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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/11/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa GI TR, in data 26 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3404/2024 R.G. vertente fra
( nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Potenza alla p.zza Alcide De Gasperi 27 presso lo studio degli
Avv.ti Sebastiano Flora ( ) e GI Condosta;
C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Controparte_2
Claudia DATENA (C.F. ), Dirigente p.t. dell' C.F._3 [...]
giusta autorizzazione dell'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato di Potenza alla trattazione diretta e delega dell
[...]
(con nota prot. 8180 del 10/6/2021), domiciliati presso l CP_4 [...]
Controparte_5
Piazza delle Regioni n.1 Potenza.;
[...]
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 OSSERVA Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 22.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe deduceva che in data
20.04.2021, ai sensi del D.M. 50/2021, presentava domanda di conferma/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo tecnico e ausiliario per il triennio 2021-2024 all' (protocollata al n. I.5023888.20), per Controparte_6
i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore
Scolastico, includendo tra i titoli di servizio, tra l'altro, il lavoro svolto alle dipendenze del dal Controparte_7
1994 al 2020 e veniva conseguentemente inserito nelle relative graduatorie.
Concluso il triennio, in data 26.06.2024 presentava nuova istanza di aggiornamento/conferma nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per il triennio 2024-2027 per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore
Scolastico, ai sensi del decreto n. 89 del 21.05.2024 per il triennio 2024/2027;Di seguito, veniva individuato quale destinatario di contratti di lavoro a tempo determinato come collaboratore scolastico presso l' di IN VI;
che con CP_8
decreto del Dirigente Scolastico prot. 6216 del 29.05.2024 convalidava i punteggi attribuiti al sig. che con nota prot. n. 9585 del 28.08.2024 Pt_1
l' pubblicava la graduatoria definitiva di Circolo e di Controparte_9
Istituto di terza fascia, in cui il Sig. risulta posizionato al 346° posto per Pt_1
la qualifica di Assistente Amministrativo con punti 18,23 (all. 5) e al 330° posto per la qualifica di Collaboratore Scolastico con punti 18,63 e al 243° posto per la qualifica di assistente tecnico con punti 15,73 Successivamente, il sig. Pt_1
veniva individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro per il profilo professionale di assistente tecnico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61 del C.C.N.L. del 18 gennaio 2024, per il personale comparto istruzione , in quanto, si è detto, inserito nella graduatoria di istituto CP_10
degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A., utilmente collocato
2 alla posizione 247 con punteggio finale pari a 15,73; il ricorrente sottoscriveva il contratto di lavoro a tempo determinato Prot. n. 10860 con il Liceo Scientifico
EO EI di Potenza, per l'assunzione in servizio in qualità di personale
A.T.A. supplente fino al termine delle attività didattiche su tipologia posto interno, con decorrenza dal 07.10.2024 al 30.06.2025, per espletare le prestazioni proprie del profilo professionale di assistente tecnico, per n. 36 ore settimanali di lavoro. In data 17.10.2024 con decreto n. 3395 prot. 11419, il
Dirigente Scolastico dell'Istituto, a seguito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni rese dal ricorrente ai sensi del comma 11 dell'art. 6 del
Decreto n. 89 del 21 maggio 2024 , accertava “… che il punteggio attribuito al sig. per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Parte_1
Tecnico e di Collaboratore Scolastico risulta non corretto in quanto il servizio dichiarato non è tutto valutabile perché non svolto alle dipendenze di enti locali e/o di Pubblica Amministrazione” e pertanto procedeva alla rideterminazione del punteggio stesso assegnato all'odierno ricorrente;
Per effetto di tale rettifica di punteggio, il Dirigente Scolastico in questione con il succitato decreto, retrocedeva il sig. nelle relative graduatorie, contestualmente risolvendo Pt_1
il contratto di lavoro prot. 10860 del 07.10.2024 con effetto immediato. Tanto premesso, chiedeva al Tribunale, accolto il ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. in via preliminare, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIM
