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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/11/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI NG IA AS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2807 R.G. anno 2024, avente ad oggetto: azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo,
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 calce al ricorso, dall'avv. Augusto Guerriero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Benevento, via Salvator Rosa 8,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' , CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Atanasio Maurizio Greco,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/06/2024 la società ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_1 al fine di sentire “- annullare il Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. 2023009448/DDL del 29.02.2024 e delle sanzioni accessorie, per tutte le ragioni e le eccezioni sollevate nel presente atto;
- nel merito, I) ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti annullare la predetta attività ispettiva e conseguentemente dichiarare l'illegittimità del verbale impugnato, per tutti i motivi esposti. II) Ad ogni modo accogliere l'impugnazione nel caso di non emersione in corso di causa di prove sufficiente atte a legittimare il provvedimento intimato, il cui onere della prova incombe sugli enti convenuti;
con conseguente condanna, ciascuno per il loro titolo e /o solidalmente, tutti gli enti impositori, nonché solidalmente, anche, dell'ente, al pagamento delle spese e competenze legali da attribuirsi al sottoscritto procuratori antistatario”.
A sostegno della domanda ha dedotto: che era intervenuta la decadenza per violazione del termine di cui all'art. 14, l. 689/81; che, in merito al rapporto di lavoro del sig. gli accertatori non Persona_1 avevano tenuto nel giusto conto le dichiarazioni raccolte e la documentazione fornita dalla società; che illegittimamente sarebbero state assoggettate a contribuzione ore di permesso, in quanto in
1 assenza di prestazione non era configurabile alcun obbligo contributivo;
che la perdita delle agevolazioni era sproporzionata rispetto all'inadempimento così come le sanzioni irrogate. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato. CP_1
Ammessa la sola prova per testi richiesta dall' , stanti l'inammissibilità della prova per testi CP_1 articolata dalla ricorrente con la propria legale rappresentante e la superfluità di quella articolata con il consulente del lavoro, in quanto vertente su circostanze irrilevanti ai fini della decisione, oppure non contestate, o ancora su valutazioni, la causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
La società ricorrente in epigrafe impugna il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018019921/DDL del 29/02/2024, con cui funzionari di vigilanza , al termine di un'ispezione CP_1 nei confronti della esercente attività di “commercio al dettaglio di qualsiasi Parte_1 tipo di prodotto effettuato via Internet”, hanno rilevato a carico dell'azienda differenze contributive per € 30.424,19 per il periodo da luglio 2018 a dicembre 2023. Occorre premettere, quanto all'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza sollevata dall' , che non sussiste alcuna reale incertezza su quale sia il verbale oggetto del giudizio, tenuto CP_1 conto delle censure sollevate e della documentazione prodotta a corredo del ricorso.
In merito all'interesse ad agire, si rileva che il verbale di accertamento non ha efficacia esecutiva, efficacia che invece è propria del successivo avviso di addebito;
tuttavia, con il verbale medesimo l' , oltre a formalizzare gli esiti dell'accertamento e a quantificare il debito a carico dell'azienda, CP_1 ne ha richiesto il pagamento in via bonaria, minacciando, nel caso di inadempimento trascorsi 90 giorni dalla notifica, la formazione dell'avviso di addebito. La ricorrente è quindi portatrice di un interesse attuale e concreto alla presente azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, posto che con il verbale l' ha intrapreso un'azione inequivocabilmente finalizzata alla CP_1 realizzazione del proprio credito, e che l'accertamento ivi contenuto è atto prodromico a tale realizzazione.
Quanto poi all'ammissibilità della richiesta di annullare/ dichiarare illegittimo il verbale, si osserva che tale richiesta è funzionale al chiesto accertamento dell'inesistenza del debito ivi accertato, e che è pacifico che sia consentito al giudice ordinario disapplicare l'atto amministrativo del quale sia verificata, in via incidentale, l'illegittimità.
Ciò premesso, la ricorrente denuncia innanzitutto la violazione dell'art. 14, l. 689/81, lamentando che gli accertamenti siano durati quasi due anni.
La l. 689/1981, all'art. 14, dispone che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. In mancanza, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. Il sesto comma dell'art. 14 statuisce poi che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Tale norma non è utilmente invocabile nella fattispecie, in quanto concerne l'ambito delle sanzioni amministrative e non è estensibile agli accertamenti ispettivi finalizzati alla verifica del corretto adempimento degli obblighi contributivi.
Ed invero, l'art. 14 della l. 689/81 riguarda solo ed esclusivamente i procedimenti per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative e non è applicabile allorché si controverta, come nel caso de quo, in materia di contributi e sanzioni civili.
2 In tal senso si è espressa più volte la Suprema Corte, affermando che alla pretesa fatta valere dall'Istituto previdenziale per il pagamento dei contributi non è applicabile il procedimento di cui alla
L. n. 689 del 1981 e, in particolare, l'art. 14 di tale legge, che opera solo per l'irrogazione della sanzione amministrativa (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 8840 del 01/07/2000; Sez. L, Sentenza n. 18347 del 01/12/2003; Sez. L, Sentenza n. 9863 del 22/05/2004; v. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
30/05/2025, n. 14584).
Del resto, occorre considerare che l'art. 14 introduce un termine decadenziale. Si tratta, pertanto, di una norma eccezionale, la cui estensione a ipotesi non espressamente previste dalla norma stessa presupporrebbe una esplicita disposizione di legge (in questo senso v. anche Corte d'Appello Genova,
Sez. lavoro, Sent. 11/07/2019, n. 235).
