Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2001, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
I L ITALIANA O 9 B 8 6 E . E в N N BBLICA е IO , 4 Z е 8 A 9 R IN NOM029 0 1 / 0 1 1 T - д S I 1 e G 1 и p - E R a 4 2 m A te . D is L s E l 3 T 2 a N E . e S h T E ific R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A d Oggetto o SEZIONE TERZA CIVILE Jan Ziara an tistatica Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18394/98 PresidenteDott. Manfredo GROSSI Consigliere Dott. Michele VARRONE - Cron.5959 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere - Rep. Consigliere - Dott. Giuliano LUCENTINI Ud. 26/09/00 Consigliere - Dott. Michele LO PIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 27 FEB. 2001 COOPERATIVA RINASCITA AGRICOLA SCARL, in persona del IL CANCELLIERE legale rappresentante il Presidente sig. Cappellari Roberto, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato CEVOLOTTO GIULIO, che la difende unitamente all'avvocato TOSI SILVIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MIN RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI , ISP REPRESSIONE FRODI MODENA;
2000 intimati 1483 avverso la sentenza n. 5/98 della Sezione distaccata di Pretura di LEGNAGO, emessa il 13/ 1/ 1998 depositata il 12/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza-ingiunzione del 20.3.1997 il diretto- re dell'Ufficio repressione frodi di Modena ha intimato alla Cooperativa Rinascita Agricola a.r.l., in persona del legale rappresentante Cappellari Roberto, il paga- mento della somma di L. 4.000.000, a titolo di sanzione あ amministrativa, addebitandole di avere, in violazione dell'art. 63, comma II della legge 29.12.1990 n. 428, inviato al servizio provinciale dell'agricoltura e dell'alimentazione, oltre il termine previsto, la docu- mentazione relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali. La Cooperativa Rinascita Agricola ha pro- posto opposizione dinanzi al ET di Verona. Con sentenza del 13.1.1998 il ET ha rigettato la oppo- sizione. Ricorre la Cooperativa Rinascita Agricola con quattro motivi. L'intimato Ufficio Repressione Frodi di Modena non ha svolto difese. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la società ricorrente assume che l'art. 63, comma II della legge n. 428 del 1990 sanzio- nerebbe soltanto la omessa e non anche la ritardata trasmissione della documentazione relativa al prelievo di corresponsabilità. Lamenta, quindi, d'essere stata, in violazione dell'art. 63 cit., intimata del pagamento della sanzione amministrativa, pur avendo inviato detta documentazione al competente servizio provinciale dell'agricoltura con solo qualche giorno di ritardo ri- spetto ai termini previsti. La doglianza non ha fonda- mento perché l'assunto che la sorregge: 1) contrasta insanabilmente col tenore letterale del dettato norma- tivo, che sanziona l'inottemperanza dell'obbligo di in- vio della documentazione “nei termini prescritti"; 2) è, inoltre, contraddetto dal rilievo che se si prescin- desse dai termini stabiliti dalla normativa ministeria- le l'inosservanza dell'obbligo di invio della documen- tazione non sarebbe in alcun caso configurabile, stante la possibilità per l'obbligato -implicita nell'assunto stesso di ottemperare all'obbligo in un qualsiasi mo- mento indefinitivo nel tempo. Col secondo motivo la ricorrente sostiene che la interpretazione dell'art. 63 co. II, che qui si ritiene di dovere esprimere, comporterebbe la applicazione del- la stessa sanzione a due condotte di diversa gravità, consistenti rispettivamente nel mancato e nel ritardato invio della documentazione relativa al prelievo di cor- responsabilità. Eccepisce, quindi, la illegittimità dell'art. 63 co. II -così interpretato- per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. L'eccezione è manife- 63 co. stamente infondata. Ai fini sanzionatori l'art. II della legge considera soltanto la inosservanza del previsto dalla normativa ministeriale per termine l'invio della documentazione di che trattasi e l'inosservanza si realizza sia quando la documentazione non sia affatto inviata al competente ufficio dell'agricoltura, sia quando sia inviata dopo la sca- denza del termine. Ne consegue che non è dato ravvisare in quest'ultima ipotesi una condotta (asseritamente me- no grave) contemplata dalla legge e punita con la stes- sa sanzione prevista per la condotta (asseritamente più grave) di chi ometta del tutto di inviare la documenta- zione, ma deve ravvisarsi un fatto assolutamente privo di rilevanza giuridica, essendosi la infrazione già ve- rificata in tutti i suoi estremi nel momento stesso in cui il termine per l'invio della documentazione sia inutilmente spirato. Col terzo e col quarto motivo, che essendo connessi congiuntamente esaminati, la ricorrente afferma vanno 4 che la sua associazione di categoria (che, in quanto abilitata dall'art. 14 del d.m. 13.6.1989 n. 242 a pre- disporre i moduli relativi alla documentazione da in- viare al servizio provinciale dell'agricoltura avrebbe -ad avviso della stessa ricorrente- acquisito per ciò solo un "potere chiarificatore e comunque esplicativo della complessa problematica posta in essere con il de- creto stesso”) non soltanto aveva assicurato agli asso- ciati che il termine in discorso non era "perentorio", ma aveva per di più trasmesso con ritardo la documenta- zione all'ufficio competente. Sostiene, quindi, d'essere incorsa in errore scusabile circa gli adempi- menti da assolvere e lamenta che il ET, in viola- zione degli artt. 3 della legge 24.11.1981 n. 689, cod.pen. 112 e 115 cod. proc. civ., abbia escluso la rav- visabilità nel caso di specie dell'estremo della igno- ranza incolpevole del precetto, senza neppure ammettere la prova testimoniale dedotta a sostegno di tali alle- gazioni difensive. La doglianza è priva di fondamento. Dal fatto puro e semplice che il decreto ministeriale n. 242 ha attribuito alle associazioni di categoria (oltre che agli stessi interessati) la facoltà di pre- disporre moduli conformi agli allegati del decreto stesso non può evidentemente desumersi che a dette as- sociazioni (che sono e restano organismi privati) sia 5 stato demandato anche il compito di illustrare agli as- sociati il senso della legge, esonerandoli (come la ri- corrente sembra pretendere) dall'incombenza di verifi- personalmente la consistenza dei loro diversi.care L'art. 63 co. II della legge n. 428 non dispone, inol- tre, che la documentazione in argomento debba essere inviata all'ufficio dell'agricoltura per il tramite dell'associazione di categoria e, quindi, la ricorrente non può addurre a propria discolpa il ritardo in cui assume sia incorsa la sua associazione. Non a torto, dunque, il ET ha escluso che nella specie potesse ravvisarsi l'ignoranza incolpevole del precetto, previ- sta dall'art. 3 della legge n. 689, ed ha denegato la prova testimoniale, inammissibile per ininfluenza. 9 Il ricorso va, dunque rigettato. Non v'è luogo a I 8 L e l 6 L a O . n B e N p E provvedere sulle spese processuali, non avendo , E a 1 8 N m 9 e O I t 1 s Z - l'Ufficio intimato svolto attività difensiva. i 1 A s 1 R l - T a S 4 I 2 e
P.Q.M.
G . h E c R L i f i A 3 d D 2 o La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla . E m T T N R E A S per le spese. E Roma -26.9.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola 27 FER 2001 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendoia