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Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2026, n. 15409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15409 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. SI VI, nato a [...] il [...] 2. NA CO, nato a [...] il [...] 3. De EL SS, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 21/11/2025 del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ED DI;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla conferma del decreto di sequestro avente ad oggetto i dispositivi informatici. RITENUTO IN FATTO 1. Con tre distinti decreti emessi il 28 ottobre 2025, il pubblico ministero presso il Tribunale di Novara, procedendo in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 319, 320, 321 cod. pen., disponeva la perquisizione personale, domiciliare e Penale Sent. Sez. 6 Num. 15409 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 10/02/2026 2 informatica nei confronti di SS De EL, CO NA e VI SI, finalizzata all’acquisizione di «documenti, file e quant’altro eventualmente pertinente in relazione ai reati per i quali si procede», presenti all’interno di «computer e strumenti in grado di elaborare e gestire dati anche su supporti magnetici (pen drive, hard disk esterni), telefoni portatili»; di «documentazione cartacea, di qualsiasi natura, appunti, agende, notes, recapiti e indirizzi e quant’altro utile a identificare eventuali complici»; infine, di «somme di denaro, assegni, carte postepay e/o altri strumenti di pagamento riconducibili all’indagato, con riferimento ai rapporti intercorsi con persone eventualmente coinvolte nel reato»; con espressa previsione della necessità di acquisire e analizzare (anche) il contenuto dei telefoni cellulari in uso agli indagati «con particolare riguardo alla messaggistica scambiata con altri indagati (messaggi di posta elettronica, messaggistica whatsapp e sms) inerente agli accordi corruttivi in corso». Avverso tale decreto è stata presentata istanza di riesame;
in sede di udienza innanzi al Tribunale, il pubblico ministero, in risposta a una specifica deduzione difensiva, ha rilevato che il richiamo all'ipotesi criminosa indicata nel provvedimento di sequestro -che specifica chiaramente l'arco temporale delle condotte illecite- è idoneo a individuare il perimetro cronologico dei dati e dei documenti oggetto di necessaria apprensione. Comunque, ferme restando tali considerazioni, ha integrato i provvedimenti impugnati, specificando espressamente che i dati oggetto di sequestro probatorio sono quelli relativi alle comunicazioni intercorrenti tra gli indagati negli anni 2024 e 2025. In ordine ai tempi della restituzione, il pubblico ministero ha rappresentato di aver nominato, contestualmente all'esecuzione della perquisizione, un proprio consulente ma di aver verificato l'impossibilità di una immediata estrazione dei dati a fronte del numero di dispositivi rinvenuti. Ha confermato che, come già prefigurato nel decreto di sequestro, era già stata disposta l'effettuazione di copia forense nei modi di cui all'art 360 cod. proc. pen., in vista di una restituzione dei dispositivi, una volta ultimate le operazioni, indicando come termine ultimo quello di un mese Il Tribunale di Torino ha rigettato l’istanza di riesame presentata dagli indagati, confermando il decreto di sequestro. 2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso per cassazione i difensori di SS De EL, di IC SI e di CO NA. 3. Nell’interesse di SS De EL è stato articolato un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt. 253 e 275, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento al mancato rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza. 3 Nella prospettazione difensiva, erroneamente il Tribunale per il riesame avrebbe ritenuto che il mero richiamo, contenuto nel decreto di sequestro probatorio, all'accordo corruttivo e alla sua delimitazione temporale siano criteri adeguati alla selezione delle cose da sequestrare. Al contrario, il decreto di sequestro sarebbe privo di idonea motivazione in ordine: a) alla necessità di eseguire un sequestro così esteso dei contenuti del cellulare e del personal computer;
b) ai criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico;
c) ai tempi entro cui verrà effettuata tale selezione. Né la limitazione del vincolo reale effettuata dal pubblico ministero in udienza alla messaggistica di posta elettronica, ai messaggi whatsapp e agli sms tra gli indagati negli anni 2024- 2025 sarebbe idonea a emendare il vizio, sia perché in sé connotata da ampiezza e genericità, sia perché attinente alla modalità esecutiva e non alla fase genetica di apposizione del vincolo. 4. Nell’interesse di SS NA sono stati dedotti i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 4.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 325, 247, 253, 125, comma 3, cod. proc. pen., in quanto, a fronte della generica ipotesi accusatoria, il decreto non indica né le ragioni della necessità di disporre un vincolo omnicomprensivo, né il collegamento delle cose da apprendere con il reato contestato. In difetto di indicazione del rapporto di pertinenzialità tra reato e beni da apprendere, il decreto avrebbe, dunque, carattere meramente esplorativo. 4.2 Violazione di legge in relazione agli artt. 325, 125, 352, 353, 354 cod. proc. pen. per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. 4.3 Violazione di legge in relazione agli artt. 325 e 125 cod. proc. pen., in quanto l'integrazione delle motivazioni del decreto di sequestro probatorio effettuata dal pubblico ministero all'udienza innanzi al Tribunale per il riesame sarebbe tardiva e inidonea a sanare l'originario difetto di motivazione del decreto. 4.4 Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per essere la motivazione erronea, contraddittoria e apparente poiché il Tribunale per il riesame, dopo aver evidenziato gli elementi che la giurisprudenza ritiene necessari per giustificare il decreto di sequestro probatorio di apparecchi elettronici, anziché annullare il decreto impugnato, lo ha confermato pur essendo quegli elementi insussistenti. 5. Nell’interesse di VI SI sono stati dedotti i seguenti motivi di annullamento. 5.