Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 2
È ammissibile l'istanza di rimessione del processo notificata alle parti senza gli allegati su cui essa si fonda quando tale documentazione sia sostanzialmente illustrativa di circostanze già ampiamente ed autonomamente desumibili dall'istanza medesima, poiché in tal caso non è limitata la possibilità per le altre parti di controdedurre compiutamente in ordine alla sussistenza di una situazione effettiva, e non meramente opinata, idonea a fuorviare la correttezza e la serenità del giudizio.
La grave situazione locale idonea a configurare cause di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato una richiesta di rimessione del processo fondata sulla presenza di contrapposte iniziative e prese di posizione assunte da una parte della cittadinanza del luogo del giudizio in ordine a provvedimenti giudiziari adottati in epoca precedente all'esercizio dell'azione penale ed ormai superati in molti dei loro effetti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2014, n. 52976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52976 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/10/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2773
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 26434/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IV F.I.R.E. S.P.A.;
IV FORNI ELETTRICI S.P.A.;
IV NICOLA N. IL 16/06/1958;
IV FABIO ARTURO N. IL 20/07/1954;
AN RU N. IL 26/04/1947;
GR GI N. IL 21/05/1955;
DI IVAN N. IL 14/04/1969;
D'ALÒ SALVATORE N. IL 12/09/1959;
DE FELICE SALVATORE N. IL 02/02/1964;
LL ANGELO N. IL 05/06/1968;
BUFFO ADOLFO N. IL 13/02/1956;
LEGNANI LANFRANCO N. IL 10/11/1939;
ROMEO CATERINA VITTORIA N. IL 19/05/1951;
TE EP N. IL 04/05/1943;
IN GIROLAMO N. IL 29/07/1946;
avverso il provvedimento n. 5488/2010 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del 18/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv. COPPI F., "IV FIRE" e "IV FORNI", PADOVANI T., per GR e BUFFO anche in sostituzione dell'Avv. PETRONE SORRI C., per RI NI, TT L., sost. SGUBBI per ILVA S.P.A. e in proprio LEGNANI AN,ROMEO NA IA;
OL C., per "IV F.I.R.E. S.P.A." e "IV FORNI ELETTRICI S.P.A." FA A., e AR F., per IV LA, IN G. e IO N. G. per IV BI UR, DE LU M. per AN B. che hanno tutti chiesto l'accoglimento della richiesta;
Uditi gli Avv.ti CENTONZE F., per LL NG e DI VA, ED Boy per DI VA, D'LO AL per CH F. per AZ TE, ZA G. D. per IN OL, IN A., per HI OL che hanno chiesto anch'essi l'accoglimento della richiesta di rimissione;
Uditi gli avvocati IN A., della avvocatura generale dello stato per il ministero dell'ambiente e della sanità, Avvocato TORZELLA S., per le parti offese RO A., RO V., RO IA, PI NI, UA CO, PE EP, CO F. per la parte offesa "SRL IL FARO" che hanno chiesto tutti il rigetto dell'istanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 5 giugno 2014 i difensori e procuratori speciali di "IV Fi.R.E. s.p.a.", "IV Forni Elettrici s.p.a", IV LA, IV BI UR, NT RU, OS GI, MA VA, D'AL AL, De CE AL, AV NG, FF LF, AN AN, ME NA IA, SA PP, HI OL, tutti imputati nel processo penale per il quale è stata fissata il 19 giugno 2014 udienza preliminare dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di TO, formulavano richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 c.p.p., e, per l'effetto, sollecitavano l'attribuzione della competenza alla celebrazione del processo all'Autorità giudiziaria di Potenza piuttosto che a quella di TO.
2. Preliminarmente i difensori illustravano il significato dell'istanza, tesa alla tutela del processo nella sua valenza istituzionale, ispirata alla volontà di difendersi nell'ambito dello stesso e priva di sottese finalità delegittimanti, nonché i relativi presupposti e la metodologia adottata. Ripercorrevano, inoltre, la fisionomia dell'istituto della rimessione anche alla luce della sentenza n. 13687/2013 delle Sezioni Unite e delle pronunzie della Corte Costituzionale.
3. In tale ottica evidenziavano che l'istanza accede alla nozione di legittimo sospetto - da contenere entro confini strettamente radicati all'eziologia di una situazione locale grave, estranea al processo penale e non altrimenti eliminabile -che possa incidere sulla imparzialità del giudice, intesa come neutralità rispetto all'esito del processo e si manifesti in termini di concretezza. Evidenziavano, pertanto, che il legittimo sospetto può, quindi, discendere soltanto da ragioni contingenti, empiricamente verificabili ed estranee al processo, non dominabili dagli organi giudiziari e giurisdizionali (dei quali quindi non varrebbe domandare, uti singuli, l'astensione o una diversa composizione), che si alimentino in quella medesima realtà locale ove il processo s'incardina nel rispetto delle regole dettate dall'art. 8 c.p.. La deroga eccezionale alle disposizioni in tema di competenza territoriale - del tutto estranee alla patologia processuale - si giustifica se la situazione locale è effettivamente grave, non è altrimenti eliminabile, se è prevedibile un'eccezionale sensibilità all'epilogo processuale e se, in virtù di tale situazione, il processo diventa uno strumento di risposta ad aspettative repressive endemiche nell'intero tessuto sociale, stratificatesi per lungo tempo e se il processo diviene una variabile decisiva del futuro dell'intera comunità locale.
Ad avviso dei richiedenti tale presupposto ricorreva per le seguenti ragioni.
L'esistenza e l'esercizio del polo siderurgico "Ilva" di TO ha determinato un'interazione costante, inesauribile, non eliminabile, della suddetta realtà industriale e della sua immagine con il territorio, inteso in senso ambientale, urbanistico, sociale, occupazionale, sindacale, economico, politico, istituzionale, amministrativo e mediatico. Tale situazione è sfociata ed è destinata in futuro a tradursi sempre più in aspettative endemiche nel tessuto sociale locale sull'esito del processo, costretto, indipendentemente dalla volontà dei singoli attori processuali e degli uffici giudiziari complessivamente intesi, entro la fisionomia di un giudizio atteso da lungo tempo e forse irripetibile sul passato e sul futuro dello stabilimento a ciclo continuo più grande d'Europa e, quindi, sul passato e sulle sorti future della città di TO e della realtà territoriale connessa. L'eccezionalità della situazione risiede non solo e non tanto nella peculiarità degli epifenomeni, quanto nella conoscibile interazione di variabili storielle, sociali ed economiche, che costituiscono, esse per prime, l'eccezione. Si radica nella mutata consapevolezza del tessuto sociale, ossia nell'endemico pensiero che una realtà industriale e socioeconomica siffatta oggi non verrebbe ex novo concepita, costruita, voluta nel medesimo contesto e con le medesime dimensioni e che, nondimeno, oggi essa sussiste e permane, condizionando il territorio in ogni suo profilo. Il processo rappresenta la parte costitutiva affiorante di un più complesso e non dominabile processo storico, teso alla radicale riconfigurazione dell'assetto socio- economico del territorio.
Tale complessità determina la perfetta corrispondenza tra gli elementi costitutivi della situazione extraprocessuale da un lato e la relativa forza condizionante sul processo dall'altro. Alla stratificazione storica del rapporto tra stabilimento e territorio corrisponde l'aspettativa repressiva del tessuto sociale e, dunque, il valore simbolico del processo. Alla pervasività delle conseguenze socio economiche, occupazionali, politiche corrisponde l'endemicità e la condivisione locale di una precondizione psicologica e collettiva cui il processo territorialmente radicato non potrebbe sfuggire.
