CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20449 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO AN nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/03/2026 del Tribunale della libertà di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dalla Consigliera Caterina Brignone;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET OL, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 marzo 2026, il Tribunale del riesame di L’Aquila confermava il provvedimento di convalida del sequestro probatorio di tre dispositivi telefonici, emesso, il precedente 13 febbraio, dal pubblico ministero presso il Tribunale di Avezzano nei confronti di AN SO, indagato per il delitto di ricettazione in relazione alla detenzione della somma di euro 360.000 in contanti. 2. Avverso tale ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 325 e 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 253 cod. proc. pen., censurando Penale Sent. Sez. 2 Num. 20449 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BRIGNONE CATERINA Data Udienza: 30/04/2026 l’erronea applicazione della legge quanto alla configurabilità del reato di ricettazione e alla sussistenza del fumus commissi delicti, nonché la natura meramente esplorativa del sequestro.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 325 e 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 253 cod. proc. pen., per avere l’ordinanza impugnata ritenuto legittimo un sequestro esteso in via generalizzata ai dispositivi telefonici, in assenza di adeguata motivazione in ordine ai requisiti di pertinenzialità, proporzionalità e finalità probatoria.
2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione degli artt. 325 e 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 253 cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge con riguardo al divieto di integrazione motivazionale da parte del tribunale del riesame e ai presupposti del sequestro probatorio, in particolare quanto al nesso di pertinenzialità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla configurabilità del reato di ricettazione e alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, assumendo che il sequestro probatorio sia stato disposto in assenza di elementi idonei a rendere plausibile la provenienza delittuosa della somma di denaro nella disponibilità dell’indagato e abbia finito per assolvere a una indebita finalità meramente esplorativa.
2.1. Va preliminarmente ricordato che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nozione da intendersi comprensiva sia degli errores in iudicando e in procedendo sia di quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, [...], Rv. 269656-01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269296-01). Il sequestro probatorio deve essere sorretto da adeguata motivazione sia in ordine al fumus commissi delicti, con riferimento al reato per cui si procede, sia in relazione alla concreta finalità probatoria perseguita, dovendo il provvedimento dare conto della relazione tra la res e l’attività di accertamento e dell’utilità dell’apprensione del bene ai fini dell’acquisizione di ulteriori elementi probatori non altrimenti conseguibili senza la sottrazione dello stesso alla disponibilità dell’indagato o il suo trasferimento nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, [...], Rv. 206657-01; Sez. 6, n. 38910 del 23/10/2025, [...], Rv. 289016-01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278542-01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, [...], Rv. 267007- 01). 2 2.2. Con specifico riferimento alla fattispecie di ricettazione, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il mero possesso di denaro o valori sproporzionati rispetto alle condizioni economiche e reddituali del detentore, della cui provenienza non venga fornita plausibile giustificazione, non costituisca, di per sé, elemento sufficiente per ritenere integrato il fumus del delitto, atteso che tale dato, isolatamente considerato, non consente di escludere che il bene possa avere provenienza lecita o derivare da condotte non penalmente rilevanti (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287719- 01). È, pertanto, necessario che siano acquisiti ulteriori elementi idonei a rendere concreta, seria e plausibile – pur con il minor grado di certezza richiesto nella fase cautelare – l’ipotesi della provenienza delittuosa del denaro ovvero della sua derivazione da una delle contravvenzioni richiamate dall’art. 648, comma 2, cod. pen. Assumono rilievo, in tale prospettiva, tutte le circostanze del caso concreto, da apprezzare unitariamente in relazione alla natura e al valore del bene, alle modalità di detenzione e al contesto nel quale esso viene rinvenuto. L'entità della somma rinvenuta costituisce elemento suscettibile di valutazione nel caso concreto, specie quando l'importo detenuto risulti incompatibile con i redditi dichiarati e pari o superiore alle soglie di punibilità previste per taluni reati tributari, potendo in tal caso il denaro, pur derivando da attività in sé lecite, costituire provento di evasione fiscale penalmente rilevante ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Possono, inoltre, assumere significato sintomatico le modalità di conservazione o occultamento della somma, ove indicative della volontà di sottrarla ai controlli, i precedenti penali o giudiziali del detentore per reati produttivi di profitto, i rapporti con contesti criminali o con soggetti gravitanti in ambienti delinquenziali, la contestuale disponibilità di beni di sicura provenienza delittuosa o di strumenti funzionali alla commissione di ulteriori reati, nonché il luogo stesso della detenzione, specie quando ingenti quantitativi di denaro contante siano trasportati secondo modalità non ordinarie o incompatibili con normali esigenze di custodia personale.
