Sentenza 4 aprile 2012
Massime • 1
L'obbligo del P.M. di depositare le bobine delle conversazioni intercettate non è riferibile all'attività captativa effettuata nell'ambito di un altro procedimento penale, il cui esito non è utilizzato come indizio di reità per giustificare l'adozione di una misura cautelare a carico dell'indagato, ma costituisce solamente lo spunto investigativo per le ulteriori indagini che hanno portato all'adozione della misura medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2012, n. 25806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25806 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 04/04/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 716
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - N. 610/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET ZI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza n. 679/11 R.M.C.P. emessa in data 21 ottobre 2011 dal Tribunale della libertà di Lecce.
Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avv. Campanelli SE, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
In data 21 ottobre 2011 il Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta da ZI ET avverso l'ordinanza con la quale il g.i.p. del medesimo Tribunale lo aveva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e vari reati fine. Avverso tale provvedimento l'indagato propone due distinti ricorsi, con il ministero di altrettanti avvocati. I due atti di impugnazione, sia pure con diversità di accenti, propongono - almeno in parte - le medesime questioni e possono essere trattati congiuntamente. Il ET premette, innanzitutto, che le intercettazioni in esito alle quali sono stati acquisiti gli elementi investigativi a suo carico, sono state disposte in base ad indizi di reità risultanti da un'altra indagine (operazione cd. "Scarface" n. 7835/05 r.g.n.r. D.D.A. Lecce) relativa all'esistenza del clan mafioso riferibile alla famiglia CI, affiliata alla Sacra Corona Unita;
pure in quest'altra indagine gli elementi probatori più rilevanti erano costituiti da intercettazioni telefoniche e ambientali. Tanto premesso, deduce - quale causa di nullità processuale - che la difesa doveva essere messa nelle condizioni di effettuare il controllo sugli elementi di reità vagliati dal g.i.p. nel disporre le più recenti intercettazioni, cioè aveva diritto di prendere visione degli spunti investigativi emersi dal processo "Scarface", e che l'esercizio di tale facoltà gli è stato invece precluso. In secondo luogo, si lamenta della mancanza di gravi indizi di colpevolezza, sottolineando la sporadicità dei contatti con gli altri indagati e che il volume degli affari che si ipotizzano illeciti (la gestione per conto della famiglia CI dei chioschi dello stadio "Erasmo Iacovone" di Lecce) è talmente esiguo da non poter costituire, neanche in astratto, un pregante contributo associativo all'attività malavitosa del clan.
La frase captata maggiormente incriminatrice (U.: "ET ZI tieni?"; CI SE: "Si uomo mio è. L'ho fatto io camorrista.") non avrebbe valore assoluto;
l'interpretazione fatta propria dai giudici di merito sarebbe erronea in quanto decontestualizzata e non terrebbe conto di una stridente erroneità terminologica che la rende inattendibile (lo CI, capocosca della Sacra Corona Unita, non avrebbe mai usato il termine "camorrista" per identificare un proprio affiliato). Il ET si duole, inoltre, della contestazione dell'aggravante del "metodo mafioso", applicata senza un'adeguata
"soggettivizzazione" cioè senza considerare che egli è individuo di scarsissima pericolosità sociale, tutt'al più vittima delle intimidazioni fattegli dai veri esponenti mafiosi della zona. Infine, sostiene l'inesistenza delle esigenze cautelari, non ricorrendo pericolo ne' di inquinamento delle prove ne' di reiterazione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La prima questione prospettata dal ET fa riferimento alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in sede di riesame ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cd. "brogliacci di ascolto", utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, da luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010 - dep. 27/05/2010, Lasala, Rv. 246907).
Infatti, in ripetute occasioni è stato rimarcato che la difesa ha diritto ad accedere alle registrazioni delle comunicazioni o conversazioni intercettate, pure prima del loro deposito ai sensi dell'art. 268 cod. proc. pen., comma 4 e che l'eventuale compressione di tale diritto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, con la conseguenza che qualora il vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all'art. 309 c.p.p., comma 9, le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio de liberiate (v. pure Sez. 2, n. 32490 del 07/07/2010 - dep, 30/08/2010, Russo, Rv. 248187; Sez. 4, n. 46478 del 21/10/2011 - dep. 14/12/2011, Saihi, Rv. 251434).
Tale consolidato orientamento, tuttavia, non trova applicazione nel caso di specie, in quanto quelle cui la difesa si duole di non aver avuto accesso non sono le bobine delle intercettazioni che costituiscono elementi di prova a carico del ET in questo procedimento, ma di quelle delle più risalenti intercettazioni effettuate nell'ambito del (diverso) procedimento "Scarface", che qui hanno rilevato solamente come spunto investigativo atto a giustificare l'autorizzazione del g.i.p. alle intercettazioni medesime.
Ed invero, il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite e testè richiamato vaie solamente per le intercettazioni impiegate come prova a carico dell'indagato nel corso dei procedimento a suo carico. Il diritto all'accesso ai supporti magnetici di registrazione, invece, non sussiste in relazione a intercettazioni disposte nel corso di un'altra e diversa indagine, il cui materiale probatorio non è confluito nel procedimento a carico dell'indagato, avendo assolto alla mera funzione di spunto investigativo sulla base del quale sono state disposte le nuove intercettazioni. È possibile affermare il seguente principio di diritto: l'obbligo del P.M. di depositare le bobine delle conversazioni intercettate non è riferibile all'attività captativa effettuata nell'ambito di un altro procedimento penale, il cui esito non è utilizzato come indizio di reità per giustificare l'adozione di una misura cautelare a carico dell'indagato, ma costituisce solamente lo spunto investigativo per le ulteriori indagini che hanno portato all'adozione della misura medesima.