e/o e/o dell;
- in via cautelare e Controparte_5
immediata: previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti e la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 cpc disporre la sospensione dell'efficacia del decreto n.3395 prot. 11419 del 17.10.2024 e del provvedimento prot. n. 12390 del 06.11.2024 entrambi emessi dal Dirigente
Scolastico Liceo Scientifico EO EI, con conseguente ordine all'Amministrazione resistente di attribuire al ricorrente il punteggio complessivo di: 18,23 per il profilo di assistente amministrativo 18,68 per il
3 profilo di collaboratore scolastico, 15,73 per il profilo di assistente tecnico nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto Comprensivo D. Savio di Potenza, valide per il triennio
2024/2027 per i motivi dedotti in narrativa e conseguente ripristino (reintegra) nel contratto di lavoro come Assistente Tecnico presso il Liceo Scientifico
EO EI di Potenza a far data dal 07.10.2024 con diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni maturate e maturande da detta data sino alla data di effettiva ripresa del servizio o comunque fino alla scadenza contrattuale oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo e al riconoscimento giuridico e previdenziale;
nel merito:- per i motivi dedotti in narrativa: accertare e riconoscere il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio integrale derivante dal servizio svolto alle dipendenze del
[...]
dichiarato in domanda nelle Controparte_7
graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027 per la provincia di Potenza, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente e quindi: 18,23 per il profilo di assistente amministrativo 18,68 per il profilo di collaboratore scolastico, 15,73 per il profilo di assistente tecnico;
- per l'effetto accertare e riconoscere l'illegittimità e/o nullità del decreto n. 3395 prot. 11419 del 17.10.2024 (con cui il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico EO EI di Potenza rideterminava il punteggio assegnato all'odierno ricorrente, retrocedendolo nelle relative graduatorie) contestualmente risolvendo il contratto di lavoro prot.
10860 del 07.10.2024 con effetto immediato), nonché del provvedimento prot.
n. 12390 del 06.11.2024 (con cui il Dirigente Scolastico rigettava il reclamo del sig. riconfermando il proprio precedente Decreto n. 3395 del Pt_1
17.10.2024) nonchè di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti, comunque lesivi della posizione soggettiva del ricorrente e conseguentemente disapplicarli;
- per l'effetto riconoscere e attribuire al ricorrente nelle graduatorie definitive di
4 circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto
Comprensivo D. Savio di Potenza, valide per il triennio 2024/2027, il diritto ad un punteggio complessivo di: 18,23 per il profilo di assistente amministrativo,
18,68 per il profilo di collaboratore scolastico, 15,73 per il profilo di assistente tecnico, ordinando all'Amministrazione resistente il ripristino del punteggio come innanzi indicato;
- per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente all'effettiva tutela della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, mediante il ripristino dello stato di fatto e di diritto preesistente all'adozione dei provvedimenti impugnati e così, in particolare, mediante il ripristino (reintegra) del rapporto di lavoro come Assistente Tecnico presso il Liceo Scientifico
EO EI di Potenza a far data dal 07.10.2024 con diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni maturate e maturande da detta data sino alla data di effettiva ripresa del servizio o comunque fino alla scadenza contrattuale oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo e al riconoscimento giuridico e previdenziale, in ogni caso, adottando tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il (C.F. Controparte_1
), in persona del pro-tempore che nel merito, domandava P.IVA_1 CP_2
il rigetto della domanda, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie nonché la insussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta di tutela in via di urgenza.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale, quindi, sulle deduzioni e conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta ritualmente depositate, in data 26 novembre 2025, veniva emessa la decisione sul merito.
