Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Sentenza 8 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00199/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo Calvieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti e Sara Mosconi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sara Mosconi in Perugia, via Guglielmo Oberdan, 50;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del diniego n. -OMISSIS- del Comune di Perugia, Area governo del territorio e smart city, ufficio autorizzazioni paesaggistiche avente ad oggetto “ Diniego di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 relativo all’istanza protocollo n. -OMISSIS- pratica n. -OMISSIS- ” nonché della nota prot. n. -OMISSIS- del Comune di Perugia, Area governo del territorio e smart city, U.O, edilizia privata e SUAPE avente ad oggetto “ Segnalazione Certificata di inizio Attività prat. n. -OMISSIS-. Ordine di non effettuare i lavori ” nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, prodromico, consequenziale e comunque connesso o collegato a quelli sopraindicati, ivi comprese, per quanto occorrer possa, l’ordinanza n. -OMISSIS- del Comune di Perugia, U.O. Edilizia Privata e SUAPE, notificata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “ Ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 141 della L.R. n. 1/2015 a carico della società -OMISSIS- S.p.A .”, e la nota del -OMISSIS- del Comune di Perugia, Area governo del territorio e smart city, U.O, Edilizia privata avente ad oggetto “ Ordinanza n. -OMISSIS- – osservazioni protocollo -OMISSIS-. Comunicazioni ”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 18 marzo 2025:
per l’annullamento – previa sospensiva – dell’ordinanza n. -OMISSIS- del Comune di Perugia, U.O. Edilizia privata e SUAPE, notificata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “ Ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 143 della L.R. n. 1/2015 e dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 a carico della società -OMISSIS- S.p.A .”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, prodromico, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, nonché per la condanna ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza degli illegittimi provvedimenti adottati dal Comune di Perugia, dai quali è discesa l’impossibilità di dare corso alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico da collocare sulla copertura dell’edificio di proprietà della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Perugia;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa DA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con ricorso introduttivo, la Società ricorrente ha agito per l’annullamento del diniego di autorizzazione paesaggistica del Comune di Perugia n. -OMISSIS- e dell’ordine di non esecuzione dei lavori di cui alla SCIA prat. n. -OMISSIS-, emesso in pari data;
- con atto per motivi aggiunti notificato in data 13 marzo 2025, la ricorrente ha gravato l’ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 143 della l.r. n. 1 del 2015 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, n. -OMISSIS- del Comune di Perugia, avanzando, altresì, istanza di sospensione cautelare e domanda di risarcimento del danno ex art. 30 cod. proc. amm.;
- il Comune di Perugia si è costituito per resistere in giudizio;
- a seguito della trattazione camerale, con ordinanza -OMISSIS- è stata concessa la sospensione cautelare dell’ordinanza gravata con i motivi aggiunti al fine di mantenere la res adhuc integra nelle more dell’esame del merito;
- la trattazione fissata per il 18 novembre 2025 è stata rinviata su concorde richiesta delle parti;
- a seguito della rinuncia dell’originario difensore di parte ricorrente, con atto del 16 aprile 2026, si è costituito, quale nuovo difensore e procuratore della -OMISSIS- s.p.a., l’avv. Giacomo Calvieri, evidenziando la sussistenza di circostanze sopravvenute e, in particolare, dell’adempimento parziale ai provvedimenti di demolizione e rimessione in pristino nonché della presentazione di un’istanza di accertamento di conformità relativa all’immobile per cui è causa;
- con atto sottoscritto personalmente dalla parte, ritualmente notificato alla controparte in data 17 aprile 2026 e depositato in pari data, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ai motivi aggiunti, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
- all’udienza pubblica del 28 aprile 2026, la difesa di parte resistente ha preso atto dell’intervenuta rinuncia senza opporsi alla stessa; la causa è stata quindi trattenuta in decisione;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm. “ la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. ... 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue ”;
- alla luce di quanto esposto, conformemente all’istanza di parte ricorrente, deve dichiararsi ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. l’estinzione del giudizio per intervenuta rituale rinuncia;
- le spese, ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., devono essere poste a carico della parte rinunciante nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara l’estinzione per rinuncia.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Perugia, complessivamente liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri ed accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente
DA EL, Consigliere, Estensore
Elena Daniele, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| DA EL | AN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.