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 253 cod. proc. pen. per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. 4 5.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, 253 e 324, comma 9, cod. proc. pen. perché la motivazione del Tribunale per il riesame deve considerarsi meramente apparente in ordine alle specifiche ragioni investigative e ai criteri di selezione dei beni da apprendere. Tale carenza non sarebbe colmata, ma, anzi evidenziata, dalla tardiva integrazione fatta in udienza dal pubblico ministero. 6. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Il tema posto dai ricorrenti attiene al rispetto del principio di proporzionalità nell’acquisizione di dati da dispositivi informatici. L’art. 253 cod. proc. pen. stabilisce che il sequestro ha ad oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti al reato. Le modalità di sequestro del corpo del reato nei casi in cui esso sia, o possa essere, contenuto in un sistema informatico non è oggetto di disciplina specifica. Il codice, all’art. 258, comma 4, detta una regola particolare, in tema di documentazione cartacea, relativa al caso in cui i documenti facciano "parte di un volume o di un registro"; da essa si evince come, di norma, non possa procedersi a sequestri di masse indistinte di documenti senza una specifica ragione (Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264094). Si tratta di una regola certamente applicabile anche ai casi in cui il contenitore non sia un “volume” o un “registro” ma un archivio informatico. Rispetto all’archivio cartaceo, però, quello informatico pone problemi molto più complessi, in quanto l’evoluzione tecnologica ha reso possibile memorizzare grandi masse di dati in dispositivi elettronici di comune uso, che finiscono con il conservare la documentazione, o l’auto-documentazione -attraverso, ad esempio, chat o e-mail- di svariati aspetti della vita personale, professionale, sociale del loro utilizzatore. È un dato di comune esperienza che nell’ambito di gran parte dei procedimenti con un certo grado di complessità, non solo per la natura dei fatti ma per la struttura stessa delle indagini, la prova principale è spesso formata attraverso l’accesso ai dati personali. 5 In questi casi, per sequestrare i dati di interesse investigativo, occorre perquisire il dispositivo elettronico e selezionare quelli da acquisire, in quanto necessari per l’accertamento dei fatti per cui si procede. Proprio il collegamento tra la cosa (il dato) e il reato da dimostrare impedisce, di regola, che possa essere disposto un indiscriminato sequestro dell’intero dispositivo. Un sequestro così ampio sarebbe, infatti, contrario alle ragioni ad esso sottese e non proporzionato. 3. Il codice prevede espressamente il necessario rispetto della proporzionalità solo per le misure cautelari personali: l’art. 275 cod. proc. pen. condiziona l’applicazione della misura cautelare personale non solo all’essere in presenza di un reato astrattamente grave, ma anche a una verifica di proporzionalità tra la gravità del fatto concreto e le esigenze cautelari da soddisfare. La giurisprudenza ha ritenuto tale regola espressione di un principio generale, valido anche per le misure reali, preventive e probatorie (per queste ultime, tra le tante, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 – 01, Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01). In questa prospettiva, le Sezioni Unite hanno affermato che il sequestro probatorio del corpo del reato deve essere disposto esclusivamente con riferimento a beni concretamente necessari alle finalità probatorie, al fine di garantire un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico all’accertamento dei fatti e il sacrificio del diritto di proprietà, tutelato dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (sentenza n. 5876 del 28/01/2004, cit.). Successivamente, hanno ulteriormente precisato che la proporzionalità, quale espressione del principio di ragionevolezza, incorpora anche il requisito della residualità della misura, nel senso che il sequestro può essere disposto solo quando non sia possibile conseguire il medesimo risultato con modalità meno afflittive (sentenza n. 36072, del 19/04/2018 cit.). La proporzionalità, quindi, è intesa, innanzi tutto, in senso quantitativo, in quanto, nel contesto della sussistenza di una notizia di reato e della necessità ai fini probatori, preclude l’“eccessività” del mezzo rispetto al fine, per evitare il rischio di uso pretestuoso del sequestro per lo svolgimento di attività esplorative alla generica ricerca di possibili illeciti. Il sequestro, infatti, è un mezzo di ricerca della prova e non può trasformarsi, attraverso una massiva apprensione di dati, in uno strumento per la ricerca di una notizia di reato. 4. In ambito sovranazionale, il principio di proporzionalità ha assunto connotati più ampi. 6 Esso costituisce uno dei principi generali del diritto dell’Unione europea, previsto dai parr. 3 e 4 dell'art. 5 del Trattato e dagli artt. 49, par. 3, e 52 della Carta dei diritti fondamentali. In generale, l’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevede che le eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali devono essere previste dalla legge, rispettarne il contenuto essenziale e, soprattutto, essere necessarie e proporzionate rispetto a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o alla tutela dei diritti e delle libertà altrui. Pur non essendo espressamente previsto dalla CEDU, il principio è richiamato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di limiti alla ingerenza nei diritti fondamentali, in quanto, per quel che qui interessa, l’acquisizione di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici interferisce con il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 8 CEDU e con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale. Secondo la Corte EDU, poi, ogni misura incidente sul diritto di proprietà deve essere non solo prevista dalla legge e finalizzata a un interesse pubblico (art. 1, par. 2, del Prot. n. 1 alla CEDU) ma anche conforme a un equo bilanciamento tra interesse generale e diritti individuali, da valutarsi in termini di proporzione tra mezzo utilizzato e scopo perseguito (Corte Edu, Grande Camera, 5 