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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6425 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 638 /2025 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. BUFFOLINO MICHELINA C.F._1
, studio in VIA CAUDINA 11 82010 MOIANO, come da procura in calce al C.F._2 ricorso, appellante
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. SORECA ANNAMARIA ), studio in VIA C.F._4
ENZO MARMORALE N. 6 ED. 4/B 82100 BENEVENTO, come da mandato in atti;
appellato
E
, nella qualità di curatore speciale dei minori, rappresentata e difesa da sé stessa;
Controparte_2 appellato
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Curatore speciale: Ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
P.G.: Ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 17 marzo 2020 ricorse al Tribunale di Benevento per ottenere la pronuncia della Parte_1 separazione personale dal coniuge . Il ricorrente: Controparte_1 Premise: a) che dal matrimonio, celebrato il 3 maggio 2010, erano nati due figli, e cioè (il Per_1
9.11.2013) e (il 19.8.2015); b) che l'infelicità dell'unione coniugale era stata determinata dai Persona_2 continui dissapori, culminati, il 7 gennaio 2020, in un episodio di aggressione fisica della ai CP_1 suoi danni, tale da determinare il ricorrente a trasferirsi presso l'abitazione della propria madre alla via
Castrone 26, in Sant'Agata dei Goti;
c) che la moglie, dopo averlo denunciato, il 4 febbraio 2020, per il reato di maltrattamenti, era stata collocata in una struttura protetta unitamente ai figli;
d) che la gravità della condotta dell' , la quale presentando una denunzia menzognera, aveva di fatto interrotto la CP_1 relazione del padre con i figli, impediva la ricostituzione della comunione di intenti e sentimenti.
Concluse chiedendo la pronuncia della separazione con addebito di responsabilità alla moglie,
l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, l'affidamento condiviso dei figli con la regolamentazione degli incontri con il padre, l 'imposizione, a suo carico, di un assegno per il suo mantenimento della prole di € 700, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, considerato che egli gestiva una modesta attività di servizi funebri, con vittoria di spese.
Si costituì e non si oppose alla pronuncia della separazione, escludendo però che la CP_3 responsabilità fosse da attribuire a lei. Dedusse a) che, sin dall'inizio dell'unione coniugale, il marito la aveva apostrofata con epiteti irriguardosi, l'aveva aggredita verbalmente anche per modesti acquisti da lei effettuati, era aduso ad atti di violenza fisica nei suoi confronti alla presenza dei figli, come emergeva dalla denunzia da lei presentata il 4 febbraio 2020, dalle sommarie informazioni rese dai minori al
Pubblico Ministero alla presenza del consulente tecnico, dalle conversazioni intrattenute tramite l'applicazione di messaggistica istantanea denominata WhatsApp;
b) che era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale per trovare rifugio, unitamente ai figli, in una struttura ove aveva iniziato un duplice percorso, e, cioè, di rielaborazione del proprio vissuto e psicoterapeutico, che le aveva consentito di recuperare il proprio equilibrio interiore;
c) che, in costanza del matrimonio, ella aveva coadiuvato il marito nell'attività di gestore di un'impresa di pompe funebri e, poi, durante la permanenza presso la struttura, aveva lavorato alle dipendenze di un'azienda agrituristica, per, infine, trasferirsi, l'11 dicembre 2020, nel comune di Nola, ove aveva locato un immobile per il canone mensile di € 400 ed era stata assunta da un ditta operante nel settore della raccolta ed il confezionamento di prodotti agricoli, a tempo determinato, con una minima retribuzione mensile, pari a circa € 150.
Chiese, quindi, che la separazione fosse pronunciata con addebito al marito, che fosse stabilito l'affidamento esclusivo a lei dei minori, ponendo a carico dello il contributo mensile di e 700 Pt_1 per il mantenimento della prole, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, nonché di €
300 in suo favore ed € 200 quale quota del canone di locazione dell'appartamento ove dimorava con i figli.
All'esito della comparizione delle parti, con ordinanza del 19 novembre 2020, il Presidente del tribunale
1) autorizzò i coniugi a vivere separati;
2) affidò i minori, in via esclusiva, alla madre;
3) stabilì che il padre potesse incontrare i bambini due volte alla settimana per non più di due ore, presso la sede dei servizi sociali del comune di S. Agata dei Goti o di Benevento;
4) pose a carico dello il Pt_1 contributo mensile di € 700 per il mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
A seguito di richiesta dell' , formulata l'1 febbraio 2021, di revocare o sospendere lo CP_1 Pt_1 dalla responsabilità genitoriale sui figli, con decreto dell'11 febbraio 2021 il tribunale nominò curatore speciale dei predetti l'avv. . Costituitasi in giudizio con comparsa del 16 novembre Controparte_2
2021, il curatore chiese il rinvio dell'adozione di eventuali provvedimenti riguardo le modalità di affido dei minori e dei tempi di permanenza con il padre al fine di attendere l'esito dei percorsi psicologici e di osservazione cui i bambini, unitamente ai genitori, erano stati avviati.
Ammessa ed espletata prova testimoniale e disposta la consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del
29 settembre 2022, previa indicazione dell'ausiliario, a modifica delle vigenti modalità di visita, il g.i. dispose che un congiunto dello lo avrebbe accompagnato a prelevare i minori alle 9 del sabato Pt_1 per condurli presso l'abitazione del padre, in Sant'Agata dei Goti, sino alle ore 14.
Depositata la consulenza, acquisite le relazioni degli operatori sociali territorialmente competenti, con ordinanza del 2 maggio 2024 il tribunale si riservò la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
La causa fu, quindi, decisa con sentenza deliberata il 4 e pubblicata il 6 novembre 2024. Il Tribunale così provvide: a) pronunciò la separazione dei coniugi, con addebito di responsabilità allo b) Pt_1 affidò i figli minori ad entrambi i genitori;
c) stabilì che i minori potessero incontrare il padre una settimana il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 21; dalle ore 18 del sabato sino alle ore 21 della domenica;
l'altra settimana, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 21; ad anni alterni, il 24 o il
25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il 5 e o il gennaio;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis, per quindici giorni non consecutivi nei mesi di luglio o agosto;
d) affidò la casa familiare allo e) pose a carico dello un assegno di contribuzione al Pt_1 Pt_1 mantenimento dei figli di € 700, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie, e di € 400 per la moglie, importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
f) compensò le spese processuali, comprese quelle di c.t.u.; g) dispose la trasmissione degli atti al giudice tutelare per le valutazioni del caso circa l'opportunità di avviare un procedimento atto a garantire la vigilanza sulle parti e il loro rapporto con i minori.
