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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 718/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BENEDETTI GIULIO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4015/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lacchiarella - Piazza Risorgimento 1 20084 Lacchiarella MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 566 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 567 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 568 TARI 2020 - sul ricorso n. 4231/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Comune di Lacchiarella - Piazza Risorgimento 1 20084 Lacchiarella MI
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 566 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 567 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 568 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 277/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti della contribuente Ricorrente_1
(da ora Ricorrente_1), proprietaria nel territorio di Lacchiarella di 250 immobili produttivi, tutti siti all'interno del centro commerciale “Società_1”, veniva notificato, in data 31.12.2024, un atto di preavviso d'accertamento TARI per gli anni 2018-2019-2020, con il quale si contestava l'infedele denuncia TARI. Successivamente, in data 19.1.2025, lo stesso Comune di Lacchiarella, respingendo le osservazioni presentate, notificava alla Ricorrente_1 tre avvisi d'accertamento (nn. 566-567-568), coi quali si contestava l'infedele dichiarazione ed il conseguente omesso parziale versamento dell'imposta, con sanzione al 50% ed interessi.
Più in particolare, la pretesa erariale si basava sulla circostanza che le superfici dichiarate dalla Ricorrente_1 fossero relative ad immobili che risultavano comunque essere dotati di “impianti” e che, pertanto, anche “ove non utilizzate o locate a terzi”, avrebbero dovuto essere dichiarate come “assoggettabili alla TARI”.
Avverso tali atti la Ricorrente_1 presentava due distinti ricorsi, di cui uno cumulativo, poi in questa sede riuniti, coi quali lamentava:
1. La carenza di motivazione degli atti, non avendo l'Ufficio specificato quali fossero le unità immobiliari interessate alla rettifica in aggiunta;
2. La carenza di motivazione degli atti, non avendo il Comune chiarito quali fossero gli “impianti” oggetto della contestata omessa dichiarazione;
3.
Nel merito, la mancata individuazione degli immobili su cui applicare la maggiore imposta;
In sede di controdeduzioni, il Comune replicava ribadendo la legittimità degli atti anche sotto il profilo della motivazione, che conteneva tutti gli elementi di fatto e di diritto che giustificavano la pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ritiene fondate le ragioni della ricorrente. Gli atti impositivi, infatti, nella parte della motivazione dedicata al “Dettaglio delle superfici”, si limitano ad elencare i mq complessivi dichiarati con quelli rettificati, senza ulteriori specificazioni utili alla loro precisa individuazione (foglio, particella, subalterno, etc.); né particolari indicazioni sono state riferite ai c.d.
“impianti”, indicazioni quest'ultime che sarebbero risultate utili, ad esempio, anche solo per escludere, dalla “denuncia” presentata al Comune, quelle unità immobiliari per le quali erano già state correttamente dichiarate le superfici da tassare. Per tutti questi motivi gli atti impugnati sono da ritenersi nulli a tutti gli effetti;
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BENEDETTI GIULIO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4015/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lacchiarella - Piazza Risorgimento 1 20084 Lacchiarella MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 566 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 567 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 568 TARI 2020 - sul ricorso n. 4231/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Comune di Lacchiarella - Piazza Risorgimento 1 20084 Lacchiarella MI
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 566 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 567 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 568 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 277/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti della contribuente Ricorrente_1
(da ora Ricorrente_1), proprietaria nel territorio di Lacchiarella di 250 immobili produttivi, tutti siti all'interno del centro commerciale “Società_1”, veniva notificato, in data 31.12.2024, un atto di preavviso d'accertamento TARI per gli anni 2018-2019-2020, con il quale si contestava l'infedele denuncia TARI. Successivamente, in data 19.1.2025, lo stesso Comune di Lacchiarella, respingendo le osservazioni presentate, notificava alla Ricorrente_1 tre avvisi d'accertamento (nn. 566-567-568), coi quali si contestava l'infedele dichiarazione ed il conseguente omesso parziale versamento dell'imposta, con sanzione al 50% ed interessi.
Più in particolare, la pretesa erariale si basava sulla circostanza che le superfici dichiarate dalla Ricorrente_1 fossero relative ad immobili che risultavano comunque essere dotati di “impianti” e che, pertanto, anche “ove non utilizzate o locate a terzi”, avrebbero dovuto essere dichiarate come “assoggettabili alla TARI”.
Avverso tali atti la Ricorrente_1 presentava due distinti ricorsi, di cui uno cumulativo, poi in questa sede riuniti, coi quali lamentava:
1. La carenza di motivazione degli atti, non avendo l'Ufficio specificato quali fossero le unità immobiliari interessate alla rettifica in aggiunta;
2. La carenza di motivazione degli atti, non avendo il Comune chiarito quali fossero gli “impianti” oggetto della contestata omessa dichiarazione;
3.
Nel merito, la mancata individuazione degli immobili su cui applicare la maggiore imposta;
In sede di controdeduzioni, il Comune replicava ribadendo la legittimità degli atti anche sotto il profilo della motivazione, che conteneva tutti gli elementi di fatto e di diritto che giustificavano la pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ritiene fondate le ragioni della ricorrente. Gli atti impositivi, infatti, nella parte della motivazione dedicata al “Dettaglio delle superfici”, si limitano ad elencare i mq complessivi dichiarati con quelli rettificati, senza ulteriori specificazioni utili alla loro precisa individuazione (foglio, particella, subalterno, etc.); né particolari indicazioni sono state riferite ai c.d.
“impianti”, indicazioni quest'ultime che sarebbero risultate utili, ad esempio, anche solo per escludere, dalla “denuncia” presentata al Comune, quelle unità immobiliari per le quali erano già state correttamente dichiarate le superfici da tassare. Per tutti questi motivi gli atti impugnati sono da ritenersi nulli a tutti gli effetti;
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.