Alla permanenza e inesauribilità del fenomeno corrisponde l'attualità delle aspettative verso le potenzialità lato sensu inibitorie o risolutrici del processo penale, laddove le istituzioni centrali o locali non hanno saputo o voluto giungere. Al radicamento territoriale del processo corrisponde, infine, la sua esposizione al fenomeno ambientale.
4.A dimostrazione dell'attualità e della potenza condizionante di tale situazione locale la difesa citava i seguenti fatti:
a) le iniziative assunte dalla cittadinanza, preoccupata principalmente della tutela della salute da fenomeni di inquinamento industriale, rispetto ad avvenimenti incidentali ed episodici, pur se confinati all'interno dello stabilimento "Ilva", ed espressive della volontà di spegnimento dell'area a caldo;
b) le preoccupazioni manifestate dai genitori per la salute dei figli;
c) la percezione di tale complessa realtà da parte dei bambini, oggetto di costante tematizzazione;
d) la reciproca coesione della popolazione residente e dei medici presenti sul territorio nelle manifestazioni di solidarietà verso la magistratura tarantina e nelle speculari manifestazioni di ostilità verso gli strumenti normativi e amministrativi di matrice ministeriale, parlamentare, regionale che pongono in forse la dismissione definitiva dello stabilimento;
e) le reazioni dei medici sia uti singuli che come Ordine professionale alle conclusioni rassegnate dai periti in sede d'incidente probatorio e al rinnovo dell'autorizzazione ambientale integrata, nonché le manifestazioni di solidarietà espresse alla Magistratura nella condivisione dei provvedimenti da essa adottati a tutela della salute dei cittadini, aspetti tutti ritenuti indicativi della cristallizzazione delle pre-comprensioni e dei pre-giudizi dell'intero tessuto sociale radicato sul territorio;
f) le manifestazioni del mondo del lavoro, diviso tra le preoccupazioni per la salute, in caso di prosecuzione dell'attività, e quelle per la potenziale dispersione dell'occupazione, anch'esse significative dell'assorbente e totalizzante rapporto del territorio con il polo siderurgico di TO.
Tra le principali reazioni agli eventi processuali e istituzionali la difesa dei richiedenti citava i seguenti episodi:
a) la lettera indirizzata da un movimento ambientalista ai periti nominati del giudice per le indagini preliminari prima del deposito dell'elaborato, ritenuta espressiva di una stratificata e localmente diffusa istanza repressiva e inibitoria, avuto riguardo al contenuto della missiva, concernente questioni estranee ai quesiti posti;
b) le iniziative dei movimenti ambientalisti dopo il deposito della relazione peritale e l'auspicio da essi espresso di un sequestro cautelare degli impianti;
c) le plurime e contrapposte manifestazioni svoltesi il 30 marzo 2012 in occasione dell'audizione dei periti: quella di circa settemila dipendenti dell'"Ilva", che auspicavano soluzioni processuali che non conducessero alla chiusura dello stabilimento, e quella di alcune centinaia di studenti che invocavano, invece, un intervento repressivo e inibitorio;
d) le lettere dei dipendenti dell'"Ilva" inviate alle più alte cariche dello Stato e al Presidente della Regione Puglia, evidenzianti la preoccupazione che eventuali provvedimenti cautelari relativi all'area a caldo potessero compromettere l'intera capacità produttiva dello stabilimento con conseguenti ricadute sull'intera realtà economica e sociale tarantina e immediati riflessi occupazionali estesi all'indotto;
e) la creazione in data 17 aprile 2012 (successiva alla definizione dell'incidente probatorio) di un tavolo istituzionale presso la Presidenza del Consiglio per affrontare i problemi economici, industriali e ambientali e la diffidenza provocata da tale iniziativa nella popolazione locale che la interpretava come una manovra per scongiurare l'imminente sequestro degli impianti (cfr. "Comitato donne per TO", in "TO - sera" del 18 luglio 2012;
f) i plurimi interventi normativi regionali in materia ambientale, riconducibili alla volontà di disciplinare l'esercizio del polo siderurgico in termini più restrittivi rispetto a quanto previsto da disposizioni nazionali e sovranazionali (L. n. 44 del 16 dicembre 2008; L. n. 3 del 28 febbraio 2011; L. n. 21 del 20 luglio 2012) e le conseguenti dure critiche mosse dall'associazionismo locale (ambientalisti tarantini, "A.I.L.", sezione di TO);
g) il ricorso al Tribunale penale internazionale promosso dal "Comitato TO UT (promotore del referendum sulla chiusura totale o parziale dell'"Ilva") per chiedere l'apertura di un'inchiesta nei confronti della classe dirigente tarantina, regionale e nazionale, in concorso con i vertici dell'"Ilva", per la violazione degli artt. 5, 6, 7 dello Statuto della Corte penale internazionale, per genocidio e crimini contro l'umanità in relazione all'inquinamento prodotto dallo stabilimento siderurgico e ai mancati controlli da parte delle istituzioni;
h) le massicce dimostrazioni minacciate a TO dai lavoratori dell'"Ilva" in caso di sequestro degli impianti e quelle svolte a Roma dagli ecologisti che auspicavano la chiusura immediata dello stabilimento;
i) l'incremento delle attività di controllo e protezione del palazzo di giustizia e dei Magistrati incaricati dell'inchiesta, pubblicizzate dalla stampa nell'imminenza dell'esecuzione del sequestro preventivo dell'area a caldo;
1) lo sciopero di cinquemila operai e i blocchi stradali prima dell'esecuzione del suddetto sequestro;
m) il rafforzamento degli organici di Polizia e Carabinieri nell'imminenza dell'esecuzione del citato provvedimento;
n) la critica vero le istituzioni e il plauso nei confronti della magistratura tarantina espresso dal "Fondo Antidiossina onlus" prima dell'esecuzione del sequestro;
o) le reazioni dei lavoratori all'adozione del sequestro e alla sua esecuzione;
p) i cortei dei lavoratori in coincidenza con la celebrazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame e le successive reazioni alla decisione adottata che, pur confermando il vincolo sull'area a caldo, disponeva, in luogo dello spegnimento immediato, il suo provvisorio mantenimento in vista d'interventi per il miglioramento delle prestazioni ambientali;
q) il contenuto dei provvedimenti emessi il 10 e 11 agosto 2012, in assenza di domanda cautelare, da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di TO e indirizzati ai custodi e amministratori dei beni sequestrati, provvedimenti in contrasto (in parte attuale e in parte potenziale) con il dispositivo dell'ordinanza del Tribunale del riesame (le cui motivazioni venivano depositate il 20 agosto 2012)
r) il provvedimento in data 28 agosto 2012 con il quale il Tribunale del riesame, decidendo sull'esecuzione della propria ordinanza, dichiarava inefficaci i decreti emessi dal giudice per le indagini preliminari il 10 e 11 agosto 2012, confermava quale amministratore e custode giudiziario il Dott. NT RU e disponeva che l'esecuzione del sequestro avvenisse a cura del pubblico ministero procedente e in conformità a quanto statuito;
s) gli scioperi e i blocchi stradali dei lavoratori - in larga misura residenti fuori del comune di TO - organizzati il 13 agosto 2012 contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari e le contestuali le manifestazioni a sostegno della magistratura tarantina e del giudice per le indagini preliminari svoltesi in pari data e il successivo 17 agosto con conseguente massiccio dispiegamento di forze dell'ordine;