Nel motivare la sua decisione il Tribunale:
In merito all'addebito, rilevò che il fallimento dell'unione coniugale era certamente riferibile ai comportamenti del ricorrente, responsabile di violenza domestica ai danni della moglie, come conclamato dalle dichiarazioni rese dai minori alla polizia giudiziaria il 29 maggio 2020 nonché dalla testimone dalla relazione del 30 aprile 2020 della responsabile della struttura “Viola-casa Testimone_1 per donne maltrattate” e, infine, dalla richiesta di rinvio dello per i maltrattamenti perpetrati Pt_1 nel corso del matrimonio.
In merito all'affidamento dei figli minori rilevò che, pur emergendo criticità nella gestione della conflittualità tra le parti, non appariva opportuno, nell'interesse dei minori, l'adozione dell'affidamento esclusivo, atteso che i contrasti tra le parti non precludevano il regime di quello condiviso, con collocazione prevalente dei figli presso l'abitazione materna, come suggerito dal consulente tecnico d'ufficio.
In merito agli incontri del minore con il padre evidenziò che il curatore aveva precisato che i minori erano sereni e intendevano continuare a frequentare il padre secondo le modalità in uso.
In merito alla casa familiare rilevò che doveva essere assegnata allo che ivi dimora, Pt_1 considerato che l' si era ormai, da tempo, trasferita nel comune di Nola. CP_1
In merito all'assegno per il mantenimento dei figli andava determinato in € 700,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, in considerazione dell'assenza della carenza di significative variazioni reddituali nella posizione economica della resistente dalla data dell'ordinanza presidenziale e della circostanza che le esigenze dei figli non erano ancora aumentate in ragione dell'età.
In merito all'assegno per il mantenimento della moglie lo stesso poteva essere riconosciuto nella misura di € 400, considerato che la donna era inoccupata, mentre il ricorrente era titolare di un'agenzia di servizi funebri.
In merito alle spese processuali, le stesse dovevano essere interamente compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
Avverso la sentenza ha proposto appello lo con ricorso depositato il 16 febbraio 2025 e, per i Pt_1 motivi che di seguito si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza: a) rigetti la domanda di addebito della separazione;
b) determini in € 400,00 mensili il contributo per il mantenimento dei figli;
c) rigetti la domanda di mantenimento formulata dall' ; d) dichiari che CP_1 le spese relative all'immobile intestato alla figlia siano divise tra gli ex coniugi;
e) ordini Persona_2 all' di versare allo la metà dell'assegno unico a far data da novembre 2024, oltre CP_1 Pt_1 interessi e rivalutazione;
in subordine, ha articolato prova testimoniale.
, costituitasi in giudizio con comparsa del 9 settembre 2025, ha resistito, Controparte_1 denunciando preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e, comunque, chiedendone il rigetto.
Il curatore speciale dei minori, avv. , costituitasi, a sua volta, in giudizio, ha concluso Controparte_2 per il rigetto dell'appello in ordine alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli.
Precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta, con ordinanza del 15 ottobre 2025 la Corte ha riservato la decisione.
A) Sull'inammissibilità dell'impugnazione L' ha denunciato l'inammissibilità dell'appello, ritenuto in contrasto con le tassative CP_1 prescrizioni del novellato art. 342 cod. proc. civile.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto della specificità non è fondata. Rileva infatti la
Corte che l'appellante ha chiaramente indicato le “parti della sentenza” oggetto di impugnazione (quelle concernenti, l'addebito, l'assegno di mantenimento dei figli e della moglie), le ragioni delle critiche mosse alle statuizioni del primo giudice e la loro rilevanza ai fini della diversa decisione auspicata dallo
Pt_1
B) Sull'addebitabilità della separazione
Con il primo motivo di appello lo lamenta che, nonostante le plurime circostanze da lui Pt_1 allegate e le prove testimoniali raccolte che smentivano le accuse formulate dall' , il Tribunale CP_1 gli aveva fatto carico della responsabilità della separazione sulla base di una valutazione parziale delle prove assunte.
In particolare:
a)Le contraddittorie dichiarazioni rese dai minori in sede di sommarie informazioni innanzi al pubblico ministero, a seguito di domande del tutto suggestive, non erano state valutate con cautela ed obiettività, considerato che i bambini, di appena sei e quattro anni, si trovavano collocati, da circa cinque mesi, presso una struttura protetta, ove potevano avere subito condizionamenti;
b)Dalle relazioni degli operatori sociali del comune di Sant'Agata dei Goti e di Nola era emerso il legame affettivo che intercorreva tra il padre e i bambini e, quindi, la serenità con la quale si erano svolti gli incontri tra loro. Anche la consulente tecnica d'ufficio aveva accertato che egli era dotato di
<competenze accuditive di sufficiente qualità>>, mentre la madre era <una persona centrata sulle proprie certezze e poco disponibile a mettersi in discussione>> tanto che l'ausiliario suggeriva che <sarebbe utile che la signora imparasse a controllare i propri impulsi di rabbia nei confronti dell'ex marito>> in quanto <l'affetto dei bambini nei confronti del padre dovrebbe bastare per rassicurare la signora del fatto che egli è in grado di relazionarsi a loro con modalità a loro confacenti, nonostante ella non si risparmi di mostrare il proprio disappunto su alcuni suoi comportamenti in loro presenza>>, tanto da individuare quale idonea modalità di affidamento quella condivisa. In sostanza, <un genitore amato dai figli e da loro vissuto senza timori, come confermato da tutte le figure professionali (c.t.u. e servizi sociali) che hanno incontrato e lavorato con i minori, non è il padre e il marito “ricostruito” dal collegio utilizzando le sit>>. Peraltro, le dichiarazioni della responsabile della struttura del centro antiviolenza apparivano inconcludenti in quanto questa, dopo aver accolto la moglie, aveva assunto come veritiera la circostanza che la donna fosse vittima di violenza domestica;
c)Alcuna rilevanza assumeva la testimonianza di atteso che le circostanze da lei riferite Testimone_1 erano state apprese dall' . Invero, ella non aveva mai assistito ad alcun episodio narrato, non CP_1 aveva mai constatato segni di violenza fisica sull'appellata, non aveva specificato se avesse frequentato il nucleo familiare;
c)La testimone aveva invece, narrato dell'insoddisfazione dell' per l'unione Testimone_2 CP_1 coniugale, priva di comunicazione e di affetto, in presenza di reciproca animosità e litigiosità, culminata nell'episodio del 7 gennaio 2020, allorché fu proprio lo a riportare lesioni personali. Pt_1
Analogamente i testi e non avevano riportato Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 episodi di violenza. Significativi erano, poi, gli stralci del diario della moglie, dai quali si evinceva che la donna aveva contratto matrimonio pur non provando sentimenti di amore nei confronti del marito;
d) era anche l'asserita soggezione economica dell' , atteso che quest'ultima lo aveva Persona_3 CP_1 coadiuvato nell'attività imprenditoriale da lui svolta, era titolare di polizza vita e previdenza, di libretto postale, di buono fruttifero, di conto corrente bancario.