2.3. Quanto alla necessità di individuare quantomeno la tipologia del reato presupposto dei delitti di ricettazione o riciclaggio, deve osservarsi che, sul punto, la giurisprudenza di legittimità non presenta un orientamento del tutto univoco. Accanto a pronunce che, ai fini della configurabilità del fumus, richiedono l’individuazione almeno tipologica del reato presupposto (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, [...], Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, [...], Rv. 282433-02; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, [...], Rv. 277020-01), ve ne sono altre secondo le quali la provenienza delittuosa del denaro può essere desunta anche sulla base di elementi logici e sintomatici, senza che sia necessario l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia o dei suoi autori (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, [...], Rv. 284522-01; Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, [...], Rv. 282308-01; Sez. 3 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02). Osserva il Collegio che, anche aderendo all’orientamento più rigoroso, il principio debba comunque essere calibrato in relazione alla fase processuale in cui il sequestro interviene e al grado di sviluppo dell’attività investigativa. Questa Corte ha, infatti, precisato che la valutazione del fumus commissi delicti è “contenutisticamente differenziata” in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio acquisito, che deve essere esaminato nella sua interezza (Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 276283-01). Ne consegue che, quando il sequestro intervenga in una fase ancora iniziale delle indagini, non può pretendersi che il pubblico ministero debba immediatamente individuare con precisione l’esatta tipologia del delitto presupposto, dovendo piuttosto allegare elementi idonei a rendere concreta, seria e plausibile l’ipotesi della provenienza delittuosa del bene.
2.4. Tanto premesso, nel caso di specie, il tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati, valorizzando una pluralità di elementi fattuali, ulteriori rispetto al mero dato della disponibilità di denaro contante, ritenuti idonei a rendere concreta, seria e plausibile l’ipotesi della provenienza delittuosa della somma rinvenuta nella disponibilità dell’indagato. In particolare, l’importo – pari a euro 360.000 in contanti – risultava di eccezionale entità e privo di plausibile giustificazione, apparendo altresì non compatibile con le condizioni economiche del SO e con la sua attività lavorativa di impiegato presso il corpo dei vigili del fuoco. Quella ingente provvista, inoltre, non era custodita presso l’abitazione o in altro luogo normalmente destinato alla conservazione di risparmi personali, ma trasportata all’interno dell’autovettura. Il denaro era suddiviso in due parti, segnatamente euro 310.000 – che SO dichiarava essergli stati consegnati da soggetti rimasti ignoti presso la stazione degli autobus di Avezzano – e ulteriori euro 50.000 occultati in un vano ricavato sotto il sedile lato passeggero, dotato di un meccanismo elettrico di apertura azionabile tramite cavo usb. Le modalità di custodia e occultamento della somma, la presenza di un compartimento appositamente realizzato, la movimentazione di un così rilevante quantitativo di denaro contante secondo modalità non ordinarie e la stessa provenienza dichiarata della somma sono stati ritenuti dal tribunale elementi concretamente significativi ai fini della plausibile riconducibilità della provvista ad attività delittuosa. In tale quadro, il sequestro dei dispositivi telefonici non si è risolto in uno strumento esplorativo diretto alla indiscriminata ricerca di eventuali ulteriori notizie di reato, ma ha perseguito la specifica finalità di verificare, attraverso l’analisi dei contatti e delle comunicazioni dell’indagato, la provenienza, le modalità di movimentazione e la destinazione della somma e gli eventuali collegamenti con i soggetti indicati come autori della consegna del denaro. 