Sentenza 18 dicembre 2017
Massime • 2
In tema di remissione del processo, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa.
L'istituto della rimessione è strumento processuale eccezionale che tutela l'imparzialità e la serenità del giudizio sul piano oggettivo, preservandolo da un rischio concreto, non opinabile ed attuale di essere inquinato da fattori esterni all'ufficio giudiziario chiamato a svolgere la sua funzione giurisdizionale.
Commentari • 4
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In forza dell'oramai risalente insegnamento delle Sezioni unite (Sez. U, ord. n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi e aa.), successivamente sempre ribadito, l'istituto della rimessione del processo ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e …
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(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 45) Indice La richiesta di rimessione del processo Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. La richiesta di rimessione del processo Era proposta una istanza di rimessione del processo pendente a carico dello stesso istante dinanzi al Tribunale di Palermo per il reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen., a lui ascritto, in concorso. 2. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione La richiesta di rimessione in questione era ritenuta inammissibile. A tal proposito si faceva innanzitutto presente che, secondo un indirizzo interpretativo espresso dalla Suprema Corte in termini del tutto consolidati, …
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(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 45) Il fatto Si procedeva ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., avendo la Corte di Cassazione rilevato d'ufficio, benché su segnalazione pervenuta in cancelleria da parte dei difensori interessati, la verosimile verificazione di un errore percettivo per effetto del quale, con una sentenza errata dichiarata inammissibile, a norma dell'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., una richiesta di rimessione avanzata sul presupposto dell'omessa notifica della medesima ad altri imputati nel medesimo processo. Pur tuttavia, dalle indicazioni ulteriormente pervenute dalla Corte di Appello di Reggio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2017, n. 24050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24050 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2017 |
Testo completo
24050-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/12/2017 PIERO SAVANI -Presidente - Sent. n. sez. 1767/2017 Rel. Consigliere - ALDO ACETO - REGISTRO GENERALE ANDREA GENTILI N.45315/2017 + 46566117 ANTONELLA DI STASI UBALDA MACRI' ha pronunciato la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: LA GI nato il [...] a [...] avverso il provvedimento del 26/09/2017 del TRIBUNALE di BOLZANO sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 45315/2017 RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. RB PI ricorre a questa Suprema Corte chiedendo la rimessione del processo penale in epigrafe indicato ad altra sede giudiziaria ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. A tal fine deduce:
1.1.d'essere attualmente imputato, insieme con tal PP PE, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 174, d.lgs. n. 42 del 2004, per aver spedito in Germania beni culturali sottratti alla proprietà deLL Stato;
1.2.nel 2008 era stato sottoposto a procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Verona per aver ricettato, in concorso con la PE, una raccolta di selci scheggiate del Paleolitico sottratte alla proprietà deLL Stato;
1.3.i beni si trovavano in Germania ma la Repubblica Federale Tedesca aveva sistematicamente ignorato le quattro rogatorie effettuate dal PM veronese;
1.4.le AAGG tedesche, anzi, prosciolsero la PE dal reato di ricettazione ritenendola legittima proprietaria delle selci e informando il PM italiano della prossima restituzione a quest'ultima dei beni, nonostante inizialmente messi all'asta e aggiudicati;
1.5.il Ministero della Giustizia italiano aveva condiviso tale decisione ed aveva inutilmente esortato il pubblico ministero a desistere dal coltivare il procedimento penale lasciando al Ministero dei Beni Ambientali e Culturali la facoltà di chiedere, eventualmente, la restituzione dei beni;