Il motivo è infondato.
L'appellante si duole dell'erronea interpretazione della prova sulla base di una molto parziale e unilaterale lettura delle risultanze processuali.
Anzitutto, quella che egli reputa una indebita sottrazione a lui dei figli si è sostanziata, invece, in una urgente collocazione dei minori, unitamente alla madre, in una struttura protetta, in data 4 febbraio
2020, necessitata dalle aggressioni poste in essere dallo ai danni della moglie. Ed è proprio Pt_1 quest'ultima a denunciare alle forze dell'ordine, con dovizia di particolari, ulteriormente integrati nelle successive querele, le continue gravi vessazioni ed umiliazioni cui il marito la aveva sottoposta sin dall'inizio del matrimonio (a titolo esemplificativo <non sei buona a niente;
sei una puttana;
neanche a fare figli sei buona>> e <tu non sei degna di essere chiamata donna! Sei una bastarda, una femmina di merda, non lo ha ancora capito che non voglio che i tuoi genitori siano presenti?>>), la volontà di isolarla dalle amicizie e dai familiari (<ua madre è una puttana lo vuoi capire? Bastarda! Fin quando non tieni fuori la tua famiglia dalla nostra vita e non capisci che la tua vera famiglia ora è questa, io vado a dormire nell'altra stanza>>) con ripetute minacce
(<Se te ne vai, io ti faccio passare per pazza e ti tolgo i figli. Non li vedrai più. Anzi…io ti ammazzo proprio”), culminate in violenze fisiche commesse anche alla presenza dei figli.
Lo invoca, poi, le affermazioni dei suoi stessi figli, dimenticando di ricordare le severe parole Pt_1 di in sede di sommarie informazioni testimoniali del 29 maggio 2020, alla presenza del Per_1 consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, nell'ambito del procedimento penale a carico del padre, <papà e mamma litigavano tutti i giorni…mamma strillava perché papà strilla prima di lei, poi mia sorella piange mentre litigano e noi ce ne andiamo in cameretta a vedere i cartoni>> e ancora <quando papà viene a casa e mamma e papà litigano io e ce ne andiamo nella camera, accendiamo la televisione e non sentiamo, oppure Per_2 giochiamo. Molte volte mi è capitato di vedere mamma e papà litigare. Papà ha rotto la nostra vecchia porta. Papà dava gli schiaffi a mamma e mamma piangeva…>>, <<…papà diceva a mamma , diceva un sacco Persona_4 di parole bruttissime…>>. Anche la germana confermava la suindicata narrazione <Papà a Persona_2 mamma nostra la sgridava sempre. Io li vedevo litigare. Papà era cattivo perché stava picchiando mamma e mamma piangeva. Quando litigavano io e siamo andati di sopra perché ci siamo spaventati>> e ancora <papà a Per_5 mamma gli dava i pizzichi i pugni, gli schiaffi…poi urlavano>>, pur lamentando entrambi la mancanza dell'ambiente domestico e dei familiari.
Le suindicate emergenze probatorie, convergenti nella narrazione delle plurime condotte aggressive attribuite allo del tutto spontanee e lineari, non appaiono scalfite dalle censure di questi, quali Pt_1 la tenera età dei figli allorché erano stati sentiti, suggestionabili per la permanenza in struttura, senza, invece, tener conto della circostanza che li assisteva uno psicologo.
In realtà, le stesse dimostrano all'evidenza la realtà della vita matrimoniale, divenuta impossibile per il carattere aggressivo dello , non alieno dal ricorrere a vie di fatto nei continui alterchi con la Pt_1 moglie.
Sotto altro profilo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, deve rilevarsi che la testimonianza de relato actoris, come quella di conoscente dell , pur avendo un Testimone_1 CP_1 valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa (Cass. 18352/2013; Cass. 11733/2013). In sostanza, dette deposizioni sono prive di forza probatoria ove isolatamente considerate, ma ciò non esclude che possano costituire, come nello specifico, la fonte del convincimento del giudice ove invece valutate unitamente alle altre emergenze processuali (Cass. 21568/2020).
E, invero, i primi giudici hanno esaminato le dichiarazioni della la quale ha riferito, sia innanzi Tes_1 alla polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali del 23 maggio 2020, sia in sede testimoniale nel corso del procedimento, delle confidenze ricevute dall'appellata, pure tramite messaggi, in ordine alle aggressioni dello sin dall'inizio del matrimonio (<il marito spesso la minacciava, la Pt_1 percuoteva fisicamente, la offendeva con parole ingiuriose>>, le aveva inferto un colpo al viso tanto da avere
<avuto addirittura problemi dei problemi all'udito per circa due o tre giorni>>, le diceva che <non era una brava moglie, che non sapeva fare nulla>>) e che le suggerì di rivolgersi ad una struttura specializzata, anche da lei frequentata, per ricevere sostegno psicologico e legale, poiché aveva direttamente constatato il disagio in cui versavano i figli, in particolare il piccolo he manifestava difficoltà di espressione. Per_1
Né può ritenersi che le ulteriori deposizioni scalfiscano tale quadro probatorio, atteso che la teste pur rimarcando che l' si lamentava ripetutamente della mancanza di serenità e del Tes_2 CP_1 senso di solitudine nell'ambito di una messaggistica comune con rammenta un unico Testimone_1 grave episodio narratole dall'amica allorché, nel corso di un alterco con il marito, quest'ultimo le lanciò addosso una valigetta <mentre lei stava armeggiando con la lavatrice>> (v. verbale udienza del 17 ottobre
2023).
Contrariamente a quanto opinato dall'appellante, poi, dipendente della ditta di Testimone_4 onoranze funebri dello in sede di sommarie informazioni testimoniali rese il 6 febbraio 2020ai Pt_1 militari di S. Agata dei Goti, pur negando di avere assistito ad episodi di violenza, rimarcò che, nel corso dei diverbi tra i coniugi, il marito era aduso ad offenderla profferendo frasi quali <sei una addormentata, tu non sei buona, sei una handicappata, una mongoloide, non capisci niente>> e che l'uomo era
<molto impulsivo nei confronti della moglie e non considerava nelle circostanze nemmeno la presenza di persone estranee>>. Circostanze queste riferite ai carabinieri, nel medesimo giorno, anche da Testimone_3 dipendente della medesima impresa, il quale narrò degli alterchi tra le parti e delle umiliazioni inflitte all' , appellata così <sei una cessa, siete una razza di merda>>, insulti rivolti anche per banali CP_1 motivazioni, quali non aver adempiuto ad un incarico lavorativo nel termine da lui prescritto, a cui reagiva l , rammentando al coniuge che <non sei buono, tuo padre maltrattava tua madre, tu vai solo CP_1
a zoccole>>. Negli stessi temini l'altro impiegato della ditta, Persona_6
Quanto, infine, ai graffi constatati, in un'unica occasione sul volto dello , e, cioè, il 7 gennaio Pt_1
2020, quando ormai la grave situazione familiare aveva raggiunto il culmine, tanto da determinare l'improvviso allontanamento della moglie a distanze di appena un mese, appare evidente che gli stessi non possano considerarsi indice di un'aggressività della donna, bensì, nel contesto sopra ampiamente esplicitato, un mero atto di difesa alle violenze perpetrate ai suoi danni.