4 Il vincolo, pertanto, non ha supplito alla mancanza del fumus, ma si è innestato, nella fase ancora iniziale delle indagini. su un quadro fattuale già connotato da plurimi indici di anomalia, costituendo lo strumento investigativo diretto ad approfondire la ricostruzione della provenienza e della destinazione della provvista. Il motivo deve, pertanto, essere rigettato. 3. Il secondo e il terzo motivo, in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 253 cod. proc. pen., censurando l’ordinanza impugnata per avere ritenuto legittimo un sequestro esteso ai dispositivi telefonici in assenza di adeguata motivazione in ordine ai requisiti di pertinenzialità, proporzionalità e finalità probatoria del vincolo. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge con riguardo al divieto di integrazione motivazionale da parte del tribunale del riesame, assumendo che l’ordinanza impugnata avrebbe indebitamente integrato il contenuto del decreto genetico quanto alla finalità probatoria del sequestro e al nesso di pertinenzialità tra i dispositivi sequestrati e il reato per cui si procede. I motivi non sono fondati.
3.1. In tema di sequestro probatorio, anche qualora avente ad oggetto cose costituenti corpo di reato, il decreto ablativo deve contenere una motivazione che dia conto della finalità perseguita ai fini dell’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, [...], Rv. 273548-01). L’onere motivazionale deve, poi, essere modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui esso è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato e alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, [...], Rv. 285348-01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, [...], Rv. 274781-01). Con specifico riguardo ai dispositivi informatici, l’acquisizione integrale del relativo contenuto è consentita purché il sequestro non assuma carattere meramente esplorativo e il pubblico ministero espliciti le ragioni per cui risulti necessario procedere ad una apprensione estesa dei dati, in considerazione del tipo di reato per cui si procede, della concreta difficoltà di individuare ex ante le informazioni rilevanti e della necessità di successiva selezione del materiale pertinente (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, [...], Rv. 279949-02). Il decreto del pubblico ministero deve consentire anche un’adeguata verifica della proporzionalità della misura, illustrando le ragioni dell’eventuale apprensione integrale del contenuto del dispositivo ovvero i criteri di selezione del materiale informatico rilevante ai fini investigativi (Sez. 6, n. 2234 del 13/01/2026, [...], n.m.; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, [...], Rv. 288139-01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, [...], Rv. 286358-03). Il rispetto dei principi di pertinenzialità e proporzionalità non impone, però, criteri rigidi e predeterminati di apprensione del materiale informatico, dovendo piuttosto l’autorità 5 giudiziaria individuare, in relazione alle peculiarità del caso concreto, modalità operative idonee a consentire una selezione mirata e non eccedente rispetto alle esigenze probatorie, evitando acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative e garantendo, al contempo, l’efficacia dell’attività di ricerca della prova (Sez. 6, n. 15409 del 10/02/2026, [...]).