t) il rigetto, in data 26 settembre 2012, da parte del giudice per le indagini preliminari, dell'istanza di esercizio a minimo regime per l'attuazione di un piano d'interventi, il contemporaneo sviluppo del procedimento amministrativo per il riesame dell'autorizzazione ambientale integrata e le conseguenti reazioni del territorio (manifestazione di dissenso, tra il 26 e il 27 settembre 2012, di circa venti dipendenti che salivano sulle torri dell'area a caldo, rimanendovi alcuni giorni, per manifestare il proprio dissenso;
sciopero in data 29 settembre 3012, di circa quattromila lavoratori);
u) provvedimento in data 5 ottobre 2012 con il quale i pubblici ministeri invitavano i custodi tecnici a dare corso all'immediata attuazione delle misure tecniche necessarie a interrompere ulteriori emissioni inquinanti e ordinavano al Dott. NT RU di adibire le necessarie maestranze a tale incombente, affinché operassero sotto la direzione dei custodi tecnici;
v) provvedimento in data 22-25 ottobre 2012, emesso a seguito di istanza di sospensione ex art. 666 c.p.p., comma 7, avanzata dalla Procura della Repubblica, con il quale il Tribunale del riesame revocava la nomina ad amministratore giudiziario del Dott. NT;
z) manifestazioni di cittadini svoltesi il 6, il 12 e il 13 ottobre 2012 a sostegno dell'azione della magistratura e per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli ipotizzati effetti dell'inquinamento prodotto dallo stabilimento siderurgico;
a1) pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2012, del decreto di riesame dell'autorizzazione ambientale integrata;
rigetto, in data 11 dicembre 2012, da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di TO, dell'istanza di restituzione dell'area a caldo (in funzione dell'applicazione della nuova autorizzazione); sequestro del prodotto finito e/o semilavorato, disposto il 22 novembre 2012 dal suddetto giudice per le indagini preliminari, per oltre un miliardo di euro;
pubblicazione del D.L. n. 207 del 2013 e rigetto delle istanze di applicazione delle nuove disposizioni in data 11 dicembre 2012 da parte del giudice per le indagini preliminari;
ricorso per conflitto di attribuzioni dinanzi alla Consulta, promosso il 31 dicembre 2012 dalla Procura della Repubblica di TO e questioni di legittimità costituzionale sollevate l'8 gennaio 2013 dal Tribunale di TO, in funzione di giudice dell'appello, e dal giudice per le indagini preliminari di TO il 21 gennaio 2013; ordine impartito il 14 febbraio 2013, da parte del giudice per le indagini preliminari di vendita del prodotto sequestrato, emesso dopo la sospensione di un giudizio d'appello cautelare a seguito di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e nuove manifestazioni di sostegno alla Magistratura e di critica alle Istituzioni centrali e locali, svoltesi a TO il 10 e il 15 dicembre 2012 su iniziativa della cittadinanza e il 7 aprile 2013 su impulso dei medici;
a2) sequestro, disposto dal giudice per le indagini preliminari, della somma di otto miliardi e cento milioni in danno di "IV FI:Re" e "IV Forni Elettrici", annullato senza rinvio dalla Corte di Cassazione;
a3) reazioni pubbliche e sui social network alla notizia della conclusione delle indagini, espressive del sostegno alla magistratura e del rifiuto di qualsiasi soluzione diversa dalla chiusura dello stabilimento "Ilva";
5. Al fine di dimostrare il grave condizionamento locale con pregiudizio per l'imparzialità degli uffici giudiziali tarantini venivano richiamati, altresì, i seguenti ulteriori fattori:
- le dichiarazioni pubbliche e le iniziative dei rappresentanti degli enti territoriali e delle autorità locali (tra cui l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco di TO nel febbraio 2012 dopo la lettera inviata dal Procuratore della Repubblica di TO al Comune, alla Provincia e alla Regione Puglia, ordinanza in seguito annullata dal T.A.R. Puglia;
indizione del referendum consultivo dell'aprile 2013 per la chiusura totale o parziale dello stabilimento;
programmi elettorali presentati dai candidati per le elezioni amministrative del maggio 2012, pochi mesi prima del sequestro preventivo dell'intera area a caldo), espressive del profondo coinvolgimento locale nelle vicende legate allo stabilimento "Ilva";
-le iniziative estraprocessuali assunte dai magistrati in servizio nel circondario del Tribunale di TO e nel distretto della Corte d'Appello di Lecce, quali: la lettera del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TO, indirizzata, il 25 febbraio 2012, ai rappresentanti degli Enti locali e della Regione Puglia, contenente l'espressa sollecitazione all'esercizio dei rispettivi "specifici poteri-doveri d'intervento in materia di tutela dell'ambiente e, soprattutto, di tutela della salute ed incolumità delle persone, da esercitare senza ritardi¯; l'introduzione adesiva del predetto Procuratore della Repubblica al libro pedagogico intitolato "Le sirene e il mostro d'acciaio" (TO 2007); le numerose interviste e dichiarazioni rilasciate dai magistrati, incluse le affermazioni del Presidente della Corte d'Appello di Lecce nei confronti dell'"Ilva" in occasione dei discorsi d'inaugurazione degli anni giudiziali 2009-2013, discorsi in cui l'"Ilva" veniva rappresentata come l'avversario forte, ma non invincibile da sconfiggere con la coesione della popolazione tarantina.
6.1 richiedenti osservavano che, in tale complessivo contesto, gli eventi endoprocessuali non svolgono un ruolo sintomatico diretto nell'individuazione della situazione locale, ma ne offrono una significativa conferma ex post nella misura in cui sia già positivamente provato un eccezionale coinvolgimento del territorio. Se da un lato l'operato degli uffici giudiziari non può mai essere considerato in se stesso quale situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo, esso tuttavia può confermare il giudizio complessivo sulla sussistenza di una grave situazione locale e manifestare altresì la valenza condizionante della situazione esogena concretamente dedotta, talvolta mostrando come il pericolo per la neutralità del giudice possa trasformarsi in evento compiuto. In questa prospettiva veniva richiamata la tensione finalistica (peraltro riconosciuta e dichiarata dai magistrati fuori dal processo) sottesa ai provvedimenti giudiziari adottati e la circolarità tra ciò che avveniva fuori del processo e le dinamiche interne al procedimento. Particolare rilievo veniva, in proposito, attribuito ai seguenti eventi processuali:
a) riconosciuta abnormità dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 28 agosto 2012 in precedenza richiamata (cfr. sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 25 ottobre 2012);
b) disapplicazione di fatto del provvedimento di riesame dell'autorizzazione ambientale integrata;
c) rigetto delle istanze tese a dare attuazione al D.L. n. 207 del 2012 convertito nella L. n. 231 del 2012, non giustificato dalle successive questioni di costituzionalità;
e) inammissibilità dei ricorsi proposti dai pubblici ministeri per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato dichiarata dalla Corte Costituzionale;
d) omessa restituzione del prodotto sequestrato (di valore rilevante), pur dopo la pubblicazione del dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 85 del 2013;
e) provvedimento di confisca per equivalente per un importo pari a otto miliardi e cento milioni di euro in danno del gruppo IV "a garanzia" delle bonifiche (e quindi del territorio), annullato, in quanto abnorme, dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 2659 del 20 dicembre 2013. La difesa dei ricorrenti sottolineava, inoltre, che in provincia di TO risiedono e sono radicati i magistrati, i quali hanno pubblicamente manifestato preoccupazioni per la salute di quanti vivono in quel territorio e hanno fatto specifico riferimento ai danni subiti dal tessuto sociale cittadino per contribuire all'economia nazionale.