Venendo al merito, la società contesta innanzitutto il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato denunciati nei periodi dal 6/07/2028 al 13/07/2028 e dall'11/07/2019 al 28/02/2022 con socio al 95% della società e figlio dell'amministratrice unica e proprietaria del restante Persona_1
5% delle quote societarie, . Persona_2
Va premesso, in linea generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, CP_ l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (v. Cass. Sez. L, Sent. n. 1399 del 08/02/2000: nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto legittimo – e quindi non suscettibile di disapplicazione – il provvedimento dell' di annullamento della posizione previdenziale di un CP_1 procuratore generale di una società che asseritamente – ma senza che risultasse provata la dipendenza dagli organi societari – appariva essere anche dipendente della stessa).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, si è altresì precisato che non è configurabile, alla stregua dei principi generali sulla ripartizione dell'onere della prova, un onere dell'Istituto di previdenza di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore e in particolare l'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito alle altrui dipendenze (Cass. 11 giugno 1985,
n. 3512), e si è quindi ritenuto che la contestazione di tale requisito da parte dell'ente previdenziale, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della pretesa, non integra una eccezione ma una mera difesa, sicché ad es. non è soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437
c.p.c. (Cass. 28 gennaio 1989, n. 4547)” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7139 del 09/05/2003). Gravava quindi sulla ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza di effettivi rapporti di lavoro subordinato con il socio Persona_1
Al riguardo deve ricordarsi che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro dipendente va rinvenuto nella subordinazione, da intendersi come disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le
3 numerose decisioni, Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre
2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009).
Elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato è quindi la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.
Tornando al caso concreto, gli ispettori hanno annullato i rapporti di lavoro per difetto del requisito della subordinazione, ritenendo – anche alla luce delle dichiarazioni raccolte dai diretti interessati e dagli altri dipendenti – che non si fosse configurato alcun rapporto di lavoro subordinato, peraltro in presenza di un socio titolare di una partecipazione di entità tale da incidere sulla nomina e revoca degli amministratori, che era anche figlio dell'altra socia e amministratrice unica.
Come si evince dal verbale, gli ispettori hanno rilevato i seguenti elementi di fatto, pacifici ed incontestati:
- la società svolge attività di commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di Parte_1 prodotto effettuato via internet dal 6 luglio 2018, impiegando lavoratori dipendenti;
- la proprietà sociale appartiene per il 95% al sig. e per il residuo 5% alla di lui madre, Persona_1 sig.ra che è anche amministratrice unica sin dall'inizio dell'attività; Persona_2
- l' è risultato dipendente della società ispezionata dal 6/07/2028 al 13/07/2028 e Per_1 dall'11/07/2019 al 28/02/2022, con la qualifica di impiegato amministrativo. Risulta, inoltre, dai verbali versati in atti che in sede ispettiva ha dichiarato: “In qualità di Per_1 socio mi occupo della gestione della società e gestisco io il personale. … Quando ero dipendente, mi occupavo della contabilità e dei clienti. Aggiungo che sono socio dal 2018 e da allora svolgo attività di controllo e di supporto nella gestione della società. mia madre che è anche CP_2
l'amministratore unico. … Quando ero dipendente venivo retribuito con bonifico ma non ricordo quanto percepivo perché ricevevo anche rimborsi per le mie trasferte anche extraregionali. Mi muovevo per raggiungere i fornitori e il rimborso era forfettario. Nessun dipendente effettua trasferte
… Mia madre apre il negozio ogni mattina e gestisce il personale della società. Mi madre si occupa della gestione dei clienti e dei fornitori. Se i dipendenti hanno problemi, si rivolgono a lei …”.
ha invece dichiarato: “…Mi occupo della gestione della società insieme Per_2 Persona_2
a mio figlio che è socio di maggioranza. Mi occupo dell'apertura e chiusura del Persona_1 negozio che è proprio sotto la mia abitazione. Mi reco in banca quando è necessario. Non ne capisco di computer in verità quindi è mio figlio che si occupa della parte operativa, anche dei problemi dei dipendenti. Mio figlio, che è esperto di computer, si occupa con me delle assunzioni dei dipendenti.
… Non mi occupo personalmente degli ordini dei clienti né dei fornitori. Mio figlio controlla i conti, verifica gli ordinativi di incasso sul conto della società. … Se i dipendenti hanno problemi di lavoro, si rivolgono a mio figlio . …”. Persona_1
4 La lavoratrice nel corso del primo accesso, ha dichiarato: “il mio riferimento in azienda Tes_1
è il sig. … Vedo raramente in negozio la sig.ra , madre di , ma Persona_1 Per_2 Persona_1 non so di che cosa si occupa. Se ho problemi e/o necessità mi rivolgo al sig. . Persona_1
Il lavoratore anche lui nel corso del primo accesso, ha dichiarato: “Ho Persona_3 firmato il contratto con il socio della società, che è sempre presente in azienda in Persona_1 quanto gestore della società … Mi capita di vedere in negozio la madre del sig. la sig.ra Per_1
con cui mi è capitato di parlare di lavoro. Non saprei però dire che cosa fa di Persona_2 preciso. Quando ho necessità di ferie e/o permessi, li chiedo al sig. che è il mio punto di Per_1 riferimento”. Altra lavoratrice, , sempre nel corso del primo accesso, ha dichiarato: “So che oltre Persona_4
a me lavorano presso e ”. Controparte_3 Tes_1
In ordine al valore probatorio dei verbali ispettivi, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità i verbali di accertamento fanno piena prova, fino a querela di falso, solo per quanto riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale verbalizzante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché per quanto riguarda la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. Il giudice di merito deve comunque prendere in esame anche tali contenuti e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali (così Cass. Sez. II, Sent. n. 9919 del
28/04/2006). Infatti, i verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (così Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14965 del 06/09/2012).
Le risultanze del verbale sono state integralmente confermate dall'ispettrice , Testimone_2 escussa come teste. L' ha inoltre prodotto tutti i verbali delle dichiarazioni raccolte. CP_1
Da tali elementi si desume che – senza differenze di sorta nei periodi in cui era solo Persona_1 socio e in quelli in cui era assunto come “impiegato amministrativo” – ha sempre preso parte direttamente alla gestione operativa quotidiana della , occupandosi sia dei rapporti Parte_1 con clienti e fornitori che del personale dipendente, senza sottostare al potere direttivo, gerarchico e disciplinare di chicchessia.
Ciò è tanto vero che egli era identificato dai dipendenti come il loro punto di riferimento e datore di lavoro, e non come collega, mentre gli stessi lavoratori vedevano raramente l'amministratrice, sig.ra
, e non sapevano quale fosse il suo ruolo. Per_2
Secondo la giurisprudenza, “In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo
5 ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21759 del
17/11/2004).
Nella fattispecie emerge esattamente che l' socio di maggioranza al 95%, era anche il reale Per_1 dominus, di fatto, dell'attività sociale, come si evince tanto dalle dichiarazioni dei lavoratori dipendenti, quanto da quelle della stessa amministratrice.
La ricorrente, per parte sua, non ha offerto alcun elemento di prova idoneo a confutare tali conclusioni.
È significativa, del resto, la circostanza che in ricorso non sia stata nemmeno dedotta – in punto di fatto – la ricorrenza dei tratti tipici della subordinazione, né dei relativi indici sintomatici.
Manca infatti qualsivoglia allegazione – e deduzione istruttoria – in ordine alle mansioni disimpegnate, all'orario di lavoro osservato, all'esistenza di un obbligo di presenza e correlata necessità di essere autorizzato per assentarsi, all'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dell'amministratore unico, alla percezione di una retribuzione fissa e predeterminata quale corrispettivo per l'attività prestata.
Le dichiarazioni rese in giudizio dalle lavoratrici e entrambe Tes_1 Persona_4 dipendenti della al momento della deposizione, appaiono, anche tenuto conto del Parte_1 tempo trascorso e del perdurante vincolo di subordinazione, meno attendibili rispetto a quelle rese dalle stesse testi agli ispettori, nell'immediatezza dei fatti e senza alcuna preparazione (peraltro, lette e confermate dalle medesime lavoratrici durante la testimonianza).
In ogni caso, da esse non emerge alcun elemento utile a comprovare la subordinazione dell' Per_1 all'amministratrice unica. Soltanto la teste ha dichiarato: “mi è capitato di vedere la sig.ra Tes_1
dare direttive sul lavoro al sig. Gli chiedeva ad esempio se poteva aiutarlo a Per_2 Per_1 fare qualcosa col computer, oppure gli diceva di fare qualcosa tipo un annuncio”, ma si tratta di un'affermazione isolata e che comunque non comprova l'eterodirezione della prestazione dell' anche tenuto conto del tipo di “direttive” riportate dalla teste. Per_1
Nessun valore probatorio può essere assegnato, in mancanza di riscontri esterni, alla deposizione del diretto interessato, (“i dipendenti ricevono le direttive da mia madre. … lei impartisce Persona_1 le direttive a me, che ho anche il compito di trasferirle ai ragazzi … mia madre dà direttive anche a me, cioè stabilisce gli orari, mi indica se c'è da parlare con qualche fornitore, da sistemare un catalogo, inoltre segue permessi e ferie del personale … io la richiesta di ferie la facevo verbalmente, credo anche gli altri dipendenti. Mi è capitato anche di prevedere le ferie e poi di non poterle prendere per motivi lavorativi nel periodo previsto, e anche in tal caso ho concordato con mia madre.
Non facevo una richiesta scritta. C'era comunque molta elasticità”). Lo stesso è infatti titolare di un palese interesse, sia pur di mero fatto, all'esito della controversia. In ogni caso, nemmeno dalla sua deposizione, alquanto vaga sul punto, emerge in maniera univoca la sussistenza del vincolo di subordinazione.
6 Merita ancora evidenziare che da nessuna dichiarazione emergono elementi di differenza nei compiti dell' e nelle relative modalità di espletamento fra i periodi in cui è stato solo socio e quelli in Per_1 cui è stato dipendente.
Ancora, manca la prova dell'effettiva corresponsione a titolo retributivo di somme poste in nesso di corrispettività con l'attività lavorativa prestata in favore della società.
In sede ispettiva, lo stesso non era in grado di precisare quale fosse la propria retribuzione, in Per_1 quanto la stessa variava per effetto dell'inclusione di rimborsi forfettari per trasferte, anche extraregionali, che nessun altro dipendente effettuava (e di cui non si comprende l'attinenza con la sua posizione di impiegato la cui attività, stando a quanto riferito in giudizio, consisteva “nella realizzazione e gestione del sito web in tutte le sue parti (marketing, inserimento prodotti, annunci…) cioè tutta la parte tecnico-operativa”).
In definitiva, sotto questo profilo il verbale va confermato.
In secondo luogo, la società contesta che siano state assoggettate a contribuzione ore di permesso regolarmente richieste e fruite dai dipendenti.
A mente dell'art. 1, comma 1 del D.L. 09/10/1989, n. 338, conv. dalla l. 389/1989, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. La disposizione, secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 25, della
L. 28/12/1995, n. 549, si interpreta “nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
Con riferimento all'articolo in commento la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio di diritto per cui “l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito nella L. n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36
Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione;
né è configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia erga omnes dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale e a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso” (Cass. n. 4926 del
14/03/2016; Cass. n. 801 del 20/01/2012; Cass. n. 16 del 05/01/2012; Cass. n. 2758 del 08/02/2006;
Cass. ord. n. 19284 del 02/08/2017).
