del diritto al versamento in suo favore della somma di € 761.626,68 depositata presso il Notaio.
Nel costituirsi in giudizio il , nel corso di una lunga dissertazione sul complesso degli CP_2
accordi e dei rapporti intrattenuti fra le parti nel corso del tortuoso percorso di acquisizione di
MA s.p.a. da parte di , ha contestato le pretese della società attrice sostenendo, in Parte_1
sostanza, che ogni aspetto della situazione debitoria e della gestione della procedura concorsuale di
MA s.p.a. era ben noto alla che, in forza di un patto parasociale 25.9.2013, esprimeva Parte_1
un componente nel cda di MA s.p.a. e, in forza di un patto parasociale del 28.7.2014 esprimeva tre amministrazioni su cinque nel cda della newco MA Italia s.r.l., affittuaria con contratto del 29
luglio 2014 del ramo d'azienda relativo all'attività produttiva dello stabilimento di Villagrande
Strisaili, sottoposta a sua direzione e coordinamento.
pagina 8 di 22 La società attrice, interessata all'acquisto dello stabilimento di Villagrande, aveva gestito, quindi, con l'ausilio dei suoi consulenti e del suo personale l'esecuzione del piano di concordato che si fondava essenzialmente sui proventi dell'affitto del ramo di azienda ad MA Italia.
Con riguardo alla revoca del Primo Contributo la società attrice era perfettamente a conoscenza del contenzioso sorto sin dal 2016 tra MA s.p.a. e e sfociato nel ricorso d'urgenza proposto Pt_2
innanzi al Tribunale di Roma per inibire l'ingiustificata escussione della garanzia fideiussoria da parte dell'ente, posto che i sopralluoghi presso lo stabilimento di Villagrande per verificare la persistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione era stati eseguiti dagli ispettori quando era già
condotto in affitto da MA Italia s.r.l.
Le vicissitudini della concessione del contributo c.d. Misura 123 ed il rischio di revoca erano ampiamente menzionati negli atti della procedura, tanto che nel piano di concordato era stato, persino,
appostato uno specifico fondo rischi di € 543.705,40 a fronte del pericolo di revoca totale del contributo.
Non solo la società attrice era, quindi, ampiamente a conoscenza delle vicende del contributo ma la revoca era alla fine intervenuta per fatti imputabili alla sua condotta gravemente illecita posto che aveva asportato dallo stabilimento gestito dalla sua controllata i beni a cui il contributo si riferiva e, in violazione degli impegni assunti con il contratto di affitto di azienda, aveva smantellato e cessato l'attività nello stabilimento ben consapevole del rischio di revoca del contributo. Tanto è vero che il
15.11.2018 aveva mandato una lettera al Commissario giudiziale in cui manlevava, al riguardo, la procedura da ogni responsabilità.
pagina 9 di 22 In ogni caso, con riguardo al contributo in questione opererebbe l'esenzione da responsabilità del CP_2
prevista alla clausola 4.7. che escludeva dagli eventi indennizzabili qualsiasi fatto imputabile alle modalità di esecuzione da parte di MA Italia s.r.l. del contratto di affitto di azienda.
Con riguardo alla revoca del secondo contributo il contestava la pretesa sostenendo di non aver CP_2
mai saputo nulla della questione e della pretesa avanzata dalla probabilmente gestita Controparte_6
dalla procedura concordataria e da . Parte_1
La infatti, non aveva avviato alcuna azione per ottenere la restituzione di tale Controparte_6
contributo che neanche era stato menzionato nel piano concordatario, tanto è vero che il primo piano di riparte non contemplava l'esistenza di tale credito della ed era stato necessario Controparte_6
correggerlo, con un secondo piano di riparto, soltanto dopo che è stata ricevuta la richiesta dell'ente di inserimento nell'elenco dei creditori del concordato.
Comunque, nessuna delle due passività sarebbe ricompresa nella garanzia prevista dall'art.
4.1.f) ove il ha assicurato solo che, alla data del Closing avvenuto il 30 settembre 2020: CP_2
- la situazione finanziaria della procedura concordataria non sarebbe stata peggiore a quella di cui all'allegato “9” e che, dunque, che la differenza tra le entrate e le uscite monetarie, tra le attività e passività finanziarie certe, non sarebbe stata peggiore di quella rappresentata nel predetto allegato;
- e che non pendevano nei confronti della procedura, per quanto noto al ed a TI, azioni di CP_2
alcun genere promosse da terzi che avrebbero potuto influire sulla rappresentazione dei crediti e dei debiti certi.
Alla data del closing i due contributi in questione non erano ancora stati revocati e non rientrano,
pertanto, nell'ambito applicativo della garanzia. In ogni caso la garanzia riguarderebbe il saldo della situazione finanziaria che, alla chiusura della procedura, era addirittura migliorato per talune pagina 10 di 22 sopravvenienze di attivo e per il risparmio di spesa sul compenso del Commissario giudiziario liquidato dal Tribunale in misura inferiore a quella preventivata.
Dall'infondatezza delle pretese della società attrice deriva il suo diritto a percepire il compenso residuo della cessione della partecipazione di TI, depositato in escrow presso il Notaio dott. Persona_1
per la somma di € 791.626,68 oltre interessi nella misura convenzionale sino alla fine del periodo di deposito in garanzia e nella misura legale per il periodo successivo e rivalutazione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande della società attrice e, in via riconvenzionale,
l'accertamento del suo diritto a percepire la somma depositata in escrow e la condanna di al Parte_1
pagamento del residuo corrispettivo della cessione.
Nel corso della trattazione della causa il giudice istruttore tentava inutilmente la conciliazione della lite e, all'esito, respinte le istanze istruttorie e la richiesta di parte convenuta di emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., rimetteva la causa in decisione.
***
La domanda proposta dalla società attrice deve essere accolta nei soli limiti in cui è risultata fondata.
L'azione si fonda sulle garanzie indennitarie assunte dal convenuto promittente venditore a favore della promissaria acquirente nell'ambito del contratto preliminare di cessione della partecipazione sociale con riferimento non solo alla composizione del patrimonio sociale della società target ma anche alla
“situazione economica e finanziaria” della procedura concorsuale a cui era, all'epoca, soggetta la società operativa controllata dalla società target.
Come noto, le garanzie in questione costituiscono l'unico punto di emersione nell'ambito del contratto di compravendita di partecipazioni sociali dell'interesse delle parti connesso alla composizione del patrimonio sociale e alla redditività dell'attività di impresa in corso di acquisizione, trattandosi di pagina 11 di 22 interessi relativi a beni c.d. di secondo grado rispetto all'oggetto immateriale immediato del contratto traslativo costituito solo dalla partecipazione sociale che non trovano tutela nel regime legale generale delle garanzie connesse al trasferimento della proprietà del bene.
Ciò comporta la necessità dell'interpretazione rigorosa del testo contrattuale per individuare il perimetro della garanzia che sussiste solo nei limiti in cui le parti l'hanno voluta e così come l'hanno concepita, a prescindere da quello che può essere il contenuto sociale tipico delle clausole di garanzia in uso nella prassi, con la conseguente impossibilità di riconoscere l'indennizzo per circostanze o con modalità diverse da quelle espressamente pattuite dai contraenti nell'esercizio della loro autonomia negoziale.
I fatti costitutivi dell'operatività della garanzia vanno, dunque, tratti dal contenuto complessivo del contratto che nel caso in esame prevede, in estrema sintesi, l'assicurazione da parte del promittente venditore della corrispondenza, alla data del closing, della situazione economico e finanziaria della procedura concorsuale di MA s.p.a. a quella rappresentata nell'allegato 9 del contratto preliminare, la previsione in caso di emersione di una “differenza rilevante” di un indennizzo ad essa corrispondente regolato sul deposito in escrow appositamente costituito presso il Notaio rogante di una parte del prezzo di acquisto dovuto al promittente venditore, con specifica esenzione delle ipotesi di “differenza rilevante” derivanti dalla gestione del contratto di affitto di azienda.