3.2. I richiamati principi non risultano violati nel caso di specie. Dalla motivazione del decreto di sequestro, come richiamata dall’ordinanza impugnata, emerge, infatti, che l’apprensione dei dispositivi telefonici era funzionale a una consulenza informatica diretta ad accertare i contatti intrattenuti dall’indagato con i soggetti rimasti ignoti che gli avevano consegnato la somma di euro 310.000 presso la stazione degli autobus di Avezzano, nonché ad approfondire la provenienza degli ulteriori euro 50.000 occultati nell’autovettura. Il tribunale del riesame ha, inoltre, evidenziato che, nella fase ancora iniziale delle indagini, il collegamento tra i dispositivi sequestrati e il fatto oggetto di investigazione avrebbe potuto emergere da telefonate, messaggi, chat, immagini ovvero dalla presenza di contatti in rubrica, ritenendo, pertanto, necessario il mantenimento del vincolo sull’intero contenuto degli apparecchi. La motivazione dell’ordinanza impugnata non si risolve, pertanto, nella generica prospettazione della possibile emersione di ulteriori ipotesi di reato, né demanda all’analisi dei dispositivi il compito di individuare ex post il fumus commissi delicti, ma individua uno specifico thema probandum strettamente correlato ai fatti per cui si procede e alle concrete modalità di acquisizione, trasporto e occultamento della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell’indagato. Né il mantenimento del vincolo sull’intero contenuto dei dispositivi può ritenersi, allo stato delle indagini, sproporzionato o privo di adeguata giustificazione, posto che proprio la natura delle verifiche demandate all’analisi informatica rendeva oggettivamente non possibile individuare preventivamente la specifica tipologia di dato rilevante ai fini investigativi, dovendosi piuttosto procedere, secondo modalità coerenti con le peculiarità del caso concreto, ad una successiva selezione del materiale pertinente rispetto alle esigenze probatorie dell’indagine.
3.3. Non sussiste la dedotta violazione del divieto di integrazione motivazionale da parte del tribunale del riesame. L’ordinanza impugnata, infatti, non ha individuato ex novo le finalità probatorie del sequestro, né ha supplito a una carenza motivazionale del decreto genetico, ma si è limitata a ribadire e condividere il contenuto investigativo già desumibile dal provvedimento del pubblico ministero, nel quale erano già specificamente indicati sia gli obiettivi dell’accertamento tecnico sui dispositivi sequestrati sia il collegamento tra le verifiche informatiche e la ricostruzione della provenienza e della movimentazione della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell’indagato. I motivi non possono, quindi, trovare accoglimento. 6 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 30/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dalla Consigliera Caterina Brignone;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET OL, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 marzo 2026, il Tribunale del riesame di L’Aquila confermava il provvedimento di convalida del sequestro probatorio di tre dispositivi telefonici, emesso, il precedente 13 febbraio, dal pubblico ministero presso il Tribunale di Avezzano nei confronti di AN SO, indagato per il delitto di ricettazione in relazione alla detenzione della somma di euro 360.000 in contanti. 2. Avverso tale ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 325 e 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 253 cod. proc. pen., censurando Penale Sent. Sez. 2 Num. 20449 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BRIGNONE CATERINA Data Udienza: 30/04/2026 l’erronea applicazione della legge quanto alla configurabilità del reato di ricettazione e alla sussistenza del fumus commissi delicti, nonché la natura meramente esplorativa del sequestro.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 325 e 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 253 cod. proc. pen., per avere l’ordinanza impugnata ritenuto legittimo un sequestro esteso in via generalizzata ai dispositivi telefonici, in assenza di adeguata motivazione in ordine ai requisiti di pertinenzialità, proporzionalità e finalità probatoria.
2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione degli artt. 325 e 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 253 cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge con riguardo al divieto di integrazione motivazionale da parte del tribunale del riesame e ai presupposti del sequestro probatorio, in particolare quanto al nesso di pertinenzialità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla configurabilità del reato di ricettazione e alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, assumendo che il sequestro probatorio sia stato disposto in assenza di elementi idonei a rendere plausibile la provenienza delittuosa della somma di denaro nella disponibilità dell’indagato e abbia finito per assolvere a una indebita finalità meramente esplorativa.