Nella fattispecie, gli ispettori, sulla scorta dell'esame del LUL, hanno riscontrato la presenza di ore di permessi non retribuiti – e non assoggettati a contribuzione previdenziale – nella quasi totalità dei mesi oggetto di accertamento e per tutti i lavoratori.
7 La società, per il tramite del proprio consulente del lavoro, ha prodotto, per tutti i dipendenti e per tutte le giornate di assenze, una sorta di comunicazione, redatta a consuntivo su modelli prestampati e sottoscritta dal lavoratore, in cui vengono riepilogate tutte le assenze effettuate nel mese a titolo di ferie, di permessi retribuiti e di permessi non retribuiti. Ha, altresì, precisato che i predetti moduli venivano redatti dal lavoratore successivamente alla fruizione, autorizzata dal datore di lavoro oralmente, ed erano finalizzati alla contabilizzazione di tali ore in busta paga. Nel caso di permessi non retribuiti, in particolare, il dipendente, in via informale, il più delle volte a mezzo telefono, manifestava la sua volontà di assentarsi per motivi personali o familiari, e il datore, dopo aver acconsentito a tali assenze sempre per le vie brevi, a consuntivo del mese, riepilogava i giorni di permessi non retribuiti e, nella elaborazione delle buste paga, li sottraeva dal calcolo delle ore da retribuire al dipendente e da assoggettare a contribuzione.
Ebbene, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, anche qualora la riduzione della prestazione fosse stata effettiva e concordata con i lavoratori, per le ore in cui la prestazione era mancata in assenza di una legittima causa di sospensione della prestazione (prevista dalla legge o dal
CCNL) il datore di lavoro non avrebbe potuto comunque sottrarsi al versamento della contribuzione, da quantificarsi non in relazione alla minore retribuzione corrisposta, bensì a quella dovuta sulla base della contrattazione collettiva.
Ne discende che le ore denunciate come non lavorate e non retribuite, al di fuori delle causali espressamente previste dalla legge o dal CCNL, sono state correttamente assoggettate a contribuzione previdenziale.
Anche sotto tale profilo pertanto le conclusioni degli ispettori vanno condivise.
Va al riguardo ribadito che la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro. È infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere il rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15120 del 03/06/2019; Sez. L, Sentenza n. 16859 del
10/08/2020).
Per quanto riguarda gli ulteriori addebiti elevati con il verbale (assoggettamento a contribuzione delle ore di lavoro supplementare e straordinario, sulla base dei dati risultanti dagli estratti delle timbrature fornite dalla stessa azienda;
mancato inserimento dello scatto di anzianità per la lavoratrice Per_4
ai sensi dell'art. 205 del CCNL Terziario Confcommercio, riscontrato dalle buste paga;
[...] mancato pagamento, da gennaio 2023, dell'elemento distinto della retribuzione ex art. 23 CCNL
Terziario Confcommercio, riscontrato dalle buste paga), tutti di natura documentale, la società non ha sollevato alcuna contestazione, né ha offerto deduzioni o prove contrarie.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, stante la sussistenza degli addebiti relativi al mancato integrale rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva di settore, è quindi corretto anche il recupero delle agevolazioni contributive fruite, dal momento che l'art. 1, comma 1175 della l. 296/2006 (legge finanziaria 2007) subordina il godimento dei benefìci normativi e contributivi
8 previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In proposito, non assume alcuna rilevanza che non sia stato formalmente emesso, a suo tempo, un
DURC negativo, dal momento che il recupero delle agevolazioni consegue a un'attività ispettiva attuata a posteriori, nel corso della quale sono state riscontrate violazioni tali da far venir meno le condizioni per fruirne. La norma, infatti, prevede che per poter beneficiare degli sgravi il datore di lavoro debba possedere il DURC, “fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
In base ai criteri generali di riparto degli oneri probatori sarebbe, peraltro, spettato alla ricorrente dimostrare il possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni, compreso il rispetto di tutte le previsioni di legge e del CCNL;
prova che, nella fattispecie, non è stata fornita.
Infine, non si ravvisano illegittimità nell'irrogazione delle sanzioni determinate con riferimento all'art. 116, comma 8, lett. b) della l. 388/2000 (evasione). L'art. 116, comma 8 della l. 388/2000 dispone che “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”. Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, “l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, CP_1 ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28966 del
27/12/2011; Sez. L, Sentenza n. 5773 del 12/04/2012; Sez. L, Sentenza n. 10509 del 25/06/2012; Sez.
L, Sentenza n. 17119 del 25/08/2015).
9 Nella fattispecie, il mancato pagamento di contributi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di minimale imponibile e dalla omessa applicazione di specifiche previsioni contrattual- collettive scaturisce dalla presentazione di denunce mensili infedeli.
Gli addebiti attengono infatti a voci retributive non inserite in busta paga e a retribuzioni calcolate in misura inferiore al dovuto in dipendenza da causali di assenza diverse da quelle consentite, irregolarità dalle quali sono dipesi la determinazione di basi imponibili ai fini contributivi ridotte rispetto a quelle correttamente determinate in relazione alla normativa vigente e alla contrattazione collettiva di settore e – in definitiva – il versamento di contributi in misura minore di quella dovuta, il cui importo, proprio in ragione delle suddette omissioni, non emergeva e non era direttamente rilevabile dalle registrazioni sul LUL e dalle denunce mensili trasmesse dall'azienda.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Parte_1
€ 4.638,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 12 novembre 2025.