Va, infine, precisato che peculiare rilievo assume la circostanza che il 10 marzo 2022 il g.u.p. del tribunale di Benevento ha disposto il rinvio a giudizio dello per il reato di maltrattamenti di cui Pt_1 all'art. 572, commi uno e due, cod. penale.
Invero, quelle descritte sono condotte le quali “costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. 7388/2017;
Cass. 3925/2018; Cass. 31901/2018; Cass. 31352/2022). In definitiva, a fronte del compimento di un atto di aggressione alcun rilievo assumono sia eventuali violazioni dei doveri coniugali da parte dell'altro ai fini di una comparazione delle condotte, sia l'antecedente turbamento dell'unione matrimoniale, quand'anche manifestato dal coniuge, come si assume dall' sulla base degli scritti dell . Pt_1 CP_1
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli
Con ulteriore motivo di appello lo contesta la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha Pt_1 previsto il suo obbligo di corresponsione all' di un assegno di € 700,00 quale contributo al CP_1 mantenimento dei figli.
L'appellante, per confutare la legittimità dell'attribuzione, adduce, da un lato, la cessazione, nell'anno
2021, dell'attività imprenditoriale da lui svolta, dall'altro la nascita di un figlio, il 23 giugno 2024, dalla nuova stabile unione con una donna priva di occupazione lavorativa. In particolare, egli era ormai impiegato quale conducente ed aveva subito una decurtazione reddituale, viveva nell'appartamento, di proprietà della madre, in precedenza destinato a casa familiare, che necessitava di interventi di manutenzione.
Il motivo è infondato.
Dopo attenta disamina di tutta la documentazione acquisita agli atti, quello che si rileva è l'assoluta insostenibilità dell'affermata produzione di un reddito annuo lordo di 16014 nell'anno di imposta 2017, di € 36.185 nell'anno di imposta 2018, di € 7.702 nell'anno di imposta 2021, € 2.999 nell'anno di imposta 2022 e € 3.5660 nel 2023, da parte di un soggetto, il quale, nel corso di tutto il giudizio, ha rivendicato nell'ordine: a) di avere garantito al nucleo familiare un comodo e sereno ménage con le sue esclusive entrate;
b) di avere investito i risparmi, provenienti esclusivamente dai proventi della sua attività, in strumenti previdenziali integrativi in favore della moglie e dei figli;
c) di avere acquistato un'unità immobiliare alla figlia che risulta concesso in locazione dall'1 maggio 2024 per il Persona_2 canone mensile di € 1.800, di cui ha sempre corrisposto le imposte dovute.
Orbene, è evidentemente incredibile che tutto ciò lo abbia potuto fare e faccia con un Pt_1 modesto reddito mensile, somma che, con altrettanta evidenza, non gli consentirebbe neppure di versare l'assegno complessivo di € 400,00, come da lui richiesto in sede di impugnazione. D'altro canto,
l'appellante è dotato di specifica e consolidata professionalità nel settore, anche con l'acquisita qualifica di direttore tecnico, come dallo stesso dedotto, circostanze queste che consentono di ritenere il suo proficuo inserimento nel medesimo ambito lavorativo.
Inoltre, dalla documentazione fiscale in atti risulta che l'appellante è proprietario di immobili anche locati e vive in un appartamento di proprietà della madre.
Va, poi, evidenziato che la nascita di un nuovo figlio dell'onerato, in quanto il diritto del coniuge beneficiario non è recessivo rispetto a tale evento, impone l'accertamento in concreto dell'incidenza negativa sulla posizione economica dell'obbligato medesimo, anche in relazione all'attività svolta dalla nuova compagna, prova che, al di là della mera allegazione del suo stato di inoccupazione, non è stata fornita.
Quanto alla posizione patrimoniale della , emerge dagli atti, e, in particolare dall'estratto conto CP_1 previdenziale, che, dal 17 giugno 2021, la moglie è stata assunta dalla società Antiche tradizioni pastaie s.a.s. di Esposito, con contratto a tempo parziale ed una modesta retribuzione, pari a € 4.988 nell'anno
2024 e vive in un immobile condotto in locazione per il canone di € 400.
Ritiene, quindi, la Corte che, avuto riguardo alla capacità lavorativa ed al reddito delle parti, come innanzi precisato, alle esigenze di vita dei e rispettivamente di anni dodici e Per_1 Persona_2 dieci, che vivono in maniera prevalente con la madre, il contributo posto a carico dello appare Pt_1 del tutto congruo e proporzionato.
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante si duole dell'avvenuto riconoscimento, in favore della moglie, di un contributo al suo mantenimento.
Assume che l è occupata sin dall'anno 2021 e la sua esperienza lavorativa, i titoli di cui è in CP_1 possesso, quale operatrice funebre e direttore tecnico, nonché il diploma dell'istituto alberghiero, le consentirebbero di rinvenire ulteriori opportunità di impiego.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Orbene, come è noto, la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché
i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (ex plurimis, Cass. 24051/2021).
