Sentenza 10 ottobre 2023
Massime • 1
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un'approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell'omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'epoca di realizzazione del bene e l'accertamento della sproporzione).
Commentari • 8
- 1. Il sequestro di cellulari e documenti dei familiari dell’indagato è illegittimo se ha finalità meramente esplorativa (Cass. Pen. n. 8009/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 marzo 2026
Massima In tema di sequestro probatorio, l'acquisizione indiscriminata di documenti e dispositivi elettronici appartenenti a soggetti terzi non indagati è illegittima quando difetti un concreto nesso di pertinenzialità tra la res e il reato ipotizzato e il vincolo reale sia giustificato da una finalità meramente esplorativa, volta alla ricerca generica di elementi di prova o alla verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. 1. Il problema: quando il sequestro diventa “esplorativo” La sentenza in argomento affronta uno dei limiti più delicati del sequestro probatorio, il divieto di utilizzare la misura come strumento di ricerca indiscriminata della …
Leggi di più… - 2. MAE: informazioni supplementari generiche non tutelano salute (Cass. 29600/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 settembre 2025
In tema di tutela del diritto alla salute in ambito MAE, l'acquisizione dallo Stato emittente delle informazioni complementari è finalizzata a verificare le condizioni "individualizzate" circa il trattamento penale cui concretamente il consegnando sarà sottoposto, tra cui quelle relative alla assistenza sanitaria: l'interlocuzione tra lo Stato di esecuzione e lo Stato emittente, al fine di evitare che l'esecuzione del mandato di arresto europeo possa pregiudicare il diritto fondamentale alla salute della persona richiesta in consegna, deve, infatti, avere riguardo "al fatto che tale patologia sarà oggetto, in tale Stato membro, di trattamenti o di cure appropriati, e ciò, …
Leggi di più… - 3. Vietato sequestro indiscriminato di dispositivo elettronico (Cass. 2744/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 gennaio 2025
In tema di adeguatezza e proporzionalità di un sequestro probatorio di un intero dispositivo informatico, il provvedimento per essere ritenuto legittimo deve essere giustificato dalle difficoltà tecniche che si incontrano nell'enucleare e riprodurre, in modo mirato, i dati conservati nella memoria del dispositivo. E' infatti vietata una indiscriminata acquisizione di un dispositivo contenente una massa indifferenziata di dati, ove non sussistano specifiche difficoltà tecniche. In casi siffatti comunque, il sequestro deve essere mirato all'acquisizione di specifici dati contenuti nel dispositivo, al contrario questo assumerebbe carattere marcatamente esplorativo. Ciò comporta che il …
Leggi di più… - 4. Sequestro smartphone: nullo senza motivazionePaolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 febbraio 2026
- 5. Il dies a quo della querela: non conta la data del fatto, ma la piena conoscenza del reato (Cass. Pen. n. 5686/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 febbraio 2026
La questione centrale riguardava la tempestività delle querele per appropriazione indebita ex art. 646 c.p. La difesa sosteneva che: i bonifici assicurativi erano stati effettuati tra il 2018 e il 2022; le persone offese avevano ricevuto lettere riepilogative delle compagnie; le querele erano state presentate solo nel 2023, dunque oltre il termine di tre mesi. La Suprema Corte ribadisce però un principio consolidato: Il termine per proporre querela decorre non dalla consumazione del reato, ma dal momento in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza certa, completa e consapevole del fatto-reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. In presenza di condotte decettive idonee a …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2023, n. 49739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49739 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2023 |
Testo completo
sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udite le conclusioni del difensore di NO EM, Avv. PAOLO CARNUCCIO, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, con annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 04/01/2023 ha rigettato l'appello proposto da NO EM avvero il decreto del Gip del Tribunale di Catanzaro del 10/06/2019 con il quale veniva disposto il provvedimento di sequestro preventivo di determinati beni immobili riconducibili al patrimonio dell'odierno ricorrente indagato - in qualità di promotore e organizzatore del sodalizio criminale di San Leonardo Cutro dei reati di cui all'imputazione provvisoria di cui agli art. 416-bis e 629 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 49739 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 10/10/2023 2. Ha proposto ricorso per cassazione il NO EM, proponendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale è stata dedotta la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa o meramente apparente, per mancata considerazione di elementi fondamentali posti a sostegno della richiesta di revoca prima, e dell'appello in seguito, quanto ai criteri di determinazione del valore del bene posto sotto sequestro, con particolare riferimento alla omessa considerazione delle allegazioni tecniche fornite dalla difesa in ordine all'epoca di realizzazione del bene, che escludevano qualsiasi giudizio di sproporzione. Il ragionamento articolato dal Tribunale di Catanzaro è da ritenere privo di ogni elemento critico ed omette di analizzare il contenuto del computo metrico allegato alla consulenza tecnica del Pubblico ministero. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il motivo proposto è manifestamente infondato e, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Va innanzi tutto ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore I residente contestata e Inter" logico seguito dal giudice nei provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01). Deve, pertanto, essere escluso nel caso in esame che - a fronte dell'approfondita valutazione, nella quale vengono evidenziati elementi positivi e logicamente argomentati in relazione ai quali è stata esclusa la rilevanza degli allegati dalla difesa - in sede di ricorso per cassazione si possa sollevare il profilo dell'omessa o mancante motivazione, posto che il giudice del riesame ha comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza. 1.2. Ricorre nel caso concreto un'ampia considerazione degli elementi allegati dalla difesa, una compiuta valutazione delle fattispecie contestate in relazione ai presupposti legittimanti il sequestro richiesto, che sono stati ritenuti sussistenti con motivazione del tutto logica ed argomentata anche quanto alla discordanza di valore emergente da alcuni dei dati allegati dalle parti. È stata, in tal senso richiamata, la collocazione temporale dei diversi interventi eseguiti sui beni, nonché l'oggettiva insufficienza degli elementi allegati per giustificare, anche in considerazione delle fonti lecite di approvvigionamento del ricorrente, un così consistente esborso finanziario al fine di realizzare il bene immobile in questione. La motivazione affronta compiutamente il tema della diversa valutazione in sede di prevenzione, delle diverse epoche nell'ambito del quale la realizzazione del bene è progredita, tenuto conto dello stato della costruzione, anche in correlazione all'epoca della contestazione elevata, con specifica considerazione, anche quanto al minor valore del bene richiamato dalla difesa, dell assenza di prova quanto alla lecita provenienza di risorse economiche per affrontare il pagamento delle rate del mutuo contratto. L'ordinanza impugnata risulta, dunque, immune da censure rilevabili in sede di legittimità, risolvendosi l'argomentazione della difesa in una mera proposta di lettura alternativa dei dati di merito ampiamente considerati dal Tribunale.