Il Giudice
CI NG IA AS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI NG IA AS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2807 R.G. anno 2024, avente ad oggetto: azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo,
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 calce al ricorso, dall'avv. Augusto Guerriero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Benevento, via Salvator Rosa 8,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' , CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Atanasio Maurizio Greco,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/06/2024 la società ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_1 al fine di sentire “- annullare il Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. 2023009448/DDL del 29.02.2024 e delle sanzioni accessorie, per tutte le ragioni e le eccezioni sollevate nel presente atto;
- nel merito, I) ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti annullare la predetta attività ispettiva e conseguentemente dichiarare l'illegittimità del verbale impugnato, per tutti i motivi esposti. II) Ad ogni modo accogliere l'impugnazione nel caso di non emersione in corso di causa di prove sufficiente atte a legittimare il provvedimento intimato, il cui onere della prova incombe sugli enti convenuti;
con conseguente condanna, ciascuno per il loro titolo e /o solidalmente, tutti gli enti impositori, nonché solidalmente, anche, dell'ente, al pagamento delle spese e competenze legali da attribuirsi al sottoscritto procuratori antistatario”.
A sostegno della domanda ha dedotto: che era intervenuta la decadenza per violazione del termine di cui all'art. 14, l. 689/81; che, in merito al rapporto di lavoro del sig. gli accertatori non Persona_1 avevano tenuto nel giusto conto le dichiarazioni raccolte e la documentazione fornita dalla società; che illegittimamente sarebbero state assoggettate a contribuzione ore di permesso, in quanto in
1 assenza di prestazione non era configurabile alcun obbligo contributivo;
che la perdita delle agevolazioni era sproporzionata rispetto all'inadempimento così come le sanzioni irrogate. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato. CP_1
Ammessa la sola prova per testi richiesta dall' , stanti l'inammissibilità della prova per testi CP_1 articolata dalla ricorrente con la propria legale rappresentante e la superfluità di quella articolata con il consulente del lavoro, in quanto vertente su circostanze irrilevanti ai fini della decisione, oppure non contestate, o ancora su valutazioni, la causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
La società ricorrente in epigrafe impugna il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018019921/DDL del 29/02/2024, con cui funzionari di vigilanza , al termine di un'ispezione CP_1 nei confronti della esercente attività di “commercio al dettaglio di qualsiasi Parte_1 tipo di prodotto effettuato via Internet”, hanno rilevato a carico dell'azienda differenze contributive per € 30.424,19 per il periodo da luglio 2018 a dicembre 2023. Occorre premettere, quanto all'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza sollevata dall' , che non sussiste alcuna reale incertezza su quale sia il verbale oggetto del giudizio, tenuto CP_1 conto delle censure sollevate e della documentazione prodotta a corredo del ricorso.
In merito all'interesse ad agire, si rileva che il verbale di accertamento non ha efficacia esecutiva, efficacia che invece è propria del successivo avviso di addebito;
tuttavia, con il verbale medesimo l' , oltre a formalizzare gli esiti dell'accertamento e a quantificare il debito a carico dell'azienda, CP_1 ne ha richiesto il pagamento in via bonaria, minacciando, nel caso di inadempimento trascorsi 90 giorni dalla notifica, la formazione dell'avviso di addebito. La ricorrente è quindi portatrice di un interesse attuale e concreto alla presente azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, posto che con il verbale l' ha intrapreso un'azione inequivocabilmente finalizzata alla CP_1 realizzazione del proprio credito, e che l'accertamento ivi contenuto è atto prodromico a tale realizzazione.
Quanto poi all'ammissibilità della richiesta di annullare/ dichiarare illegittimo il verbale, si osserva che tale richiesta è funzionale al chiesto accertamento dell'inesistenza del debito ivi accertato, e che è pacifico che sia consentito al giudice ordinario disapplicare l'atto amministrativo del quale sia verificata, in via incidentale, l'illegittimità.
Ciò premesso, la ricorrente denuncia innanzitutto la violazione dell'art. 14, l. 689/81, lamentando che gli accertamenti siano durati quasi due anni.
La l. 689/1981, all'art. 14, dispone che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. In mancanza, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. Il sesto comma dell'art. 14 statuisce poi che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Tale norma non è utilmente invocabile nella fattispecie, in quanto concerne l'ambito delle sanzioni amministrative e non è estensibile agli accertamenti ispettivi finalizzati alla verifica del corretto adempimento degli obblighi contributivi.
Ed invero, l'art. 14 della l. 689/81 riguarda solo ed esclusivamente i procedimenti per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative e non è applicabile allorché si controverta, come nel caso de quo, in materia di contributi e sanzioni civili.
2 In tal senso si è espressa più volte la Suprema Corte, affermando che alla pretesa fatta valere dall'Istituto previdenziale per il pagamento dei contributi non è applicabile il procedimento di cui alla
L. n. 689 del 1981 e, in particolare, l'art. 14 di tale legge, che opera solo per l'irrogazione della sanzione amministrativa (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 8840 del 01/07/2000; Sez. L, Sentenza n. 18347 del 01/12/2003; Sez. L, Sentenza n. 9863 del 22/05/2004; v. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
30/05/2025, n. 14584).
Del resto, occorre considerare che l'art. 14 introduce un termine decadenziale. Si tratta, pertanto, di una norma eccezionale, la cui estensione a ipotesi non espressamente previste dalla norma stessa presupporrebbe una esplicita disposizione di legge (in questo senso v. anche Corte d'Appello Genova,
Sez. lavoro, Sent. 11/07/2019, n. 235).
