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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/11/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 13139/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BRUSCHI ANDREA e NI DE LU, c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PROVENZANO LUIGI MARIO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 10/07/2024, con cui e NI DE LU, Parte_1 unitisi in matrimonio a Gavardo-BS in data 28.2.2015 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gavardo-BS al numero 3, parte I, dell'anno 2015), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 12.7.24;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa in questo stesso procedimento il 3.1.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
«1. i coniugi vivranno separati liberi di fissare ciascuno la propria residenza ove ritenuto opportuno;
2. la casa coniugale in via Dossolo 30 Gavardo, di proprietà del marito rimane allo stesso assegnata;
Per_
3. affidamento congiunto della figlia minore nata a Gavardo il [...] ad [...] i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto per il padre di tenerla con sé compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa, con le seguenti modalità:
4. tre giorni a settimana dalle ore 18:00 alle 21:00 nel periodo dal 30 Settembre al 15 maggio e, dalle ore 19:00 alle ore 22:00 nel periodo dal 16 maggio al 29 settembre;
5. weekend alternati, dal sabato alle ore 13:00 a tutta la domenica fino alle ore 20:00;
6. una intera settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni;
7. due giorni consecutivi durante le festività Pasquali;
8. quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori entro il mese di Maggio;
Per_
9. contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre che verserà alla sig.ra , entro il giorno Pt_1
16 di ogni mese, nella misura di € 250,00 a decorrere da Dicembre 2023 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e previamente concordate tra i genitori come da tabelle in uso al Tribunale di Brescia;
10. attribuzione alla madre del diritto di percepire irrevocabilmente il 100% dell'assegno unico/universale o ogni altro Per_ equipollente erogabile da INPS (o da altri enti) in favore della figlia e di beneficiare delle detrazioni fiscali previste per legge;
in caso di necessità il sig. De LU si impegna a collaborare con la moglie affinché la medesima possa provvedere all'incombente burocratico-amministrativo;
11. rinuncia espressa, di entrambi i coniugi, al mantenimento in proprio favore, dandosi reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti;
12. autorizzazione reciproca di entrambi i genitori al rilascio del passaporto, e/o di ogni altro documento equipollente, valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo della figlia;
13. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare l'una nei confronti dell'altra all'assegno di mantenimento.
14. Le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, prestandovi sin d'ora acquiescenza.
Spese legali compensate»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) tra i coniugi:
e Parte_1
NI DE LU alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
Pag. 2 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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