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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 25/09/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
SETTORE CIVILE
N. 223/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Irene Colladet ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 223/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. TOLLOT ANTONIA giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti;
attore, contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
in qualità di ex soci dell'estina (c.f. Controparte_3
P.IVA_1
convenuti contumaci in punto: accertamento intervenuta usucapione
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore:
“Nel merito: accertato e dichiarato, che l'attore ha esercitato per oltre vent'anni, il possesso, uti dominus, pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, in modo esclusivo, ovvero in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, sul terreno, sito pagina 1 di 5 in Ponte nelle Alpi, catastalmente censito al CT del Comune di Ponte nelle Alpi Foglio 63, particella n. 199, Partita 9242, avente un'estensione di 9.640, m. quadri, Reddito domenicale pari ad € 32,36 e Reddito agrario pari ad € 19,91, per
l'effetto, dichiararsi che ( ), nato a [...] nelle Alpi (BL), il Parte_1 CodiceFiscale_4
03/09/1952, ha acquisito, in forza dell'istituto dell'usucapione, ex artt. 1158 c.c., la piena ed esclusiva proprietà del bene immobile suddetto;
-ordinarsi, pertanto, alla Competente Conservatoria dei Registri Immobiliari le conseguenti volture catastali e trascrizioni a favore dell'attore.
Con vittoria di spese in caso di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, , residente in [...]Parte_1
Secca, imprenditore agricolo, chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore del terreno sito in Ponte nelle Alpi, catastalmente censito al CT Foglio 63, particella n. 199.
A fondamento della propria domanda l'attore allegava:
- di utilizzare, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, ab immemorabile tempore, il terreno, adibito a prato, sito in Ponte nelle Alpi, catastalmente censito al CT Foglio 63, particella n. 199, avente un'estensione di 9.640 m. quadri (cfr. visura catastale sub doc.3);
- che circa trent'anni fa, provvedeva a bonificare il terreno di cui al punto precedente, che si presentava paludoso, utilizzandolo, da più di 25 anni, senza interruzioni e sino all'attualità, animo domini, in via esclusiva, in modo pubblico e continuo, adibendolo, in un primo tempo a coltivazione di vari ortaggi e, successivamente, tagliandovi l'erba, ovvero essiccandola, in modo da destinarla a foraggio per il bestiame ed estirpando anche eventuali arbusti o piante infestanti;
- che pertanto ricorrevano i presupposti costitutivi dell'usucapione ex art. 1158 c.c.;
- che, all'attualità, il bene immobile sub judice risulta catastalmente intestato ad una società in accomandita semplice, la Parte_2
pagina 2 di 5 - che tale società risulta cancellata dal registro delle imprese a far data dal 15.02.2007, a seguito della procedura fallimentare che la interessava, aperta avanti al Tribunale di Venezia, in data 04.07.1996 e chiusa, dieci anni dopo, in data 14.12.2006;
- che la socia accomandataria risultava essere (cfr. visura camerale storica della società Controparte_1
cui risulta sub doc.2).
All'udienza del 10/07/2023, il Giudice all'epoca assegnatario del fascicolo assegnava termine per l'insaturazione del procedimento di mediazione.
In data 19/09/2023 il fascicolo veniva assegnato a questo Giudice.
Con nota depositata in data 02/11/2023 il difensore di parte attrice depositava verbale che dava atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione.
Con ordinanza in data 03/11/2023, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, (…) e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti
"pendente societate", nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente. Ne consegue che, in tale evenienza, i soci, subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale” (cfr. Cass.
24944/2013), veniva disposta l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti degli ulteriori (ex) soci.
All'udienza del 05/03/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., verificata la regolarità delle notifiche eseguite nei confronti di e (cfr. depositi in Controparte_1 Controparte_2
data 09/07/2023 e 29/11/2023), ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita attraverso l'escussione dei testi.
All'udienza del 23 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa ex art. 281 quinquies e, all'esito, il Giudice si riservava il deposito della sentenza.
La domanda di parte attrice deve essere accolta per i motivi che si vengono di seguito ad illustrare.
pagina 3 di 5 Ai sensi dell'art. 1158 c.c., chi agisce per far accertare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve provare di aver avuto il possesso continuo, pacifico e palese del bene per almeno vent'anni.
Nel caso di specie, oltre alle risultanze documentali in precedenza menzionate, il teste escusso all'udienza del 20/05/2024 ( confermava: Controparte_4
- che l'attore, imprenditore agricolo, nello svolgimento della propria attività imprenditoriale, utilizza, da più di trent'anni, tra i vari fondi, il terreno, adibito a prato, sito in Ponte nelle Alpi, Loc.tà La Secca, catastalmente censito al CT Foglio 63, particella n. 199, partita 9242;
- che l'attore, all'incirca trent'anni fa, provvedeva a bonificare il terreno come sopra identificato, che si presentava paludoso e successivamente, senza interruzioni e sino all'attualità, continuava ad utilizzarlo senza che alcuno frapponesse opposizioni, provvedendo, in un primo tempo, ad adibirlo alla coltivazione di vari ortaggi e, successivamente sino all'attualità, a manutenerlo, tagliando l'erba, ovvero essiccandola, in modo da destinarla a foraggio per l'allevamento del bestiame ed estirpando anche eventuali arbusti o piante infestanti.
Non sono emersi elementi di alcun genere che possano far dubitare della attendibilità dei testimoni escussi e si può affermare senza incertezze che lo stato dei luoghi è nel pieno possesso continuo, pacifico e palese del ricorrente da almeno venti anni.
Poiché nessuno dei resistenti contumaci ha dispiegato opposizione alcuna, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 223/2023 R.G. promossa da (c.f. Parte_1
) contro (c.f. e C.F._1 Controparte_1 C.F._2 [...]
(c.f. ) in qualità di ex soci dell'estina CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_3 P.IVA_1
I. ACCERTA e DICHIARA che (c.f. ) ha acquistato per Parte_1 C.F._1
usucapione la piena ed esclusiva proprietà del terreno situato nel Comune di Ponte nelle Alpi,
pagina 4 di 5 catastalmente censito al CT Foglio 63, particella n. 199, Partita 9242, avente un'estensione di 9.640, m. quadri, Reddito domenicale pari ad € 32,36 e Reddito agrario pari ad € 19,91, attualmente intestato a favore di (c.f. ); Controparte_3 P.IVA_1
II. conseguentemente ORDINA rispettivamente al competente Conservatore dei RR.II. ed al Direttore del competente Ufficio del Catasto, di procedere alle trascrizioni ed alle volture;
III. COMPENSA le spese di lite.
Belluno, 24/09/2025
Il Giudice dott. Irene Colladet
pagina 5 di 5