Venendo al merito, la società contesta innanzitutto il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato denunciati nei periodi dal 6/07/2028 al 13/07/2028 e dall'11/07/2019 al 28/02/2022 con socio al 95% della società e figlio dell'amministratrice unica e proprietaria del restante Persona_1
5% delle quote societarie, . Persona_2
Va premesso, in linea generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, CP_ l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (v. Cass. Sez. L, Sent. n. 1399 del 08/02/2000: nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto legittimo – e quindi non suscettibile di disapplicazione – il provvedimento dell' di annullamento della posizione previdenziale di un CP_1 procuratore generale di una società che asseritamente – ma senza che risultasse provata la dipendenza dagli organi societari – appariva essere anche dipendente della stessa).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, si è altresì precisato che non è configurabile, alla stregua dei principi generali sulla ripartizione dell'onere della prova, un onere dell'Istituto di previdenza di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore e in particolare l'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito alle altrui dipendenze (Cass. 11 giugno 1985,
n. 3512), e si è quindi ritenuto che la contestazione di tale requisito da parte dell'ente previdenziale, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della pretesa, non integra una eccezione ma una mera difesa, sicché ad es. non è soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437
c.p.c. (Cass. 28 gennaio 1989, n. 4547)” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7139 del 09/05/2003). Gravava quindi sulla ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza di effettivi rapporti di lavoro subordinato con il socio Persona_1
Al riguardo deve ricordarsi che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro dipendente va rinvenuto nella subordinazione, da intendersi come disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le
3 numerose decisioni, Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre
2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009).
Elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato è quindi la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.
Tornando al caso concreto, gli ispettori hanno annullato i rapporti di lavoro per difetto del requisito della subordinazione, ritenendo – anche alla luce delle dichiarazioni raccolte dai diretti interessati e dagli altri dipendenti – che non si fosse configurato alcun rapporto di lavoro subordinato, peraltro in presenza di un socio titolare di una partecipazione di entità tale da incidere sulla nomina e revoca degli amministratori, che era anche figlio dell'altra socia e amministratrice unica.
Come si evince dal verbale, gli ispettori hanno rilevato i seguenti elementi di fatto, pacifici ed incontestati:
- la società svolge attività di commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di Parte_1 prodotto effettuato via internet dal 6 luglio 2018, impiegando lavoratori dipendenti;
- la proprietà sociale appartiene per il 95% al sig. e per il residuo 5% alla di lui madre, Persona_1 sig.ra che è anche amministratrice unica sin dall'inizio dell'attività; Persona_2
- l' è risultato dipendente della società ispezionata dal 6/07/2028 al 13/07/2028 e Per_1 dall'11/07/2019 al 28/02/2022, con la qualifica di impiegato amministrativo. Risulta, inoltre, dai verbali versati in atti che in sede ispettiva ha dichiarato: “In qualità di Per_1 socio mi occupo della gestione della società e gestisco io il personale. … Quando ero dipendente, mi occupavo della contabilità e dei clienti. Aggiungo che sono socio dal 2018 e da allora svolgo attività di controllo e di supporto nella gestione della società. mia madre che è anche CP_2
l'amministratore unico. … Quando ero dipendente venivo retribuito con bonifico ma non ricordo quanto percepivo perché ricevevo anche rimborsi per le mie trasferte anche extraregionali. Mi muovevo per raggiungere i fornitori e il rimborso era forfettario. Nessun dipendente effettua trasferte
… Mia madre apre il negozio ogni mattina e gestisce il personale della società. Mi madre si occupa della gestione dei clienti e dei fornitori. Se i dipendenti hanno problemi, si rivolgono a lei …”.
ha invece dichiarato: “…Mi occupo della gestione della società insieme Per_2 Persona_2
a mio figlio che è socio di maggioranza. Mi occupo dell'apertura e chiusura del Persona_1 negozio che è proprio sotto la mia abitazione. Mi reco in banca quando è necessario. Non ne capisco di computer in verità quindi è mio figlio che si occupa della parte operativa, anche dei problemi dei dipendenti. Mio figlio, che è esperto di computer, si occupa con me delle assunzioni dei dipendenti.
… Non mi occupo personalmente degli ordini dei clienti né dei fornitori. Mio figlio controlla i conti, verifica gli ordinativi di incasso sul conto della società. … Se i dipendenti hanno problemi di lavoro, si rivolgono a mio figlio . …”. Persona_1
4 La lavoratrice nel corso del primo accesso, ha dichiarato: “il mio riferimento in azienda Tes_1
è il sig. … Vedo raramente in negozio la sig.ra , madre di , ma Persona_1 Per_2 Persona_1 non so di che cosa si occupa. Se ho problemi e/o necessità mi rivolgo al sig. . Persona_1
Il lavoratore anche lui nel corso del primo accesso, ha dichiarato: “Ho Persona_3 firmato il contratto con il socio della società, che è sempre presente in azienda in Persona_1 quanto gestore della società … Mi capita di vedere in negozio la madre del sig. la sig.ra Per_1
con cui mi è capitato di parlare di lavoro. Non saprei però dire che cosa fa di Persona_2 preciso. Quando ho necessità di ferie e/o permessi, li chiedo al sig. che è il mio punto di Per_1 riferimento”. Altra lavoratrice, , sempre nel corso del primo accesso, ha dichiarato: “So che oltre Persona_4
a me lavorano presso e ”. Controparte_3 Tes_1
In ordine al valore probatorio dei verbali ispettivi, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità i verbali di accertamento fanno piena prova, fino a querela di falso, solo per quanto riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale verbalizzante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché per quanto riguarda la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. Il giudice di merito deve comunque prendere in esame anche tali contenuti e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali (così Cass. Sez. II, Sent. n. 9919 del
28/04/2006). Infatti, i verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (così Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14965 del 06/09/2012).
