TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9729 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMAOPP ATP 2025.docx SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 438 2024 RG
FRA
Avv. MONTEMARANO EMANUELE e Parte_1
CP_1 [...]
[...]
[...]
[...]
Avv. GIAQUINTO BARBARA Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ù1. Con ricorso ex art. 41\4 Cpc depositato in data 2.1.2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio la soc. al fine di sentir accogliere le seguenti Parte_2 conclusioni:
A) accertare che tra la società quale datore di lavoro, e Parte_2 Parte_1
, quale lavoratore, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 19 maggio
[...] 2023 al 30 ottobre 2023, con qualifica operaia di Livello Sesto Super nel settore Pubblici Esercizi, a tempo pieno;
B) condannare la società al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 della somma di euro 6.057,67 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a….”. Ha allegato in fatto di aver lavorato con continuità dal 19 maggio 2023 al 30 ottobre
2023 alle dipendenze della società convenuta, presso la « », sita Parte_3 in Roma alla via dell'Archetto n. 26; di aver svolto promiscuamente le seguenti mansioni, in base alle direttive datoriali, utilizzando materiali e strumenti di lavoro messi a disposizione dalla convenuta CP_2
e in luoghi di pertinenza della stessa:
a) dalle ore 9 alle ore 12, dal mercoledì al lunedì, provvedeva ad effettuare le pulizie del locale e ad apparecchiare i tavoli;
b) dalle ore 19,30 alle ore 23,30, dal mercoledì al lunedì, provvedeva a servire ai tavoli;
che facendo riferimento all'attività prevalente (in base all'art. 59 c.c.n.l.), avrebbe dovuto essere inquadrato nella corrispondente categoria prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e, precisamente, nel «Livello Sesto Super», che comprende la figura del commis di sala»; di aver percepito una retribuzione oraria di 10 euro per le tre ore di servizio al mattino e di 8 euro per le quattro ore di servizio alla sera e, così, complessivamente la retribuzione giornaliera di 62 euro, senza prospetti paga;
di non aver mai goduto di ferie retribuite, né dei permessi (104 ore annue); di non aver ricevuto la indennità dovuta (del 10%) per le domeniche lavorate con orario ordinario, la maggiorazione del 30% sulle due ore settimanali di straordinario fisso e continuativo;
di non aver ricevuto il TFR;
che la società aveva omesso integralmente il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali obbligatori.
Dopo aver precisato di aver ricevuto soltanto un acconto di 500 euro sulla retribuzione del mese di settembre, e di non aver ricevuto affatto la retribuzione del mese di ottobre,
e di essersi dimesso per giusta causa ha quindi argomentato in diritto e concluso nei sensi sopra precisati.
2. La società convenuta si è costituita resistendo alle pretese del replicando Pt_1 anche in punto di fatto. Il era arrivato in Italia a maggio del 2023; avendo necessità di guadagnare Pt_1 richiedeva – tramite amicizie comuni – alla società la possibilità di trovare Parte_2 un lavoro;
nel mese di giugno 2023 iniziava a lavorare per un periodo di prova - saltuariamente - presso la « », sita in Roma alla via dell'Archetto n. 26; Parte_3 svolgeva, in questo periodo di prova, una attività di preparazione della sala di ristorazione e dei tavoli prima dell'apertura al pubblico, la mise en place, cioè disposizione di tovaglie, piatti, posate, tovaglioli, bicchieri e ogni altro accessorio da tavola e di servizio e una prova come cameriere di sala occupandosi di raccogliere le ordinazioni dei clienti e di servire cibi e bevande al tavolo (appena arrivato dalle
Filippine, non aveva mai svolto una attività attinente alla ristorazione); nel breve periodo di prova era stato regolarmente retribuito e all'esito, CP_3 avrebbe voluto assumerlo;
il ricorrente non prestava, tuttavia, la sua disponibilità, asserendo di dover sistemare i propri documenti e di dover studiare;
richiedeva di proseguire il rapporto come sino ad allora;
la società rappresentava quindi l'impossibilità di tenerlo a lavorare senza un Parte_2 regolare contratto ed il ricorrente se andava senza preavviso.