In particolare, per quanto rileva ai fini della presente decisione, il contratto preliminare prevede all'articolo 4.1, intitolato “Dichiarazioni e Garanzie del , che “...il rilascia a favore di CP_2 CP_2
e di TI, le seguenti dichiarazioni e garanzia espressamente riferite, ciascuna e tutte alla Parte_1
data odierna e alla data del Closing…” e alla lettera f) “…il dichiara e garantisce che: CP_2
pagina 12 di 22 (a) “alla data del closing la situazione economico-finanziaria della Procedura Concordataria” non
sarà peggiore di quella di cui al documento che si allega come Allegato “9”
(b) e che alla data odierna nei confronti della procedura stessa non pendono e non saranno minacciate
per iscritto, per quanto noto al ed a TI, azioni di alcun genere promosse da terzi che possano CP_2
alterare in peggio la situazione finanziaria di cui sopra.
La clausola 4.4. chiarisce che ove dovessero emergere “rispetto alle Dichiarazioni e Garanzie di cui al
precedente Articolo 4.1. e/o alla situazione patrimoniale prospettica descritta alla precedente lettera f)
del precedente articolo 4.1., differenze negative riferibili ad atti, fatti o circostanze antecedenti alla
data odierna e di importo superiore ad € 5000.. (da ora anche “Differenza Rilevante”) si applicherà la
procedura di cui al successivo art.
4.5. Laddove, poi, all'esito della procedura dovesse essere
confermata l'esistenza di una Differenza Rilevante, il relativo importo andrà sottratto da quello,
fiduciariamente depositato ai sensi del successivo Articolo 5, dovuto al a titolo di saldo allo CP_2
scadere del Periodo del Deposito in Garanzia, sempre menzionato al successivo Articolo 5”.
E l'articolo 5 stabilisce che “A garanzia del pagamento di eventuali Differenze Rilevanti, Parte_1
contestualmente alla sottoscrizione del Definitivo costituirà, alla Data del Closing, in deposito presso
il notaio Prof in Milano la somma di Euro 1.000.000…” Persona_1
La clausola 4.7. prevede, infine, che “Resta, ulteriormente, inteso che le presenti rappresentazioni,
garanzie ed indennizzi non fanno riferimento a qualsiasi conseguenza, di qualsiasi genere, imputabile
alle modalità di esecuzione, da parte di MA Italia S.r.l. (società controllata da e, Parte_1
anche in ragione di ciò, estranea a qualsiasi rappresentazione e garanzia), del contratto di affitto di
azienda stipulato tra quest'ultima ed MA S.p.A. anche con riguardo alla gestione da parte della
medesima MA Italia S.r.l. dell'immobile di Villagrande Strisaili”. (v. doc. 10 di parte attrice).
pagina 13 di 22 L'esame del testo contrattuale consente, quindi, di escludere la rilevanza ai fini dell'operatività della garanzia di eventi verificatisi dopo la data del closing ancorché idonei ad incidere negativamente sulla situazione economico finanziaria della procedura concorsuale e di eventi ad incidenza negativa connessi alla gestione del contratto di affitto di azienda mentre, ai fini della determinazione dell'indennizzo, rileva la “ differenza rilevante” e, quindi, non l'entità della somma sborsata per far fronte al debito, ma l'incidenza dell'evento sulla situazione economico finanziaria della procedura concorsuale, destinata ad operare semplicemente ai fini dell'accertamento del diritto a percepire in tutto o in parte la somma depositata in escrow e non per ottenere la condanna al pagamento dell'indennizzo.
Ciò chiarito in linea generale, il contenuto delle clausole 4.1. lettera f) e 4.7 richiamate è sufficiente a rendere evidente l'infondatezza della pretesa di indennizzo avanzata dalla società attrice in relazione alla revoca del Primo Contributo di cui alla “determinazione di concessione n. 3037 del 12.10.2010 c.d.
Misura 123”, intervenuta con la determinazione del direttore del servizio di n. 5260 del Pt_2
30.10.2020, comunicata alla società e al commissario giudiziale del concordato di MA s.p.a. il 2
novembre 2020 con la richiesta di restituzione della somma di € 676.247,00 ( v. doc. 34 e 25 di parte convenuta).
La determinazione di revoca del contributo, adottata da il 30 ottobre 2020 e, quindi, dopo la Pt_2
data del Closing, intervenuto con la stipulazione del contratto definitivo di cessione della partecipazione del 22 settembre 2020 ( v. doc. 11 di parte attrice), annovera fra i motivi del provvedimento al punto 2) la “ chiusura dello stabilimento violando le disposizioni del bando sul
mantenimento degli impegni, in particolare, destinazione d'uso dei beni mobili finanziati per 5 anni
dall'accertamento finale.”
pagina 14 di 22 A confutazione delle difese di MA s.p.a. in ordine alla temporaneità della sospensione dell'attività il provvedimento di revoca, appurato che il “soggetto titolare dello stabilimento di
trasformazione del latte, ubicato in agro del Comune di Villagrande Strisaili in località Gennantine, è
MA Italia s.r.l. riferisce l'esito del sopralluogo svolto dal personale dell'agenzia presso lo stabilimento in questione allo scopo di verificare l'effettiva sospensione dell'attività di lavorazione e trasformazione del latte di capra, attestando che “ Nel corso della visita ai diversi reparti dello
stabilimento, compreso uffici e laboratori oltre i locali di ricevimento e lavorazione latte, ed i locali
per lo stoccaggio del prodotti finiti, non si è riscontrato alcun segno di attività recenti;
a detta della
Sig.ra le lavorazioni sono ferme già dal 2019; nessun prodotto lattiero-caseario era presente nei Pt_3
locali di stoccaggio” mentre le verifiche svolte “ dimostrano che gli impianti sono stati realizzati
parzialmente, tanto da non coprire l'anticipazione erogata ” e smentiscono l'affermazione di
MA s.p.a. secondo cui gli impianti, regolarmente realizzati e collaudati nel luglio 2016,
conserverebbero la loro destinazione d'uso (v. doc. 35 di parte convenuta a pag. 10, 11,12).
Dalla documentazione esaminata emerge, dunque, chiaramente che
(i) la revoca del contributo è intervenuta dopo la data del Closing e, quindi, non è evento compreso nella garanzia relativa alla situazione economico finanziaria della procedura concordataria,
espressamente riferita “alla data del Closing…”
(ii) la revoca del contributo è imputabile alle modalità di esecuzione da parte di MA Italia s.r.l.
del contratto di affitto del ramo di azienda relativo all'attività presso lo stabilimento di Villagrande
stipulato con MA s.p.a. il 29 luglio 2014 e rientra, quindi, nella previsione di esenzione da garanzia dell'art. 4.7.
pagina 15 di 22 Come ricordato dalla stessa società attrice, le clausole di garanzia indennitaria così come le clausole di esenzione da garanzia operano al verificarsi dell'evento previsto a prescindere dalla consapevolezza o meno della parte contraente in ordine al suo avverarsi e rasenta la temerarietà, avuto riguardo all'elevato livello di professionalità che dovrebbe aver raggiunto nel settore dell'attività di trasformazione del latte, il tentativo da parte di di eludere l'applicazione della clausola di Parte_1
esenzione da garanzia, lamentando di non essere stata messa a conoscenza delle condizioni del bando di concessione dell'agevolazione relative alle conseguenze della cessazione dell'attività.
La pretesa della società attrice di riconoscimento del diritto all'indennizzo con riferimento alla revoca del Primo Contributo deve, pertanto, essere respinta.
Con riguardo al Secondo Contributo la richiesta della del 12 gennaio 2022, rivolta al Controparte_6
Commissario giudiziale del concordato di MA s.p.a. allo scopo di essere inserita nell'elenco dei creditori del concordato per la somma di € 115.379,68, “corrispondente alla somma del contributo
erogato e non rimborsato alla società consortile incorporata per Controparte_7
fusione nella MA S.p.A. in data 5.8.2010 fa riferimento ad un provvedimento formale di revoca dell'agevolazione, intervenuto con la determinazione n. 822/23 del 11.2.2015 (v. doc. 19 di parte attrice).
Il debito restitutorio era, quindi, effettivamente esistente alla data del closing ancorché non indicato nella situazione economico finanziaria della procedura di concordato rappresentata nell'allegato 9 del contratto preliminare e non era contemplato né nel fondo rischi “ targato” di € 543.705,40 previsto dal piano di concordato con specifico riferimento solo al “ Fondo Aiuti di Stato Misura 123 (Contributi
Ottenuti + Interessi)” e, quindi, solo per il Primo Contributo, né nel primo piano di riparto del concordato del 29 dicembre 2021 ( v. doc. 54 di parte convenuta).
pagina 16 di 22 Evidente, quindi, che il debito di restituzione del Secondo Contributo sorto prima della data del Closing
con la determinazione di revoca dell'agevolazione risalente al 11.2.2015 ha inciso negativamente sulla situazione finanziaria della procedura come rappresentata nell'allegato n. 9 del contratto preliminare e costituisce evento compreso nella lett (a) dell'articolo 4.1. f).
Il fatto che la sua esistenza fosse sicuramente ben nota ad entrambe le parti contraenti posto che la
MA s.p.a. aveva ricevuto la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca del 20.1.2015
all'indirizzo pec dell'amministrazione (v. doc. 41 di parte attrice) ed aveva incaricato l'avv. De
Benedetti di opporsi per conto della procedura concordataria con le lettere del 24.10.2016 e del
13.2.2017 (v. doc. 42 e 43 di parte attrice), quando nel suo cda sedevano, un componente nominato da
( v. doc. 5 di parte attrice) e l'amministratore delegato al contempo Parte_1 Controparte_5
amministratore unico anche di TI ( v. doc. 1,12,13,14,15 di parte convenuta), non è ostativo all'applicazione della garanzia che, come già evidenziato, opera al semplice verificarsi dell'evento ed è
stata probabilmente concepita dalle parti per l'eventualità della “riemersione” di pretese, come quella di rimasta silente per anni. Controparte_6
Deve, pertanto, essere riconosciuto alla società attrice il diritto all'indennizzo corrispondente alla
“Differenza Rilevante” esistente tra la situazione economica finanziaria al momento del closing
rappresentata dall'allegato 9 del contratto preliminare e la situazione economica finanziaria effettiva risultante dalla considerazione anche del debito di restituzione del Secondo Contributo.
Come già sottolineato l'indennizzo è previsto dall'articolo 4.4 del contratto non in relazione alla somma versata per l'estinzione del debito ma in relazione all'incidenza negativa sulla situazione finanziaria ed economica della procedura di concordato alla data del closing.
pagina 17 di 22 E' ovvio che “il peggioramento” della situazione finanziaria ed economica della procedura di concordato e la “Differenza Rilevante” devono essere valutati in termini di differenza negativa del saldo tra gli elementi attivi e passivi della procedura concordataria rappresentati nell'allegato n. 9 e che ai fini dell'applicazione della garanzia potrebbe venire in rilievo anche l'emersione di elementi attivi che avrebbero dovuto essere considerati nella redazione della situazione economico finanziaria della procedura di concordato di riferimento o nel piano di concordato perché già esistenti all'epoca.
Deve, però, trattarsi di poste attive già esistenti e realizzabili all'epoca che avrebbero, come tali, dovuto essere indicate nel piano di concordato o nella situazione finanziaria rappresentata nell'allegato 9.
Dal momento che, secondo la perentoria definizione dell'art. 4 del contratto preliminare le garanzie sono espressamente riferite ciascuna e tutte alla data del Closing, non possono avere rilievo nella valutazione del saldo, elementi di attivo sopravvenuti per eventi successivi alla data del Closing quali il
“risparmio” sul compenso del Commissario giudiziale riconosciuto in misura inferiore a quella preventivata o il pagamento ai creditori chirografari di una somma inferiore a quella prevista nel piano.
Neanche può rilevare il credito di € 443.711,84 vantato da MA nei confronti di TI che era stato escluso dall'attivo del piano di concordato perché considerato irrecuperabile come risulta dalla relazione semestrale del Commissario giudiziale di giugno 2021 ( v. doc. 49 pag. 2 di parte convenuta).
Si tratta, infatti, di una posta attiva divenuta effettivamente e concretamente utilizzabile per la copertura del fabbisogno concordatario solo dopo il closing, per effetto dell'acquisizione del capitale sociale di
TI da parte di che si è accollata il debito della controllata verso la MA, mettendola Parte_1
in condizioni di adempiere, tanto è vero che la somma è stata versata con bonifico dalla stessa per conto di TI il 27 aprile 2021 ( v. doc. 50 di parte convenuta). Parte_1
pagina 18 di 22 All'epoca della stipulazione del contratto preliminare e del closing il credito in questione non poteva essere considerato elemento attivo del patrimonio della MA destinabile al soddisfacimento dei creditori concorsuali perché vantato nei confronti di soggetto incapiente e l'elemento attivo della procedura è sopravvenuto come tale solo quando, il 27 aprile 2021, la si è accollato il debito Parte_1
della controllata.
In mancanza di qualsiasi allegazione e prova da parte del convenuto, del fatto che nella situazione CP_2
finanziaria della procedura di concordato descritta nell'allegato 9 del contratto preliminare fosse stata trascurata l'annotazione di elementi di attivo recuperabile già esistenti all'epoca della stipulazione oltre che l'annotazione del debito di restituzione del Secondo Contributo, la “Differenza Rilevante” ai fini della determinazione dell'indennizzo è pari all'entità del credito restitutorio della Controparte_6
inserito nel piano di riparto definitivo del concordato che avrebbe dovuto essere annotato sin dalla formulazione del piano di concordato originario così da risultare compreso nel passivo concordatario indicato nella situazione finanziaria rappresentata nell'allegato 9 del contratto preliminare.
Nel piano di riparto definitivo del concordato MA risulta essere stato inserito il credito restitutorio della di € 115.555,54 al privilegio ex d. lgs 123/1998 da pagarsi Controparte_6
integralmente (v. doc. 55 a pag. 8 di parte convenuta), mancante nella situazione economico finanziaria rappresentata all'allegato 9 del contratto nonostante derivasse da un provvedimento di revoca risalente al 11.2.2015, e la “Differenza Rilevante” ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto alla società attrice è, quindi, pari ad € 115.555,54.
Come già evidenziato il pagamento dell'indennizzo è regolato dalla garanzia contrattuale mediante detrazione dalla somma depositata in escrow presso il Notaio ai sensi dell'art. 5 dell'accordo.
pagina 19 di 22 Deve, pertanto, essere accertato il diritto della società attrice al versamento della somma depositata presso il Notaio in escrow limitatamente all'importo di € 115.555,54 oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale, proposta con l'atto di citazione notificato il 24 giugno 2022, sino al saldo.
Trattandosi di debito indennitario di valuta non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria.
La domanda risarcitoria proposta dalla società attrice ai sensi dell'art. 1440 c.c. con riferimento al dolo
incidens rinvenibile nel comportamento del Trust contrario a buona fede durante le trattative per aver taciuto che MA aveva ricevuto il preavviso di revoca del Primo Contributo il 19 giugno 2020,
tentando invano di ottenere l'inserimento di un'esenzione dalle garanzie contrattuali delle conseguenze di provvedimenti di revoca è priva di qualsiasi fondamento.
Si è già evidenziato che nel cda di MA sedeva sin dal 2013 un componente nominato da che doveva essere informato delle vicende della società in concordato tanto quanto Parte_1
l'esponente nominato da TI e dal CP_2
Non sussistono, quindi, le condizioni perché possa operare la tutela prevista nelle ipotesi di dolo
incidens o di violazione dell'affidamento incolpevole nel corso delle trattative per l'acquisizione della
MA in concordato posto che, l'ignoranza da parte dei membri del cda di una società in crisi delle vicende rilevanti ai fini della conservazione dei requisiti necessari al godimento delle agevolazioni pubbliche previste nel settore e, di conseguenza, l'affidamento della promissaria acquirente non potrebbero che essere colpevoli.