Poiché, dunque, l'assegno previsto per il coniuge separato deve ritenersi destinato ad integrare, fino al livello dell'adeguatezza, da intendersi come corrispondenza approssimativa alle disponibilità fruite in corso di convivenza matrimoniale, tenendo conto delle capacità economiche effettive dell'obbligato, quali sopra ampiamente chiarite ed indubbiamente superiori, anche per le liquidità acquisite, appare equo ridurre l'assegno fissato dai primi giudici nella minor somma di € 300, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Sulla regolazione delle spese processuali
L'esito complessivo della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento depositata il 6 novembre 2024, così Controparte_1 provvede:
1. In parziale accoglimento dell'impugnazione, pone a carico dello l'obbligo di Pt_1 corrispondere a la somma mensile di euro 300,00, importo da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento;
2. rigetta nel resto l'appello;
3. dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Napoli, 26 ottobre 2022
Il consigliere est. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 638 /2025 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. BUFFOLINO MICHELINA C.F._1
, studio in VIA CAUDINA 11 82010 MOIANO, come da procura in calce al C.F._2 ricorso, appellante
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. SORECA ANNAMARIA ), studio in VIA C.F._4
ENZO MARMORALE N. 6 ED. 4/B 82100 BENEVENTO, come da mandato in atti;
appellato
E
, nella qualità di curatore speciale dei minori, rappresentata e difesa da sé stessa;
Controparte_2 appellato
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Curatore speciale: Ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
P.G.: Ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 17 marzo 2020 ricorse al Tribunale di Benevento per ottenere la pronuncia della Parte_1 separazione personale dal coniuge . Il ricorrente: Controparte_1 Premise: a) che dal matrimonio, celebrato il 3 maggio 2010, erano nati due figli, e cioè (il Per_1
9.11.2013) e (il 19.8.2015); b) che l'infelicità dell'unione coniugale era stata determinata dai Persona_2 continui dissapori, culminati, il 7 gennaio 2020, in un episodio di aggressione fisica della ai CP_1 suoi danni, tale da determinare il ricorrente a trasferirsi presso l'abitazione della propria madre alla via
Castrone 26, in Sant'Agata dei Goti;
c) che la moglie, dopo averlo denunciato, il 4 febbraio 2020, per il reato di maltrattamenti, era stata collocata in una struttura protetta unitamente ai figli;
d) che la gravità della condotta dell' , la quale presentando una denunzia menzognera, aveva di fatto interrotto la CP_1 relazione del padre con i figli, impediva la ricostituzione della comunione di intenti e sentimenti.
Concluse chiedendo la pronuncia della separazione con addebito di responsabilità alla moglie,
l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, l'affidamento condiviso dei figli con la regolamentazione degli incontri con il padre, l 'imposizione, a suo carico, di un assegno per il suo mantenimento della prole di € 700, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, considerato che egli gestiva una modesta attività di servizi funebri, con vittoria di spese.
Si costituì e non si oppose alla pronuncia della separazione, escludendo però che la CP_3 responsabilità fosse da attribuire a lei. Dedusse a) che, sin dall'inizio dell'unione coniugale, il marito la aveva apostrofata con epiteti irriguardosi, l'aveva aggredita verbalmente anche per modesti acquisti da lei effettuati, era aduso ad atti di violenza fisica nei suoi confronti alla presenza dei figli, come emergeva dalla denunzia da lei presentata il 4 febbraio 2020, dalle sommarie informazioni rese dai minori al
Pubblico Ministero alla presenza del consulente tecnico, dalle conversazioni intrattenute tramite l'applicazione di messaggistica istantanea denominata WhatsApp;
b) che era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale per trovare rifugio, unitamente ai figli, in una struttura ove aveva iniziato un duplice percorso, e, cioè, di rielaborazione del proprio vissuto e psicoterapeutico, che le aveva consentito di recuperare il proprio equilibrio interiore;
c) che, in costanza del matrimonio, ella aveva coadiuvato il marito nell'attività di gestore di un'impresa di pompe funebri e, poi, durante la permanenza presso la struttura, aveva lavorato alle dipendenze di un'azienda agrituristica, per, infine, trasferirsi, l'11 dicembre 2020, nel comune di Nola, ove aveva locato un immobile per il canone mensile di € 400 ed era stata assunta da un ditta operante nel settore della raccolta ed il confezionamento di prodotti agricoli, a tempo determinato, con una minima retribuzione mensile, pari a circa € 150.
Chiese, quindi, che la separazione fosse pronunciata con addebito al marito, che fosse stabilito l'affidamento esclusivo a lei dei minori, ponendo a carico dello il contributo mensile di e 700 Pt_1 per il mantenimento della prole, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, nonché di €
300 in suo favore ed € 200 quale quota del canone di locazione dell'appartamento ove dimorava con i figli.
All'esito della comparizione delle parti, con ordinanza del 19 novembre 2020, il Presidente del tribunale
1) autorizzò i coniugi a vivere separati;
2) affidò i minori, in via esclusiva, alla madre;
3) stabilì che il padre potesse incontrare i bambini due volte alla settimana per non più di due ore, presso la sede dei servizi sociali del comune di S. Agata dei Goti o di Benevento;
4) pose a carico dello il Pt_1 contributo mensile di € 700 per il mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
A seguito di richiesta dell' , formulata l'1 febbraio 2021, di revocare o sospendere lo CP_1 Pt_1 dalla responsabilità genitoriale sui figli, con decreto dell'11 febbraio 2021 il tribunale nominò curatore speciale dei predetti l'avv. . Costituitasi in giudizio con comparsa del 16 novembre Controparte_2
2021, il curatore chiese il rinvio dell'adozione di eventuali provvedimenti riguardo le modalità di affido dei minori e dei tempi di permanenza con il padre al fine di attendere l'esito dei percorsi psicologici e di osservazione cui i bambini, unitamente ai genitori, erano stati avviati.
Ammessa ed espletata prova testimoniale e disposta la consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del
29 settembre 2022, previa indicazione dell'ausiliario, a modifica delle vigenti modalità di visita, il g.i. dispose che un congiunto dello lo avrebbe accompagnato a prelevare i minori alle 9 del sabato Pt_1 per condurli presso l'abitazione del padre, in Sant'Agata dei Goti, sino alle ore 14.
Depositata la consulenza, acquisite le relazioni degli operatori sociali territorialmente competenti, con ordinanza del 2 maggio 2024 il tribunale si riservò la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
La causa fu, quindi, decisa con sentenza deliberata il 4 e pubblicata il 6 novembre 2024. Il Tribunale così provvide: a) pronunciò la separazione dei coniugi, con addebito di responsabilità allo b) Pt_1 affidò i figli minori ad entrambi i genitori;
c) stabilì che i minori potessero incontrare il padre una settimana il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 21; dalle ore 18 del sabato sino alle ore 21 della domenica;
l'altra settimana, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 21; ad anni alterni, il 24 o il
25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il 5 e o il gennaio;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis, per quindici giorni non consecutivi nei mesi di luglio o agosto;
d) affidò la casa familiare allo e) pose a carico dello un assegno di contribuzione al Pt_1 Pt_1 mantenimento dei figli di € 700, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie, e di € 400 per la moglie, importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
f) compensò le spese processuali, comprese quelle di c.t.u.; g) dispose la trasmissione degli atti al giudice tutelare per le valutazioni del caso circa l'opportunità di avviare un procedimento atto a garantire la vigilanza sulle parti e il loro rapporto con i minori.