1.6.il Pubblico Ministero, smanioso di prestigio personale>>, aveva ignorato l'invito del Ministero ed aveva deciso di trattare con il difensore della PE la redazione di una dichiarazione scritta che consentisse alla AG tedesca di rilasciare ai Carabinieri Italiani, piuttosto che alla PE, secondo l'intendimento iniziale della Procura di Monaco di Baviera, le selci appartenenti alla Collezione RT (appartenuta, da ultimo, a TO RT, compagno della PE);
1.7.tale documento, però, costituiva la prova della legittima proprietà dei beni da parte della PE, con conseguente esclusione del reato di ricettazione, sicché la procura veronese dovette 'ripiegare' sul reato di esportazione di beni di potenziale interesse culturale in assenza dell'attestato di libera circolazione, reato per il quale insieme con la PE era stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, in composizione monocratica;
1.8.il Tribunale di Verona declinò la propria competenza territoriale, a favore di quella del Tribunale di LZ, ipotizzando che la collezione fosse stata esportata attraversando il Brennero;
1.9.nel frattempo l'AG tedesca aveva consegnato ai Carabinieri italiani la Collezione RT ma si scoprì, con grande sorpresa, che vi erano oltre 1000 pezzi in più rispetto a quelli richiesti con le rogatorie mai esitate, sicché la PE disconobbe i beni riportati in Italia perché non corrispondenti alla Collezione;
1.10.coloro che avevano fabbricato la 'notitia criminis' erano il M.LL Carlo TO ON dei Carabinieri del TPC di Venezia ed il funzionario veronese di Soprintendenza dott. Luciano ZA, che erano soliti collaborare assieme per denunciare alla Magistratura venditori ambulanti sorpresi nelle innumerevoli fiere e mercatini veneti a vendere anticaglie di nessun valore: ON sequestrava loro le povere cose e ZA ne dichiarava l'autenticità storico-archeologica e I""immenso valore culturale" o artistico>>;
1.11.nel caso in questione la sfacciataggine>> del ON era giunta al punto di chiedere al Procuratore della Repubblica di Verona l'assegnazione del procedimento alla dott.ssa Valeria Ardito, evidentemente magistrato gradito al maresciaLL;
1.12.la dott.ssa Ardito aveva incaricato il ZA di stimare il preteso corpo di reato nonostante fosse nota l'incapacità di questi a distinguere il vero dal falso nell'esame di analoghi reperti paleolitici;
1.13.il ZA stimò il valore venale del preteso corpo di reato quantificandolo nella misura di 107 milioni di euro, pari ad 11.000 volte il prezzo a base d'asta stabilito dalle Autorità tedesche per la vendita (poi non esitata) del compendio;
1.14.il M.LL ON organizzò una conferenza stampa, riportata da tutti i quotidiani nazionali e dal TGR Veneto, nel corso della quale aveva annunciato il recupero di 107 milioni di euro da parte dei Carabinieri del TPC di Venezia, somma contabilizzata nel resoconto dell'attività operativa del 2009 dal Comando Generale TPC di Roma, contribuendo per il 62% alla monetizzazione complessiva dei recuperi effettuati in quell'anno, con conseguente assegnazione al TPC di somme non dovute e corrispondente danno erariale;
1.15.
per questi motivi
aveva denunziato il ON ed il ZA alla Procura della Repubblica di Venezia per i reati di truffa aggravata ai danni deLL Stato e falso in atto pubblico;
1.16.intanto, benché il fascicolo del PM veronese fosse stato trasmesso a queLL di LZ non prima del 30/05/2012 (un mercoledì), questi già il 04/06/2012 (il 02/06/2012 era sabato) aveva emesso il decreto di citazione diretta a giudizio senza predisporre e notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari benché avesse mutato l'originaria imputazione da "spedizione in Germania omissiva dell'attestato di libera circolazione di una proprietà accertata della Pierazzi", in esportazione illecita di beni culturali sottratti aLL Stato, tout court;
1.17.l'omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., aveva impedito agli imputati di interloquire con il PM non fosse altro che per comunicargli che l'ipotesi di reato contestata era stata "abbandonata" dalla Procura della Repubblica di Verona;
1.18.ciò non fu possibile nemmeno in sede di giudizio;
1.19.il giudice monocratico aveva impostato il dibattimento (celebrato nella sede distaccata di Bressanone, in costante assenza del PM titolare) in modo tale da accertare per testi (ZA, ON ed altri testimoni minori) che il preteso corpo di reato fosse "attinente" ad una qualche categoria culturale definita dalla legge di tutela;