Ha poi sostenuto che per l'attività svolta, essendo di brevissima durata, non avendo il lavoratore alcuna competenza specifica e non lavorando in modo continuativo, non poteva legittimare l'inquadrato in alcuna categoria prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende dei settori Turismo,
Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e, tantomeno nel «Livello Sesto
Super», che comprende la figura del commis di sala»; che in ogni cado per la breve attività svolta ha percepito la retribuzione dovuta;
non aveva mai svolto ore settimanali di lavoro straordinario;
non aveva diritto alla tredicesima mensilità né alla quattordicesima mensilità evidenziando che non aveva potuto stipulare un regolare contratto per colpa esclusiva del lavoratore, che poi se ne era andato, senza preavviso.
Alla odierna udienza, fallito il tentativo di conciliazione, il processo è stato deciso all'esito della istruttoria testimoniale e della concessione del termine per scambio di note.
3. Il ricorso va accolto nei sensi di cui alla seguente motivazione.
3.1. Il ricorrente agisce per ottenere differenze di retribuzione e competenze aggiuntive spettanti per legge e per contratto alla stregua del rapporto di lavoro non regolarizzato intercorso dal 19 maggio al 30 ottobre 2023.
4. Nella memoria di costituzione, la convenuta, non contesta la subordinazione ma assume che il ricorrente, arrivato in Italia nel maggio 2023, nel mese di giugno 2023 aveva iniziato a lavorare per un periodo di prova - saltuariamente - presso la
, svolgendo, in tale periodo di prova, una attività di preparazione della sala Parte_3 di ristorazione e dei tavoli prima dell'apertura al pubblico (mise en place, cioè disposizione di tovaglie, piatti, posate, tovaglioli, bicchieri e ogni altro accessorio da tavola e di servizio) nonché come cameriere di sala occupandosi di raccogliere le ordinazioni dei clienti e di servire cibi e bevande al tavolo (era privo di esperienza, non avendo mai svolto una attività attinente alla ristorazione).
4.1. Pur rilevando la genericità delle allegazioni di parte resistente, la stessa ammette che il abbia comunque lavorato con le mansioni che in ricorso vengono Pt_1 allegate, seppure quanto all'orario riferendo che la sera lavorasse sino alle 22,00.
5. Orbene la teste (coniuge del ricorrente) ha confermato il Testimone_1 periodo “( Posso confermare che ha lavorato all' dalla metà di maggio alla Pt_3 fine di ottobre del 2023, a volte entravamo insieme ed io andavo a salutare anche i cuochi che erano dentro, passavo varie volte (io come commessa ho turni dalle 9,30 fino alle 16 o 19, turno di mattina ovvero a volte dalle 12 alle 21); il primo giorno io ho accompagnato mio marito al lavoro per spiegargli le cose, perché non parlava
l'italiano, e poi quando staccavo dal lavoro alle 19,00 andavo a salutarlo”) nonché che, la mattina lui – il ricorrente - puliva, apparecchiava e sparecchiava e la sera faceva il cameriere.
Quanto all'orario ha riferito che “lavorava dalle 9,30 alle 12 (a volte di più) e la sera dalle 19 alle 23-23,30; ciò per sei gg a settimana, compresa la domenica” nonché che il marito non aveva mai lavorato come cameriere.
Quanto alla fine del rapporto ha poi affermato che a fine settembre il marito voleva andare via in quanto lavorava la mattina e la sera, lavorava troppo e veniva pagato in ritardo, “ogni volta che lo chiedeva g(l)i dicevano domani, domani, domani;
poi ha detto al suo datore di lavoro ad , che avrebbe lavorato solo un Parte_4 altro mese e poi se ne sarebbe andato;
poi a metà di settembre gli avevano dato solo
500 euro neppure la metà dello stipendio e, a fine ottobre, neppure ci volevano pagare”. ADR ha risposto che il ricorrente aveva sempre lavorato senza ferie, aveva avuto solo un permesso una sera per esigenze famigliari.