5 Il ricorso nel merito è fondato.
Il ricorso muove dal presupposto che il servizio prestato dal ricorrente alle dipendenze del rientri Controparte_7
nell'ambito dei titoli valutabili, in quanto ricompreso tra i servizi prestati “alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali e nei patronati scolastici”. L'amministrazione convenuta, proponendo un'interpretazione letterale del D.M. n. 89 del 21/05/2024, del D.Lgs. n. 165/2001, art. 1, comma
2, e della Legge n. 196 del 31/12/2009, rileva che il
[...]
non è Amministrazione statale e non è Controparte_7
neppure Ente locale, per cui il relativo servizio presso le stesse non è valutabile.
L'interpretazione prospettata dal , sebbene aderisca in maniera CP_1
pedissequa al dato letterale, non è condivisibile a fronte dell'evidente ratio legis volta ad avvantaggiare chi ha già prestato servizio presso una pubblica amministrazione. L'espressione “amministrazioni statali” è n realtà utilizzata in senso atecnico, facendo riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni in senso lato, così come richiamate dall'art. 1 del d. lgs. 165/2001.
D'altro canto, una diversa interpretazione creerebbe una disparità di trattamento difficilmente giustificabile, non essendo dato comprendere il motivo per cui debba essere valorizzato il servizio presso un ente locale e non viceversa presso la Regione o gli enti strumentali della Regione. Né la diversità potrebbe spiegarsi alla luce della diversa e specifica professionalità acquisita, posto che la qualifica di collaboratore scolastico non necessita di particolari competenze.
Deve pertanto, essere riconosciuto il servizio prestato dal ricorrente presso il
. Controparte_7
In accoglimento del ricorso, il Tribunale, accerta e riconosce il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio integrale derivante dal servizio svolto alle dipendenze del;
Controparte_7
per l'effetto accerta e riconosce l'illegittimità del decreto n. 3395 prot. 11419 del
17.10.2024, nonché del provvedimento prot. n. 12390 del 06.11.2024; per
6 l'effetto riconosce e attribuisce al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto
Comprensivo D. Savio di Potenza, valide per il triennio 2024/2027, il diritto ad un punteggio complessivo di: 18,23 per il profilo di assistente amministrativo,
18,68 per il profilo di collaboratore scolastico, 15,73 per il profilo di assistente tecnico, ordinando all'Amministrazione resistente il ripristino del punteggio come innanzi indicato;
- per l'effetto condanna l'Amministrazione al ripristino
(reintegra) del rapporto di lavoro come Assistente Tecnico presso il Liceo
Scientifico EO EI di Potenza a far data dal 07.10.2024 con diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni maturate e maturande da detta data sino alla data di effettiva ripresa del servizio oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sono dovute le spese di lite della sola fase di merito, non essendo viceversa stato accolto il ricorso in sede cautelare
PQM
Il GL, cotrariis reiectis: accerta e riconosce il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio integrale derivante dal servizio svolto alle dipendenze del;
per Controparte_7
l'effetto accerta e riconosce l'illegittimità del decreto n. 3395 prot. 11419 del
17.10.2024, nonché del provvedimento prot. n. 12390 del 06.11.2024; per l'effetto riconosce e attribuisce al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto
Comprensivo D. Savio di Potenza, valide per il triennio 2024/2027, il diritto ad un punteggio complessivo di: 18,23 per il profilo di assistente amministrativo,
18,68 per il profilo di collaboratore scolastico, 15,73 per il profilo di assistente tecnico, ordinando all'Amministrazione resistente il ripristino del punteggio come innanzi indicato;
- per l'effetto condanna l'Amministrazione al ripristino
(reintegra) del rapporto di lavoro come Assistente Tecnico presso il Liceo
Scientifico EO EI di Potenza a far data dal 07.10.2024 con diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni maturate e maturande da detta data sino alla
7 data di effettiva ripresa del servizio o comunque fino alla scadenza contrattuale oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Condanna l'amministrazione a rifondere le spese di lite, liquidate in 2.000,00 euro oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore attoreo.