Nel motivare la sua decisione il Tribunale:
In merito all'addebito, rilevò che il fallimento dell'unione coniugale era certamente riferibile ai comportamenti del ricorrente, responsabile di violenza domestica ai danni della moglie, come conclamato dalle dichiarazioni rese dai minori alla polizia giudiziaria il 29 maggio 2020 nonché dalla testimone dalla relazione del 30 aprile 2020 della responsabile della struttura “Viola-casa Testimone_1 per donne maltrattate” e, infine, dalla richiesta di rinvio dello per i maltrattamenti perpetrati Pt_1 nel corso del matrimonio.
In merito all'affidamento dei figli minori rilevò che, pur emergendo criticità nella gestione della conflittualità tra le parti, non appariva opportuno, nell'interesse dei minori, l'adozione dell'affidamento esclusivo, atteso che i contrasti tra le parti non precludevano il regime di quello condiviso, con collocazione prevalente dei figli presso l'abitazione materna, come suggerito dal consulente tecnico d'ufficio.
In merito agli incontri del minore con il padre evidenziò che il curatore aveva precisato che i minori erano sereni e intendevano continuare a frequentare il padre secondo le modalità in uso.
In merito alla casa familiare rilevò che doveva essere assegnata allo che ivi dimora, Pt_1 considerato che l' si era ormai, da tempo, trasferita nel comune di Nola. CP_1
In merito all'assegno per il mantenimento dei figli andava determinato in € 700,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, in considerazione dell'assenza della carenza di significative variazioni reddituali nella posizione economica della resistente dalla data dell'ordinanza presidenziale e della circostanza che le esigenze dei figli non erano ancora aumentate in ragione dell'età.
In merito all'assegno per il mantenimento della moglie lo stesso poteva essere riconosciuto nella misura di € 400, considerato che la donna era inoccupata, mentre il ricorrente era titolare di un'agenzia di servizi funebri.
In merito alle spese processuali, le stesse dovevano essere interamente compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
Avverso la sentenza ha proposto appello lo con ricorso depositato il 16 febbraio 2025 e, per i Pt_1 motivi che di seguito si illustreranno, ha chiesto che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza: a) rigetti la domanda di addebito della separazione;
b) determini in € 400,00 mensili il contributo per il mantenimento dei figli;
c) rigetti la domanda di mantenimento formulata dall' ; d) dichiari che CP_1 le spese relative all'immobile intestato alla figlia siano divise tra gli ex coniugi;
e) ordini Persona_2 all' di versare allo la metà dell'assegno unico a far data da novembre 2024, oltre CP_1 Pt_1 interessi e rivalutazione;
in subordine, ha articolato prova testimoniale.
, costituitasi in giudizio con comparsa del 9 settembre 2025, ha resistito, Controparte_1 denunciando preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e, comunque, chiedendone il rigetto.
Il curatore speciale dei minori, avv. , costituitasi, a sua volta, in giudizio, ha concluso Controparte_2 per il rigetto dell'appello in ordine alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli.
Precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta, con ordinanza del 15 ottobre 2025 la Corte ha riservato la decisione.
A) Sull'inammissibilità dell'impugnazione L' ha denunciato l'inammissibilità dell'appello, ritenuto in contrasto con le tassative CP_1 prescrizioni del novellato art. 342 cod. proc. civile.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto della specificità non è fondata. Rileva infatti la
Corte che l'appellante ha chiaramente indicato le “parti della sentenza” oggetto di impugnazione (quelle concernenti, l'addebito, l'assegno di mantenimento dei figli e della moglie), le ragioni delle critiche mosse alle statuizioni del primo giudice e la loro rilevanza ai fini della diversa decisione auspicata dallo
Pt_1
B) Sull'addebitabilità della separazione
Con il primo motivo di appello lo lamenta che, nonostante le plurime circostanze da lui Pt_1 allegate e le prove testimoniali raccolte che smentivano le accuse formulate dall' , il Tribunale CP_1 gli aveva fatto carico della responsabilità della separazione sulla base di una valutazione parziale delle prove assunte.
In particolare:
a)Le contraddittorie dichiarazioni rese dai minori in sede di sommarie informazioni innanzi al pubblico ministero, a seguito di domande del tutto suggestive, non erano state valutate con cautela ed obiettività, considerato che i bambini, di appena sei e quattro anni, si trovavano collocati, da circa cinque mesi, presso una struttura protetta, ove potevano avere subito condizionamenti;
b)Dalle relazioni degli operatori sociali del comune di Sant'Agata dei Goti e di Nola era emerso il legame affettivo che intercorreva tra il padre e i bambini e, quindi, la serenità con la quale si erano svolti gli incontri tra loro. Anche la consulente tecnica d'ufficio aveva accertato che egli era dotato di
<competenze accuditive di sufficiente qualità>>, mentre la madre era <una persona centrata sulle proprie certezze e poco disponibile a mettersi in discussione>> tanto che l'ausiliario suggeriva che <sarebbe utile che la signora imparasse a controllare i propri impulsi di rabbia nei confronti dell'ex marito>> in quanto <l'affetto dei bambini nei confronti del padre dovrebbe bastare per rassicurare la signora del fatto che egli è in grado di relazionarsi a loro con modalità a loro confacenti, nonostante ella non si risparmi di mostrare il proprio disappunto su alcuni suoi comportamenti in loro presenza>>, tanto da individuare quale idonea modalità di affidamento quella condivisa. In sostanza, <un genitore amato dai figli e da loro vissuto senza timori, come confermato da tutte le figure professionali (c.t.u. e servizi sociali) che hanno incontrato e lavorato con i minori, non è il padre e il marito “ricostruito” dal collegio utilizzando le sit>>. Peraltro, le dichiarazioni della responsabile della struttura del centro antiviolenza apparivano inconcludenti in quanto questa, dopo aver accolto la moglie, aveva assunto come veritiera la circostanza che la donna fosse vittima di violenza domestica;
c)Alcuna rilevanza assumeva la testimonianza di atteso che le circostanze da lei riferite Testimone_1 erano state apprese dall' . Invero, ella non aveva mai assistito ad alcun episodio narrato, non CP_1 aveva mai constatato segni di violenza fisica sull'appellata, non aveva specificato se avesse frequentato il nucleo familiare;
c)La testimone aveva invece, narrato dell'insoddisfazione dell' per l'unione Testimone_2 CP_1 coniugale, priva di comunicazione e di affetto, in presenza di reciproca animosità e litigiosità, culminata nell'episodio del 7 gennaio 2020, allorché fu proprio lo a riportare lesioni personali. Pt_1
Analogamente i testi e non avevano riportato Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 episodi di violenza. Significativi erano, poi, gli stralci del diario della moglie, dai quali si evinceva che la donna aveva contratto matrimonio pur non provando sentimenti di amore nei confronti del marito;
d) era anche l'asserita soggezione economica dell' , atteso che quest'ultima lo aveva Persona_3 CP_1 coadiuvato nell'attività imprenditoriale da lui svolta, era titolare di polizza vita e previdenza, di libretto postale, di buono fruttifero, di conto corrente bancario.