gennaio 2000, LE c. Italia). Questo equilibrio risulta compromesso quando il sacrificio imposto al privato risulti eccessivo (Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolet Impex s.r.l. c. Romania, citate da Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, PMT in proc. Di Domenico, Rv. 289205 - 01). Nell’ambito delle indagini penali, quindi, il principio di proporzionalità opera come criterio di valutazione delle ingerenze nei diritti fondamentali: la compressione del diritto fondamentale non deve essere eccessiva rispetto all’importanza dello scopo perseguito. Così, il principio di proporzionalità finisce con l’avere anche una valenza “qualitativa”, che assume particolare rilievo con riferimento all’accesso ai dati digitali, ove la tecnologia consente acquisizioni massive e indiscriminate di informazioni personali. In tale prospettiva, quindi, è necessaria una comparazione tra lesione arrecata e fine perseguito, ossia una valutazione comparativa tra l’importanza dell’obiettivo di indagine e l’interesse alla tutela della vita privata e dei dati personali dell’obiettivo. Ad esempio, nella materia di accesso ai dati, la CGUE ha affermato che il giudice, per autorizzare l’accesso, deve previamente comparare gli interessi in gioco e non disporre meccanicamente l’accesso ai dati sulla base della mera sussistenza del reato e dell’utilità probatoria. Il parametro, cioè, è la gravità 7 dell’ingerenza ai danni dell’utente, in applicazione dell’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea citato, che riferisce il principio di proporzionalità alle «eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta» (CGUE Grande Sezione - 30 aprile 2024 C-178/22). Nell’interpretazione della Direttiva 2016/680 (divenuta normativa nazionale, in quanto trasfusa nel d. lgs. 18 maggio 2018, n. 51) - che prevede «norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica»- la CGUE ha affermato che, nell’autorizzare il trattamento dei dati -inteso come «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come (...) l’estrazione, la consultazione»-, il giudice nazionale deve valutare se l’ingerenza nel caso concreto sia proporzionata all’obiettivo, tanto che può negare l’accesso anche se il reato raggiunga la soglia di gravità prevista dal diritto nazionale. Infatti, il giudice o l’entità incaricata del controllo deve essere in grado di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi legittimi connessi alle esigenze dell’indagine nell’ambito della lotta alla criminalità e, dall’altro, i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali delle persone i cui dati sono interessati dall’accesso (La Quadrature du Net e a. C- 470/21). Si tratta di una prospettiva diversa, che impone di comparare gli interessi in gioco, di bilanciare, cioè, la compressione di un diritto fondamentale, quale quello alla riservatezza, e la tutela di altri interessi, quale quello alla repressione dei reati, specie nei casi in cui vengano in considerazione dati di persone terze rispetto al reato per cui si procede. Una valutazione, dunque, non solo astratta ma anche concreta, da effettuare caso per caso. Si rammenta, inoltre, che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentt. nn. 113/2025, 85/2024 e 236/2016), le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea possono essere comunque valorizzate quali criteri interpretativi delle corrispondenti garanzie costituzionali. Ne consegue che le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, quali quelle citate, nella parte in cui danno applicazione non già a disposizioni particolari del diritto unionale, bensì ai diritti fondamentali consacrati nella Carta, possono assumere una portata più ampia sul piano dei principi e concorrere all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’ordinamento interno. 8 In un’ottica qualitativa, di comparazione tra scopo perseguito attraverso lo strumento di indagine e entità della compressione del diritto individuale, possono essere letti anche l’art. 275 cod. proc. pen. -che, come sopra detto, stabilisce che ogni misura debba essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione sia stata o che si ritiene possa essere irrogata-, e le disposizioni sull’ordine europeo di indagine passivo -art. 7 d. lgs. n. 108 del 21 giugno 2017 (di attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 in tema di Ordine d'indagine europeo), secondo cui «l’ordine di indagine non è proporzionato se dalla sua esecuzione può derivare un sacrificio ai diritti e alle libertà dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini o di altre persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti, non giustificato dalle esigenze investigative o probatorie del caso concreto, tenuto conto della gravità dei reati per i quali si procede e della pena per essi prevista»-. 5. Il principio di proporzionalità, in mancanza di regole specifiche in materia di sequestri, è stato declinato dalla giurisprudenza sia in riferimento all’individuazione degli oggetti da apprendere sia in riferimento al tempo dell’apprensione. Così, si è affermato che il decreto di sequestro probatorio dei dispositivi elettronici e telematici, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva, deve indicare: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria;
c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. «Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati» (tra le tante: Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 02). Tali criteri sono stati elaborati per dare corpo al principio, chiaramente espresso dal legislatore, secondo cui il sequestro è disposto solo se e nei limiti in cui è necessario per l'accertamento dei fatti, come emerge non solo dalla comune esperienza ma anche, tra l’altro, dalla formulazione letterale dell’art. 253 cod. proc. pen., che non impone il sequestro del corpo del reato in ogni caso, ma solo 9 qualora sia necessario per l’accertamento dei fatti, dall'art. 262 cod. proc. pen., che, senza distinguere tra corpo di reato e cose pertinenti al reato, prevede la restituzione delle "cose sequestrate" a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza, "quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova", e dall’art. 354 