Le risultanze del verbale sono state integralmente confermate dall'ispettrice , Testimone_2 escussa come teste. L' ha inoltre prodotto tutti i verbali delle dichiarazioni raccolte. CP_1
Da tali elementi si desume che – senza differenze di sorta nei periodi in cui era solo Persona_1 socio e in quelli in cui era assunto come “impiegato amministrativo” – ha sempre preso parte direttamente alla gestione operativa quotidiana della , occupandosi sia dei rapporti Parte_1 con clienti e fornitori che del personale dipendente, senza sottostare al potere direttivo, gerarchico e disciplinare di chicchessia.
Ciò è tanto vero che egli era identificato dai dipendenti come il loro punto di riferimento e datore di lavoro, e non come collega, mentre gli stessi lavoratori vedevano raramente l'amministratrice, sig.ra
, e non sapevano quale fosse il suo ruolo. Per_2
Secondo la giurisprudenza, “In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo
5 ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21759 del
17/11/2004).
Nella fattispecie emerge esattamente che l' socio di maggioranza al 95%, era anche il reale Per_1 dominus, di fatto, dell'attività sociale, come si evince tanto dalle dichiarazioni dei lavoratori dipendenti, quanto da quelle della stessa amministratrice.
La ricorrente, per parte sua, non ha offerto alcun elemento di prova idoneo a confutare tali conclusioni.
È significativa, del resto, la circostanza che in ricorso non sia stata nemmeno dedotta – in punto di fatto – la ricorrenza dei tratti tipici della subordinazione, né dei relativi indici sintomatici.
Manca infatti qualsivoglia allegazione – e deduzione istruttoria – in ordine alle mansioni disimpegnate, all'orario di lavoro osservato, all'esistenza di un obbligo di presenza e correlata necessità di essere autorizzato per assentarsi, all'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dell'amministratore unico, alla percezione di una retribuzione fissa e predeterminata quale corrispettivo per l'attività prestata.
Le dichiarazioni rese in giudizio dalle lavoratrici e entrambe Tes_1 Persona_4 dipendenti della al momento della deposizione, appaiono, anche tenuto conto del Parte_1 tempo trascorso e del perdurante vincolo di subordinazione, meno attendibili rispetto a quelle rese dalle stesse testi agli ispettori, nell'immediatezza dei fatti e senza alcuna preparazione (peraltro, lette e confermate dalle medesime lavoratrici durante la testimonianza).
In ogni caso, da esse non emerge alcun elemento utile a comprovare la subordinazione dell' Per_1 all'amministratrice unica. Soltanto la teste ha dichiarato: “mi è capitato di vedere la sig.ra Tes_1
dare direttive sul lavoro al sig. Gli chiedeva ad esempio se poteva aiutarlo a Per_2 Per_1 fare qualcosa col computer, oppure gli diceva di fare qualcosa tipo un annuncio”, ma si tratta di un'affermazione isolata e che comunque non comprova l'eterodirezione della prestazione dell' anche tenuto conto del tipo di “direttive” riportate dalla teste. Per_1
Nessun valore probatorio può essere assegnato, in mancanza di riscontri esterni, alla deposizione del diretto interessato, (“i dipendenti ricevono le direttive da mia madre. … lei impartisce Persona_1 le direttive a me, che ho anche il compito di trasferirle ai ragazzi … mia madre dà direttive anche a me, cioè stabilisce gli orari, mi indica se c'è da parlare con qualche fornitore, da sistemare un catalogo, inoltre segue permessi e ferie del personale … io la richiesta di ferie la facevo verbalmente, credo anche gli altri dipendenti. Mi è capitato anche di prevedere le ferie e poi di non poterle prendere per motivi lavorativi nel periodo previsto, e anche in tal caso ho concordato con mia madre.
Non facevo una richiesta scritta. C'era comunque molta elasticità”). Lo stesso è infatti titolare di un palese interesse, sia pur di mero fatto, all'esito della controversia. In ogni caso, nemmeno dalla sua deposizione, alquanto vaga sul punto, emerge in maniera univoca la sussistenza del vincolo di subordinazione.
6 Merita ancora evidenziare che da nessuna dichiarazione emergono elementi di differenza nei compiti dell' e nelle relative modalità di espletamento fra i periodi in cui è stato solo socio e quelli in Per_1 cui è stato dipendente.
Ancora, manca la prova dell'effettiva corresponsione a titolo retributivo di somme poste in nesso di corrispettività con l'attività lavorativa prestata in favore della società.
In sede ispettiva, lo stesso non era in grado di precisare quale fosse la propria retribuzione, in Per_1 quanto la stessa variava per effetto dell'inclusione di rimborsi forfettari per trasferte, anche extraregionali, che nessun altro dipendente effettuava (e di cui non si comprende l'attinenza con la sua posizione di impiegato la cui attività, stando a quanto riferito in giudizio, consisteva “nella realizzazione e gestione del sito web in tutte le sue parti (marketing, inserimento prodotti, annunci…) cioè tutta la parte tecnico-operativa”).
In definitiva, sotto questo profilo il verbale va confermato.
In secondo luogo, la società contesta che siano state assoggettate a contribuzione ore di permesso regolarmente richieste e fruite dai dipendenti.
A mente dell'art. 1, comma 1 del D.L. 09/10/1989, n. 338, conv. dalla l. 389/1989, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. La disposizione, secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 25, della
L. 28/12/1995, n. 549, si interpreta “nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
Con riferimento all'articolo in commento la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio di diritto per cui “l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito nella L. n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36
Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione;
né è configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia erga omnes dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale e a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso” (Cass. n. 4926 del
14/03/2016; Cass. n. 801 del 20/01/2012; Cass. n. 16 del 05/01/2012; Cass. n. 2758 del 08/02/2006;
Cass. ord. n. 19284 del 02/08/2017).