7. Il 19 giugno 2014 il Procuratore della Repubblica di TO depositava una memoria difensiva con la quale, in via preliminare, deduceva l'inammissibilità della richiesta di rimessione, atteso che mancava l'attestazione dell'avvenuto deposito in cancelleria della richiesta di rimessione.
Agli atti del procedimento erano, infatti, presenti soltanto:
a) l'attestazione di conformità all'originale apposta dal cancelliere il 6 giugno 2014;
b) l'attestazione di conformità all'originale per uso notifica apposta, a tergo dell'ultimo foglio, il 7 giugno 2014 dall'ufficiale giudiziario;
c) l'attestazione, priva di data, sul primo foglio della riscossione dei diritti di cancelleria.
Nel merito argomentava che la richiesta era infondata la richiesta. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non possono costituire turbativa influente sul processo le campagne di stampa, locali o nazionali, ovvero libere manifestazioni di piazza
Le manifestazioni di piazza del marzo e del luglio 2012, citate dalla difesa come quelle contraddistinte dalla più alta partecipazione di persone, erano state organizzate in sostanziale avversione alle iniziative assunte dalla magistratura dapprima in sede di incidente probatorio e poi con l'esecuzione delle misure cautelari personali e reali.
Anche la stampa locale non aveva tenuto un atteggiamento univoco. Al referendum consultivo citato dalla difesa aveva partecipato non più del 20% dei residenti nel comune di TO.
Gli atti e i comportamenti del pubblico ministero non possono assumere rilievo ai fini della richiesta di rimessione. Il contenuto del discorso inaugurale dell'anno giudiziario tenuto dal Presidente Buffa (nel frattempo andato in pensione) non poteva assurgere ad elemento idoneo ad incidere sull'imparzialità degli organi giudicanti, considerati la sua funzione e il suo contenuto. Non potevano ritenersi espressioni di pregiudizio per la serenità del giudice le iniziative giudiziarie rientranti nella normale dialettica processuale, considerato anche che oggetto del processo erano specifici fatti-reato, circoscritti nel tempo e nello spazio, contestati a determinati imputati e non la scelta di mantenere o meno in funzione lo stabilimento "Ilva".
8. Il 29 settembre 2014 la difesa degli istanti depositava una memoria difensiva con la quale confutava alcuni dei rilievi mossi alla richiesta di rimessione dal Procuratore della Repubblica di TO mediante la nota illustrata al paragrafo che precede. In merito alla ritualità della notifica della richiesta di riesame rilevava che è agli atti del fascicolo di questa Corte la produzione datata 2 luglio 2014, effettuata dall'Avv. Albanese Egidio del foro di TO, sottoscrittore dell'istanza, comprensiva dei seguenti atti:
a) frontespizio della copia, trattenuta all'atto del deposito dell'originale presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di TO, recante la data del 5 giugno 2014;
b) copia della dichiarazione rilasciata il 7 giugno 2014 dall'ufficiale giudiziario della Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di TO - all'atto della richiesta di notifica;
c) copia autentica utilizzata dall'ufficiale giudiziaria ai fini delle attività di notifica, recante in calce le relazioni di notifica alle parti del processo ai sensi dell'art. 46 c.p.p., comma 1. Alla memoria difensiva venivano allegate le ricevute di ritorno delle raccomandate spedite dall'ufficiale giudiziario, concernenti le notifiche effettuate per posta.
Nel merito gli istanti confutavano i rilievi del Procuratore della Repubblica di TO, che, a loro avviso, non coinvolgono il paradigma metodologico coessenziale dell'istanza stessa, ossia la "relazione" tra i seguenti fattori conoscibili, individuati entro nuclei tematici molteplici e convergenti:
a) relazione oggettiva tra fattori storici, economici e sociali, tali da determinare un'irripetibile caratterizzazione del rapporto tra il processo penale e il territorio in cui esso è radicato;
b) nesso obiettivo tra i fattori sintomatici che manifestano il compimento attuale del turbamento esogeno, quale risultante non evitabile di fattori determinati;
c) relazione oggettiva tra il fenomeno locale esogeno e la sua conferma endoprocessuale - esaminata in via residuale e logicamente successiva - a sua volta consistente in una serie di relazioni finalistiche tra singoli eventi processuali. In tale contesto non apparivano pertinenti i richiami giurisprudenziali contenuti nella nota del Procuratore della Repubblica di TO.
Veniva, inoltre, contestata l'impostazione metodologica del ragionamento seguito dall'ufficio di Procura che sovrappone sintomi esogeni e conferme endoprocessuali e non coglie la demarcazione oggettiva tra comportamenti tenuti dai magistrati all'esterno e quelli autenticamente endoprocessuali. In costanza delle variabili esogene illustrate, la concatenazione finalistica tra gi episodi endoprocessuali si manifesta come tratto teleologia) per definizione alieno da ogni possibilità di dominio da parte del singolo Magistrato o dal singolo organo giudiziario o giurisdizionale. Non pertinenti erano ritenuti i riferimenti effettuati dal Procuratore della Repubblica alla irrilevanza delle ed. "campagne di stampa" e degli eventi di piazza, alla carenza di pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica, al mancato raggiungimento del quorum del referendum consultivo sulla chiusura totale o parziale dello stabilimento.
Le condotte dichiarative esterne dei magistrati assumevano rilievo per la loro convergenza nella veicolazione di precisi messaggi all'opinione pubblica tarantina e agli esponenti degli enti territoriali e locali.
Le patologie sostanziali o processuali riscontrate dalla Corte di Cassazione rilevavano non tanto in sè, quanto nella loro concatenazione finalistica e nella durezza delle conseguenze 9. Il difensore e procuratore speciale delle persone offese RN NG, RN VI, RN VI depositava, a sua volta, una memoria nella quale ripercorreva, anche alla luce delle decisioni di legittimità e della Corte Costituzionale, i presupposti applicativi della rimessione ex art. 45 c.p.p. che prevede come eccezionale e assolutamente residuale l'istituto che incide sulla naturalità del giudice caratterizza.
In via preliminare deduceva l'inammissibilità della istanza di rimessione, per essere stata notificata alle parti soltanto la richiesta priva degli allegati su cui essa si fonda in palese violazione dell'art. 46 c.p.p., che non consente una distinzione tra domanda e documentazione a sostegno della stessa.
Confutava la correttezza metodologica del ragionamento degli istanti che pongono impropriamente al centro della loro richiesta l'identificazione tra la città di TO e la sua realtà industriale, dotata di una tale pervasività nel tessuto sociale da minare l'imparzialità e la serenità dei giudici.
Contestava la sussistenza degli elementi costitutivi della rimessione in base alle seguenti argomentazioni:
non ricorreva alcuna grave situazione locale, in quanto l'oggetto del processo non riguarda la sopravvivenza dello stabilimento in sè ne' la liceità dello stabilimento, bensì soltanto alcune condotte realizzate durante l'attività d'impresa, la quale, in sè lecita, si sarebbe svolta in contrasto con le norme che la disciplinano. L'oggetto del processo, concerne i delitti di corruzione, concussione, abuso, e favoreggiamento e non riguarda la questione che ha dato luogo alle manifestazioni e alle prese di posizione illustrate nell'istanza di rimessione.
