Sentenza 14 luglio 2016
Massime • 1
In tema di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali, costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
Commentari • 4
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Decreto di sequestro preventivo Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata a seguito di ricorso depositato avverso un provvedimento di rigetto emesso dal tribunale del riesame. In particolare, la difesa impugnava un decreto di sequestro preventivo emesso in relazione all'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-bis, comma 1, lett. a), riferibile al reato presupposto di cui all'art. 515 c.p. Analizziamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte. Indice: 1. Il decreto di sequestro preventivo 2. I motivi di ricorso della società: 2.1 Il GIP che ha emesso il sequestro è incompetente per territorio 2.2 Non sussiste il fumus del …
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La massima Il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato è legittimo qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni ed il reato contestato ed il vincolo cautelare sia destinato ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie (Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629 Fatto 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2016, n. 4919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4919 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2016 |
Testo completo
049 19-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano ACR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1800/2016 ALDO FIALE Presidente REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.12072/2016 RENATO GRILLO - TO EA RI ON ALESSANDRO IA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: c/ EL AN nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 15/02/2016 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO sentita la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO;
lette/sentit le conclusioni del PG Sucevillaments I sur@ win Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza del 15 febbraio 2016 il Tribunale di Salerno Sezione per il Riesame - rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AN EL (indagata per i reati di cui agli artt. 44/b; 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 d.P.R. 380/01 [fatti accertati nel mese di novembre 2015] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di quella città avente per oggetto un immobile sito in Nocera Inferiore via dei Cicalesi n. 136 interessato da lavori edilizi che avevano comportato un cambio di destinazione d'uso da locale adibito a box ad abitazione, con aumento dell'altezza, della superficie calpestabile e dei volumi.
1.2 Ricorre avverso il detto provvedimento AN FA denunciando due distinti motivi. Con il primo denuncia inosservanza della legge penale per avere il Tribunale omesso di considerare che già nell'agosto 2009, epoca nella quale l'immobile in parola era stato oggetto di atto di compravendita tra DI s.r.l. (venditrice) e IA LA (acquirente), il locale sequestrato si trovava nelle medesime condizioni riscontrate in occasione del disposto sequestro preventivo, come emergeva dal contenuto dell'atto di compravendita in notaio Calabrese. Da qui la non ascrivibilità all'odierna ricorrente dei reati urbanistici ed edilizi, essendo la stessa del tutto estranea ad eventuali abusi edilizi commessi da altri, non mancando poi di rilevare la intervenuta prescrizione dei reati medesimi. Con il secondo motivo la difesa lamenta vizio di motivazione perché del tutto assente, o comunque apparente, proprio con riferimento alla mancata risposta offerta rispetto alle censure sollevate dalla FA con l'istanza di riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Premesso che in tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge (errores in procedendo ed errores in judicando), per vizi motivazionali assoluti tali, cioè, da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante Sez. 1^ 31.1.2012 n. 6821, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5^ 13.10.2009 n. 43068, Bosi, Rv. 245093; s.u. 29.5.2008 n. 25932, Ivanov, Rv. 239692), nel caso in esame è evidente la totale assenza di motivazione da parte del Tribunale che non ha tenuto in alcun conto la documentazione allegata alla istanza di riesame (in particolare l'atto di compravendita in notaio Calabrese del 4 agosto 2009 avente per oggetto l'immobile oggi in sequestro) che comprovava l'avvenuta definizione dell'immobile sin dal 2009 con le medesime caratteristiche costruttive riscontrate in sede di sequestro).
2. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Salerno perché, in tale sede, esponga, alla luce della documentazione già acquisita in atti, le r 2 ragioni della conferma della legittimità del disposto sequestro, con specifico riferimento alle condizioni dell'immobile; alla eventuale differenza rispetto alle caratteristiche possedute dall'immobile suddetto alla data della prima compravendita tra la DI s.r.l. e IA LA ed alla sussistenza del periculum in mora.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Salerno. Così deciso in Roma il 14 luglio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato GrilloGusty Aldo Fiale Pedofile DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 FEB 2017 1. CANCELLIERE AN RI 3