CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7294 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA BI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'IN che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore della parte civile ASSOCIAZIONE ANTIRACKET TARAS APS, Avv. TA D'RR in sostituzione dell'Avv. LUCIA CRISTINA CALO', la quale ha chiesto accogliersi le conclusioni e la nota spese depositate;
udito il difensore del ricorrente, Avv. MANFREDO FIORMONTI, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7294 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di IO VA ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 4/10/20210, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt.416 cod.pen. (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, capo A), 110, 81, 640 bis, 477-482, 483, 61 n.2 e 9 cod.pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso materiale, falso ideologico, capo I), 110, 81, 640 bis, 477-482, 483, 61 n.2 e 9 cod.pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso materiale, falso ideologico, capo P); in particolare, secondo il capo di imputazione, VA, avvocato del Foro di Lecce, si sarebbe reso disponibile ad attestare falsamente io svolgimento della propria attività professionale in favore dello sportello Antiracket, al fine di poter rendicontare le somme ricevute a titolo di contributo al Ministero dell'Interno, predisponendo fatture per assistenza, in realtà mai prestata, presso gli sportelli antiracket di Brindisi, Taranto e Lecce. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 640 bis cod.pen. per avere ritenuto sussistente il delitto di truffa aggravata pur in mancanza di verifica del nesso causale tra gli artifici contestati e l'ingiusto profitto, e la mancanza di motivazione sul punto;
osserva che con riferimento al capo P della imputazione il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la misura cautelare, rilevando che in alcune occasioni VA aveva frequentato in alcune circostanze la sede dello sportello antiracket di Lecce;
anche a voler ritenere che i documenti attestanti lo svolgimento delle prestazioni fossero effettivamente falsi, non vi era prova del danno in capo all'ente pubblico e dell'ingiusto profitto per il ricorrente/ visto che VA aveva effettivamente svolto l'attività di assistenza indicata nel contratto, visto che l'ente finanziato aveva solo l'obbligo di istituire gli sportelli e di mettere professionisti a disposizione dell'utenza, come in effetti era avvenuto, e RA era stato presente presso lo sportello di Lecce nella maggior parte dei giorni indicati nei report;
se anche si fossero eliminate dalla rendicontazione le date nelle quali VA risultava non presente presso lo sportello, le somme allo stesso corrisposte sarebbero state comunque rimborsate all'Associazione Antiracket, essendo stata l'attività svolta nei suoi elementi essenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2 r 1.1 Osservato preliminarmente che non vi è contestazione sul reato di cui al capo I), con riferimento alle censure proposte quanto al capo P) se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato che dalle analisi dei tabulati del traffico telefonico relativo all'utenza in uso a VA e dalle prove dichiarative della sentenza di primo grado era emerso come il ricorrente non si fosse mai recato presso gli sportelli di Brindisi e Taranto (circostanza, peraltro, non contestata); quanto allo sportello di Lecce, nella sentenza di primo grado vengono indicate con precisione l'attività di "ricevimento utente" (18.06.2015, 07.07.2015, 23.07.2015, 08.09.2015, 15.09.2015) che VA non risulta aver svolto né a Lecce, né a Taranto, né a Brindisi e che quando VA si è recato presso lo sportello di Lecce si era occupato di problematiche non ricollegabili ai fini istituzionali dell'associazione (pag.98; a pag.100 vengono elencati anche i report del 4.6.2015, 25.8.2015 e 23.7.2015 che attestavano falsamente la presenza di VA presso lo sportello di Lecce); quanto al danno ingiusto, con conseguente profitto del ricorrente, l'elenco delle fatture relative alle somme pagate a VA per l'assistenza non prestata Cgiz5 alle pagine 98 e 99 della sentenza di primo grado. Sussistono pertanto tutti i requisiti dei reati contestati (il comportamento ingannevole dell'imputato tramite la redazione dei falsi report, l'errore nel quale è stato indotto l'Ufficio del Commissario Straordinario per le iniziative contro il racket e l'usura -beneficiario dei fondi europei-, il danno ingiusto per tale ente e il profitto ricavato dall'imputato) sui quali il ricorso si traduce in inammissibili censure di merito;
peraltro, quanto al reato di cui al capo A), il ricorso non contiene alcuna censura sulla motivazione relativa al reato associativo, contenuta nelle pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al 3 pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
in virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alle spese sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civlie Associazione Antiracket Taras aps, in persona del legale rappresentante, che liquida in complessivi C 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 17/01/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'IN che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore della parte civile ASSOCIAZIONE ANTIRACKET TARAS APS, Avv. TA D'RR in sostituzione dell'Avv. LUCIA CRISTINA CALO', la quale ha chiesto accogliersi le conclusioni e la nota spese depositate;
udito il difensore del ricorrente, Avv. MANFREDO FIORMONTI, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7294 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di IO VA ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 4/10/20210, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt.416 cod.pen. (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, capo A), 110, 81, 640 bis, 477-482, 483, 61 n.2 e 9 cod.pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso materiale, falso ideologico, capo I), 110, 81, 640 bis, 477-482, 483, 61 n.2 e 9 cod.pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso materiale, falso ideologico, capo P); in particolare, secondo il capo di imputazione, VA, avvocato del Foro di Lecce, si sarebbe reso disponibile ad attestare falsamente io svolgimento della propria attività professionale in favore dello sportello Antiracket, al fine di poter rendicontare le somme ricevute a titolo di contributo al Ministero dell'Interno, predisponendo fatture per assistenza, in realtà mai prestata, presso gli sportelli antiracket di Brindisi, Taranto e Lecce. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 640 bis cod.pen. per avere ritenuto sussistente il delitto di truffa aggravata pur in mancanza di verifica del nesso causale tra gli artifici contestati e l'ingiusto profitto, e la mancanza di motivazione sul punto;
osserva che con riferimento al capo P della imputazione il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la misura cautelare, rilevando che in alcune occasioni VA aveva frequentato in alcune circostanze la sede dello sportello antiracket di Lecce;
anche a voler ritenere che i documenti attestanti lo svolgimento delle prestazioni fossero effettivamente falsi, non vi era prova del danno in capo all'ente pubblico e dell'ingiusto profitto per il ricorrente/ visto che VA aveva effettivamente svolto l'attività di assistenza indicata nel contratto, visto che l'ente finanziato aveva solo l'obbligo di istituire gli sportelli e di mettere professionisti a disposizione dell'utenza, come in effetti era avvenuto, e RA era stato presente presso lo sportello di Lecce nella maggior parte dei giorni indicati nei report;
se anche si fossero eliminate dalla rendicontazione le date nelle quali VA risultava non presente presso lo sportello, le somme allo stesso corrisposte sarebbero state comunque rimborsate all'Associazione Antiracket, essendo stata l'attività svolta nei suoi elementi essenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2 r 1.1 Osservato preliminarmente che non vi è contestazione sul reato di cui al capo I), con riferimento alle censure proposte quanto al capo P) se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato che dalle analisi dei tabulati del traffico telefonico relativo all'utenza in uso a VA e dalle prove dichiarative della sentenza di primo grado era emerso come il ricorrente non si fosse mai recato presso gli sportelli di Brindisi e Taranto (circostanza, peraltro, non contestata); quanto allo sportello di Lecce, nella sentenza di primo grado vengono indicate con precisione l'attività di "ricevimento utente" (18.06.2015, 07.07.2015, 23.07.2015, 08.09.2015, 15.09.2015) che VA non risulta aver svolto né a Lecce, né a Taranto, né a Brindisi e che quando VA si è recato presso lo sportello di Lecce si era occupato di problematiche non ricollegabili ai fini istituzionali dell'associazione (pag.98; a pag.100 vengono elencati anche i report del 4.6.2015, 25.8.2015 e 23.7.2015 che attestavano falsamente la presenza di VA presso lo sportello di Lecce); quanto al danno ingiusto, con conseguente profitto del ricorrente, l'elenco delle fatture relative alle somme pagate a VA per l'assistenza non prestata Cgiz5 alle pagine 98 e 99 della sentenza di primo grado. Sussistono pertanto tutti i requisiti dei reati contestati (il comportamento ingannevole dell'imputato tramite la redazione dei falsi report, l'errore nel quale è stato indotto l'Ufficio del Commissario Straordinario per le iniziative contro il racket e l'usura -beneficiario dei fondi europei-, il danno ingiusto per tale ente e il profitto ricavato dall'imputato) sui quali il ricorso si traduce in inammissibili censure di merito;
peraltro, quanto al reato di cui al capo A), il ricorso non contiene alcuna censura sulla motivazione relativa al reato associativo, contenuta nelle pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al 3 pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
in virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alle spese sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civlie Associazione Antiracket Taras aps, in persona del legale rappresentante, che liquida in complessivi C 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 17/01/2023