1.20.ZA fu denunziato per la sua deposizione menzognera ed il ON per aver danneggiato i beni culturali nel trasferimento, non autorizzato, da Palazzo Forti all'Arsenale di Verona;
1.21.il giudice decise aLLra di effettuare una perizia ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; 1.22.il PM titolare, dott. EC, commise così il suo secondo errore: ordinò alla Soprintendenza di LZ di vincolare, ai fini della successiva confisca, i beni della Collezione RT;
1.23.la Giunta Provinciale di LZ, dopo un'istruttoria apparente (i beni si trovavano a Verona e i funzionari bolzanini non potettero mai esaminarli), con delibera n. 950 dell'11/08/2015, dichiarò il vincolo di tutela storico-artistica sulla Collezione ai sensi dell'art. 15-bis, I.prov. di LZ, n. 26 del 1975; 1.24.il TRGA di LZ, con sentenza non impugnata dalla Provincia, annullò la delibera non per l'eccepita incompetenza territoriale bensì osservando che la Collezione era di proprietà di LE RT perché trattavasi di reperti raccolti, catalogati e custoditi sin dall'epoca della costituzione della Collezione stessa ad opera degli antenati di TO RT, di cui LE è l'ultimo erede;
1.25.la Giunta Provinciale sciolse il vincolo di tutela con delibera del 30/05/2017 non ravvisando gli estremi per impugnare la sentenza, ma nemmeno per trasmetterla alla Corte dei Conti per informarla delle spese di giudizio sostenute (e dunque del denaro pubblico "sperperato") per far contento il PM (così nel testo dell'istanza);
1.26.a causa del trasferimento del primo giudice ad altra sede, il processo fu riassunto da altro giudice, la dott.ssa Scheidle;
1.27.la difesa si era opposta alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, invocando l'assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. per l'assenza della presunzione di "statalità" e "culturalità" che infarciva l'imputazione; 3 1.28.l'opposizione del dott. EC alla immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., aveva indotto il giudice ad aprire il dibattimento per sentire i testimoni del PM;
1.29.il dott. EC, nel frattempo, aveva pubblicamente espresso l'intenzione di completare l'istruttoria per poter poi chiedere la confisca dei 107 milioni di euro della Collezione RT, al solo fine di danneggiare gli imputati;
1.30.per questa ragione, su richiesta scritta al Procuratore Generale di sostituire il dott. EC, questi si astenne e fu sostituito dal dott. SA che fece esattamente tutto queLL che avrebbe voluto fare EC per ottenere la confisca della Collezione RT>>;
1.31.all'udienza del 28/06/2017, fissata per sentire i testimoni del PM, alla rinnovata eccezione della difesa circa la improcedibilità dell'imputazione stante l'intervenuto giudicato amministrativo, il PM SA si era opposto sostenendo che la sentenza del TRGA non era entrata nel merito della legittimità della proprietà privata dei beni (così negando l'evidenza) ed aveva anzi chiesto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali di inventario-stima della Collezione per la cui falsità il ZA era indagato dalla Procura della Repubblica di Venezia;
1.32.benché informato della pendenza del procedimento penale, il Giudice aveva ammesso la produzione dei verbali (falsi) e la testimonianza del ZA, che ne era l'autore;
1.33.dunque, pur di ottenere la confisca della Collezione, il PM SA si era avvalso di qualsiasi mezzo, favorito apertamente dal Giudice che aveva "salvato" i testimoni dal controesame della difesa (il ricorrente trascrive alcuni passaggi del controesame dei testimoni ON e ZA, intervallati dai provvedimenti orali del Giudice che non aveva ammesso le domande);
1.34.si può quindi ben dire che veniva sistematicamente impedito alla difesa di porre domande ai testimoni e che il Giudice voleva sapere anticipatamente, alla presenza del testimone, dove il difensore voleva andare a parare col controesame, in modo tale che il testimone, presente, sapesse quale risposta avrebbe dovuto dare. Con il rigetto di tutte le eccezioni, comprese quelle delle memorie depositate, il Giudice faceva sostanzialmente capire di voler arrivare a condanna, indipendentemente dalla fondatezza delle questioni ed eccezioni sollevate>>;
1.35.in ultima analisi, il risultato dell'udienza fu che ZA e ON dichiararono, in qualità di testimoni qualificati, la attinenza della Collezione RT alle categorie culturali elencate dalla legge di tutela, così che per giurisprudenza consolidata costituirebbe accertamento dell'interesse culturale della Collezione stessa, ove il Giudice ne ritenesse la proprietà statale "ab origine", in violazione del giudicato amministrativo;