L'azione risarcitoria proposta dalla società attrice, ai sensi dell'art. 1440 c.c., sostenendo di essere stata vittima di dolo incidens deve, pertanto, essere respinta.
Anche la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto del Trust convenuto al pagamento dell'intero corrispettivo residuo depositato in escrow presso il Notaio è priva di fondamento.
pagina 20 di 22 In conseguenza del riconoscimento del diritto all'indennizzo della società attrice con riferimento al debito restitutorio derivante dalla revoca del Secondo Contributo, il convenuto ha diritto a CP_2
percepire a titolo di residuo prezzo della cessione della partecipazione sociale solo la somma risultante dalla differenza tra la somma attualmente in deposito presso il Notaio e la somma spettante alla società
attrice a titolo di indennizzo e di interessi.
La parziale reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande svolte implica la compensazione nella misura della metà delle spese processuali che si liquidano, per l'intero, in € 14.103 a titolo di compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e si pongono per la restante metà a carico del Trust convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 25858/2022 promossa da Parte_1
contro , con atto di citazione notificato il 24.6.2022 disattesa ogni altra
[...] CP_2
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta il diritto della società attrice all'indennizzo per la violazione delle garanzie contrattuali mediante detrazione dalla somma depositata in custodia presso il Notaio dott. in Persona_1
esecuzione della clausola n. 5 del contratto preliminare del 22 settembre 2020 della somma di
€ 115.555,54 oltre interessi nella misura legale dal 24.6.2022 sino al saldo;
2) dichiara compensate fra le parti nella misura della metà le spese processuali che liquida, per l'interno, in € 14.103 a titolo di compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e pone per la restante metà a carico del Trust convenuto.
Milano, 12 giugno 2025
pagina 21 di 22 Il Giudice est.
Daniela Marconi
Il Presidente
Amina Simonetti
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25858 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
con sede a Bologna, in persona Presidente del cda Parte_1 Controparte_1
elettivamente domiciliata a Milano, presso lo studio degli avvocati Francesco Aratari e Luca
Iannaccone, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro pagina 1 di 22 , con sede a Milano, in persona del Trustee elettivamente CP_2 Controparte_3
domiciliata a Milano presso lo studio degli avv.ti Lotario B. Dittrich e Luca Torretta, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice Voglia il Tribunale, Parte_1
1) accertare e dichiarare l'obbligo di indennizzo del in favore di ai sensi del contratto CP_2 Parte_1
preliminare definitivo di cessione di partecipazioni societarie stipulato tra le parti in data 22.9.2020
(Ultimo Addendum), per violazione da parte del degli obblighi di garanzia ivi previsti, per tutti i CP_2
motivi esposti in narrativa;
2) per effetto di quanto richiesto al punto 1), condannare il stesso al pagamento della somma di CP_2
euro 818.555,36 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dalle date di pagamento, in favore di per tutti i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
3) In subordine, accertare e dichiarare il comportamento contrario a buona fede del durante le CP_2
trattative volte alla cessione delle quote societarie di MA S.p.A. e, per l'effetto, condannare il stesso al pagamento della somma di euro 818.555,36, o della maggiore o minore somma ritenuta CP_2
di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data di pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti da per tutti i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
4) In caso di accoglimento, anche parziale, delle conclusioni sub 1) e/o sub 2) e/o sub 3) accertare e dichiarare, ove occorra, il diritto di di ottenere, anche ai sensi degli artt. 4 e 5 del contratto Parte_1
preliminare definitivo di cessione di partecipazioni societarie stipulato tra le parti in data 22.9.2020
(Ultimo Addendum) e dell'Escrow Agreement, il versamento della somma trattenuta in escrow presso pagina 2 di 22 il Notaio dott. costituente Differenza Rilevante, pari a Euro 791.626,68 o la minore Persona_1
somma ritenuta di giustizia;
5) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Ha, quindi, insistito, solo in caso di ammissione della prova testimoniale richiesta da controparte e già
dichiarata inammissibile, nei capitoli formulati a prova contraria articolati nelle memorie ex art. 183,
comma 6, n. 3, c.p.c. nonché, per la denegata ipotesi in cui risultasse necessario avere ulteriore conferma sul ruolo di e sul suo rapporto con il Sig. per l'ammissione Controparte_4 Controparte_5
della prova testimoniale articolata al paragrafo XI. delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.,
chiedendo, infine, la concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c
Nell'interesse della parte convenuta : Voglia il Tribunale, CP_2
In via preliminare di rito: dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale attorea “doc. n.
48, Ulteriori spese procedura” depositato con la terza memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. in quanto tardivo, come già eccepito in sede di udienza dd. 17.10.2023;
Nel merito: rigettare integramente le domande di in quanto infondate in fatto e in Parte_1
diritto;
Nel merito, in via riconvenzionale: condannare ad astenersi dal vantare alcun diritto sulle Parte_1
somme depositate in escrow presso il Notaio dott. Persona_1
- accertare e dichiarare il diritto del al pagamento del corrispettivo residuo della compravendita di CP_2
TI, depositato in escrow presso il Notaio dott. ammontante a euro 791.626,68, oltre Persona_1
agli interessi nella misura dell'1,5% maturati sino alla fine del Periodo del Deposito in garanzia e, per il pagina 3 di 22 periodo successivo sino alla data del saldo, nella misura di cui al tasso maggiorato previsto ex art. 1284,
comma IV c.c., oltre alla rivalutazione o al maggior danno;
per l'effetto,
- condannare al relativo pagamento in favore del Parte_1 CP_2
- disporre, per l'effetto, lo svincolo dell'intero importo depositato in escrow mediante pagamento sul conto corrente intestato al Trust;
- condannare altresì al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. Parte_1
96 comma 1 o 3 c.p.c.;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari relativi al giudizio, oltre alle spese generali, all'IVA e al
CPA, come per legge.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove richieste nella memoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c. da intendersi ivi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.6.2022, la ha convenuto in giudizio il Parte_1
chiedendo l'accertamento dell'inadempimento da parte del convenuto degli specifici CP_2
impegni di garanzia assunti nella sua qualità di cedente alla clausola n.
4.1. lett f) del contratto preliminare di cessione della partecipazione all'intero capitale della TI s.r.l., denominato Ultimo
Addendum, concluso dalle parti il 22 settembre 2020, con condanna del convenuto al pagamento a titolo di indennizzo della somma di € 818.555,36 e, comunque, l'accertamento del proprio diritto al versamento della somma di € 791.626,68, depositata dal Notaio in escrow ai sensi dell'art. 4 e 5 dello stesso accordo.
Riferiva, in particolare, l'attrice che il contratto preliminare in questione era stato concluso dopo una serie di accordi volti all'acquisizione della MA s.p.a., società operativa leader nella produzione e pagina 4 di 22 commercializzazione del latte di capra, controllata da TI s.r.l., onde rilanciarne il business una volta superata la crisi che l'aveva portata al concordato preventivo.
L'ingresso della nella compagine sociale di MA s.p.a., all'epoca controllata da TI Parte_1
s.r.l. a sua volta interamente partecipata prima da era avvenuto nell'anno 2013 con la Controparte_5
sottoscrizione dell'aumento di capitale per la quota del 5,09% e la complessa operazione di acquisizione era proseguita, in vista dell'ammissione di MA alla procedura di concordato in continuità indiretta poi avvenuta con decreto del Tribunale di Roma del 15 dicembre 2014, con la costituzione della newco MA Italia s.r.l., partecipata per la metà da e per l'altra metà Parte_1
da TI, a cui era stato affittato, con contratto del 29.7.2014, il ramo d'azienda produttivo e commerciale di MA s.p.a.