La doglianza in esame è quindi infondata.
3. La seconda questione prospettata dal ricorrente riguarda i gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento della misura cautelare. La loro sussistenza è contestata sotto due distinti profili. Innanzitutto, il ET invoca la sporadicità dei suoi contatti con gli altri indagati e il valore economico quasi insignificante dell'attività illecita che gli si attribuisce (consistente nella gestione, per conto della famiglia CI, dei chioschi siti in prossimità dello stadio di Lecce).
In secondo luogo, il ricorrente contesta il significato che i giudici di merito hanno assegnato ad una breve conversazione intercettata fra un interlocutore rimasto sconosciuto ed il boss malavitoso CI SE, che si vantava di aver fatto affiliare al proprio clan il ET (U.: "ZI ET tieni?"; CI SE: "Si uomo mio è. L'ho fatto io camorrista.").
Conviene, in ordine logico, iniziare da questo secondo punto, di grande valenza indiziaria.
La censura articolata dal ET si risolve in ciò: lo CI è un capocosca della Sacra Corona Unita pugliese, mentre l'espressione "camorra" viene solitamente impiegata per designare le associazioni a delinquere di stampo mafioso di origine campana;
pertanto, sarebbe inverosimile che lo CI parli di un proprio affiliato come di un "camorrista".
Si tratta di una censura all'evidenza debole ed infondata. In primo luogo, si osservi che lo stesso ET non indica quale potrebbe essere altrimenti il significato da attribuire alla frase captata e si limita ad affermare che l'incongruenza renderebbe inattendibile lo CI.
In secondo luogo, il ragionamento sviluppato dal ricorrente postula che: a) il termine "camorrista" sia del tutto inappropriato se riferito ad un aderente alla Sacra Corona Unita;
b) lo CI possedesse una adeguata proprietà di linguaggio, tale da consentirgli di usare un vocabolo più calzante di quello in questione;
c) lo CI avesse interesse a calunniare il ET o a millantare la sua adesione al clan.
Tutti questi presupposti sono indimostrati e si fondano solamente su considerazioni personali del ricorrente. In particolare, non v'è ragione alcuna per immaginare un intento calunniatorio in capo allo CI (che, oltretutto, non sapeva neanche di essere intercettato); inoltre, l'elevata caratura malavitosa del capocosca lo rende verosimilmente insensibile all'idea di millantare l'adesione al suo clan di un elemento di secondaria importanza, quale lo stesso ET si definisce.
Una volta escluso che l'interpretazione della frase in questione sia afflitta da vizi logici, il resto delle doglianze in esame si risolve in una generica censura di merito ossia nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze probatorie.
Questa conclusione è assorbente rispetto agli altri motivi dedotti dal ricorrente in tema di sussistenza degli indizi di colpevolezza. La frase intercettata, infatti, ha un netto ed autonomo valore indiziante, sicché il dato dell'occasionalità
dei contatti (comunque rilevati dagli inquirenti) fra il ET e gli altri coindagati e quello del modesto valore del giro di affari connesso all'attività illecita passano assolutamente in secondo piano. Anche in questo caso si tratta di apprezzamenti di merito che non privano di logicità le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del riesame.
4. Il terzo motivo di ricorso riguarda la contestazione dell'aggravante del "metodo mafioso" prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203.
Sostiene il ET che la fattispecie non gli si attaglierebbe dal punto di vista soggettivo essendo egli individuo di scarsissima pericolosità sociale che, tutt'al più, subiva l'intimidazione del clan malavitoso.
Al riguardo va confermato e ribadito quanto già osservato, anche di recente, da questa Corte, ossia la che sussistenza dell'aggravante de qua è legittimamente desumibile di per sè, sul piano indiziario, dalla mera appartenenza degli autori del fatto ad un sodalizio di stampo mafioso, salvo che non ricorrano elementi indicativi della riconducibilità degli episodi ad un alveo "intimidatorio" di tutt'altra natura (Sez. 2, n. 47404 del 30/11/2011 - dep. 21/12/2011, Pmt in proc. Fisichella, Rv. 251607).
Nella specie, l'afferenza del ET all'associazione a delinquere denominata Sacra Corona Unita risulta dagli elementi indiziari esaminati in precedenze e, in particolare, dalla conversione intercettata fra il capocosca ed uno sconosciuto, di cui si è ampiamente già discusso. In concreto, il ricorrente non ha addotto elementi positivi atti a far ritenere che l'attività delinquenziale addebitatagli sia maturata in un contesto diverso da quello di stampo mafioso. Pertanto, anche questa doglianza è infondata.
5. Infine, il ricorrente sostiene l'inesistenza di esigenze cautelari, in relazione sia al pericolo di inquinamento delle prove sia a quello di reiterazione del reato.
Anche questa censura è destituita di fondamento, in quanto, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati dall'art. 275 c.p.p., comma 3, deve applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere senza la necessità di accertare le esigenze cautelari, la cui sussistenza è presunta per legge, incombendo al giudice di merito solo l'obbligo di constatare l'inesistenza di elementi che ictu oculi lascino ritenere superata tale presunzione. (Sez. 6, n. 10318 del 22/01/2008 - dep. 06/03/2008, Licciardello, Rv. 239211).
Nel caso di specie, il tribunale si è conformato al predetto principio di diritto, in quanto la custodia cautelare in carcere è stata adottata per il delitto di cui all'art. 416 c.p. bis e non risulta che l'imputato abbia fornito la prova della recisione di ogni legame con i contestati vincoli associativi.
6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'indagato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis della medesima disposizione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2012. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012