1.36.il giorno prima dell'udienza del 28/06/2017, il PM, dott. SA, aveva autorizzato il M.LL ON a chiedere al Soprintendente di Verona di avviare il procedimento per l'apposizione del vincolo di cui all'art. 12, d.lgs. n. 42 del 2004, sulla Collezione fondandolo sulla falsa presunzione della proprietà statale della stessa;
1.37.il 21/07/2017, il funzionario veronese della Soprintendenza, dott.ssa Bruno, aveva inviato una lettera al TRGA di LZ chiedendo contezza della documentazione prodotta, non in possesso della Soprintendenza stessa, dalla quale si ricaverebbe che la Collezione sarebbe stata costituita dagli antenati del RT TO, sostanzialmente ignorando che il mezzo per travolgere il giudicato, fine cui la richiesta era evidentemente orientata attesi i dotti richiami contenuti nella lettera alla giurisprudenza penale e civile della Corte di cassazione a sostegno della tesi della proprietà statale della Collezione, è costituito esclusivamente dall'opposizione di terzo di cui agli artt. 91, 108 e 109, cod. amm..; 1.38.è evidente, quindi, che anche la dott.ssa Bruno ha agito aLL scopo di accontentare il PM SA e consentire la confisca dei 107 milioni di euro;
1.39.come già successe per la Ripartizione Beni Culturali di LZ che si riteneva obbligata a dichiarare il vincolo sulla Collezione RT in forza dal fatto "che il PM [dott. EC] aveva impartito direttive ai fini della confisca dei beni stessi", lo stesso sta succedendo ora con la dott.ssa Bruno che, in forza di direttive volte alla confisca della Collezione impartite, questa volta, dal PM SA, si sente autorizzata a violare il giudicato del Tar pur di accontentare il PM>>. Riassunta l'intera vicenda, lo RB conclude sostenendo che: a) il rifiuto del Tribunale di LZ di ottemperare alla sentenza del TRGA di LZ al fine di poter confiscare in favore della Provincia, ovvero di una qualche Soprintendenza, i 107 milioni della Collezione RT;
b) il comportamento "indecoroso" della Procura della Repubblica di LZ, che con ogni mezzo opera ai fini della confisca;
c) la "capacità persuasiva" di tale Ufficio requirente che ha sviato il potere discrezionale amministrativo della Ripartizione Beni culturali di LZ e sta tentando di sviare queLL della Soprintendenza di Verona, costituiscono grave pregiudizio ambientale al diritto di difesa da una accusa infamante fondata su presunzioni, falsamente sostenute omettendo di ottemperare al giudicato amministrativo>>.
2.Il difensore del ricorrente ha trasmesso una memoria difensiva con cui ha chiesto anche il rinvio dell'odierna udienza. 5 Dopo aver riassunto i termini della questione (in termini analoghi a quanto più analiticamente riportato nel ricorso iniziale), il difensore evidenzia quanto segue:
2.1.le deduzioni deLL UL non sono mere illazioni, ma fatti provati dai 35 documenti allegati all'istanza di rimessione;
2.2.non è ragionevole sostenere che nella vicenda non sono interessati gli Uffici ma singoli magistrati e ciò perché:
2.2.1.il primo PM era stato costretto ad astenersi per le ragioni già indicate;
2.2.2.il secondo ha proseguito sulla stessa strada;
2.2.3.il primo Giudice aveva inutilmente tentato di far guadagnare alla Provincia Autonoma di LZ i 107 milioni di euro della Collezione RT;
2.2.4.il secondo Giudice ha fatto (e fa) tutto queLL che gli chiede il PM e rigetta tutte le eccezioni difensive, facendo capire che intende condannare gli imputati a prescindere dalla fondatezza delle questioni sollevate;
2.3.non è pertanto ragionevole sostenere che il pregiudizio sia solo processuale e non ambientale perché il ricorso vittorioso al TRGA ha evidenziato il tentativo di far guadagnare illegittimamente 107 milioni alla Provincia al quale hanno partecipato l'Amministrazione, l'Avvocatura, la Giunta Provinciale e tutti gli organoi istituzionali di LZ;
2.4.la fittizia (e abnorme) valutazione della Collezione RT costituisce insuperabile pregiudizio della serenità di giudizio del Tribunale di LZ, constatata dapprima la frenetica attività di tutti gli organi istituzionali della Provincia Autonoma nel tentativo di impossessarsi della Collezione, quindi l'inconcepibile azione della Soprintendenza di Verona che ha chiesto al TAR i documenti atti a contraddire lo stesso giudicato amministrativo, in ciò stimolata dalla Procura di LZ.