cod. proc. pen. che, con la locuzione “se del caso”, facoltizza, senza renderlo obbligatorio, il sequestro probatorio d'urgenza ad opera della polizia giudiziaria. Per questo è stata affermata la necessità che il provvedimento genetico individui limiti temporali e limiti oggettivi dell’apprensione nonché criteri di selezione delle cose da apprendere. Tali criteri giurisprudenziali, proprio per le ragioni sottese alla loro elaborazione, non devono, però, essere considerati alla stregua di un rigido protocollo, con cui si misura la legittimità del provvedimento di sequestro. Si tratta, piuttosto, di regole, nate per garantire il rispetto dei principi di pertinenzialità e di proporzionalità, che devono essere, di volta in volta, calate nel caso concreto e applicate in modo che quei principi siano rispettati, tenendo ben presente che il sequestro è un mezzo di ricerca della prova e che l’applicazione troppo rigida di protocolli in ordine, ad esempio, alla individuazione delle cose da apprendere, finirebbe per snaturarlo. Solo la valutazione, nel caso concreto, della necessità di procedere a sequestro del bene ai fini della prova, dell’esistenza del vincolo di pertinenzialità tra tale bene e il reato e del criterio di proporzionalità permettono, da un lato, di evitare sequestri inutili o troppo estesi o meramente esplorativi e, dall’altro, di non paralizzare l’attività di ricerca della prova, con il rischio di finire con l’imporre al pubblico ministero di cercare solo quello che sa già di trovare. Così, l’indicazione dei tempi entro cui sarà effettuata la restituzione è da valutare caso per caso, essendo in talune ipotesi concretamente inesigibile una indicazione specifica (si pensi alle ipotesi, come quella in esame, in cui la quantità di dispositivi appresi richiede tempi di analisi non esattamente preventivabili). Le stesse “parole chiave” rappresentano soltanto uno degli strumenti utilizzabili per procedere alla selezione del materiale acquisito ma non possono essere elevate a requisito indefettibile del decreto di sequestro. Esse costituiscono, infatti, una tra le possibili modalità operative, funzionale a circoscrivere l’ambito dell’acquisizione, ma non esauriscono le tecniche di individuazione dei dati indispensabili ai fini dell’accertamento dei fatti per cui si procede. La loro funzione può essere svolta anche attraverso criteri alternativi, purché concretamente idonei a garantire una selezione mirata e non eccedente rispetto alle esigenze probatorie. Tali criteri possono consistere, ad esempio, nell’individuazione di determinate tipologie di documenti, di contesti comunicativi 10 o di relazioni tra soggetti, ovvero in altre modalità selettive coerenti con l’oggetto dell’indagine. Ciò che rileva, in definitiva, non è l’adozione di uno specifico strumento tecnico ma l’effettiva capacità del criterio prescelto di assicurare il rispetto dei principi di pertinenzialità e proporzionalità, evitando acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative e garantendo, al contempo, l’efficacia dell’attività di ricerca della prova. Se, ad esempio, si intende provare che due soggetti si conoscono e si frequentano non ci sarà la necessità di individuare parole chiave, che potrà, invece, esserci nei casi in cui l’oggetto specifico dell’accertamento sia confinato entro ambiti più ristretti (ad esempio: partecipazione ad una determinata gara di appalto). Del resto, si ammette l’acquisizione indiscriminata di un'intera categoria di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all'accertamento del reato, a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02). 6. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi. Va premesso che, nel caso in esame, il fumus commissi delicti (o, meglio, la “qualificata notizia di reato”) non è contestato. Il decreto di sequestro dà atto dell’esistenza di un accordo corruttivo tra i ricorrenti, funzionari ANAS, e Dellavalle, libero professionista e socio di alcuni studi di architettura, volto a favorire, in cambio di varie utilità, l’approvazione e realizzazione dei progetti presentati da quest’ultimo. Quanto al sequestro, la necessità di apprendere una intera categoria di beni, tra i quali successivamente selezionare le cose strumentali all’accertamento del reato, è stata adeguatamente motivata in relazione al tipo di contestazione, caratterizzata dallo stabile asservimento dei pubblici ufficiali al privato corruttore, e alla difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro non essendo emersi, in base alle indagini già effettuate, «elementi idonei a giustificare, allo stato, una diversa selezione». In relazione al nesso di pertinenzialità, il Tribunale ha osservato che è stata disposta l’acquisizione di dati e documenti necessari per ricostruire la genesi delle condotte corruttive e i fatti illeciti e per identificare eventuali complici. In 11 quest’ottica il sequestro ha ad oggetto la messaggistica scambiata tra gli indagati e inerente gli accordi corruttivi. Il provvedimento impugnato ha ritenuto tale criterio di selezione adeguato, tenuto conto che, in assenza di rapporti personali tra gli indagati, non vi è motivo di ritenere che vi siano messaggi che esulino dal contesto professionale in cui sarebbero stati posti in essere gli illeciti ipotizzati. Anche il richiamo al tempus commissi delicti è stato ritenuto perimetrazione temporale adeguata, in quanto una maggiore limitazione ex ante sarebbe inesigibile, rispetto alle esigenze di ricerca della prova in relazione al reato astrattamente configurabile, che, come detto, è caratterizzato dalla messa a disposizione dei pubblici ufficiali in favore del privato corruttore. In ordine, infine, ai tempi e modalità di analisi, il Tribunale ha rilevato che il decreto di sequestro prevedeva ab origine la tempestiva duplicazione del contenuto dei dispositivi mediante estrazione di copia forense con le forme e le garanzie di cui all'art. 360 cod. proc. pen. e che il pubblico ministero, in udienza, ha espressamente specificato che i dispositivi saranno restituiti non appena ultimate tali operazioni. Tale limite temporale deve ritenersi adeguato, tenuto conto del numero di dispositivi rinvenuti e delle difficoltà incontrate nello sblocco di taluni di essi. Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è efficacemente contrastata con i ricorsi. 7. In conclusione, i ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ED DI LU Di Stefano