Il motivo è infondato.
L'appellante si duole dell'erronea interpretazione della prova sulla base di una molto parziale e unilaterale lettura delle risultanze processuali.
Anzitutto, quella che egli reputa una indebita sottrazione a lui dei figli si è sostanziata, invece, in una urgente collocazione dei minori, unitamente alla madre, in una struttura protetta, in data 4 febbraio
2020, necessitata dalle aggressioni poste in essere dallo ai danni della moglie. Ed è proprio Pt_1 quest'ultima a denunciare alle forze dell'ordine, con dovizia di particolari, ulteriormente integrati nelle successive querele, le continue gravi vessazioni ed umiliazioni cui il marito la aveva sottoposta sin dall'inizio del matrimonio (a titolo esemplificativo <non sei buona a niente;
sei una puttana;
neanche a fare figli sei buona>> e <tu non sei degna di essere chiamata donna! Sei una bastarda, una femmina di merda, non lo ha ancora capito che non voglio che i tuoi genitori siano presenti?>>), la volontà di isolarla dalle amicizie e dai familiari (<ua madre è una puttana lo vuoi capire? Bastarda! Fin quando non tieni fuori la tua famiglia dalla nostra vita e non capisci che la tua vera famiglia ora è questa, io vado a dormire nell'altra stanza>>) con ripetute minacce
(<Se te ne vai, io ti faccio passare per pazza e ti tolgo i figli. Non li vedrai più. Anzi…io ti ammazzo proprio”), culminate in violenze fisiche commesse anche alla presenza dei figli.
Lo invoca, poi, le affermazioni dei suoi stessi figli, dimenticando di ricordare le severe parole Pt_1 di in sede di sommarie informazioni testimoniali del 29 maggio 2020, alla presenza del Per_1 consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, nell'ambito del procedimento penale a carico del padre, <papà e mamma litigavano tutti i giorni…mamma strillava perché papà strilla prima di lei, poi mia sorella piange mentre litigano e noi ce ne andiamo in cameretta a vedere i cartoni>> e ancora <quando papà viene a casa e mamma e papà litigano io e ce ne andiamo nella camera, accendiamo la televisione e non sentiamo, oppure Per_2 giochiamo. Molte volte mi è capitato di vedere mamma e papà litigare. Papà ha rotto la nostra vecchia porta. Papà dava gli schiaffi a mamma e mamma piangeva…>>, <<…papà diceva a mamma , diceva un sacco Persona_4 di parole bruttissime…>>. Anche la germana confermava la suindicata narrazione <Papà a Persona_2 mamma nostra la sgridava sempre. Io li vedevo litigare. Papà era cattivo perché stava picchiando mamma e mamma piangeva. Quando litigavano io e siamo andati di sopra perché ci siamo spaventati>> e ancora <papà a Per_5 mamma gli dava i pizzichi i pugni, gli schiaffi…poi urlavano>>, pur lamentando entrambi la mancanza dell'ambiente domestico e dei familiari.
Le suindicate emergenze probatorie, convergenti nella narrazione delle plurime condotte aggressive attribuite allo del tutto spontanee e lineari, non appaiono scalfite dalle censure di questi, quali Pt_1 la tenera età dei figli allorché erano stati sentiti, suggestionabili per la permanenza in struttura, senza, invece, tener conto della circostanza che li assisteva uno psicologo.
In realtà, le stesse dimostrano all'evidenza la realtà della vita matrimoniale, divenuta impossibile per il carattere aggressivo dello , non alieno dal ricorrere a vie di fatto nei continui alterchi con la Pt_1 moglie.
Sotto altro profilo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, deve rilevarsi che la testimonianza de relato actoris, come quella di conoscente dell , pur avendo un Testimone_1 CP_1 valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa (Cass. 18352/2013; Cass. 11733/2013). In sostanza, dette deposizioni sono prive di forza probatoria ove isolatamente considerate, ma ciò non esclude che possano costituire, come nello specifico, la fonte del convincimento del giudice ove invece valutate unitamente alle altre emergenze processuali (Cass. 21568/2020).
E, invero, i primi giudici hanno esaminato le dichiarazioni della la quale ha riferito, sia innanzi Tes_1 alla polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali del 23 maggio 2020, sia in sede testimoniale nel corso del procedimento, delle confidenze ricevute dall'appellata, pure tramite messaggi, in ordine alle aggressioni dello sin dall'inizio del matrimonio (<il marito spesso la minacciava, la Pt_1 percuoteva fisicamente, la offendeva con parole ingiuriose>>, le aveva inferto un colpo al viso tanto da avere
<avuto addirittura problemi dei problemi all'udito per circa due o tre giorni>>, le diceva che <non era una brava moglie, che non sapeva fare nulla>>) e che le suggerì di rivolgersi ad una struttura specializzata, anche da lei frequentata, per ricevere sostegno psicologico e legale, poiché aveva direttamente constatato il disagio in cui versavano i figli, in particolare il piccolo he manifestava difficoltà di espressione. Per_1
Né può ritenersi che le ulteriori deposizioni scalfiscano tale quadro probatorio, atteso che la teste pur rimarcando che l' si lamentava ripetutamente della mancanza di serenità e del Tes_2 CP_1 senso di solitudine nell'ambito di una messaggistica comune con rammenta un unico Testimone_1 grave episodio narratole dall'amica allorché, nel corso di un alterco con il marito, quest'ultimo le lanciò addosso una valigetta <mentre lei stava armeggiando con la lavatrice>> (v. verbale udienza del 17 ottobre
2023).
Contrariamente a quanto opinato dall'appellante, poi, dipendente della ditta di Testimone_4 onoranze funebri dello in sede di sommarie informazioni testimoniali rese il 6 febbraio 2020ai Pt_1 militari di S. Agata dei Goti, pur negando di avere assistito ad episodi di violenza, rimarcò che, nel corso dei diverbi tra i coniugi, il marito era aduso ad offenderla profferendo frasi quali <sei una addormentata, tu non sei buona, sei una handicappata, una mongoloide, non capisci niente>> e che l'uomo era
<molto impulsivo nei confronti della moglie e non considerava nelle circostanze nemmeno la presenza di persone estranee>>. Circostanze queste riferite ai carabinieri, nel medesimo giorno, anche da Testimone_3 dipendente della medesima impresa, il quale narrò degli alterchi tra le parti e delle umiliazioni inflitte all' , appellata così <sei una cessa, siete una razza di merda>>, insulti rivolti anche per banali CP_1 motivazioni, quali non aver adempiuto ad un incarico lavorativo nel termine da lui prescritto, a cui reagiva l , rammentando al coniuge che <non sei buono, tuo padre maltrattava tua madre, tu vai solo CP_1
a zoccole>>. Negli stessi temini l'altro impiegato della ditta, Persona_6
Quanto, infine, ai graffi constatati, in un'unica occasione sul volto dello , e, cioè, il 7 gennaio Pt_1
2020, quando ormai la grave situazione familiare aveva raggiunto il culmine, tanto da determinare l'improvviso allontanamento della moglie a distanze di appena un mese, appare evidente che gli stessi non possano considerarsi indice di un'aggressività della donna, bensì, nel contesto sopra ampiamente esplicitato, un mero atto di difesa alle violenze perpetrate ai suoi danni.