2.5. La richiesta di rinvio dell'odierna udienza si fonda sulla circostanza che nelle more è intervenuta la legge 4 agosto 2017, n. 124 che ha modificato l'art. 65, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 42 del 2004, introducendo una soglia di valore della cosa di interesse culturale (€ 13.500,00) al di sotto della quale non è necessario ottenere l'attestato di libera circolazione. Si tratta di modifica che incide sulla struttura del reato e che, pertanto, è applicabile retroattivamente ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. Poiché nel caso di specie la Collezione era stata inizialmente venduta dalle Autorità ED (ancorché senza assegnazione) ad un valore certamente più basso, ne consegue che il fatto non è più previsto come reato. Tuttavia, poiché non è possibile dare attuazione al modificato art. 65, comma 4, d.lgs. n 42 del 2004 fino a quando non sarà adottato il decreto attuativo previsto dall'art. 1, comma 176, legge n. 124 del 2017, è necessario posticipare la discussione dell'odierna udienza ad altra data. 6 CONSIDERATO IN DIRITTO 3.Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
4.E' necessario premettere che identico ricorso è stato trasmesso, fascicolato ed iscritto al n. 46566/2017 RG di questa Corte, sicché all'odierna udienza è stato riunito a queLL in epigrafe indicato. Inoltre, non può essere accolta la richiesta di rinvio dell'udienza perché fondata su ragioni di merito della prospettazione accusatoria che sono del tutto estranee alle ragioni dell'invocata remissione come codificate dall'art. 45 cod. proc. pen.
5. Nel merito, come detto, il ricorso è manifestamente infondato.
5.1.Lo spostamento del processo ad altra sede costituisce presidio di garanzia della terzietà del giudice (sotto il profilo della imparzialità del suo giudizio), della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo (pubblico ministero, difensore, imputato, testi, periti e simili, secondo Cass. Sez. 1, n. 5723 del 1994) e della inviolabilità del diritto di difesa (Cass. Sez. 1, n. 926 del 1990; Cass. Sez. 1, n. 3402 del 1994; Corte cost., sent. n. 168 del 2006) quando possano essere pregiudicate da motivi che non riguardano il giudice come persona fisica (provvedendo in tal senso l'istituto dell'incompatibilità e i rimedi dell'astensione e della ricusazione) ma l'intero ufficio giudiziario al quale appartiene (Cass. Sez. 1, n. 5682 del 1997).