Dopo una serie di accordi di acquisizione non andati a buon fine perché condizionati alla chiusura del concordato, omologato il 22.7.2016, che, invece, si protraeva oltre il termine stabilito, la Parte_1
approdava alla conclusione con il , nel frattempo costituito dal disponente CP_2 CP_5
con il conferimento della sua partecipazione sociale in TI, del contratto preliminare di
[...]
cessione c.d. Ultimo Addendum.
Nel contratto preliminare in questione era previsto, in sintesi, l'impegno da parte di ad Parte_1
acquistare dal entro 30 settembre 2020, l'intero capitale sociale di TI s.r.l. che a sua volta CP_2
era titolare della quota del 59,08% del capitale sociale di MA s.p.a. e del 50% del capitale sociale della MA Italia s.r.l., al prezzo di € 4.500.000 di cui € 1.000.000 da depositarsi in escrow presso il Notaio rogante a garanzia degli obblighi di indennizzo e manleva assunti dal con la clausola CP_2
4.1. f) in relazione alle dichiarazioni concernenti la consistenza del patrimonio sociale di TI e la pagina 5 di 22 situazione finanziaria della procedura concorsuale di MA alla data del closing che erano state determinanti nella previsione del corrispettivo.
In particolare, alla clausola 4.1. lett. (f) intitolata “Dichiarazioni e Garanzie prestate dal , in CP_2
relazione alla necessità dell'acquirente di assicurarsi che le risorse a disposizione della procedura concordataria fossero sufficienti alla sua positiva conclusione, erano previste:
a) la garanzia espressa che la “situazione economico-finanziaria della Procedura Concordataria” non sarebbe stata peggiore di quella rappresentata nell'“Allegato “9”, nel quale erano richiamati solo debiti verso banche per € 2.532.291,44, debiti per spese legali e decreti ingiuntivi per € 6.798,39, debiti verso fornitori creditori chirografari per € 870.108,78 e debiti per cartelle esattoriali e onorari verso professionisti per € 60.871,51;
b) e la garanzia che “nei confronti della procedura stessa” non pendevano e non sarebbero state in futuro “minacciate per iscritto, per quanto noto al ed a TI, azioni di alcun genere promosse CP_2
da terzi che” avrebbero potuto “alterare in peggio la situazione finanziaria di cui sopra”.
Tuttavia, subito dopo la conclusione del contratto preliminare, pervenivano ad MA s.p.a. in concordato:
1) la richiesta di restituzione del contributo di cui alla “determinazione di concessione n. 3037 del
12.10.2010 c.d. Misura 123” (c.d. Primo Contributo) per la somma complessiva di € 676.247,00
comprensiva della penale del 10%, all'esito della determinazione di revoca n. 5260 del 30.10.2020 del direttore del servizio che aveva definito il procedimento di revoca del contributo avviato da
[...]
, già da alcuni mesi e comunicato alla società nel Parte_2
mese di giugno 2020, in seguito all'accertamento della violazione delle previsioni del bando con riferimento alla mancata comunicazione dell'ammissione della società beneficiaria alla procedura di pagina 6 di 22 concordato preventivo e dell' intervenuto affitto dell'azienda oltre che per la dismissione dell'attività
dello stabilimento di Villagrande ed il mancato reperimento dei beni acquistati con il contributo;
2) la richiesta della in data 12 gennaio 2022, di pagamento del credito di Controparte_6
€ 115.379,68, “corrispondente alla somma del contributo erogato e non rimborsato alla società
consortile incorporata per fusione nella MA S.p.A. in data Controparte_7
5.8.2010, (c.d. Secondo Contributo), comunicata al Commissario Giudiziale della procedura di concordato MA, in relazione al provvedimento formale di revoca dell'agevolazione risalente al
11.2.2015.
Nessuna delle due passività compariva nella situazione economico finanziaria della procedura di concordato rappresentata nell'allegato n. 9 del contratto preliminare e, comunque, le nuove pretese avanzate dagli enti nei confronti della procedura concorsuale configuravano azioni e pretese di terzi di cui il aveva garantito l'inesistenza alla clausola n.
4.1f) lett b). CP_2
Il convenuto sarebbe, quindi, tenuto per il solo fatto del verificarsi degli eventi garantiti a CP_2
prescindere dalla loro imputabilità o meno all'altra contraente a versare l'indennizzo in misura corrispondente ai debiti non contemplati nella situazione finanziaria di riferimento a cui la procedura aveva dovuto far fronte per addivenire alla sua positiva conclusione, in ragione della natura essenzialmente assicurativa delle clausole di garanzia dell'oggetto mediato della compravendita di partecipazioni sociali.
In ogni caso, la mancata comunicazione dei debiti in questione da parte del che, peraltro, prima CP_2
dell'Ultimo Addendum aveva tentato di inserire nel contratto preliminare una specifica esclusione dalla garanzia per i debiti derivanti da revoche di contributi non accettata dall'acquirente, configurerebbe una pagina 7 di 22 violazione dell'obbligo di buona fede o, comunque, il dolo incidente con conseguente diritto della società attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1440 c.c.
Dall'accertamento della violazione da parte del delle garanzie previste dalla clausola 4.1. lett f) CP_2
deriva, poi, il diritto della società attrice ad ottenere il versamento in suo favore della somma ancora depositata in escrow presso il Notaio che ha trattenuto sul corrispettivo la somma di € 761.626,68,
corrispondente agli importi contestati del Primo Contributo, pari ad € 676.247,00, e del Secondo
Contributo, pari ad € 115.379,68.
Chiedeva, pertanto, la condanna del al pagamento dell'indennizzo di complessivi € 818.555,36 CP_2
pari alla somma effettivamente versata dalla procedura concorsuale di MA in esecuzione del riparto autorizzato dal Commissario Giudiziale per il pagamento dei debiti derivanti dalla revoca dei due contributi oltre interessi e la rivalutazione nel frattempo maturati e, in ogni caso, l'accertamento del diritto al versamento in suo favore della somma di € 761.626,68 depositata presso il Notaio.
Nel costituirsi in giudizio il , nel corso di una lunga dissertazione sul complesso degli CP_2
accordi e dei rapporti intrattenuti fra le parti nel corso del tortuoso percorso di acquisizione di
MA s.p.a. da parte di , ha contestato le pretese della società attrice sostenendo, in Parte_1
sostanza, che ogni aspetto della situazione debitoria e della gestione della procedura concorsuale di
MA s.p.a. era ben noto alla che, in forza di un patto parasociale 25.9.2013, esprimeva Parte_1
un componente nel cda di MA s.p.a. e, in forza di un patto parasociale del 28.7.2014 esprimeva tre amministrazioni su cinque nel cda della newco MA Italia s.r.l., affittuaria con contratto del 29
luglio 2014 del ramo d'azienda relativo all'attività produttiva dello stabilimento di Villagrande
Strisaili, sottoposta a sua direzione e coordinamento.
pagina 8 di 22 La società attrice, interessata all'acquisto dello stabilimento di Villagrande, aveva gestito, quindi, con l'ausilio dei suoi consulenti e del suo personale l'esecuzione del piano di concordato che si fondava essenzialmente sui proventi dell'affitto del ramo di azienda ad MA Italia.
Con riguardo alla revoca del Primo Contributo la società attrice era perfettamente a conoscenza del contenzioso sorto sin dal 2016 tra MA s.p.a. e e sfociato nel ricorso d'urgenza proposto Pt_2
innanzi al Tribunale di Roma per inibire l'ingiustificata escussione della garanzia fideiussoria da parte dell'ente, posto che i sopralluoghi presso lo stabilimento di Villagrande per verificare la persistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione era stati eseguiti dagli ispettori quando era già
condotto in affitto da MA Italia s.r.l.
Le vicissitudini della concessione del contributo c.d. Misura 123 ed il rischio di revoca erano ampiamente menzionati negli atti della procedura, tanto che nel piano di concordato era stato, persino,
appostato uno specifico fondo rischi di € 543.705,40 a fronte del pericolo di revoca totale del contributo.