udita la relazione svolta dal Consigliere ED DI;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla conferma del decreto di sequestro avente ad oggetto i dispositivi informatici. RITENUTO IN FATTO 1. Con tre distinti decreti emessi il 28 ottobre 2025, il pubblico ministero presso il Tribunale di Novara, procedendo in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 319, 320, 321 cod. pen., disponeva la perquisizione personale, domiciliare e Penale Sent. Sez. 6 Num. 15409 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 10/02/2026 2 informatica nei confronti di SS De EL, CO NA e VI SI, finalizzata all’acquisizione di «documenti, file e quant’altro eventualmente pertinente in relazione ai reati per i quali si procede», presenti all’interno di «computer e strumenti in grado di elaborare e gestire dati anche su supporti magnetici (pen drive, hard disk esterni), telefoni portatili»; di «documentazione cartacea, di qualsiasi natura, appunti, agende, notes, recapiti e indirizzi e quant’altro utile a identificare eventuali complici»; infine, di «somme di denaro, assegni, carte postepay e/o altri strumenti di pagamento riconducibili all’indagato, con riferimento ai rapporti intercorsi con persone eventualmente coinvolte nel reato»; con espressa previsione della necessità di acquisire e analizzare (anche) il contenuto dei telefoni cellulari in uso agli indagati «con particolare riguardo alla messaggistica scambiata con altri indagati (messaggi di posta elettronica, messaggistica whatsapp e sms) inerente agli accordi corruttivi in corso». Avverso tale decreto è stata presentata istanza di riesame;
in sede di udienza innanzi al Tribunale, il pubblico ministero, in risposta a una specifica deduzione difensiva, ha rilevato che il richiamo all'ipotesi criminosa indicata nel provvedimento di sequestro -che specifica chiaramente l'arco temporale delle condotte illecite- è idoneo a individuare il perimetro cronologico dei dati e dei documenti oggetto di necessaria apprensione. Comunque, ferme restando tali considerazioni, ha integrato i provvedimenti impugnati, specificando espressamente che i dati oggetto di sequestro probatorio sono quelli relativi alle comunicazioni intercorrenti tra gli indagati negli anni 2024 e 2025. In ordine ai tempi della restituzione, il pubblico ministero ha rappresentato di aver nominato, contestualmente all'esecuzione della perquisizione, un proprio consulente ma di aver verificato l'impossibilità di una immediata estrazione dei dati a fronte del numero di dispositivi rinvenuti. Ha confermato che, come già prefigurato nel decreto di sequestro, era già stata disposta l'effettuazione di copia forense nei modi di cui all'art 360 cod. proc. pen., in vista di una restituzione dei dispositivi, una volta ultimate le operazioni, indicando come termine ultimo quello di un mese Il Tribunale di Torino ha rigettato l’istanza di riesame presentata dagli indagati, confermando il decreto di sequestro. 2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso per cassazione i difensori di SS De EL, di IC SI e di CO NA. 3. Nell’interesse di SS De EL è stato articolato un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt. 253 e 275, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento al mancato rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza. 3 Nella prospettazione difensiva, erroneamente il Tribunale per il riesame avrebbe ritenuto che il mero richiamo, contenuto nel decreto di sequestro probatorio, all'accordo corruttivo e alla sua delimitazione temporale siano criteri adeguati alla selezione delle cose da sequestrare. Al contrario, il decreto di sequestro sarebbe privo di idonea motivazione in ordine: a) alla necessità di eseguire un sequestro così esteso dei contenuti del cellulare e del personal computer;
b) ai criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico;
c) ai tempi entro cui verrà effettuata tale selezione. Né la limitazione del vincolo reale effettuata dal pubblico ministero in udienza alla messaggistica di posta elettronica, ai messaggi whatsapp e agli sms tra gli indagati negli anni 2024- 2025 sarebbe idonea a emendare il vizio, sia perché in sé connotata da ampiezza e genericità, sia perché attinente alla modalità esecutiva e non alla fase genetica di apposizione del vincolo. 4. Nell’interesse di SS NA sono stati dedotti i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 4.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 325, 247, 253, 125, comma 3, cod. proc. pen., in quanto, a fronte della generica ipotesi accusatoria, il decreto non indica né le ragioni della necessità di disporre un vincolo omnicomprensivo, né il collegamento delle cose da apprendere con il reato contestato. In difetto di indicazione del rapporto di pertinenzialità tra reato e beni da apprendere, il decreto avrebbe, dunque, carattere meramente esplorativo. 4.2 Violazione di legge in relazione agli artt. 325, 125, 352, 353, 354 cod. proc. pen. per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. 4.3 Violazione di legge in relazione agli artt. 325 e 125 cod. proc. pen., in quanto l'integrazione delle motivazioni del decreto di sequestro probatorio effettuata dal pubblico ministero all'udienza innanzi al Tribunale per il riesame sarebbe tardiva e inidonea a sanare l'originario difetto di motivazione del decreto. 4.4 Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per essere la motivazione erronea, contraddittoria e apparente poiché il Tribunale per il riesame, dopo aver evidenziato gli elementi che la giurisprudenza ritiene necessari per giustificare il decreto di sequestro probatorio di apparecchi elettronici, anziché annullare il decreto impugnato, lo ha confermato pur essendo quegli elementi insussistenti. 5. Nell’interesse di VI SI sono stati dedotti i seguenti motivi di annullamento. 5.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 253 cod. proc. pen. per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. 4 5.