5.2.E' strumento processuale che tutela l'imparzialità e la serenità del giudizio sul piano oggettivo, preservandolo dal rischio concreto, effettivo, non opinabile e di incontrovertibile attualità di essere inquinato da fattori esterni all'ufficio giudiziario chiamato a svolgere la sua funzione giurisdizionale (Cass. Sez. 1, n. 52976 del 2014); la sua applicazione è saldamente ancorata ai presupposti di fatto che possono menomare tale serenità, la cui espressa previsione esclude ogni possibile applicazione discrezionale. Per questa ragione, questa Corte ha sin da subito dichiarato manifestamente infondata, in relazione all'art. 25, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 7 novembre 2002 n. 248, in tema di rimessione per legittimo sospetto, in quanto la rilevanza di quest'ultimo ai fini della "translatio iudicii" è subordinata alla sua derivazione, come effetto, da gravi situazioni locali idonee a pregiudicare oggettivamente e concretamente l'imparzialità del giudice, circostanza, quest'ultima, che esclude la possibilità di uno spostamento della competenza per territorio affidato alla mera discrezionalità della Corte di cassazione (Cass. Sez. U, n. 13687 del 2003). 7 카 5.3.Come ha ben spiegato la Corte costituzionale, siffatto eccezionale presidio a garanzia della serenità ed imparzialità del giudizio e, quindi, in ultima analisi, deLL stesso valore del "giusto processo" - è, da sempre, previsto soltanto per processo penale, giacché a garantire le parti dai rischi della non imparzialità e terzietà del giudice soccorrono, nelle altre sedi giurisdizionali, i diversi istituti della astensione e della ricusazione. Questa indubbia peculiarità si fonda sulla constatazione che soltanto il processo penale è, per sua natura, idoneo a suscitare gravi emozioni e perturbamenti, specie nel luogo in cui esso si celebra. Tali turbamenti sia che rilevino sul piano dell'ordine pubblico - processuale, sia che attengano al diverso profilo della serenità del giudizio - sono comunque riconducibili all'intervento di "elementi esterni". Questi ultimi - come ha più volte sottolineato la giurisprudenza di legittimità - più che incidere direttamente sul valore della imparzialità e terzietà del giudice investito della cognizione della regiudicanda (il "sospetto" di condizionamento non riguarda, infatti, il singolo giudice, ma l'intero ufficio giudiziario), finiscono per coinvolgere la stessa possibilità di celebrare un "giusto processo". Le gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del processo, di cui è menzione nell'art. 45 cod. proc. pen., non possono, pertanto, che fondarsi e riflettersi su queLL che è il naturale oggetto del processo penale: vale a dire, una specifica accusa mossa nei confronti di un determinato imputato;
quindi, un contesto ambientale che genera una turbativa a favore o contro l'accusa o, reciprocamente, a favore o contro l'imputato (...) È ben vero, infatti - come la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni sottolineato - che la locuzione "giudice naturale” «non ha nell'art. 25 [Cost.] un significato proprio e distinto, e deriva per forza di tradizione da norme analoghe di precedenti Costituzioni, nulla in realtà aggiungendo al concetto di "giudice precostituito per legge"» (v., ad es., sentenza n. 88 del 1962 e ordinanza n. 100 del 1984); ma deve riconoscersi che il predicato della "naturalità" assume nel processo penale un carattere del tutto particolare, in ragione della "fisiologica" aLLcazione di quel processo nel locus commissi delicti. Qualsiasi istituto processuale, quindi, che producesse come la rimessione l'effetto di "distrarre" il processo dalla sua sede, inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto per il processo penale;
giacché la celebrazione di quel processo in "quel" luogo, risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella più che tradizionale per la quale il - - diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati.>> (Corte cost.le, sentenza n. 106/2006).
5.4.L'istituto ha dunque carattere eccezionale poiché implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii".
5.5.Ne consegue che: a) per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo;
b) i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa. Pertanto, ai fini della rimessione del processo, i provvedimenti e i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza a condizione che siano l'effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della mancanza di imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo, così come anche gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, quando censurabili, possono costituire presupposto per la rimessione del processo a norma degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero abbiano dato causa a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo (Cass. Sez. U, n. 13687 del 2003; di qui la già citata declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 cod. proc. pen.).
5.6.Tanto premesso, appare evidente, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e per le ragioni di seguito indicate, che in nessun modo i fatti dedotti dal ricorrente a sostegno della propria istanza di rimessione legittimano la deroga alla competenza territoriale del giudice naturale precostituito per legge.