Non solo la società attrice era, quindi, ampiamente a conoscenza delle vicende del contributo ma la revoca era alla fine intervenuta per fatti imputabili alla sua condotta gravemente illecita posto che aveva asportato dallo stabilimento gestito dalla sua controllata i beni a cui il contributo si riferiva e, in violazione degli impegni assunti con il contratto di affitto di azienda, aveva smantellato e cessato l'attività nello stabilimento ben consapevole del rischio di revoca del contributo. Tanto è vero che il
15.11.2018 aveva mandato una lettera al Commissario giudiziale in cui manlevava, al riguardo, la procedura da ogni responsabilità.
pagina 9 di 22 In ogni caso, con riguardo al contributo in questione opererebbe l'esenzione da responsabilità del CP_2
prevista alla clausola 4.7. che escludeva dagli eventi indennizzabili qualsiasi fatto imputabile alle modalità di esecuzione da parte di MA Italia s.r.l. del contratto di affitto di azienda.
Con riguardo alla revoca del secondo contributo il contestava la pretesa sostenendo di non aver CP_2
mai saputo nulla della questione e della pretesa avanzata dalla probabilmente gestita Controparte_6
dalla procedura concordataria e da . Parte_1
La infatti, non aveva avviato alcuna azione per ottenere la restituzione di tale Controparte_6
contributo che neanche era stato menzionato nel piano concordatario, tanto è vero che il primo piano di riparte non contemplava l'esistenza di tale credito della ed era stato necessario Controparte_6
correggerlo, con un secondo piano di riparto, soltanto dopo che è stata ricevuta la richiesta dell'ente di inserimento nell'elenco dei creditori del concordato.
Comunque, nessuna delle due passività sarebbe ricompresa nella garanzia prevista dall'art.
4.1.f) ove il ha assicurato solo che, alla data del Closing avvenuto il 30 settembre 2020: CP_2
- la situazione finanziaria della procedura concordataria non sarebbe stata peggiore a quella di cui all'allegato “9” e che, dunque, che la differenza tra le entrate e le uscite monetarie, tra le attività e passività finanziarie certe, non sarebbe stata peggiore di quella rappresentata nel predetto allegato;
- e che non pendevano nei confronti della procedura, per quanto noto al ed a TI, azioni di CP_2
alcun genere promosse da terzi che avrebbero potuto influire sulla rappresentazione dei crediti e dei debiti certi.
Alla data del closing i due contributi in questione non erano ancora stati revocati e non rientrano,
pertanto, nell'ambito applicativo della garanzia. In ogni caso la garanzia riguarderebbe il saldo della situazione finanziaria che, alla chiusura della procedura, era addirittura migliorato per talune pagina 10 di 22 sopravvenienze di attivo e per il risparmio di spesa sul compenso del Commissario giudiziario liquidato dal Tribunale in misura inferiore a quella preventivata.
Dall'infondatezza delle pretese della società attrice deriva il suo diritto a percepire il compenso residuo della cessione della partecipazione di TI, depositato in escrow presso il Notaio dott. Persona_1
per la somma di € 791.626,68 oltre interessi nella misura convenzionale sino alla fine del periodo di deposito in garanzia e nella misura legale per il periodo successivo e rivalutazione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande della società attrice e, in via riconvenzionale,
l'accertamento del suo diritto a percepire la somma depositata in escrow e la condanna di al Parte_1
pagamento del residuo corrispettivo della cessione.
Nel corso della trattazione della causa il giudice istruttore tentava inutilmente la conciliazione della lite e, all'esito, respinte le istanze istruttorie e la richiesta di parte convenuta di emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., rimetteva la causa in decisione.
***
La domanda proposta dalla società attrice deve essere accolta nei soli limiti in cui è risultata fondata.
L'azione si fonda sulle garanzie indennitarie assunte dal convenuto promittente venditore a favore della promissaria acquirente nell'ambito del contratto preliminare di cessione della partecipazione sociale con riferimento non solo alla composizione del patrimonio sociale della società target ma anche alla
“situazione economica e finanziaria” della procedura concorsuale a cui era, all'epoca, soggetta la società operativa controllata dalla società target.
Come noto, le garanzie in questione costituiscono l'unico punto di emersione nell'ambito del contratto di compravendita di partecipazioni sociali dell'interesse delle parti connesso alla composizione del patrimonio sociale e alla redditività dell'attività di impresa in corso di acquisizione, trattandosi di pagina 11 di 22 interessi relativi a beni c.d. di secondo grado rispetto all'oggetto immateriale immediato del contratto traslativo costituito solo dalla partecipazione sociale che non trovano tutela nel regime legale generale delle garanzie connesse al trasferimento della proprietà del bene.
Ciò comporta la necessità dell'interpretazione rigorosa del testo contrattuale per individuare il perimetro della garanzia che sussiste solo nei limiti in cui le parti l'hanno voluta e così come l'hanno concepita, a prescindere da quello che può essere il contenuto sociale tipico delle clausole di garanzia in uso nella prassi, con la conseguente impossibilità di riconoscere l'indennizzo per circostanze o con modalità diverse da quelle espressamente pattuite dai contraenti nell'esercizio della loro autonomia negoziale.
I fatti costitutivi dell'operatività della garanzia vanno, dunque, tratti dal contenuto complessivo del contratto che nel caso in esame prevede, in estrema sintesi, l'assicurazione da parte del promittente venditore della corrispondenza, alla data del closing, della situazione economico e finanziaria della procedura concorsuale di MA s.p.a. a quella rappresentata nell'allegato 9 del contratto preliminare, la previsione in caso di emersione di una “differenza rilevante” di un indennizzo ad essa corrispondente regolato sul deposito in escrow appositamente costituito presso il Notaio rogante di una parte del prezzo di acquisto dovuto al promittente venditore, con specifica esenzione delle ipotesi di “differenza rilevante” derivanti dalla gestione del contratto di affitto di azienda.
In particolare, per quanto rileva ai fini della presente decisione, il contratto preliminare prevede all'articolo 4.1, intitolato “Dichiarazioni e Garanzie del , che “...il rilascia a favore di CP_2 CP_2
e di TI, le seguenti dichiarazioni e garanzia espressamente riferite, ciascuna e tutte alla Parte_1
data odierna e alla data del Closing…” e alla lettera f) “…il dichiara e garantisce che: CP_2
pagina 12 di 22 (a) “alla data del closing la situazione economico-finanziaria della Procedura Concordataria” non
sarà peggiore di quella di cui al documento che si allega come Allegato “9”
(b) e che alla data odierna nei confronti della procedura stessa non pendono e non saranno minacciate
per iscritto, per quanto noto al ed a TI, azioni di alcun genere promosse da terzi che possano CP_2
alterare in peggio la situazione finanziaria di cui sopra.
La clausola 4.4. chiarisce che ove dovessero emergere “rispetto alle Dichiarazioni e Garanzie di cui al
precedente Articolo 4.1. e/o alla situazione patrimoniale prospettica descritta alla precedente lettera f)
del precedente articolo 4.1., differenze negative riferibili ad atti, fatti o circostanze antecedenti alla
data odierna e di importo superiore ad € 5000.. (da ora anche “Differenza Rilevante”) si applicherà la
procedura di cui al successivo art.
4.5. Laddove, poi, all'esito della procedura dovesse essere
confermata l'esistenza di una Differenza Rilevante, il relativo importo andrà sottratto da quello,
fiduciariamente depositato ai sensi del successivo Articolo 5, dovuto al a titolo di saldo allo CP_2
scadere del Periodo del Deposito in Garanzia, sempre menzionato al successivo Articolo 5”.