Le vicende relative ai sequestri attengono alla fase delle indagini orami conclusa della quale sono stati protagonisti magistrati diversi da quelli chiamati a giudicare il merito del processo. Lo stabilimento continua la sua attività produttiva in base all'A.I.A. riesaminata. Gli avvenimenti descritti risalgono a due anni fa e non sono più attuali, non sussiste alcun rapporto causale fra le polemiche sul futuro dello stabilimento e la penale responsabilità di chi ha gestito lo stabilimento per un certo periodo di tempo. Il concetto di imparzialità non va confuso con quello di irrilevanza del processo. Il giudice può sentire il peso del processo e tuttavia porre in equilibrio eventuali ragioni a favore o contro l'imputato. Le prese di posizione dell'opinione pubblica sono state di segno opposto, così come di contenuto diverso sono stati i vari provvedimenti adottati.
Il parametro della residenza dei magistrati può assumere rilievo ai fini di cui all'art. 11 c.p.p., ma non nell'ottica della rimessione del processo.
Irrilevanti sono i richiami alle condotte del giudice per le indagini preliminari , che ha ormai esaurito il suo ruolo, e ai comportamenti del Presidente della Corte d'Appello di Lecce (cessato dal servizio) che, nello svolgimento della relazione inaugurale dell'anno giudiziario, si è attenuto alla circolare del C.S.M. Da quest'ultima emerge che le relazioni dei Presidenti delle Corti d'Appello hanno non solo la funzione di rendiconto dell'attività svolta nel distretto, ma anche quella di individuazione dei temi da sottoporre al pubblico dibattito.
Con riferimento ai gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico che legittimano l'istanza di rimessione, non vanno confuse le attività di prevenzione con l'effettivo verificarsi di gravi disordini, il cui pericolo deve essere effettivo ed attuale. A riprova del clima di serenità osservava che nessuna manifestazione o disordine si era verificato in occasione del provvedimento di revoca della custodia cautelare in carcere, adottato dal giudice per le indagini preliminari il 28 giugno 2014.Ù La situazione descritta dagli istanti era del tutto sprovvista del carattere locale, attesa la rilevanza nazionale delle vicende legate all'"Ilva".
I provvedimenti erronei o anche patologici non possono assumere rilievo ai fini della rimessione del processo di per sè, ma solo in quanto indice della possibile parzialità di un intero ufficio giudiziario. Tale principio vale a maggior ragione nel caso in cui si discute soltanto di alcuni provvedimenti cautelari emessi da un solo giudice, il quale ha adottato moltissimi provvedimenti nel processo, confermati per la stragrande maggioranza. Di conseguenza, alcuni provvedimenti in ipotesi discutibili non possono costituire l'indice di un atteggiamento preconcetto del singolo giudice e, a maggior ragione, dell'intero ufficio giudiziario, tanto più che sono stati emessi provvedimenti anche favorevoli alla difesa. Le eccezioni di costituzionalità e il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevati dalla Magistratura tarantina costituiscono la fisiologica espressione della dialettica processuale, soprattutto in presenza di provvedimenti normativi che pongono nuove questioni interpretative
10. L'1 ottobre 2014 la difesa della s.p.a. "Ilva" depositava i seguenti atti:
ordinanza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di TO, in data 23 giugno 2014, con la quale veniva declinata la competenza ad adottare provvedimenti in tema di gestione e amministrazione, nonché di controllo circa le modalità di esercizio della facoltà d'uso dello stabilimento "Ilva";
ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 10 luglio 2014 con il quale veniva rigettata l'istanza difensiva volta ad ottenere l'autorizzazione a presenziare ad ogni accesso dei custodi giudiziali dello stabilimento;
verbali di accesso dei custodi dello stabilimento, incaricati dal giudice per le indagini preliminari, in data 3 e 18 luglio 2014:
quest'ultimo verbale evidenzia che il 10 luglio 2014 il giudice per le indagini preliminari aveva emesso un'ulteriore ordinanza di acquisizione di documentazione presso lo stabilimento "Ilva". OSSERVA IN DIRITTO
1.Inlievi formulati dal Procuratore della Repubblica di TO circa l'inammissibilità della richiesta di rimessione non sono fondati. Il loro esame impone una duplice premessa metodologica Un base all'art. 46 c.p.p., comma 1, la parte richiedente la rimessione ha l'onere di depositare la sua istanza, sottoscritta personalmente o da un suo procuratore speciale (art. 46 c.p.p., comma 2), insieme con i documenti che vi si riferiscono, nelle cancelleria del giudice e di notificala entro sette giorni alle altre parti. L'inosservanza delle suddette forme e dei termini è causa di inammissibilità della richiesta ai sensi dell'art. 46 c.p.p., comma 3. 1.2. Quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. c), la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente -accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. U., n. 42792 del 31 ottobre 2001).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'avv. Albanese Egidio del foro di TO, sottoscrittore dell'istanza, ha prodotto, in data 2 luglio 2014, i seguenti atti:
a) frontespizio della copia, trattenuta all'atto del deposito dell'originale presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di TO, recante la data del 5 giugno 2014;
b) copia della dichiarazione rilasciata il 7 giugno 2014 dall'ufficiale giudiziario della Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di TO - all'atto della richiesta di notifica;
c) copia autentica utilizzata dall'ufficiale giudiziaria ai fini delle attività di notifica, recante in calce le relazioni di notifica alle parti del processo ai sensi dell'art. 46 c.p.p., comma 1. Alla memoria difensiva depositata presso questa Corte il 29 settembre 2014 sono state allegate le ricevute di ritorno, medio tempore acquisiste, delle lettere raccomandate spedite dall'ufficiale giudiziario in relazione alle notifiche effettuate tramite posta. Dal complesso di questi atti si desume, quindi, che la richiesta di rimessione è stata depositata presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari il 5 giugno 2014 e che contestualmente il competente funzionario di cancelleria ha apposto l'attestazione di autenticità sul frontespizio della copia rilasciata al difensore richiedente.
Il 7 giugno 2014 l'ufficiale giudiziario ha apposto, sulla copia autenticata consegnatagli dal difensore, l'ulteriore attestazione di autenticità ad uso notifica, accompagnata dall'indicazione del versamento dei diritti per notifiche urgenti e la data (7 giugno 2014) della richiesta rivolta al suo Ufficio.
Sono state, quindi, pienamente osservate le formalità previste dall'art. 46 c.p.p., comma 1, considerato anche che le copie autentiche prodotte tengono luogo degli originali. Assumendo quale dies a quo la data del 5 giugno 2014, risultano altresì pienamente rispettati i termini di sette giorni per le notifiche alle altre parti, stabiliti a pena di inammissibilità dall'art. 46 c.p.p., comma 1. 2.Parimenti non fondati sono i rilievi di inammissibilità dedotti dal difensore delle parti offese RN NG, RN VI, RN VI.
L'art. 46 c.p.p., comma 1, laddove stabilisce che, insieme con la richiesta, siano depositati presso la cancelleria del giudice i documenti che si riferiscano ad essa, deve essere inteso nel senso che il complesso di questi atti deve offrire gli elementi contenutistici indispensabili ai fini della interlocuzione delle altre parti e della decisione della Corte di Cassazione in ordine alla sussistenza di una situazione effettiva - e non meramente opinata - idonea a fuorviare la correttezza e la serenità del giudizio. La documentazione che supporta la richiesta può assumere un autonomo rilievo solo nel caso in cui vada ad integrare profili non autonomamente desumibili dall'istanza di rimessione. Nel caso di specie, il contenuto estremamente analitico della domanda di rimessione e la puntuale illustrazione dei singoli elementi ivi indicati, idonei a consentire al pubblico ministero e alle parti offese di controdedurre (così come in concreto avvenuto), rendono la documentazione ad essa allegata meramente reiterativa di circostanze già ampiamente e autonomamente desumibili dalla richiesta, sicché eventuali carenze di allegazione all'atto del deposito in cancelleria devono considerarsi ininfluenti nella prospettiva di cui all'art. 46 c.p.p., commi 1 e 3.
