Sentenza 20 settembre 2016
Massime • 1
I reati di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi, comuni da sparo o da guerra, non sono assorbiti dalla più grave fattispecie di vendita senza licenza, trattandosi di delitti aventi diversa materialità e differente ratio, posti in relazione di reciproca autonomia concettuale, che concorrono tra loro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2016, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2016 |
Testo completo
00874-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1140/2016 PIERO SAVANI - Presidente - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.28029/2016 ROSA PEZZULLO ANDREA FIDANZIA FERDINANDO LIGNOLA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE AU nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 08/02/2016 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere FERDINANDO LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI Udit i difensor Avv. Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
il difensore dell'imputato, avv. Giovanni Vecchio, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 4 febbraio 2016, il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria applicava la misura coercitiva della detenzione in carcere nei confronti di PR MA, per i delitti di detenzione, porto in luogo pubblico e cessione di armi di vario genere e calibro, con l'aggravante di agevolare l'attività di associazioni previste dall'articolo 416-bis, cod. pen. (in particolare la locale di 'ndrangheta di Cinquefrondi), nonché di ricettazione di una pistola modello P 38 calibro nove Luger, di provenienza delittuosa, parimenti aggravato.
1.1 Gli elementi indiziari a carico di RO MA sono emersi da alcuni colloqui telefonici intercettati nei confronti di DI PP, affiliato alla cosca di Cinquefrondi ed in procinto di creare un'autonoma 'ndrina in località Petricciana, nonché da intercettazioni ambientali e riprese video, dalle quali R emergeva un'ampia disponibilità di armi da parte indagato e la disponibilità ad acquisti e cessioni, con particolare riferimento alle armi indicate nella contestazione provvisoria ai capi 65, 66 e 67. 2. A seguito di riesame proposto dall'interessato, il Tribunale di Reggio Calabria confermava l'ordinanza impugnata, oggetto di ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'indagato ed affidato a sei motivi.
2.1 Con i primi due motivi il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e), in relazione agli artt. 1, 2, 4 e 7 della legge 895/1967, 192 e 273, cod. proc. pen., riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, fondati esclusivamente su due colloqui dal contenuto equivoco e privi di riscontri investigativi. Il ricorrente censura l'interpretazione dei colloqui, sia con riferimento alla pistola Beretta modello 98, sia rispetto alle armi provenienti dal Nord Italia, sia infine riguardo all'offerta in vendita delle due pistole di cui al capo 66, sottolineando che nulla dimostra che alle conversazioni siano seguite condotte materiali di trasporto o di cessione delle armi.
2.2 Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 1, 2, 4 e 7 della legge 895/1967, in relazione alle condotte contestate al capo 65, che devono ritenersi assorbiti in quelle di cui al capo 66, poiché la condotta di detenzione di armi da fuoco o di porto in luogo pubblico deve considerarsi assorbita, per progressione criminosa, in quella di messa in vendita. 2 2.3 Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e), in relazione all'art. 7 della legge 203/1991, poiché nella condotta dell'indagato non è rinvenibile il dolo specifico di agevolazione dell'associazione mafiosa, ma al limite quella di favorire un soggetto, ossia DI PP, poiché l'indagato non ebbe alcun contatto con gli altri associati e l'unico movente a lui ascrivibile è quello di guadagnare dei soldi. In punto di diritto si respinge l'automatismo con il quale si è desunta la finalità di agevolare l'attività posta in essere dall'organizzazione criminale dalla semplice possibilità che una tale agevolazione derivasse dai reati contestati.
2.4 Con quinto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e), in relazione agli artt. 274 e 292, cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, poiché i fatti risalgono al marzo del 2014, per cui la misura applicata risulta eccessiva. Inoltre si deduce carenza di motivazione in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione criminale, come richiesto dall'articolo 274 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) della L. 16 aprile 2015, n. 47. 2.5 Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e), in relazione agli artt. 292, comma 2, lettera c) e 309, comma 9, TR cod. proc. pen., con riferimento alla carenza di un'autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, essendosi il Tribunale della libertà limitato ad affermare la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari senza nulla aggiungere alle argomentazioni del giudice per le indagini preliminari, secondo la tecnica della motivazione per relationem.
3. Con memoria difensiva depositata l'8 settembre 2016 il difensore dell'imputato, avv. Giovanni Vecchio, ha ulteriormente censurato il provvedimento impugnato, sotto il profilo della carenza di motivazione, consistita in una mera riproduzione di dichiarazioni intercettate, senza dimostrare di aver valutato criticamente gli specifici elementi emersi nel corso delle indagini. Un ulteriore doglianza riguarda la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991, motivata in maniera carente ed assertiva, in contrasto con i principi espressi anche recentemente dalla Corte di legittimità in ordine alla cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale. Infine si censura la motivazione della scelta della misura cautelare, sotto il profilo della inidoneità degli arresti domiciliari con controllo assicurato dal cd. braccialetto elettronico (art. 275-bis cod. proc. pen.) CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1 Va ricordato in via pregiudiziale che, in tema di misure cautelari personali, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Da ciò deriva che, ove venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze ア probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
2. In applicazione di questo principio è evidente la manifesta infondatezza dei motivi primo, secondo e quinto;
il ricorrente sollecita infatti una rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, inammissibile in sede di legittimità, richiamando tutta una serie di circostanze di fatto che in questo giudizio non possono essere apprezzate.
2.1 Per giunta nel caso di specie con i primi due motivi viene posto un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati alle conversazioni intercettate: trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, essa si sottrae al giudizio di legittimità se come nella fattispecie è accaduto la valutazione risulta logica in - - rapporto alle massime di esperienza utilizzate (così, ex plurimis, Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724).