Va, infine, precisato che peculiare rilievo assume la circostanza che il 10 marzo 2022 il g.u.p. del tribunale di Benevento ha disposto il rinvio a giudizio dello per il reato di maltrattamenti di cui Pt_1 all'art. 572, commi uno e due, cod. penale.
Invero, quelle descritte sono condotte le quali “costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. 7388/2017;
Cass. 3925/2018; Cass. 31901/2018; Cass. 31352/2022). In definitiva, a fronte del compimento di un atto di aggressione alcun rilievo assumono sia eventuali violazioni dei doveri coniugali da parte dell'altro ai fini di una comparazione delle condotte, sia l'antecedente turbamento dell'unione matrimoniale, quand'anche manifestato dal coniuge, come si assume dall' sulla base degli scritti dell . Pt_1 CP_1
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli
Con ulteriore motivo di appello lo contesta la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha Pt_1 previsto il suo obbligo di corresponsione all' di un assegno di € 700,00 quale contributo al CP_1 mantenimento dei figli.
L'appellante, per confutare la legittimità dell'attribuzione, adduce, da un lato, la cessazione, nell'anno
2021, dell'attività imprenditoriale da lui svolta, dall'altro la nascita di un figlio, il 23 giugno 2024, dalla nuova stabile unione con una donna priva di occupazione lavorativa. In particolare, egli era ormai impiegato quale conducente ed aveva subito una decurtazione reddituale, viveva nell'appartamento, di proprietà della madre, in precedenza destinato a casa familiare, che necessitava di interventi di manutenzione.
Il motivo è infondato.
Dopo attenta disamina di tutta la documentazione acquisita agli atti, quello che si rileva è l'assoluta insostenibilità dell'affermata produzione di un reddito annuo lordo di 16014 nell'anno di imposta 2017, di € 36.185 nell'anno di imposta 2018, di € 7.702 nell'anno di imposta 2021, € 2.999 nell'anno di imposta 2022 e € 3.5660 nel 2023, da parte di un soggetto, il quale, nel corso di tutto il giudizio, ha rivendicato nell'ordine: a) di avere garantito al nucleo familiare un comodo e sereno ménage con le sue esclusive entrate;
b) di avere investito i risparmi, provenienti esclusivamente dai proventi della sua attività, in strumenti previdenziali integrativi in favore della moglie e dei figli;
c) di avere acquistato un'unità immobiliare alla figlia che risulta concesso in locazione dall'1 maggio 2024 per il Persona_2 canone mensile di € 1.800, di cui ha sempre corrisposto le imposte dovute.
Orbene, è evidentemente incredibile che tutto ciò lo abbia potuto fare e faccia con un Pt_1 modesto reddito mensile, somma che, con altrettanta evidenza, non gli consentirebbe neppure di versare l'assegno complessivo di € 400,00, come da lui richiesto in sede di impugnazione. D'altro canto,
l'appellante è dotato di specifica e consolidata professionalità nel settore, anche con l'acquisita qualifica di direttore tecnico, come dallo stesso dedotto, circostanze queste che consentono di ritenere il suo proficuo inserimento nel medesimo ambito lavorativo.
Inoltre, dalla documentazione fiscale in atti risulta che l'appellante è proprietario di immobili anche locati e vive in un appartamento di proprietà della madre.
Va, poi, evidenziato che la nascita di un nuovo figlio dell'onerato, in quanto il diritto del coniuge beneficiario non è recessivo rispetto a tale evento, impone l'accertamento in concreto dell'incidenza negativa sulla posizione economica dell'obbligato medesimo, anche in relazione all'attività svolta dalla nuova compagna, prova che, al di là della mera allegazione del suo stato di inoccupazione, non è stata fornita.
Quanto alla posizione patrimoniale della , emerge dagli atti, e, in particolare dall'estratto conto CP_1 previdenziale, che, dal 17 giugno 2021, la moglie è stata assunta dalla società Antiche tradizioni pastaie s.a.s. di Esposito, con contratto a tempo parziale ed una modesta retribuzione, pari a € 4.988 nell'anno
2024 e vive in un immobile condotto in locazione per il canone di € 400.
Ritiene, quindi, la Corte che, avuto riguardo alla capacità lavorativa ed al reddito delle parti, come innanzi precisato, alle esigenze di vita dei e rispettivamente di anni dodici e Per_1 Persona_2 dieci, che vivono in maniera prevalente con la madre, il contributo posto a carico dello appare Pt_1 del tutto congruo e proporzionato.
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante si duole dell'avvenuto riconoscimento, in favore della moglie, di un contributo al suo mantenimento.
Assume che l è occupata sin dall'anno 2021 e la sua esperienza lavorativa, i titoli di cui è in CP_1 possesso, quale operatrice funebre e direttore tecnico, nonché il diploma dell'istituto alberghiero, le consentirebbero di rinvenire ulteriori opportunità di impiego.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Orbene, come è noto, la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché
i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (ex plurimis, Cass. 24051/2021).
Poiché, dunque, l'assegno previsto per il coniuge separato deve ritenersi destinato ad integrare, fino al livello dell'adeguatezza, da intendersi come corrispondenza approssimativa alle disponibilità fruite in corso di convivenza matrimoniale, tenendo conto delle capacità economiche effettive dell'obbligato, quali sopra ampiamente chiarite ed indubbiamente superiori, anche per le liquidità acquisite, appare equo ridurre l'assegno fissato dai primi giudici nella minor somma di € 300, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Sulla regolazione delle spese processuali
L'esito complessivo della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento depositata il 6 novembre 2024, così Controparte_1 provvede:
1. In parziale accoglimento dell'impugnazione, pone a carico dello l'obbligo di Pt_1 corrispondere a la somma mensile di euro 300,00, importo da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento;
2. rigetta nel resto l'appello;
3. dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Napoli, 26 ottobre 2022
Il consigliere est. Il presidente