2.1. Va preliminarmente ricordato che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nozione da intendersi comprensiva sia degli errores in iudicando e in procedendo sia di quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, [...], Rv. 269656-01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269296-01). Il sequestro probatorio deve essere sorretto da adeguata motivazione sia in ordine al fumus commissi delicti, con riferimento al reato per cui si procede, sia in relazione alla concreta finalità probatoria perseguita, dovendo il provvedimento dare conto della relazione tra la res e l’attività di accertamento e dell’utilità dell’apprensione del bene ai fini dell’acquisizione di ulteriori elementi probatori non altrimenti conseguibili senza la sottrazione dello stesso alla disponibilità dell’indagato o il suo trasferimento nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, [...], Rv. 206657-01; Sez. 6, n. 38910 del 23/10/2025, [...], Rv. 289016-01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278542-01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, [...], Rv. 267007- 01). 2 2.2. Con specifico riferimento alla fattispecie di ricettazione, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il mero possesso di denaro o valori sproporzionati rispetto alle condizioni economiche e reddituali del detentore, della cui provenienza non venga fornita plausibile giustificazione, non costituisca, di per sé, elemento sufficiente per ritenere integrato il fumus del delitto, atteso che tale dato, isolatamente considerato, non consente di escludere che il bene possa avere provenienza lecita o derivare da condotte non penalmente rilevanti (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287719- 01). È, pertanto, necessario che siano acquisiti ulteriori elementi idonei a rendere concreta, seria e plausibile – pur con il minor grado di certezza richiesto nella fase cautelare – l’ipotesi della provenienza delittuosa del denaro ovvero della sua derivazione da una delle contravvenzioni richiamate dall’art. 648, comma 2, cod. pen. Assumono rilievo, in tale prospettiva, tutte le circostanze del caso concreto, da apprezzare unitariamente in relazione alla natura e al valore del bene, alle modalità di detenzione e al contesto nel quale esso viene rinvenuto. L'entità della somma rinvenuta costituisce elemento suscettibile di valutazione nel caso concreto, specie quando l'importo detenuto risulti incompatibile con i redditi dichiarati e pari o superiore alle soglie di punibilità previste per taluni reati tributari, potendo in tal caso il denaro, pur derivando da attività in sé lecite, costituire provento di evasione fiscale penalmente rilevante ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Possono, inoltre, assumere significato sintomatico le modalità di conservazione o occultamento della somma, ove indicative della volontà di sottrarla ai controlli, i precedenti penali o giudiziali del detentore per reati produttivi di profitto, i rapporti con contesti criminali o con soggetti gravitanti in ambienti delinquenziali, la contestuale disponibilità di beni di sicura provenienza delittuosa o di strumenti funzionali alla commissione di ulteriori reati, nonché il luogo stesso della detenzione, specie quando ingenti quantitativi di denaro contante siano trasportati secondo modalità non ordinarie o incompatibili con normali esigenze di custodia personale.
2.3. Quanto alla necessità di individuare quantomeno la tipologia del reato presupposto dei delitti di ricettazione o riciclaggio, deve osservarsi che, sul punto, la giurisprudenza di legittimità non presenta un orientamento del tutto univoco. Accanto a pronunce che, ai fini della configurabilità del fumus, richiedono l’individuazione almeno tipologica del reato presupposto (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, [...], Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, [...], Rv. 282433-02; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, [...], Rv. 277020-01), ve ne sono altre secondo le quali la provenienza delittuosa del denaro può essere desunta anche sulla base di elementi logici e sintomatici, senza che sia necessario l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia o dei suoi autori (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, [...], Rv. 284522-01; Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, [...], Rv. 282308-01; Sez. 3 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02). Osserva il Collegio che, anche aderendo all’orientamento più rigoroso, il principio debba comunque essere calibrato in relazione alla fase processuale in cui il sequestro interviene e al grado di sviluppo dell’attività investigativa. Questa Corte ha, infatti, precisato che la valutazione del fumus commissi delicti è “contenutisticamente differenziata” in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio acquisito, che deve essere esaminato nella sua interezza (Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 276283-01). Ne consegue che, quando il sequestro intervenga in una fase ancora iniziale delle indagini, non può pretendersi che il pubblico ministero debba immediatamente individuare con precisione l’esatta tipologia del delitto presupposto, dovendo piuttosto allegare elementi idonei a rendere concreta, seria e plausibile l’ipotesi della provenienza delittuosa del bene.