E l'articolo 5 stabilisce che “A garanzia del pagamento di eventuali Differenze Rilevanti, Parte_1
contestualmente alla sottoscrizione del Definitivo costituirà, alla Data del Closing, in deposito presso
il notaio Prof in Milano la somma di Euro 1.000.000…” Persona_1
La clausola 4.7. prevede, infine, che “Resta, ulteriormente, inteso che le presenti rappresentazioni,
garanzie ed indennizzi non fanno riferimento a qualsiasi conseguenza, di qualsiasi genere, imputabile
alle modalità di esecuzione, da parte di MA Italia S.r.l. (società controllata da e, Parte_1
anche in ragione di ciò, estranea a qualsiasi rappresentazione e garanzia), del contratto di affitto di
azienda stipulato tra quest'ultima ed MA S.p.A. anche con riguardo alla gestione da parte della
medesima MA Italia S.r.l. dell'immobile di Villagrande Strisaili”. (v. doc. 10 di parte attrice).
pagina 13 di 22 L'esame del testo contrattuale consente, quindi, di escludere la rilevanza ai fini dell'operatività della garanzia di eventi verificatisi dopo la data del closing ancorché idonei ad incidere negativamente sulla situazione economico finanziaria della procedura concorsuale e di eventi ad incidenza negativa connessi alla gestione del contratto di affitto di azienda mentre, ai fini della determinazione dell'indennizzo, rileva la “ differenza rilevante” e, quindi, non l'entità della somma sborsata per far fronte al debito, ma l'incidenza dell'evento sulla situazione economico finanziaria della procedura concorsuale, destinata ad operare semplicemente ai fini dell'accertamento del diritto a percepire in tutto o in parte la somma depositata in escrow e non per ottenere la condanna al pagamento dell'indennizzo.
Ciò chiarito in linea generale, il contenuto delle clausole 4.1. lettera f) e 4.7 richiamate è sufficiente a rendere evidente l'infondatezza della pretesa di indennizzo avanzata dalla società attrice in relazione alla revoca del Primo Contributo di cui alla “determinazione di concessione n. 3037 del 12.10.2010 c.d.
Misura 123”, intervenuta con la determinazione del direttore del servizio di n. 5260 del Pt_2
30.10.2020, comunicata alla società e al commissario giudiziale del concordato di MA s.p.a. il 2
novembre 2020 con la richiesta di restituzione della somma di € 676.247,00 ( v. doc. 34 e 25 di parte convenuta).
La determinazione di revoca del contributo, adottata da il 30 ottobre 2020 e, quindi, dopo la Pt_2
data del Closing, intervenuto con la stipulazione del contratto definitivo di cessione della partecipazione del 22 settembre 2020 ( v. doc. 11 di parte attrice), annovera fra i motivi del provvedimento al punto 2) la “ chiusura dello stabilimento violando le disposizioni del bando sul
mantenimento degli impegni, in particolare, destinazione d'uso dei beni mobili finanziati per 5 anni
dall'accertamento finale.”
pagina 14 di 22 A confutazione delle difese di MA s.p.a. in ordine alla temporaneità della sospensione dell'attività il provvedimento di revoca, appurato che il “soggetto titolare dello stabilimento di
trasformazione del latte, ubicato in agro del Comune di Villagrande Strisaili in località Gennantine, è
MA Italia s.r.l. riferisce l'esito del sopralluogo svolto dal personale dell'agenzia presso lo stabilimento in questione allo scopo di verificare l'effettiva sospensione dell'attività di lavorazione e trasformazione del latte di capra, attestando che “ Nel corso della visita ai diversi reparti dello
stabilimento, compreso uffici e laboratori oltre i locali di ricevimento e lavorazione latte, ed i locali
per lo stoccaggio del prodotti finiti, non si è riscontrato alcun segno di attività recenti;
a detta della
Sig.ra le lavorazioni sono ferme già dal 2019; nessun prodotto lattiero-caseario era presente nei Pt_3
locali di stoccaggio” mentre le verifiche svolte “ dimostrano che gli impianti sono stati realizzati
parzialmente, tanto da non coprire l'anticipazione erogata ” e smentiscono l'affermazione di
MA s.p.a. secondo cui gli impianti, regolarmente realizzati e collaudati nel luglio 2016,
conserverebbero la loro destinazione d'uso (v. doc. 35 di parte convenuta a pag. 10, 11,12).
Dalla documentazione esaminata emerge, dunque, chiaramente che
(i) la revoca del contributo è intervenuta dopo la data del Closing e, quindi, non è evento compreso nella garanzia relativa alla situazione economico finanziaria della procedura concordataria,
espressamente riferita “alla data del Closing…”
(ii) la revoca del contributo è imputabile alle modalità di esecuzione da parte di MA Italia s.r.l.
del contratto di affitto del ramo di azienda relativo all'attività presso lo stabilimento di Villagrande
stipulato con MA s.p.a. il 29 luglio 2014 e rientra, quindi, nella previsione di esenzione da garanzia dell'art. 4.7.
pagina 15 di 22 Come ricordato dalla stessa società attrice, le clausole di garanzia indennitaria così come le clausole di esenzione da garanzia operano al verificarsi dell'evento previsto a prescindere dalla consapevolezza o meno della parte contraente in ordine al suo avverarsi e rasenta la temerarietà, avuto riguardo all'elevato livello di professionalità che dovrebbe aver raggiunto nel settore dell'attività di trasformazione del latte, il tentativo da parte di di eludere l'applicazione della clausola di Parte_1
esenzione da garanzia, lamentando di non essere stata messa a conoscenza delle condizioni del bando di concessione dell'agevolazione relative alle conseguenze della cessazione dell'attività.
La pretesa della società attrice di riconoscimento del diritto all'indennizzo con riferimento alla revoca del Primo Contributo deve, pertanto, essere respinta.
Con riguardo al Secondo Contributo la richiesta della del 12 gennaio 2022, rivolta al Controparte_6
Commissario giudiziale del concordato di MA s.p.a. allo scopo di essere inserita nell'elenco dei creditori del concordato per la somma di € 115.379,68, “corrispondente alla somma del contributo
erogato e non rimborsato alla società consortile incorporata per Controparte_7
fusione nella MA S.p.A. in data 5.8.2010 fa riferimento ad un provvedimento formale di revoca dell'agevolazione, intervenuto con la determinazione n. 822/23 del 11.2.2015 (v. doc. 19 di parte attrice).
Il debito restitutorio era, quindi, effettivamente esistente alla data del closing ancorché non indicato nella situazione economico finanziaria della procedura di concordato rappresentata nell'allegato 9 del contratto preliminare e non era contemplato né nel fondo rischi “ targato” di € 543.705,40 previsto dal piano di concordato con specifico riferimento solo al “ Fondo Aiuti di Stato Misura 123 (Contributi
Ottenuti + Interessi)” e, quindi, solo per il Primo Contributo, né nel primo piano di riparto del concordato del 29 dicembre 2021 ( v. doc. 54 di parte convenuta).
pagina 16 di 22 Evidente, quindi, che il debito di restituzione del Secondo Contributo sorto prima della data del Closing
con la determinazione di revoca dell'agevolazione risalente al 11.2.2015 ha inciso negativamente sulla situazione finanziaria della procedura come rappresentata nell'allegato n. 9 del contratto preliminare e costituisce evento compreso nella lett (a) dell'articolo 4.1. f).
Il fatto che la sua esistenza fosse sicuramente ben nota ad entrambe le parti contraenti posto che la
MA s.p.a. aveva ricevuto la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca del 20.1.2015
all'indirizzo pec dell'amministrazione (v. doc. 41 di parte attrice) ed aveva incaricato l'avv. De
Benedetti di opporsi per conto della procedura concordataria con le lettere del 24.10.2016 e del
13.2.2017 (v. doc. 42 e 43 di parte attrice), quando nel suo cda sedevano, un componente nominato da
( v. doc. 5 di parte attrice) e l'amministratore delegato al contempo Parte_1 Controparte_5
amministratore unico anche di TI ( v. doc. 1,12,13,14,15 di parte convenuta), non è ostativo all'applicazione della garanzia che, come già evidenziato, opera al semplice verificarsi dell'evento ed è
stata probabilmente concepita dalle parti per l'eventualità della “riemersione” di pretese, come quella di rimasta silente per anni. Controparte_6
Deve, pertanto, essere riconosciuto alla società attrice il diritto all'indennizzo corrispondente alla
“Differenza Rilevante” esistente tra la situazione economica finanziaria al momento del closing
rappresentata dall'allegato 9 del contratto preliminare e la situazione economica finanziaria effettiva risultante dalla considerazione anche del debito di restituzione del Secondo Contributo.