5.7.Ed infatti:
5.7.1.l'azione penale è stata esercitata a Verona (e non a LZ), sede del primo Ufficio giudiziario requirente che, secondo lo stesso ricorrente, avrebbe iniziato e proseguito l'opera di recupero a tutti i costi della Collezione RT, assecondando in modo ostinato le indagini costruite a tavolino da due pubblici ufficiali veronesi e affidate, su richiesta di uno di essi (il m.LL CC ON), ad un PM evidentemente compiacente;
5.7.2.quando il giudice dinanzi al quale è stata esercitata l'azione penale dichiara la propria incompetenza per territorio, il PM al quale gli atti vengono trasmessi è obbligato ad esercitare l'azione penale in virtù del principio di irretrattabilità dell'azione, per cui non deve emettere nuovo avviso di conclusioni delle indagini preliminari, a meno che vengano svolte ulteriori indagini o vengano contestati altri reati o circostanze aggravanti diverse (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 9 20765 del 08/04/2010, Solimine, Rv. 247609, secondo cui la trasmissione degli atti ad altro ufficio del Pubblico Ministero, conseguente ad una decisione del giudice dichiarativa d'incompetenza territoriale, non impone la rinnovazione della notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, se già ritualmente effettuata dal P.M. precedente;
Sez. 6, n. 8998 del 31/01/2007, Del Prete, Rv. 236074; Sez. 2, n. 18101 del 29/01/2003, Catania, Rv. 224681);
5.7.3.il Collegio non condivide il principio, pure affermato da altra Sezione di questa Corte, secondo il quale, dopo la sentenza dichiarativa di incompetenza da parte del tribunale e la conseguente trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice ritenuto competente, lo stesso P.M. può liberamente determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale, potendo formulare anche una richiesta di archiviazione del procedimento (Sez. 2, n. 36186 del 06/07/2017, Landi, Rv. 270649 che ha affermato che le sentenze della Corte costituzionale n. 70 e 76 del 1993, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'originaria previsione dell'art. 23 cod. proc. pen. della trasmissione degli atti al P.M. e non direttamente al giudice cui viene attribuita la competenza, hanno comportato una deroga al principio di irretrattabilità dell'azione penale, parificando la disciplina normativa a quella prevista dall'art. 22, comma terzo, cod. proc. pen. relativa alla dichiarazione di incompetenza del giudice per le indagini preliminari;
neLL stesso senso Sez. 6, n. 7681 del 14/01/2004, Pierotti, Rv. 229830);
5.7.4.la trasmissione degli atti al giudice competente per territorio anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo viola l'art. 24 della Costituzione in quanto l'imputato non viene posto in condizione di esercitare nell'udienza preliminare le facoltà connesse al proprio diritto di difesa, né accedere al rito abbreviato davanti al giudice naturale, sicché in caso di citazione diretta a giudizio per reati per i quali l'udienza preliminare non è prevista, la trasmissione degli atti direttamente al giudice "ad quem" non pregiudica in alcun modo i diritti dell'imputato;
5.7.5.in ogni caso, non conta stabilire, ai fini della odierna decisione, la correttezza dell'uno o dell'altro indirizzo;
quel che rileva è che il PM di LZ, esercitando l'azione penale dinanzi al giudice territorialmente competente, non ha tenuto un comportamento processuale abnorme o tale da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice;
5.7.6.il primo PM di LZ, inoltre, si è astenuto dal sostenere l'accusa in giudizio, con ciò dando prova di correttezza (e serenità) istituzionale;
5.7.7.a meno di ritenere che si sia trattato di un escamotage per consentire al collega subentrante di proseguire la strategia accusatoria del primo requirente (ipotesi del tutto priva di fondamento), è evidente che il comportamento del PM subentrante, conforme all'indirizzo assunto dall'Ufficio, non è affatto eclatante, 10 abnorme o sicuramente sintomatico della mancanza di imparzialità dell'ufficio requirente di LZ e della sua intenzione di condizionare il giudice e le parti del processo (anche perché lo stesso ricorrente deduce che il PM - evidentemente togato - è rimasto sistematicamente assente nel processo);