3.Tanto premesso circa l'ammissibilità della richiesta di rimessione, il Collegio osserva che, nel merito, essa non è fondata. Nel dettare le regole sulla competenza, il legislatore tiene conto, in via prioritaria, dei principi costituzionali in tema di naturalità, precostituzione legale e imparzialità del giudice (art. 25 Cost., comma 1 e art. 111 Cost.). In tale cornice, la rimessione
è un istituto volto a correggere o ad eliminare situazioni processuali patologiche ("gravi motivi di ordine pubblico" e, soprattutto, "legittimo sospetto") che riguardano non già il singolo giudice persona fisica, ma l'ufficio giudiziario nel suo complesso e impongono, proprio a tutela dell'imparzialità del giudice, uno spostamento del processo allorquando si delineano peculiari situazioni perturbative del fisiologico rapporto tra l'ufficio medesimo e l'ambiente circostante. Il trasferimento del processo dalla sua sede naturale, sia pure come estrema ratio, deve essere disposto quando il clima esterno è idoneo ad incidere sul sereno svolgimento del processo, ponendo a rischio la correttezza della decisione. Nella rimessione vengono, quindi, in gioco due principi:
quello d'imparzialità del giudice e quello del giudice naturale. L'imparzialità, garantita attraverso la soggezione del giudice soltanto alla legge, è un principio informatore del sistema, una qualifica connaturata all'essere giudice. La legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nel novellare l'art. 111 Cost., ha riaffermato il valore irrinunciabile della terzietà e imparzialità del giudice -intesa come neutralità rispetto al risultato - quale precondizione di un giusto processo, in assenza della quale tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbero di concreto significato (Corte Cost., sent. 1 ottobre 1997, n. 306). Nella rimessione, tra il principio d'imparzialità e quello di naturalità del giudice prevale il primo, pur essendo incontestabile che il principio del giudice naturale impone la tassatività e la determinatezza delle ipotesi di rimessione per evitare ogni manipolazione - attraverso il mutamento del giudice - sull'esito del processo.
Si può, quindi, affermare che l'istituto della rimessione implica una deroga alla competenza territoriale, imposta dalla necessità di garantire un sereno svolgimento del processo, costituente, a sua volta, la precondizione per assicurare, almeno in astratto, l'affidabilità del suo esito.
4.Così inquadrato, l'istituto della rimessione ha natura eccezionale, attesa la sua natura derogatoria rispetto al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, a sua volta finalizzato ad assicurare non solo la prevedibilità del giudice, ma anche la non manipolabilità a posteriori della competenza (Sez. 1^, n. 1952 del 10 marzo 1997; Sez. 1^, n. 4462 del 20 settembre 1995; Sez. 1^, n. 740 del 7 febbraio 1995). L'eccezionalità si coglie tenendo conto del fatto che, in tanto con la rimessione si deroga alla competenza territoriale e, quindi, al principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto vi siano motivi ("gravi motivi di ordine pubblico, o "gravi situazioni locali") per sospettare il giudice di non essere imparziale: la non imparzialità (o il sospetto della non imparzialità) del giudice non può che essere eccezionale.
La natura eccezionale dell'istituto della rimessione è stata altresì messa in luce, anche nella vigenza del codice di rito abrogato, dalla giurisprudenza e dalla dottrina sotto un altro profilo, laddove è stato evidenziato che il giudice non imparziale o sospetto di non esserlo non è il giudice (o non è soltanto il giudice) del processo, ma è, per definizione, l'organo giudicante nel suo complesso e che i fattori inquinanti l'imparzialità debbono riverberarsi sull'intero ufficio giudiziario astrattamente considerato, non su singoli magistrati o su un singolo organo in cui si articoli l'ufficio giudiziario stesso (Sez. U., n. 13687 del 28 gennaio 2003, n. 13687; Sez. 1^, n. 1125 del 23 febbraio 1998; Sez. 1^, n. 5682 del 13 ottobre 1997; Sez. 1^, n. 1952 del 10 marzo 1997;
Sez. 1^, n. 848 del 25 febbraio 1993). Dal carattere eccezionale dell'istituto discende, come indefettibile corollario, l'interpretazione restrittiva delle norme che lo disciplinano e ciò proprio perché le stesse incidono in maniera significativa sulle regole attributive della competenza inerenti alla precostituzione del giudice naturale (art. 25 Cost.). L'evidente portata derogatoria assunta dall'istituto della rimessione di fronte al principio enunciato nell'art. 25 Cost., comma 1, postula, quindi, un approccio esegetico rigoroso, che impone di considerare tassative - e, dunque, soggette ad un criterio di stretta interpretazione - le fattispecie legittimanti il trasferimento del processo.
5. Nell'attuale versione normativa la "gravità della situazione locale" rappresenta l'imprescindibile requisito condizionante l'intero meccanismo derogatorio ai criteri di competenza territoriale che acquisisce valore prioritario, lasciando fuori ciò che è avvenuto nel processo.
Per "grave situazione locale" che può determinare la rimessione deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale e riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, connotato da tale abnormità e consistenza da dover essere ritenuto idoneo ad incidere in modo oggettivo e rilevante sulla serenità funzionale del giudice e destinato a costituire un concreto pericolo (Sez. U., n. 13687 del 28 gennaio 2003) per la imparzialità del giudice - inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito - e fonte di possibile pregiudizio alla libertà delle persone che partecipano al processo, sicché il turbamento non possa essere "altrimenti eliminabile" che tramite un provvedimento radicale, quale il trasferimento del processo. In tal senso i comportamenti del giudice ed i provvedimenti da questo assunti rilevano solo in quanto dipendano dalla situazione esterna ed assumano valore sintomatico di una mancanza di imparzialità dell'intero ufficio giudiziario.
L'art. 45 c.p.p., così come modificato dalla L. 7 novembre 2002, n. 248, art. 1, legge, attribuisce rilievo alle situazioni locali sotto tre profili alternativi;
pregiudizio per la libera determinazione delle persone che partecipano al processo;
pregiudizio per la sicurezza o l'incolumità pubblica;
motivi di legittimo sospetto. Il pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo consiste nel condizionamento che queste persone subiscono, in quanto soggetti passivi di vera e propria coartazione fisica o psichica che incide sulla loro libertà morale, imponendo una determinata scelta, quella della parzialità o della non serenità, precludendone altre di segno contrario. Il legittimo sospetto è, invece, costituito dal ragionevole dubbio che la gravità di un'obiettiva situazione locale giustifichi la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice - inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito - e possa portare quest'ultimo a non essere, comunque, imparziale o sereno, dovendosi intendere (come già in precedenza chiarito) per imparzialità la neutralità del giudice rispetto all'esito del processo. Va ulteriormente precisato che connotato del sospetto deve essere la "legittimità", così da ancorarne la ricorrenza solo in presenza di dati obiettivi e concreti che consentano di asserire il venir meno della imparzialità del giudice che, con la sua naturalità, assicura il "giudice giusto". I motivi di legittimo sospetto sono, pertanto, configurabili quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso questo come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito.