Come già sottolineato l'indennizzo è previsto dall'articolo 4.4 del contratto non in relazione alla somma versata per l'estinzione del debito ma in relazione all'incidenza negativa sulla situazione finanziaria ed economica della procedura di concordato alla data del closing.
pagina 17 di 22 E' ovvio che “il peggioramento” della situazione finanziaria ed economica della procedura di concordato e la “Differenza Rilevante” devono essere valutati in termini di differenza negativa del saldo tra gli elementi attivi e passivi della procedura concordataria rappresentati nell'allegato n. 9 e che ai fini dell'applicazione della garanzia potrebbe venire in rilievo anche l'emersione di elementi attivi che avrebbero dovuto essere considerati nella redazione della situazione economico finanziaria della procedura di concordato di riferimento o nel piano di concordato perché già esistenti all'epoca.
Deve, però, trattarsi di poste attive già esistenti e realizzabili all'epoca che avrebbero, come tali, dovuto essere indicate nel piano di concordato o nella situazione finanziaria rappresentata nell'allegato 9.
Dal momento che, secondo la perentoria definizione dell'art. 4 del contratto preliminare le garanzie sono espressamente riferite ciascuna e tutte alla data del Closing, non possono avere rilievo nella valutazione del saldo, elementi di attivo sopravvenuti per eventi successivi alla data del Closing quali il
“risparmio” sul compenso del Commissario giudiziale riconosciuto in misura inferiore a quella preventivata o il pagamento ai creditori chirografari di una somma inferiore a quella prevista nel piano.
Neanche può rilevare il credito di € 443.711,84 vantato da MA nei confronti di TI che era stato escluso dall'attivo del piano di concordato perché considerato irrecuperabile come risulta dalla relazione semestrale del Commissario giudiziale di giugno 2021 ( v. doc. 49 pag. 2 di parte convenuta).
Si tratta, infatti, di una posta attiva divenuta effettivamente e concretamente utilizzabile per la copertura del fabbisogno concordatario solo dopo il closing, per effetto dell'acquisizione del capitale sociale di
TI da parte di che si è accollata il debito della controllata verso la MA, mettendola Parte_1
in condizioni di adempiere, tanto è vero che la somma è stata versata con bonifico dalla stessa per conto di TI il 27 aprile 2021 ( v. doc. 50 di parte convenuta). Parte_1
pagina 18 di 22 All'epoca della stipulazione del contratto preliminare e del closing il credito in questione non poteva essere considerato elemento attivo del patrimonio della MA destinabile al soddisfacimento dei creditori concorsuali perché vantato nei confronti di soggetto incapiente e l'elemento attivo della procedura è sopravvenuto come tale solo quando, il 27 aprile 2021, la si è accollato il debito Parte_1
della controllata.
In mancanza di qualsiasi allegazione e prova da parte del convenuto, del fatto che nella situazione CP_2
finanziaria della procedura di concordato descritta nell'allegato 9 del contratto preliminare fosse stata trascurata l'annotazione di elementi di attivo recuperabile già esistenti all'epoca della stipulazione oltre che l'annotazione del debito di restituzione del Secondo Contributo, la “Differenza Rilevante” ai fini della determinazione dell'indennizzo è pari all'entità del credito restitutorio della Controparte_6
inserito nel piano di riparto definitivo del concordato che avrebbe dovuto essere annotato sin dalla formulazione del piano di concordato originario così da risultare compreso nel passivo concordatario indicato nella situazione finanziaria rappresentata nell'allegato 9 del contratto preliminare.
Nel piano di riparto definitivo del concordato MA risulta essere stato inserito il credito restitutorio della di € 115.555,54 al privilegio ex d. lgs 123/1998 da pagarsi Controparte_6
integralmente (v. doc. 55 a pag. 8 di parte convenuta), mancante nella situazione economico finanziaria rappresentata all'allegato 9 del contratto nonostante derivasse da un provvedimento di revoca risalente al 11.2.2015, e la “Differenza Rilevante” ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto alla società attrice è, quindi, pari ad € 115.555,54.
Come già evidenziato il pagamento dell'indennizzo è regolato dalla garanzia contrattuale mediante detrazione dalla somma depositata in escrow presso il Notaio ai sensi dell'art. 5 dell'accordo.
pagina 19 di 22 Deve, pertanto, essere accertato il diritto della società attrice al versamento della somma depositata presso il Notaio in escrow limitatamente all'importo di € 115.555,54 oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale, proposta con l'atto di citazione notificato il 24 giugno 2022, sino al saldo.
Trattandosi di debito indennitario di valuta non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria.
La domanda risarcitoria proposta dalla società attrice ai sensi dell'art. 1440 c.c. con riferimento al dolo
incidens rinvenibile nel comportamento del Trust contrario a buona fede durante le trattative per aver taciuto che MA aveva ricevuto il preavviso di revoca del Primo Contributo il 19 giugno 2020,
tentando invano di ottenere l'inserimento di un'esenzione dalle garanzie contrattuali delle conseguenze di provvedimenti di revoca è priva di qualsiasi fondamento.
Si è già evidenziato che nel cda di MA sedeva sin dal 2013 un componente nominato da che doveva essere informato delle vicende della società in concordato tanto quanto Parte_1
l'esponente nominato da TI e dal CP_2
Non sussistono, quindi, le condizioni perché possa operare la tutela prevista nelle ipotesi di dolo
incidens o di violazione dell'affidamento incolpevole nel corso delle trattative per l'acquisizione della
MA in concordato posto che, l'ignoranza da parte dei membri del cda di una società in crisi delle vicende rilevanti ai fini della conservazione dei requisiti necessari al godimento delle agevolazioni pubbliche previste nel settore e, di conseguenza, l'affidamento della promissaria acquirente non potrebbero che essere colpevoli.
L'azione risarcitoria proposta dalla società attrice, ai sensi dell'art. 1440 c.c., sostenendo di essere stata vittima di dolo incidens deve, pertanto, essere respinta.
Anche la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto del Trust convenuto al pagamento dell'intero corrispettivo residuo depositato in escrow presso il Notaio è priva di fondamento.
pagina 20 di 22 In conseguenza del riconoscimento del diritto all'indennizzo della società attrice con riferimento al debito restitutorio derivante dalla revoca del Secondo Contributo, il convenuto ha diritto a CP_2
percepire a titolo di residuo prezzo della cessione della partecipazione sociale solo la somma risultante dalla differenza tra la somma attualmente in deposito presso il Notaio e la somma spettante alla società
attrice a titolo di indennizzo e di interessi.
La parziale reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande svolte implica la compensazione nella misura della metà delle spese processuali che si liquidano, per l'intero, in € 14.103 a titolo di compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e si pongono per la restante metà a carico del Trust convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 25858/2022 promossa da Parte_1
contro , con atto di citazione notificato il 24.6.2022 disattesa ogni altra
[...] CP_2
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta il diritto della società attrice all'indennizzo per la violazione delle garanzie contrattuali mediante detrazione dalla somma depositata in custodia presso il Notaio dott. in Persona_1
esecuzione della clausola n. 5 del contratto preliminare del 22 settembre 2020 della somma di
€ 115.555,54 oltre interessi nella misura legale dal 24.6.2022 sino al saldo;
2) dichiara compensate fra le parti nella misura della metà le spese processuali che liquida, per l'interno, in € 14.103 a titolo di compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e pone per la restante metà a carico del Trust convenuto.
Milano, 12 giugno 2025
pagina 21 di 22 Il Giudice est.
Daniela Marconi
Il Presidente
Amina Simonetti
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