5.7.8.il giudice del dibattimento, peraltro diverso da queLL che lo aveva iniziato, ha esercitato le sue prerogative processuali in modo coerente al suo Ufficio, non essendo sintomatica di alcunché la sua condotta estrinsecata attraverso l'adozione di provvedimenti orali riguardanti l'assunzione della prova ed oggettivamente impugnabili (cfr., sui termini e limiti della impugnabilità di tali provvedimenti, Sez. 4, n. 1022 del 10/12/2015, Vitale, Rv. 265737; Sez. 6, n. 909 del 18/11/1999, Spera, Rv. 216626);
5.7.9.né è pensabile che il giudice del dibattimento debba esercitare le sue prerogative di cui all'art. 499, comma 6, cod. proc. pen., circa la pertinenza e rilevanza delle domande poste al testimone (che certamente comportano la necessità di comprendere quale sia lo scopo perseguito dall'esaminante e le circostanze che intenda far emergere), ogni volta aLLntanando il testimone;
5.7.10.sotto altro profilo, ove si ritenga che il giudice abbia indebitamente anticipato il suo convincimento, lo strumento processuale più acconcio è costituito dalla ricusazione, non dalla rimessione, non senza considerare, però, che l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonchè quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067);
5.7.11.del resto, la fisiologica e necessaria valutazione di manifesta superfluità o irrilevanza delle prove (artt. 190, comma 1, 495, comma 1, cod. proc. pen.) e di pertinenza delle domande (art. 499, comma 6, cod. proc. pen.), esclude la natura indebita dell'anticipazione del proprio convincimento sulla regiudicanda, e certamente non è causa di incompatibilità nemmeno ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen.; 5.7.12.le iniziative amministrative poste in essere al fine di imporre il vincolo sulla Collezione RT non hanno alcuna rilevanza ai fini del decidere, posto che reato di esportazione di cose di interesse culturale prescinde dall'esistenza del vincolo stesso (e si tratta, in ogni caso, di attività che denotano l'interesse della pubblica amministrazione verso un bene, a torto o a ragione, ritenuto di proprietà deLL Stato). 11 5.8.In una valutazione unitaria e complessiva dei fatti, dunque, dovrebbe ipotizzarsi una cospirazione tra più uffici pubblici volta a condizionare, dall'esterno, l'operato del giudice di LZ (il quale, però, potrebbe essere contraddittoriamente anch'egli parte di tale meccanismo, alla luce delle deduzioni difensive che sembrano quasi suggerire tale evenienza); ipotesi che non ha alcun riscontro e si fonda su circostanze irrilevanti, neutre e niente affatto significative ai fini dell'invocato trasferimento del processo in corso ad altro ufficio giudiziario, secondo i rigidi canoni previsti dall'art. 45 cod. proc. pen., come interpretato da questa Corte e dal Giudice delle leggi.
5.9.Di certo, l'ostinazione e la pervicacia con cui il pubblico ministero o un qualsiasi ufficio pubblico persegue gli obiettivi rientranti nelle proprie attribuzioni non legittima di per sé il sospetto che venga pregiudicata la serenità di giudizio e la libertà morale delle persone che prendono parte al processo penale.
5.10.Del resto, la posizione processuale del titolare dell'azione penale comporta la fisiologica "parzialità" della posizione del pubblico ministero il quale è naturalmente ispirato, nei suoi comportamenti processuali, dal "pregiudizio" derivante dalla pre-conoscenza delle fonti di prova, rispetto al giudice, e dal suo convincimento sulla bontà della pretesa penale azionata dal proprio Ufficio. Ed è altrettanto normale che egli si adoperi con ogni mezzo, anche interloquendo con le pubbliche amministrazioni competenti, per assicurare al processo le cose che, a torto o a ragione, ritiene costituiscano corpo del reato o debbano comunque essere confiscate. Non v'è alcuna patologia nei comportamenti tenuti dal pubblico ministero nel caso di specie a meno di non ritenere, come detto, l'esistenza di un complotto ordito addirittura dal PM veronese per condizionare, attraverso i colleghi di altro distretto, il giudice di LZ.
6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00. 12
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18/12/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Savani Aldo Aceto The ye Mols. Acel DEPOSITATA IN CANCELLENMA 29 MAG 2018 L C. ELLIERE Luana Martani 13