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, 253 e 324, comma 9, cod. proc. pen. perché la motivazione del Tribunale per il riesame deve considerarsi meramente apparente in ordine alle specifiche ragioni investigative e ai criteri di selezione dei beni da apprendere. Tale carenza non sarebbe colmata, ma, anzi evidenziata, dalla tardiva integrazione fatta in udienza dal pubblico ministero. 6. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Il tema posto dai ricorrenti attiene al rispetto del principio di proporzionalità nell’acquisizione di dati da dispositivi informatici. L’art. 253 cod. proc. pen. stabilisce che il sequestro ha ad oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti al reato. Le modalità di sequestro del corpo del reato nei casi in cui esso sia, o possa essere, contenuto in un sistema informatico non è oggetto di disciplina specifica. Il codice, all’art. 258, comma 4, detta una regola particolare, in tema di documentazione cartacea, relativa al caso in cui i documenti facciano "parte di un volume o di un registro"; da essa si evince come, di norma, non possa procedersi a sequestri di masse indistinte di documenti senza una specifica ragione (Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264094). Si tratta di una regola certamente applicabile anche ai casi in cui il contenitore non sia un “volume” o un “registro” ma un archivio informatico. Rispetto all’archivio cartaceo, però, quello informatico pone problemi molto più complessi, in quanto l’evoluzione tecnologica ha reso possibile memorizzare grandi masse di dati in dispositivi elettronici di comune uso, che finiscono con il conservare la documentazione, o l’auto-documentazione -attraverso, ad esempio, chat o e-mail- di svariati aspetti della vita personale, professionale, sociale del loro utilizzatore. È un dato di comune esperienza che nell’ambito di gran parte dei procedimenti con un certo grado di complessità, non solo per la natura dei fatti ma per la struttura stessa delle indagini, la prova principale è spesso formata attraverso l’accesso ai dati personali. 5 In questi casi, per sequestrare i dati di interesse investigativo, occorre perquisire il dispositivo elettronico e selezionare quelli da acquisire, in quanto necessari per l’accertamento dei fatti per cui si procede. Proprio il collegamento tra la cosa (il dato) e il reato da dimostrare impedisce, di regola, che possa essere disposto un indiscriminato sequestro dell’intero dispositivo. Un sequestro così ampio sarebbe, infatti, contrario alle ragioni ad esso sottese e non proporzionato. 3. Il codice prevede espressamente il necessario rispetto della proporzionalità solo per le misure cautelari personali: l’art. 275 cod. proc. pen. condiziona l’applicazione della misura cautelare personale non solo all’essere in presenza di un reato astrattamente grave, ma anche a una verifica di proporzionalità tra la gravità del fatto concreto e le esigenze cautelari da soddisfare. La giurisprudenza ha ritenuto tale regola espressione di un principio generale, valido anche per le misure reali, preventive e probatorie (per queste ultime, tra le tante, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 – 01, Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01). In questa prospettiva, le Sezioni Unite hanno affermato che il sequestro probatorio del corpo del reato deve essere disposto esclusivamente con riferimento a beni concretamente necessari alle finalità probatorie, al fine di garantire un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico all’accertamento dei fatti e il sacrificio del diritto di proprietà, tutelato dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (sentenza n. 5876 del 28/01/2004, cit.). Successivamente, hanno ulteriormente precisato che la proporzionalità, quale espressione del principio di ragionevolezza, incorpora anche il requisito della residualità della misura, nel senso che il sequestro può essere disposto solo quando non sia possibile conseguire il medesimo risultato con modalità meno afflittive (sentenza n. 36072, del 19/04/2018 cit.). La proporzionalità, quindi, è intesa, innanzi tutto, in senso quantitativo, in quanto, nel contesto della sussistenza di una notizia di reato e della necessità ai fini probatori, preclude l’“eccessività” del mezzo rispetto al fine, per evitare il rischio di uso pretestuoso del sequestro per lo svolgimento di attività esplorative alla generica ricerca di possibili illeciti. Il sequestro, infatti, è un mezzo di ricerca della prova e non può trasformarsi, attraverso una massiva apprensione di dati, in uno strumento per la ricerca di una notizia di reato. 4. In ambito sovranazionale, il principio di proporzionalità ha assunto connotati più ampi. 6 Esso costituisce uno dei principi generali del diritto dell’Unione europea, previsto dai parr. 3 e 4 dell'art. 5 del Trattato e dagli artt. 49, par. 3, e 52 della Carta dei diritti fondamentali. In generale, l’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevede che le eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali devono essere previste dalla legge, rispettarne il contenuto essenziale e, soprattutto, essere necessarie e proporzionate rispetto a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o alla tutela dei diritti e delle libertà altrui. Pur non essendo espressamente previsto dalla CEDU, il principio è richiamato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di limiti alla ingerenza nei diritti fondamentali, in quanto, per quel che qui interessa, l’acquisizione di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici interferisce con il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 8 CEDU e con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale. Secondo la Corte EDU, poi, ogni misura incidente sul diritto di proprietà deve essere non solo prevista dalla legge e finalizzata a un interesse pubblico (art. 1, par. 2, del Prot. n. 1 alla CEDU) ma anche conforme a un equo bilanciamento tra interesse generale e diritti individuali, da valutarsi in termini di proporzione tra mezzo utilizzato e scopo perseguito (Corte Edu, Grande Camera, 5 gennaio 2000, LE c. Italia). Questo equilibrio risulta compromesso quando il sacrificio imposto al privato risulti eccessivo (Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolet Impex