Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di parte civile, il giudice competente a nominare, ex art. 77, comma secondo, cod. proc. pen., il curatore speciale di un minore danneggiato ai fini di una successiva eventuale costituzione, deve essere individuato in quello che materialmente e giuridicamente dispone degli atti del procedimento, con le conseguenze che è da ritenersi legittimato il giudice delle indagini preliminari laddove si versi nella fase immediatamente successiva all'emissione del decreto di giudizio immediato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2014, n. 47137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47137 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 22/10/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - N. 1602
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 18506/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.S. , n. (OMISSIS) ;
avverso la sentenza Corte d'Appello di Venezia n. 1383/2013 del 09/10/2013;
esaminati gli atti e letto il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. VILLONI Orlando;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto PG, Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto;
sentito il difensore della parte civile, avv. DE FEDERICIS Alessandro, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento per la presente fase processuale, come da separata nota;
sentito il difensore della ricorrente, avv. SCAFARELLI Federica in sostituzione dell'avv. MARIGONDA Rodolfo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Venezia riformava parzialmente quella emessa in data 14/11/2015 dal locale Tribunale, Sezione San Dona di Piave, dichiarando non doversi procedere nei confronti di S.S. in ordine ai contestati reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e sottrazione agli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) commessi in danno del marito F.I. (deceduto nelle more processuali) e del figlio F.S. commessi sino al (OMISSIS) , in quanto estinti per sopravvenuta prescrizione.
La Corte confermava, invece, le statuizioni civili della sentenza impugnata, ribadendo la condanna dell'imputata al risarcimento di danno e alla rifusione delle spese di procedimento in favore della parte civile, rappresentata dal figlio F.S. e costituita in giudizio in persona del curatore speciale, S.R. .
La Corte territoriale respingeva l'eccezione preliminare di estromissione della parte civile, invocata dalla appellante sull'assunto che il curatore speciale fosse stato nominato da giudice incompetente;
dichiarava utilizzabile la querela a suo tempo sporta dal deceduto F.I. in quanto atto propulsivo dell'azione penale riferita ad uno dei reati contestati (art. 570 c.p.); riteneva pienamente integrate le condotte materiali in addebito, ma preso atto del tempo trascorso dalla consumazione, dichiarava estinti i reati per maturata prescrizione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, deducendo come unico motivo la violazione di legge in relazione all'art. 77 c.p.p., per essere stato il curatore speciale, su richiesta del PM, nominato al minore dal GIP che aveva emesso il decreto di citazione a giudizio con rito immediato, anziché dal giudice competente da individuarsi correttamente in quello designato per il dibattimento. La ricorrente ritiene che tanto il riferimento all'art. 554 c.p.p., (atti urgenti) quanto il richiamo al principio della disponibilità degli atti, operato dai giudici di merito per giustificare la competenza del GIP a nominare il curatore, non valgano a superare il profilo della violazione dell'art. 77 c.p.p., comma 2 a mente del quale è competente a nominare il curatore speciale il giudice che procede, nel caso di specie non coincidente con il GIP chiamato unicamente ad emettere decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 453 c.p.p.. 3. La parte civile ha prodotto una memoria con cui aderisce alle argomentazioni svolte nelle decisioni di merito, osservando in aggiunta che in base ad un principio di carattere generale compete al GIP adottare i provvedimenti sottopostigli, specie quelli di particolare importanza, gravita ed urgenza tra cui rientra sicuramente quello di nomina del curatore speciale al minore ai fini della costituzione di parte civile nei confronti dell'unico genitore vivente (nella specie la madre) che versi in conflitto di interessi col figlio minorenne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato. La necessità che il minore trovi una stabile rappresentanza legale già nella fase delle indagini preliminari del procedimento, in luogo di quella interinale assicurata, nei soli casi di urgenza, dal PM ai sensi dell'art. 77 c.p.p., comma 4, comporta infatti che alla nomina del curatore si proceda quanto prima da parte del giudice procedente, il quale o in forza di una applicazione analogica, pienamente consentita, dell'art. 554 c.p.p. o del pari analogamente in base a quanto stabilitosi in tema di giudice competente per le misure cautelari ex art. 279 c.p.p. (ex plurimis v. Cass. Sez. U n. 7 del 24/03/1995, confl. comp. Ass. Catanzaro e GIP Trib. Catanzaro in proc. Ranieri, Rv. 200820) deve essere individuato per quello che materialmente e giuridicamente dispone degli atti del procedimento. La parte civile ha, inoltre evidenziato l'erroneità dell'assunto del ricorrente secondo cui la fase processuale incardinatasi dinanzi al GIP ai sensi dell'art. 453 c.p.p., possa considerarsi ultimata con l'emissione del decreto di giudizio immediato.
È noto, infatti, che in esito al perfezionamento delle procedure di notifica di detto decreto, l'imputato può presentare richiesta tanto di giudizio abbreviato (art. 458 c.p.p.) quanto di patteggiamento (art. 446 c.p.p., comma 1, u.p.), per il quale è competente a decidere lo stesso GIP che ha la disponibilità del fascicolo processuale, che come tale è da considerare "giudice procedente" anche dopo la notifica del decreto, senza che ciò integri regressione del procedimento ad una fase antecedente, configurandosi invece un fenomeno di ultrattività delle funzioni del GIP già prevista per la celebrazione del giudizio abbreviato (Cass. Sez. U, n. 3088 del 17/01/2006, confl. comp. in proc. Bergamasco, Rv. 232560 e Sez. U sent. n. 3089 del 17 gennaio 2006, confi, comp. in proc. Novak, non massimata).
Sotto le distinte visuali interpretative sopra indicate, pertanto, il GIP in concreto officiato doveva ritenersi "giudice procedente" e come tale pienamente legittimato all'emissione del decreto di nomina del curatore speciale.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questa fase, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questa fase, che liquida in complessa Euro 3.510,00 oltre al 15% per le spese generali e ad IVA e CPA.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2014