Nella fattispecie, gli ispettori, sulla scorta dell'esame del LUL, hanno riscontrato la presenza di ore di permessi non retribuiti – e non assoggettati a contribuzione previdenziale – nella quasi totalità dei mesi oggetto di accertamento e per tutti i lavoratori.
7 La società, per il tramite del proprio consulente del lavoro, ha prodotto, per tutti i dipendenti e per tutte le giornate di assenze, una sorta di comunicazione, redatta a consuntivo su modelli prestampati e sottoscritta dal lavoratore, in cui vengono riepilogate tutte le assenze effettuate nel mese a titolo di ferie, di permessi retribuiti e di permessi non retribuiti. Ha, altresì, precisato che i predetti moduli venivano redatti dal lavoratore successivamente alla fruizione, autorizzata dal datore di lavoro oralmente, ed erano finalizzati alla contabilizzazione di tali ore in busta paga. Nel caso di permessi non retribuiti, in particolare, il dipendente, in via informale, il più delle volte a mezzo telefono, manifestava la sua volontà di assentarsi per motivi personali o familiari, e il datore, dopo aver acconsentito a tali assenze sempre per le vie brevi, a consuntivo del mese, riepilogava i giorni di permessi non retribuiti e, nella elaborazione delle buste paga, li sottraeva dal calcolo delle ore da retribuire al dipendente e da assoggettare a contribuzione.
Ebbene, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, anche qualora la riduzione della prestazione fosse stata effettiva e concordata con i lavoratori, per le ore in cui la prestazione era mancata in assenza di una legittima causa di sospensione della prestazione (prevista dalla legge o dal
CCNL) il datore di lavoro non avrebbe potuto comunque sottrarsi al versamento della contribuzione, da quantificarsi non in relazione alla minore retribuzione corrisposta, bensì a quella dovuta sulla base della contrattazione collettiva.
Ne discende che le ore denunciate come non lavorate e non retribuite, al di fuori delle causali espressamente previste dalla legge o dal CCNL, sono state correttamente assoggettate a contribuzione previdenziale.
Anche sotto tale profilo pertanto le conclusioni degli ispettori vanno condivise.
Va al riguardo ribadito che la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro. È infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere il rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15120 del 03/06/2019; Sez. L, Sentenza n. 16859 del
10/08/2020).
Per quanto riguarda gli ulteriori addebiti elevati con il verbale (assoggettamento a contribuzione delle ore di lavoro supplementare e straordinario, sulla base dei dati risultanti dagli estratti delle timbrature fornite dalla stessa azienda;
mancato inserimento dello scatto di anzianità per la lavoratrice Per_4
ai sensi dell'art. 205 del CCNL Terziario Confcommercio, riscontrato dalle buste paga;
[...] mancato pagamento, da gennaio 2023, dell'elemento distinto della retribuzione ex art. 23 CCNL
Terziario Confcommercio, riscontrato dalle buste paga), tutti di natura documentale, la società non ha sollevato alcuna contestazione, né ha offerto deduzioni o prove contrarie.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, stante la sussistenza degli addebiti relativi al mancato integrale rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva di settore, è quindi corretto anche il recupero delle agevolazioni contributive fruite, dal momento che l'art. 1, comma 1175 della l. 296/2006 (legge finanziaria 2007) subordina il godimento dei benefìci normativi e contributivi
8 previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In proposito, non assume alcuna rilevanza che non sia stato formalmente emesso, a suo tempo, un
DURC negativo, dal momento che il recupero delle agevolazioni consegue a un'attività ispettiva attuata a posteriori, nel corso della quale sono state riscontrate violazioni tali da far venir meno le condizioni per fruirne. La norma, infatti, prevede che per poter beneficiare degli sgravi il datore di lavoro debba possedere il DURC, “fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
In base ai criteri generali di riparto degli oneri probatori sarebbe, peraltro, spettato alla ricorrente dimostrare il possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni, compreso il rispetto di tutte le previsioni di legge e del CCNL;
prova che, nella fattispecie, non è stata fornita.
Infine, non si ravvisano illegittimità nell'irrogazione delle sanzioni determinate con riferimento all'art. 116, comma 8, lett. b) della l. 388/2000 (evasione). L'art. 116, comma 8 della l. 388/2000 dispone che “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”. Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, “l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, CP_1 ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28966 del
27/12/2011; Sez. L, Sentenza n. 5773 del 12/04/2012; Sez. L, Sentenza n. 10509 del 25/06/2012; Sez.
L, Sentenza n. 17119 del 25/08/2015).
9 Nella fattispecie, il mancato pagamento di contributi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di minimale imponibile e dalla omessa applicazione di specifiche previsioni contrattual- collettive scaturisce dalla presentazione di denunce mensili infedeli.
Gli addebiti attengono infatti a voci retributive non inserite in busta paga e a retribuzioni calcolate in misura inferiore al dovuto in dipendenza da causali di assenza diverse da quelle consentite, irregolarità dalle quali sono dipesi la determinazione di basi imponibili ai fini contributivi ridotte rispetto a quelle correttamente determinate in relazione alla normativa vigente e alla contrattazione collettiva di settore e – in definitiva – il versamento di contributi in misura minore di quella dovuta, il cui importo, proprio in ragione delle suddette omissioni, non emergeva e non era direttamente rilevabile dalle registrazioni sul LUL e dalle denunce mensili trasmesse dall'azienda.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Parte_1
€ 4.638,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 12 novembre 2025.
Il Giudice
CI NG IA AS
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