s.r.l. c. Romania, citate da Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, PMT in proc. Di Domenico, Rv. 289205 - 01). Nell’ambito delle indagini penali, quindi, il principio di proporzionalità opera come criterio di valutazione delle ingerenze nei diritti fondamentali: la compressione del diritto fondamentale non deve essere eccessiva rispetto all’importanza dello scopo perseguito. Così, il principio di proporzionalità finisce con l’avere anche una valenza “qualitativa”, che assume particolare rilievo con riferimento all’accesso ai dati digitali, ove la tecnologia consente acquisizioni massive e indiscriminate di informazioni personali. In tale prospettiva, quindi, è necessaria una comparazione tra lesione arrecata e fine perseguito, ossia una valutazione comparativa tra l’importanza dell’obiettivo di indagine e l’interesse alla tutela della vita privata e dei dati personali dell’obiettivo. Ad esempio, nella materia di accesso ai dati, la CGUE ha affermato che il giudice, per autorizzare l’accesso, deve previamente comparare gli interessi in gioco e non disporre meccanicamente l’accesso ai dati sulla base della mera sussistenza del reato e dell’utilità probatoria. Il parametro, cioè, è la gravità 7 dell’ingerenza ai danni dell’utente, in applicazione dell’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea citato, che riferisce il principio di proporzionalità alle «eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta» (CGUE Grande Sezione - 30 aprile 2024 C-178/22). Nell’interpretazione della Direttiva 2016/680 (divenuta normativa nazionale, in quanto trasfusa nel d. lgs. 18 maggio 2018, n. 51) - che prevede «norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica»- la CGUE ha affermato che, nell’autorizzare il trattamento dei dati -inteso come «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come (...) l’estrazione, la consultazione»-, il giudice nazionale deve valutare se l’ingerenza nel caso concreto sia proporzionata all’obiettivo, tanto che può negare l’accesso anche se il reato raggiunga la soglia di gravità prevista dal diritto nazionale. Infatti, il giudice o l’entità incaricata del controllo deve essere in grado di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi legittimi connessi alle esigenze dell’indagine nell’ambito della lotta alla criminalità e, dall’altro, i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali delle persone i cui dati sono interessati dall’accesso (La Quadrature du Net e a. C- 470/21). Si tratta di una prospettiva diversa, che impone di comparare gli interessi in gioco, di bilanciare, cioè, la compressione di un diritto fondamentale, quale quello alla riservatezza, e la tutela di altri interessi, quale quello alla repressione dei reati, specie nei casi in cui vengano in considerazione dati di persone terze rispetto al reato per cui si procede. Una valutazione, dunque, non solo astratta ma anche concreta, da effettuare caso per caso. Si rammenta, inoltre, che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentt. nn. 113/2025, 85/2024 e 236/2016), le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea possono essere comunque valorizzate quali criteri interpretativi delle corrispondenti garanzie costituzionali. Ne consegue che le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, quali quelle citate, nella parte in cui danno applicazione non già a disposizioni particolari del diritto unionale, bensì ai diritti fondamentali consacrati nella Carta, possono assumere una portata più ampia sul piano dei principi e concorrere all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’ordinamento interno. 8 In un’ottica qualitativa, di comparazione tra scopo perseguito attraverso lo strumento di indagine e entità della compressione del diritto individuale, possono essere letti anche l’art. 275 cod. proc. pen. -che, come sopra detto, stabilisce che ogni misura debba essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione sia stata o che si ritiene possa essere irrogata-, e le disposizioni sull’ordine europeo di indagine passivo -art. 7 d. lgs. n. 108 del 21 giugno 2017 (di attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 in tema di Ordine d'indagine europeo), secondo cui «l’ordine di indagine non è proporzionato se dalla sua esecuzione può derivare un sacrificio ai diritti e alle libertà dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini o di altre persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti, non giustificato dalle esigenze investigative o probatorie del caso concreto, tenuto conto della gravità dei reati per i quali si procede e della pena per essi prevista»-. 5. Il principio di proporzionalità, in mancanza di regole specifiche in materia di sequestri, è stato declinato dalla giurisprudenza sia in riferimento all’individuazione degli oggetti da apprendere sia in riferimento al tempo dell’apprensione. Così, si è affermato che il decreto di sequestro probatorio dei dispositivi elettronici e telematici, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva, deve indicare: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria;
c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. «Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati» (tra le tante: Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 02). Tali criteri sono stati elaborati per dare corpo al principio, chiaramente espresso dal legislatore, secondo cui il sequestro è disposto solo se e nei limiti in cui è necessario per l'accertamento dei fatti, come emerge non solo dalla comune esperienza ma anche, tra l’altro, dalla formulazione letterale dell’art. 253 cod. proc. pen., che non impone il sequestro del corpo del reato in ogni caso, ma solo 9 qualora sia necessario per l’accertamento dei fatti, dall'art. 262 cod. proc. pen., che, senza distinguere tra corpo di reato e cose pertinenti al reato, prevede la restituzione delle "cose sequestrate" a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza, "quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova", e dall’art. 354 cod. proc. pen. che, con la locuzione “se del caso”, facoltizza, senza renderlo obbligatorio, il sequestro probatorio d'urgenza ad opera della polizia giudiziaria. Per questo è stata affermata la