2.2 Quanto alle esigenze cautelari, la valutazione del Tribunale è completa e dettagliata e non certo congetturale (come denunciato dal ricorrente), poiché oltre a richiamare i precedenti e pregiudizi specifici da cui è gravato il PR, sottolinea l'estrema gravità oggettiva dei fatti, poiché la vendita di armi era realizzata in modo organizzato e professionale, nei confronti di più soggetti, prelevandole dal Nord Italia, in un contesto di evidente radicamento con 4 l'associazione mafiosa, tale da rendere evidentemente inadeguata una misura meno afflittiva della custodia in carcere, compresa quella degli arresti domiciliari assistiti da braccialetto elettronico. Anche il tempo trascorso dai fatti assume una portata poco significativa, a fronte della organizzazione e professionalità dei traffici di armi, che denuncia la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminale.
2.3 Con riferimento poi alla doglianza riguardante la tecnica argomentativa del "copia ed incolla", sviluppata nei motivi nuovi ed oggetto del sesto motivo proposto in via principale, va richiamato l'indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, nella sua più autorevole espressione a Sezioni Unite, secondo il quale la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di - destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento - di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; tra le ultime, Sez. 4, n. 7031 del 05/02/2013, Conti, rv. 254937; Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, Di Pietro, Rv. 266557). Ha ragione il ricorrente nel criticare in via generale il metodo del c.d. copia- incolla, utilizzato talvolta per la redazione della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, sistema che può comportare sviste ed errori e che, comunque, può rendere la decisione di difficile lettura per riferimenti non sempre pertinenti ed utili. Non è però condivisibile la tesi che ogni qualvolta venga usato tale sistema ci si trovi dinanzi ad una motivazione apparente.
2.4 Nel caso di specie è vero che alcuni passaggi della motivazione sono stati ripresi dall'ordinanza del G.I.P., dalla richiesta del P.M. e che sono riportati ampi brani di conversazioni intercettate, ma è pure vero che gli elementi riportati sono stati valutati criticamente dal Tribunale del riesame, anche alla luce delle obiezioni difensive contenute nell'atto di impugnazione (v. pagg. 31 e ss. del provvedimento impugnato). Non si può allora parlare di motivazione apparente, essendo essa presente;
il problema, quindi, consiste nel verificare se la motivazione impugnata sia congrua ed immune da manifesti vizi logici, che nel 5 caso concreto devono escludersi.
2.5 Con riferimento poi alla denunciata carenza valutativa delle esigenze cautelari, che non avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive proposte in sede di riesame, la doglianza è generica, poiché il ricorrente non indica quali profili siano stati tralasciati, limitandosi a contestare il prelevamento delle armi dal nord Italia, che invece risulta espressamente dalla conversazione intercettata e trascritta a pagina 32 dell'ordinanza, nella quale l'indagato espressamente rivela di rifornirsi delle armi quando "sale" col camion ed invita il suo interlocutore a integrargli la provvista di denaro per acquistarne di più.
3. Il terzo motivo è infondato. Precisato che la doglianza va limitata esclusivamente alla pistola Astra mod. 22 e non anche la pistola Beretta mod. 90 cl 9x21, deve rilevarsi che la condotta punita dalla L. n. 497 del 1974, art. 9 può concorrere con quella di detenzione e porto prevista dalla citata Legge, artt. 10 e 12, non potendo ipotizzarsi necessariamente un assorbimento delle suddette condotte in quella prevista nella prima norma citata, il principio è stato già affermato più volte da questa Corte (Sez. 1 n. 5176 del 30/3/1994, Rv. 198634; Sez. 1 n. 6235 del 18/4/1994, Rv. 198872;) Sez. 2, n. 22368 del 23/04/2013, Caccamo, Rv. 255941) ed il Collegio ritiene di doverlo ribadire nel senso che i reati di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi, comuni da sparo, o da R guerra non rimangono assorbiti nella diversa e più grave fattispecie di vendita senza licenza prevista dalla L. n. 895 del 1996, art. 1, oggi sostituito dalla L. n. 497 del 1974, art. 9, trattandosi di delitti tutti aventi diversa materialità e differente ratio, posti in relazione di reciproca autonomia funzionale, che concorrono tra loro.
4. Anche il quarto motivo è infondato. Il ricorrente contesta, anche nei motivi nuovi, l'apparato argomentativo dell'ordinanza in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991, sostenendo che la vendita era destinata a soddisfare un'esigenza personale del DI;
la motivazione del Tribunale, invece, con un ragionamento che non denuncia alcuna contraddizione o manifesta illogicità, desume la capacità e finalità agevolatrice del sodalizio criminale dei reati contestati da una serie di elementi che non consentono di parlare di semplice "contestualità ambientale": l'inserimento dell'indagato nei circuiti criminali connessi al traffico di armi, la natura delle armi detenute e poste in vendita, la quantità delle stesse, il ruolo assolutamente primario del DI nella criminalità organizzata del territorio di riferimento, la richiesta di denaro per alimentare i traffici illeciti (cfr. la conversazione intercettata tra i due e riportata a pagina 32 dell'ordinanza, della quale si è già detto supra).
5. In conclusione il ricorso proposto nell'interesse di PR MA deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1-ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016 I Presidente Il consigliere estensore Ferdinantio Lignola Piero Savani можи DEPORTATA IN CALCULLERA addl 10 GEN 2017 IL FUNZIONARIO GILGIUDIZIARIO Carmela Lasmusse 7