La nozione di "legittimo sospetto" è, quindi, più ampia rispetto alla formula "libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo", in quanto pone l'accento sull'effetto, cioè sul pericolo concreto che possano essere pregiudicate la imparzialità o la serenità, e non richiede che quell'effetto sia conseguenza della impossibilità per il giudice di essere imparziale per essere stato coartato fisicamente o psichicamente. Oggetto di tutela non è un'imparzialità imposta da un prestigio meramente "formale" riferito alla magistratura, occorrendo, al contrario, assicurare un'imparzialità sostanziale che può essere messa in pericolo, quando la pressione dell'ambiente sui giudici appare, ad un osservatore esterno, idonea a comprometterne la serenità della decisione.
Mere patologie interne al processo, ove non iscritte in un quadro ambientale connotato dalla presenza di una grave situazione locale autonomamente accertata, non possono legittimare l'eccezionale rimedio della rimessione del processo.
6. Valutata alla stregua dei principi e dei criteri di rigorosa interpretazione esegetica sinora illustrati, la richiesta di rimessione non è fondata.
6.1.Non sussiste, innanzitutto, il presupposto della "grave situazione locale".
L'istanza di rimessione muove da un'impropria correlazione logica tra la centralità dell'"Ilva" per la realtà economica e sociale di TO, la sua interazione con il territorio inteso in senso ampio e complesso, le vicende processuali interessanti le persone che hanno lavorato o collaborato con la stessa e la loro forza condizionante sul processo.
Tale premesse metodologica è viziata sotto plurimi profili. Innanzitutto essa introduce un inaccettabile automatismo, fondato su una logica meramente presuntiva, tra rilevanza di una specifica attività industriale in un determinato territorio e impossibilità di sereno svolgimento in quel contesto di processi concernenti fatti e persone che abbiano attinenza con tale attività. Alla stregua di questo ragionamento sarebbe a priori preclusa la possibilità di celebrazione, dinanzi al giudice naturale precostituito per legge, di processi che riguardino vicende correlate ad importanti realtà industriali, costituenti il principale, se non l'esclusivo, cespite per l'economia locale. Una conclusione del genere non trova alcun riferimento, ne' di tipo testuale ne' di ordine logico-sistematico nella legge processuale, caratterizzata da una rigida determinazione dei motivi dello spostamento del processo - pena il profilarsi di forti riserve sul piano del rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost. - e dalla conseguente natura eccezionale dell'istituto.
Accedendo alla tesi prospettata dai richiedenti, si arriverebbe alla conclusione paradossale che nessun processo relativo a realtà produttive importanti per la comunità e a fatti ad esse riconducibili potrebbe essere celebrato nel suo luogo naturale. In secondo luogo la richiesta muove dall'erronea considerazione che oggetto del processo siano le complessive vicende legate al mantenimento in funzione o meno dello stabilimento "Ilva" e, quindi, il futuro economico-sociale della città di TO e le ricadute delle possibili diverse scelte sulle prospettive occupazionali e sull'ambiente, piuttosto che specifici delitti (concussione, corruzione, abuso, favoreggiamento) contestati a singoli imputati in relazione alla gestione dell'attività d'impresa.
Infine, l'istanza confonde, sino a sovrapporli, due profili ben distinti: la nozione di "grave situazione locale", intesa come situazione radicata nell'ambiente circostante la sede giudiziaria e, per sua natura, destinata ad incidere in modo oggettivo e rilevante sul sereno funzionamento dell'ufficio giudiziario complessivamente inteso;
la complessità dei valori sottesi a questo processo (come ad altri) che il giudice deve attentamente analizzare e bilanciare nell'ambito di un'attività interpretativa rispettosa del quadro di riferimento costituzionale.
L'importanza di un processo derivante dalla novità, delicatezza e molteplicità delle questioni giuridiche e dalle aspettative sociali ad esso connesse non equivale automaticamente a pregiudizio per l'imparzialità del giudice. Come osservato da un'autorevole dottrina, la celebrazione di processi importanti comporta fisiologicamente "un certo dispendio psichico richiesto ai partecipanti" ad esso.
6.2.La situazione "ambientale" idonea a configurare la tipica fattispecie di rimessione ad altra sede ai sensi dell'art. 45 c.p.p., deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario. Nel caso in esame, gli accadimenti richiamati dai richiedenti a sostegno della loro domanda si riferiscono a non univoche prese di posizione assunte da una parte della cittadinanza con riguardo provvedimenti disposti nella fase delle indagini preliminari - e, quindi, in epoca antecedente all'esercizio dell'azione penale e all'instaurazione del processo tecnicamente inteso - e ormai superati non solo per la loro collocazione temporale, ma anche in molti dei loro effetti, tenuto conto anche dell'intervenuta autorizzazione ambientale integrata.
Sotto questo profilo non è fondato l'assunto dei richiedenti che ravvisano l'attualità della "grave situazione locale" nelle potenzialità lato sensu inibitorie o risolutrici del processo penale che, in assenza di altri tipi di intervento da parte delle istituzioni centrali o locali, è stato caricato dal tessuto sociale di aspettative repressive e, quindi, di un valore simbolico, attesa l'inscindibile compenetrazione storica tra stabilimento e territorio. È evidente, ancora una volta, il vizio dell'argomentazione che, muovendo da indimostrate inferenze totalizzanti, valorizza una logica presuntiva e dubita dell'imparzialità di un intero ufficio giudiziario non sulla base di fatti verificabili, ma di mere congetture che non trovano riscontro in circostanze obiettive. Non pertinenti, a tale proposito, appaiono i richiami effettuati dai richiedenti alle iniziative assunte dalla cittadinanza (le preoccupazioni dei genitori per la salute dei loro figli;
gli elaborati dei bambini, le opinioni espresse dai medici sia singolarmente che come ordine professionale, le manifestazioni degli ecologisti e dei lavoratori, gli scioperi, i cortei, i blocchi stradali, il ricorso alla Corte penale internazionale, indizione di referendum, iniziative politiche), ove si considerino le molteplicità dei punti di vista e la significativa divergenza delle opinioni espresse a sostegno, da un lato, della salute e della integrità dell'ambiente e, dall'altro, dell'occupazione e del mantenimento dei posti di lavoro. Non può, quindi, aversi una forza condizionante dell'ambiente esterno sul sereno e imparziale svolgimento della funzione giudiziaria, tale da legittimare, quale estrema ratio, una deroga alle regole in tema di competenza territoriale, in presenza di una dialettica sociale, rivelatrice, come nel caso in esame, di plurimi e contrapposti punti di vista, espressione a loro volta di esigenze di tutela di beni giuridici diversi quali, per un verso, il lavoro - garantito, secondo alcuni dal mantenimento in funzione dell'"Ilva" - e, per l'altro, la salubrità dell'ambiente - assicurata, secondo altri, dalla chiusura dello stabilimento.
Ritenere che la libera espressione del pensiero e l'adozione delle iniziative consentite dall'ordinamento per esprimerle, per sensibilizzare i competenti organi nazionali e locali e per stimolare la coscienza critica dell'opinione pubblica su una vicenda di rilievo nazionale costituiscano, in quanto tali, altrettante forme di condizionamento oggettivo e rilevante dell'esercizio sereno ed imparziale della funzione giudiziaria, idonee a giustificare lo spostamento della celebrazione di un processo dalla sede naturale, significa prospettare una lettura dell'art. 45 c.p.p., inconciliabile con il quadro di riferimento costituzionale (artt. 21, 17 e 40 Cost.) e alterare il fisiologico rapporto dialettico, insito in ogni democrazia evoluta, tra collettività, istituzioni, e funzione giudiziaria in un contesto socio-culturale sempre più connotato da esigenze di conoscenza e dall'accresciuta consapevolezza dei diritti del cittadino sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si sviluppa la sua personalità.