Potenza, 26.11.2025
Il Giudice
GI TR
8
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa GI TR, in data 26 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3404/2024 R.G. vertente fra
( nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Potenza alla p.zza Alcide De Gasperi 27 presso lo studio degli
Avv.ti Sebastiano Flora ( ) e GI Condosta;
C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Controparte_2
Claudia DATENA (C.F. ), Dirigente p.t. dell' C.F._3 [...]
giusta autorizzazione dell'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato di Potenza alla trattazione diretta e delega dell
[...]
(con nota prot. 8180 del 10/6/2021), domiciliati presso l CP_4 [...]
Controparte_5
Piazza delle Regioni n.1 Potenza.;
[...]
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 OSSERVA Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 22.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe deduceva che in data
20.04.2021, ai sensi del D.M. 50/2021, presentava domanda di conferma/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo tecnico e ausiliario per il triennio 2021-2024 all' (protocollata al n. I.5023888.20), per Controparte_6
i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore
Scolastico, includendo tra i titoli di servizio, tra l'altro, il lavoro svolto alle dipendenze del dal Controparte_7
1994 al 2020 e veniva conseguentemente inserito nelle relative graduatorie.
Concluso il triennio, in data 26.06.2024 presentava nuova istanza di aggiornamento/conferma nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per il triennio 2024-2027 per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore
Scolastico, ai sensi del decreto n. 89 del 21.05.2024 per il triennio 2024/2027;Di seguito, veniva individuato quale destinatario di contratti di lavoro a tempo determinato come collaboratore scolastico presso l' di IN VI;
che con CP_8
decreto del Dirigente Scolastico prot. 6216 del 29.05.2024 convalidava i punteggi attribuiti al sig. che con nota prot. n. 9585 del 28.08.2024 Pt_1
l' pubblicava la graduatoria definitiva di Circolo e di Controparte_9
Istituto di terza fascia, in cui il Sig. risulta posizionato al 346° posto per Pt_1
la qualifica di Assistente Amministrativo con punti 18,23 (all. 5) e al 330° posto per la qualifica di Collaboratore Scolastico con punti 18,63 e al 243° posto per la qualifica di assistente tecnico con punti 15,73 Successivamente, il sig. Pt_1
veniva individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro per il profilo professionale di assistente tecnico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61 del C.C.N.L. del 18 gennaio 2024, per il personale comparto istruzione , in quanto, si è detto, inserito nella graduatoria di istituto CP_10
degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A., utilmente collocato
2 alla posizione 247 con punteggio finale pari a 15,73; il ricorrente sottoscriveva il contratto di lavoro a tempo determinato Prot. n. 10860 con il Liceo Scientifico
EO EI di Potenza, per l'assunzione in servizio in qualità di personale
A.T.A. supplente fino al termine delle attività didattiche su tipologia posto interno, con decorrenza dal 07.10.2024 al 30.06.2025, per espletare le prestazioni proprie del profilo professionale di assistente tecnico, per n. 36 ore settimanali di lavoro. In data 17.10.2024 con decreto n. 3395 prot. 11419, il
Dirigente Scolastico dell'Istituto, a seguito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni rese dal ricorrente ai sensi del comma 11 dell'art. 6 del
Decreto n. 89 del 21 maggio 2024 , accertava “… che il punteggio attribuito al sig. per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Parte_1
Tecnico e di Collaboratore Scolastico risulta non corretto in quanto il servizio dichiarato non è tutto valutabile perché non svolto alle dipendenze di enti locali e/o di Pubblica Amministrazione” e pertanto procedeva alla rideterminazione del punteggio stesso assegnato all'odierno ricorrente;
Per effetto di tale rettifica di punteggio, il Dirigente Scolastico in questione con il succitato decreto, retrocedeva il sig. nelle relative graduatorie, contestualmente risolvendo Pt_1
il contratto di lavoro prot. 10860 del 07.10.2024 con effetto immediato. Tanto premesso, chiedeva al Tribunale, accolto il ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. in via preliminare, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIM
e/o e/o dell;
- in via cautelare e Controparte_5
immediata: previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti e la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 cpc disporre la sospensione dell'efficacia del decreto n.3395 prot. 11419 del 17.10.2024 e del provvedimento prot. n. 12390 del 06.11.2024 entrambi emessi dal Dirigente
Scolastico Liceo Scientifico EO EI, con conseguente ordine all'Amministrazione resistente di attribuire al ricorrente il punteggio complessivo di: 18,23 per il profilo di assistente amministrativo 18,68 per il
3 profilo di collaboratore scolastico, 15,73 per il profilo di assistente tecnico nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto Comprensivo D. Savio di Potenza, valide per il triennio
2024/2027 per i motivi dedotti in narrativa e conseguente ripristino (reintegra) nel contratto di lavoro come Assistente Tecnico presso il Liceo Scientifico
EO EI di Potenza a far data dal 07.10.2024 con diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni maturate e maturande da detta data sino alla data di effettiva ripresa del servizio o comunque fino alla scadenza contrattuale oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo e al riconoscimento giuridico e previdenziale;
nel merito:- per i motivi dedotti in narrativa: accertare e riconoscere il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio integrale derivante dal servizio svolto alle dipendenze del
[...]
dichiarato in domanda nelle Controparte_7
graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027 per la provincia di Potenza, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente e quindi: 18,23 per il profilo di assistente amministrativo 18,68 per il profilo di collaboratore scolastico, 15,73 per il profilo di assistente tecnico;
- per l'effetto accertare e riconoscere l'illegittimità e/o nullità del decreto n. 3395 prot. 11419 del 17.10.2024 (con cui il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico EO EI di Potenza rideterminava il punteggio assegnato all'odierno ricorrente, retrocedendolo nelle relative graduatorie) contestualmente risolvendo il contratto di lavoro prot.
10860 del 07.10.2024 con effetto immediato), nonché del provvedimento prot.
n. 12390 del 06.11.2024 (con cui il Dirigente Scolastico rigettava il reclamo del sig. riconfermando il proprio precedente Decreto n. 3395 del Pt_1
17.10.2024) nonchè di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti, comunque lesivi della posizione soggettiva del ricorrente e conseguentemente disapplicarli;
- per l'effetto riconoscere e attribuire al ricorrente nelle graduatorie definitive di
4 circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto
Comprensivo D. Savio di Potenza, valide per il triennio 2024/2027, il diritto ad un punteggio complessivo di: 18,23 per il profilo di assistente amministrativo,
18,68 per il profilo di collaboratore scolastico, 15,73 per il profilo di assistente tecnico, ordinando all'Amministrazione resistente il ripristino del punteggio come innanzi indicato;
- per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente all'effettiva tutela della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, mediante il ripristino dello stato di fatto e di diritto preesistente all'adozione dei provvedimenti impugnati e così, in particolare, mediante il ripristino (reintegra) del rapporto di lavoro come Assistente Tecnico presso il Liceo Scientifico
EO EI di Potenza a far data dal 07.10.2024 con diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni maturate e maturande da detta data sino alla data di effettiva ripresa del servizio o comunque fino alla scadenza contrattuale oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo e al riconoscimento giuridico e previdenziale, in ogni caso, adottando tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il (C.F. Controparte_1
), in persona del pro-tempore che nel merito, domandava P.IVA_1 CP_2
il rigetto della domanda, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie nonché la insussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta di tutela in via di urgenza.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale, quindi, sulle deduzioni e conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta ritualmente depositate, in data 26 novembre 2025, veniva emessa la decisione sul merito.