necessità che il provvedimento genetico individui limiti temporali e limiti oggettivi dell’apprensione nonché criteri di selezione delle cose da apprendere. Tali criteri giurisprudenziali, proprio per le ragioni sottese alla loro elaborazione, non devono, però, essere considerati alla stregua di un rigido protocollo, con cui si misura la legittimità del provvedimento di sequestro. Si tratta, piuttosto, di regole, nate per garantire il rispetto dei principi di pertinenzialità e di proporzionalità, che devono essere, di volta in volta, calate nel caso concreto e applicate in modo che quei principi siano rispettati, tenendo ben presente che il sequestro è un mezzo di ricerca della prova e che l’applicazione troppo rigida di protocolli in ordine, ad esempio, alla individuazione delle cose da apprendere, finirebbe per snaturarlo. Solo la valutazione, nel caso concreto, della necessità di procedere a sequestro del bene ai fini della prova, dell’esistenza del vincolo di pertinenzialità tra tale bene e il reato e del criterio di proporzionalità permettono, da un lato, di evitare sequestri inutili o troppo estesi o meramente esplorativi e, dall’altro, di non paralizzare l’attività di ricerca della prova, con il rischio di finire con l’imporre al pubblico ministero di cercare solo quello che sa già di trovare. Così, l’indicazione dei tempi entro cui sarà effettuata la restituzione è da valutare caso per caso, essendo in talune ipotesi concretamente inesigibile una indicazione specifica (si pensi alle ipotesi, come quella in esame, in cui la quantità di dispositivi appresi richiede tempi di analisi non esattamente preventivabili). Le stesse “parole chiave” rappresentano soltanto uno degli strumenti utilizzabili per procedere alla selezione del materiale acquisito ma non possono essere elevate a requisito indefettibile del decreto di sequestro. Esse costituiscono, infatti, una tra le possibili modalità operative, funzionale a circoscrivere l’ambito dell’acquisizione, ma non esauriscono le tecniche di individuazione dei dati indispensabili ai fini dell’accertamento dei fatti per cui si procede. La loro funzione può essere svolta anche attraverso criteri alternativi, purché concretamente idonei a garantire una selezione mirata e non eccedente rispetto alle esigenze probatorie. Tali criteri possono consistere, ad esempio, nell’individuazione di determinate tipologie di documenti, di contesti comunicativi 10 o di relazioni tra soggetti, ovvero in altre modalità selettive coerenti con l’oggetto dell’indagine. Ciò che rileva, in definitiva, non è l’adozione di uno specifico strumento tecnico ma l’effettiva capacità del criterio prescelto di assicurare il rispetto dei principi di pertinenzialità e proporzionalità, evitando acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative e garantendo, al contempo, l’efficacia dell’attività di ricerca della prova. Se, ad esempio, si intende provare che due soggetti si conoscono e si frequentano non ci sarà la necessità di individuare parole chiave, che potrà, invece, esserci nei casi in cui l’oggetto specifico dell’accertamento sia confinato entro ambiti più ristretti (ad esempio: partecipazione ad una determinata gara di appalto). Del resto, si ammette l’acquisizione indiscriminata di un'intera categoria di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all'accertamento del reato, a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02). 6. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi. Va premesso che, nel caso in esame, il fumus commissi delicti (o, meglio, la “qualificata notizia di reato”) non è contestato. Il decreto di sequestro dà atto dell’esistenza di un accordo corruttivo tra i ricorrenti, funzionari ANAS, e Dellavalle, libero professionista e socio di alcuni studi di architettura, volto a favorire, in cambio di varie utilità, l’approvazione e realizzazione dei progetti presentati da quest’ultimo. Quanto al sequestro, la necessità di apprendere una intera categoria di beni, tra i quali successivamente selezionare le cose strumentali all’accertamento del reato, è stata adeguatamente motivata in relazione al tipo di contestazione, caratterizzata dallo stabile asservimento dei pubblici ufficiali al privato corruttore, e alla difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro non essendo emersi, in base alle indagini già effettuate, «elementi idonei a giustificare, allo stato, una diversa selezione». In relazione al nesso di pertinenzialità, il Tribunale ha osservato che è stata disposta l’acquisizione di dati e documenti necessari per ricostruire la genesi delle condotte corruttive e i fatti illeciti e per identificare eventuali complici. In 11 quest’ottica il sequestro ha ad oggetto la messaggistica scambiata tra gli indagati e inerente gli accordi corruttivi. Il provvedimento impugnato ha ritenuto tale criterio di selezione adeguato, tenuto conto che, in assenza di rapporti personali tra gli indagati, non vi è motivo di ritenere che vi siano messaggi che esulino dal contesto professionale in cui sarebbero stati posti in essere gli illeciti ipotizzati. Anche il richiamo al tempus commissi delicti è stato ritenuto perimetrazione temporale adeguata, in quanto una maggiore limitazione ex ante sarebbe inesigibile, rispetto alle esigenze di ricerca della prova in relazione al reato astrattamente configurabile, che, come detto, è caratterizzato dalla messa a disposizione dei pubblici ufficiali in favore del privato corruttore. In ordine, infine, ai tempi e modalità di analisi, il Tribunale ha rilevato che il decreto di sequestro prevedeva ab origine la tempestiva duplicazione del contenuto dei dispositivi mediante estrazione di copia forense con le forme e le garanzie di cui all'art. 360 cod. proc. pen. e che il pubblico ministero, in udienza, ha espressamente specificato che i dispositivi saranno restituiti non appena ultimate tali operazioni. Tale limite temporale deve ritenersi adeguato, tenuto conto del numero di dispositivi rinvenuti e delle difficoltà incontrate nello sblocco di taluni di essi. Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è efficacemente contrastata con i ricorsi. 7. In conclusione, i ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ED DI LU Di Stefano