6.3.Non possono, del pari, assumere rilievo ai fini della rimessione (art. 45 c.p.p.) i plurimi interventi normativi per disciplinare l'esercizio del polo siderurgico, costituenti l'esercizio di precise competenze funzionali concorrenti e l'espressione - insieme con la promozione di sedi di concertazione nazionale - dell'impegno per cercare di fornire una soluzione organica a questioni che trascendono il mero ambito locale.
6.4. Ha un indubbio rilievo nazionale l'eccezionale rilevanza mediatica attribuita alla vicenda. La dimensione non locale bensì nazionale delle campagne di stampa e televisive riservate alla vicenda processuale incide su uno dei fondamentali presupposti dell'istituto della rimessione, ossia la "gravità della situazione locale", essendo indubbio che lo spazio attribuito anche dagli organi di informazione e dalle radiotelevisioni locali alle notizie sul processo costituisce il riflesso della più generale rilevanza attribuita a livello nazionale. Pertanto, anche l'ipotetico spostamento del processo in altre parti del territorio nazionale non eliminerebbe l'eccezionale clamore mediatico nazionale ne' l'interesse dell'opinione pubblica da esso alimentato, sicché ogni ufficio giudiziario verrebbe a trovarsi in una situazione di potenziale condizionamento (Sez. U., n. 28 gennaio 2003, n. 13687). Nè, d'altra, parte è in alcun modo comprovato che la massiccia campagna mediatica sviluppatasi su tutto il territorio nazionale abbia in alcun modo influito, menomandola, sul sereno ed imparziale esercizio delle funzione giudiziarie da parte dei magistrati di TO e abbia condizionato le loro scelte processuali o il contenuto dei provvedimenti di loro rispettiva competenza.
6.5.In assenza di una "grave situazione locale" idonea a turbare il sereno svolgimento del processo non meritano accoglimento, non trovando alcun concreto riferimento nelle emergenze processuali acquisite, le prospettazioni dei richiedenti, volte di fatto ad ottenere una non consentita rivisitazione critica delle scelte investigative adottate dall'ufficio di Procura, dei provvedimenti adottati dal giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale del riesame in tema di misure cautelari reali, a sollecitare una non consentita rilettura da parte della Corte di Cassazione delle risultanze processuali, delle diverse scansioni procedimentali, delle iniziative assunte (conflitti di attribuzione ed incidenti di costituzionalità), ad ottenere, in una sede diversa da quella propria, il controllo degli elementi posti dal giudice per le indagini preliminari a base delle ordinanze applicative dei provvedimenti di sequestro e degli altri ad essi correlati. Non è, quindi, in alcun modo comprovato che nel circondario di TO si sia determinata una situazione di tale natura e gravità da rendere inevitabile l'incidenza negativa sul sereno e corretto svolgimento del processo, tale da menomare l'imparzialità e la serenità funzionale dei giudici, da compromettere la retta amministrazione della giustizia, da pregiudicando oggettivamente l'imparzialità del giudizio e, infine, da coinvolgere l'ordine processuale, inteso come complesso di persone e di mezzi approntati dallo Stato per l'attuazione delle proprie finalità nell'esercizio della giurisdizione e per garantire la genuinità e l'attendibilità dell'esito del giudizio (Sez. 1^, 15 dicembre, n. 6638; Sez. 2^, 1 febbraio 1993, n. 3968; Sez. I, 926 aprile 1996, n. 2644; Sez. 1^, 13 ottobrel993, n. 4151 ).
I provvedimenti adottati dall'Ufficio di Procura, dal giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale del riesame non costituiscono, come sostenuto dai richiedenti, il frutto del condizionamento operato da una "grave situazione locale", ma rappresentano piuttosto l'espressione fisiologica dell'esercizio della funzione giudiziaria e non denotano in alcun modo mancanza di imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo (Sez. 4^, 7 novembre 2007, n. 4170; Sez. 6^, 28 settembre 2006, n. 35854). Le decisioni di annullamento adottate, rispetto a specifici provvedimenti, da parte della Corte di Cassazione, lungi dal costituire l'indice di un'assenza di serenità nell'esercizio della funzione giudiziaria da parte dei magistrati tarantini quale riflesso di una "grave situazione locale", rientrano tra i fisiologici rimedi approntati dall'ordinamento.
Nè, d'altra parte, la categoria dell'"atto abnorme", elaborata dalla giurisprudenza con l'intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cessazione contro determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale, può essere snaturata nella sua ratio per dar luogo a impropri automatismi e per giungere ad affermare che l'adozione di un atto abnorme è di per sè espressione della mancanza di serenità e imparzialità del giudice.
6.6. Non pertinente, ai fini disciplinati dall'art. 45 c.p.p., è anche il riferimento alla residenza dei magistrati contenuto nella richiesta di rimessione per sottintendere (anche se non è stata espressamente menzionata) la qualità sostanziale di "parti offese" dei magistrati rispetto ai reati ambientali. Tale dato, oltre ad essere meramente ipotetico, può assumere rilievo esclusivamente nell'ottica di cui all'art. 11 c.p.p., ma non in quella della rimessione del processo.
6.7.Irrilevanti sono i richiami ai discorsi inaugurali tenuti dal Presidente della Corte d'Appello di Lecce (nel frattempo cessato dal servizio) che appaiono pienamente rispondenti alle funzioni di rendiconto dell'attività svolta nel distretto e di individuazione dei temi da sottoporre al pubblico dibattito, previste dalla legge di ordinamento giudiziario e dalle circolari del C.S.M.. 6.8. La lettera indirizzata dal Procuratore della Repubblica di TO ai competenti enti locali esprime la ricerca di una forma di collaborazione, nel rispetto delle reciproche attribuzioni, con le diverse Autorità al fine di adottare in maniera organica tutte le iniziative opportune.
6.9.L'introduzione ad un libro pedagogico ad opera del Procuratore della Repubblica e le dichiarazioni rilasciate dai Magistrati rientrano nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero di cui i magistrati godono al pari di ogni cittadino (cfr. Corte Cost., sentenza 7 maggio 1981 n. 100), non sono lesive di diritti e libertà altrui o dei valori di imparzialità e indipendenza (Sez. Un. civ., n. 11732 del 20 novembre 1998; Sez. Un. civ., n. 7443 del 12 aprile 2005, n. 7443) e non contrastano nella forma, nei tempi e nella modalità di estrinsecazione, con i principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, riguardando fatti e vicende di rilievo pubblico e, come tali, oggetto di dibattito culturale e sociale.
6.10.Le attività di prevenzione e di tutela di obiettivi sensibili assicurate dalle Forze dell'ordine non vanno confuse con l'effettivo verificarsi di gravi disordini, il cui pericolo deve essere effettivo ed attuale. Non rilevano, di conseguenza, i richiami effettuati in proposito dai richiedenti al rafforzamento degli organici di Carabinieri e Polizia e all'incremento delle attività di controllo del Palazzo di giustizia di TO e dei Magistrati, costituenti misure ordinariamente adottate per garantire l'ordine pubblico in occasione di processi di particolare rilievo, come quello in esame.
7.Per tutte queste ragioni la richiesta deve essere rigettata e i richiedenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta e condanna i richiedenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014