5 Il ricorso nel merito è fondato.
Il ricorso muove dal presupposto che il servizio prestato dal ricorrente alle dipendenze del rientri Controparte_7
nell'ambito dei titoli valutabili, in quanto ricompreso tra i servizi prestati “alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali e nei patronati scolastici”. L'amministrazione convenuta, proponendo un'interpretazione letterale del D.M. n. 89 del 21/05/2024, del D.Lgs. n. 165/2001, art. 1, comma
2, e della Legge n. 196 del 31/12/2009, rileva che il
[...]
non è Amministrazione statale e non è Controparte_7
neppure Ente locale, per cui il relativo servizio presso le stesse non è valutabile.
L'interpretazione prospettata dal , sebbene aderisca in maniera CP_1
pedissequa al dato letterale, non è condivisibile a fronte dell'evidente ratio legis volta ad avvantaggiare chi ha già prestato servizio presso una pubblica amministrazione. L'espressione “amministrazioni statali” è n realtà utilizzata in senso atecnico, facendo riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni in senso lato, così come richiamate dall'art. 1 del d. lgs. 165/2001.
D'altro canto, una diversa interpretazione creerebbe una disparità di trattamento difficilmente giustificabile, non essendo dato comprendere il motivo per cui debba essere valorizzato il servizio presso un ente locale e non viceversa presso la Regione o gli enti strumentali della Regione. Né la diversità potrebbe spiegarsi alla luce della diversa e specifica professionalità acquisita, posto che la qualifica di collaboratore scolastico non necessita di particolari competenze.
Deve pertanto, essere riconosciuto il servizio prestato dal ricorrente presso il
. Controparte_7
In accoglimento del ricorso, il Tribunale, accerta e riconosce il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio integrale derivante dal servizio svolto alle dipendenze del;
Controparte_7
per l'effetto accerta e riconosce l'illegittimità del decreto n. 3395 prot. 11419 del
17.10.2024, nonché del provvedimento prot. n. 12390 del 06.11.2024; per
6 l'effetto riconosce e attribuisce al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto
Comprensivo D. Savio di Potenza, valide per il triennio 2024/2027, il diritto ad un punteggio complessivo di: 18,23 per il profilo di assistente amministrativo,
18,68 per il profilo di collaboratore scolastico, 15,73 per il profilo di assistente tecnico, ordinando all'Amministrazione resistente il ripristino del punteggio come innanzi indicato;
- per l'effetto condanna l'Amministrazione al ripristino
(reintegra) del rapporto di lavoro come Assistente Tecnico presso il Liceo
Scientifico EO EI di Potenza a far data dal 07.10.2024 con diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni maturate e maturande da detta data sino alla data di effettiva ripresa del servizio oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sono dovute le spese di lite della sola fase di merito, non essendo viceversa stato accolto il ricorso in sede cautelare
PQM
Il GL, cotrariis reiectis: accerta e riconosce il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio integrale derivante dal servizio svolto alle dipendenze del;
per Controparte_7
l'effetto accerta e riconosce l'illegittimità del decreto n. 3395 prot. 11419 del
17.10.2024, nonché del provvedimento prot. n. 12390 del 06.11.2024; per l'effetto riconosce e attribuisce al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto
Comprensivo D. Savio di Potenza, valide per il triennio 2024/2027, il diritto ad un punteggio complessivo di: 18,23 per il profilo di assistente amministrativo,
18,68 per il profilo di collaboratore scolastico, 15,73 per il profilo di assistente tecnico, ordinando all'Amministrazione resistente il ripristino del punteggio come innanzi indicato;
- per l'effetto condanna l'Amministrazione al ripristino
(reintegra) del rapporto di lavoro come Assistente Tecnico presso il Liceo
Scientifico EO EI di Potenza a far data dal 07.10.2024 con diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni maturate e maturande da detta data sino alla
7 data di effettiva ripresa del servizio o comunque fino alla scadenza contrattuale oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Condanna l'amministrazione a rifondere le spese di lite, liquidate in 2.000,00 euro oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore attoreo.
Potenza, 26.11.2025
Il Giudice
GI TR
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