6. Il teste ha riferito di aver conosciuto il ricorrente in quanto Parte_4 presentatogli perché aveva necessità di lavorare, nel maggio 2023; che “In quel periodo il direttore di sala non c'era perché malato e quindi io spostavo l'allora ragazza delle pulizie in sala e inizialmente ho adibito alle pulizie e preparazione sala, fra le 9 Pt_1
e le 12, cinque volte a settimana, per un periodo di prova che è durato solo 5 giorni; inizialmente non parlava italiano ma solo un po' di inglese, e venne con la
Pt_1 moglie alla quale ho lasciato il mio contatto di cellulare, ed interloquivo con lei;
lui lavorava saltuariamente anche perché poi sono venuto a conoscenza che non aveva la documentazione necessaria anche se la moglie mi rassicurava che da lì a breve sarebbero arrivati i documenti;
a ridosso del periodo estivo e quindi per l'esigenza di dare le ferie ad altri ragazzi, ha lavorato tra giugno e settembre 2023,
Pt_1 esattamente a blocchi di due settimane, 42 gg, più i giorni che aveva fatto la prova a maggio”. Ricorda il teste che , proprio perché inizialmente non aveva la
Pt_1 possibilità di essere assunto, gli aveva chiesto una paga di 10 euro all'ora, che gli aveva dato;
ricorda anche di essere stato, a inizio Luglio, in Messico e di essere stato contattato più volte dalla moglie di che gli chiedeva di farlo lavorare più ore, e
Pt_1 quindi che il ricorrente aveva lavorato dalle 9 alle 12 per le pulizie e poi ritornava dalle
19 alle 22, per aiutare in sala. Quanto alla fine del rapporto, ha rappresentato che, essendo un locale a centro storico ed essendo soggetto sempre a controlli, non poteva avere personale in nero e quindi non poteva permettersi di rischiare, in quanto i documenti non erano arrivati (ricordo che mi diceva che dovevano sposarsi a breve); a fine settembre quindi non l'aveva più chiamato. Ricorda poi che all'inizio di ottobre i coniugi si erano presentati con un bigliettino scritto a penna (a mano), con la richiesta di circa 1500,00 euro per le differenze che reclamavano, ma anche che lo aveva retribuito in contanti settimanalmente, dandogli 10 euro l'ora per le pulizie e 8 euro l'ora per l'aiuto in sala, nonché che era capitato che lavorasse anche la domenica, almeno 4 volte.
7. Orbene, alla stregua di tali risultanze testimoniali, è evidente come risulti provato in primo luogo il periodo di lavoro, anche in quanto la circostanza che il avesse Pt_1 iniziato il periodo di prova solo a giugno (come riferito in memoria) viene smentito proprio dal teste mentre le ulteriori circostanze invero affermate senza una Parte_4 precisa contestualizzazione, sempre in memoria, non assumono valore dirimente, se non in relazione all'orario effettivamente prestato ed alle reclamate maggiorazioni per straordinario (atteso anche lo specifico e rigido onere incombente sulla parte che lo reclami). Né le allegazioni riguardo al fatto che il ricorrente non potesse essere messo in regola assumono valore ostativo al riconoscimento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. (SS.UU. sent. n. 2265/88).
8. La parte ricorrente, tuttavia, ha provato il periodo di lavoro ma non la consistenza oraria della prestazione, né di non aver fruito di ferie e permessi, mentre la retribuzione rivendicata secondo il ccnl ben può essere utilizzata quale parametro.
9. Alla luce di tali considerazioni pertanto può essere riconosciuto al ricorrente quanto rivendicato, alla stregua della valutazione della sufficienza e proporzionalità della retribuzione, non potendo disporsi un'applicazione integrale di tutte le clausole del ccnl di riferimento individuato, e considerando solo quelle che costituiscono il c.d. 'minimo costituzionale', con esclusione degli istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale, quali, ad esempio, le mensilità ulteriori alla 13à, permessi, scatti di anzianità (così Cass.
Sez. L., Ord n. 944/2021; Sent. n. 6878/2002, conf. nn. 12528/98, 3749/2000 e
10465/2000).
9.1. Spetta pertanto al Bondoc, la differenza sulla retribuzione ordinaria e la tredicesima
(spettante per legge) nonché il TFR, per complessivi euro 3.012,56 oltre interessi e rivalutazione al saldo.
10. Le spese processuali vanno compensate integralmente valutato il rifiuto di parte ricorrente in prima udienza apposto alla proposta di corresponsione della metà del richiesto, sostanzialmente coincidente con la somma da riconoscere come dovuta.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e domanda disattese: condanna la società al pagamento Pt_2 della complessiva somma di euro 3.012,56 oltre interessi e rivalutazione al saldo;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Roma lì, 2.10.2025 Il Giudice