2.4. Tanto premesso, nel caso di specie, il tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati, valorizzando una pluralità di elementi fattuali, ulteriori rispetto al mero dato della disponibilità di denaro contante, ritenuti idonei a rendere concreta, seria e plausibile l’ipotesi della provenienza delittuosa della somma rinvenuta nella disponibilità dell’indagato. In particolare, l’importo – pari a euro 360.000 in contanti – risultava di eccezionale entità e privo di plausibile giustificazione, apparendo altresì non compatibile con le condizioni economiche del SO e con la sua attività lavorativa di impiegato presso il corpo dei vigili del fuoco. Quella ingente provvista, inoltre, non era custodita presso l’abitazione o in altro luogo normalmente destinato alla conservazione di risparmi personali, ma trasportata all’interno dell’autovettura. Il denaro era suddiviso in due parti, segnatamente euro 310.000 – che SO dichiarava essergli stati consegnati da soggetti rimasti ignoti presso la stazione degli autobus di Avezzano – e ulteriori euro 50.000 occultati in un vano ricavato sotto il sedile lato passeggero, dotato di un meccanismo elettrico di apertura azionabile tramite cavo usb. Le modalità di custodia e occultamento della somma, la presenza di un compartimento appositamente realizzato, la movimentazione di un così rilevante quantitativo di denaro contante secondo modalità non ordinarie e la stessa provenienza dichiarata della somma sono stati ritenuti dal tribunale elementi concretamente significativi ai fini della plausibile riconducibilità della provvista ad attività delittuosa. In tale quadro, il sequestro dei dispositivi telefonici non si è risolto in uno strumento esplorativo diretto alla indiscriminata ricerca di eventuali ulteriori notizie di reato, ma ha perseguito la specifica finalità di verificare, attraverso l’analisi dei contatti e delle comunicazioni dell’indagato, la provenienza, le modalità di movimentazione e la destinazione della somma e gli eventuali collegamenti con i soggetti indicati come autori della consegna del denaro. 4 Il vincolo, pertanto, non ha supplito alla mancanza del fumus, ma si è innestato, nella fase ancora iniziale delle indagini. su un quadro fattuale già connotato da plurimi indici di anomalia, costituendo lo strumento investigativo diretto ad approfondire la ricostruzione della provenienza e della destinazione della provvista. Il motivo deve, pertanto, essere rigettato. 3. Il secondo e il terzo motivo, in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 253 cod. proc. pen., censurando l’ordinanza impugnata per avere ritenuto legittimo un sequestro esteso ai dispositivi telefonici in assenza di adeguata motivazione in ordine ai requisiti di pertinenzialità, proporzionalità e finalità probatoria del vincolo. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge con riguardo al divieto di integrazione motivazionale da parte del tribunale del riesame, assumendo che l’ordinanza impugnata avrebbe indebitamente integrato il contenuto del decreto genetico quanto alla finalità probatoria del sequestro e al nesso di pertinenzialità tra i dispositivi sequestrati e il reato per cui si procede. I motivi non sono fondati.
3.1. In tema di sequestro probatorio, anche qualora avente ad oggetto cose costituenti corpo di reato, il decreto ablativo deve contenere una motivazione che dia conto della finalità perseguita ai fini dell’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, [...], Rv. 273548-01). L’onere motivazionale deve, poi, essere modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui esso è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato e alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, [...], Rv. 285348-01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, [...], Rv. 274781-01). Con specifico riguardo ai dispositivi informatici, l’acquisizione integrale del relativo contenuto è consentita purché il sequestro non assuma carattere meramente esplorativo e il pubblico ministero espliciti le ragioni per cui risulti necessario procedere ad una apprensione estesa dei dati, in considerazione del tipo di reato per cui si procede, della concreta difficoltà di individuare ex ante le informazioni rilevanti e della necessità di successiva selezione del materiale pertinente (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, [...], Rv. 279949-02). Il decreto del pubblico ministero deve consentire anche un’adeguata verifica della proporzionalità della misura, illustrando le ragioni dell’eventuale apprensione integrale del contenuto del dispositivo ovvero i criteri di selezione del materiale informatico rilevante ai fini investigativi (Sez. 6, n. 2234 del 13/01/2026, [...], n.m.; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, [...], Rv. 288139-01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, [...], Rv. 286358-03). Il rispetto dei principi di pertinenzialità e proporzionalità non impone, però, criteri rigidi e predeterminati di apprensione del materiale informatico, dovendo piuttosto l’autorità 5 giudiziaria individuare, in relazione alle peculiarità del caso concreto, modalità operative idonee a consentire una selezione mirata e non eccedente rispetto alle esigenze probatorie, evitando acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative e garantendo, al contempo, l’efficacia dell’attività di ricerca della prova (Sez. 6, n. 15409 del 10/02/2026, [...]).
3.2. I richiamati principi non risultano violati nel caso di specie. Dalla motivazione del decreto di sequestro, come richiamata dall’ordinanza impugnata, emerge, infatti, che l’apprensione dei dispositivi telefonici era funzionale a una consulenza informatica diretta ad accertare i contatti intrattenuti dall’indagato con i soggetti rimasti ignoti che gli avevano consegnato la somma di euro 310.000 presso la stazione degli autobus di Avezzano, nonché ad approfondire la provenienza degli ulteriori euro 50.000 occultati nell’autovettura. Il tribunale del riesame ha, inoltre, evidenziato che, nella fase ancora iniziale delle indagini, il collegamento tra i dispositivi sequestrati e il fatto oggetto di investigazione avrebbe potuto emergere da telefonate, messaggi, chat, immagini ovvero dalla presenza di contatti in rubrica, ritenendo, pertanto, necessario il mantenimento del vincolo sull’intero contenuto degli apparecchi. La motivazione dell’ordinanza impugnata non si risolve, pertanto, nella generica prospettazione della possibile emersione di ulteriori ipotesi di reato, né demanda all’analisi dei dispositivi il compito di individuare ex post il fumus commissi delicti, ma individua uno specifico thema probandum strettamente correlato ai fatti per cui si procede e alle concrete modalità di acquisizione, trasporto e occultamento della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell’indagato. Né il mantenimento del vincolo sull’intero contenuto dei dispositivi può ritenersi, allo stato delle indagini, sproporzionato o privo di adeguata giustificazione, posto che proprio la natura delle verifiche demandate all’analisi informatica rendeva oggettivamente non possibile individuare preventivamente la specifica tipologia di dato rilevante ai fini investigativi, dovendosi piuttosto procedere, secondo modalità coerenti con le peculiarità del caso concreto, ad una successiva selezione del materiale pertinente rispetto alle esigenze probatorie dell’indagine.
3.3. Non sussiste la dedotta violazione del divieto di integrazione motivazionale da parte del tribunale del riesame. L’ordinanza impugnata, infatti, non ha individuato ex novo le finalità probatorie del sequestro, né ha supplito a una carenza motivazionale del decreto genetico, ma si è limitata a ribadire e condividere il contenuto investigativo già desumibile dal provvedimento del pubblico ministero, nel quale erano già specificamente indicati sia gli obiettivi dell’accertamento tecnico sui dispositivi sequestrati sia il collegamento tra le verifiche informatiche e la ricostruzione della provenienza e della movimentazione della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell’indagato. I motivi non possono, quindi, trovare accoglimento. 6 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 30/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7