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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione”. nella causa civile iscritta al n. 1120/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il giorno 8.5.1979, Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati dall'avv. Gian Franco Giachetti ed elettivamente domiciliati come da delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Voglia disporre la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affido congiunto ed in modo condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno, con l'impegno a mantenerli, istruirli ed educarli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Ogni decisione relativa ai minori che non sia caratterizzata dalla ordinarietà od indifferibilità dovrà essere assunta di comune accordo.
3. I genitori regolamenteranno di volta in volta e di comune accordo, in base alle esigenze dei minori ed alle rispettive esigenze lavorative, le modalità di frequentazione dei minori, proprie e dei rispettivi ascendenti in linea retta, nonché le modalità di permanenza dei minori presso le rispettive dimore.
4. Solo per il denegato caso di insanabile disaccordo tra i genitori, si conviene che:
- i minori dimorino, a settimane alterne, presso la residenza di uno e dell'altro genitore;
- per quanto attiene il periodo delle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere sino a 3
settimane consecutive con i medesimi, in un periodo intercorrente tra giugno e settembre. Tale
lasso di tempo, dovrà definirsi entro il mese di aprile di ogni anno, compatibilmente alle esigenze dei genitori e le incombenze ludico\scolastiche dei minori;
- per quanto attiene il periodo delle vacanze scolastiche di Natale e Capodanno ed Epifania
ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere rispettivamente una settimana consecutiva con il minore, periodo da concordarsi preventivamente secondo le esigenze di tutti i componenti della famiglia e da invertirsi con riferimento all'anno successivo;
- i giorni di Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Carnevale, Pasqua e Pasquetta, le festività
nazionali ed i relativi eventuali ponti scolastici verranno trascorsi, ad annualità alterne, con ciascun genitore;
- ciascun genitore potrà comunicare quotidianamente via filo con i minori;
- i genitori, quando hanno con sé i figli, hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito,
geografico e telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località.
5. Ciascuno dei genitori si impegna a far fronte, per il periodo in cui i minori dimoreranno con lui, alle spese ordinarie di mantenimento dei medesimi.
6. corrisponderà inoltre a la somma mensile di euro 200,00, Parte_2 Parte_1
rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei minori.
7. Ciascuno dei genitori si impegna a corrispondere in favore dell'altro, a semplice richiesta e dietro presentazione di idonea documentazione scritta comprovante la spesa, il pagamento del
50% delle spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, scolastiche e ludico-ricreative, purchè previamente concordate o connotate da indifferibile necessità e\o obbligatorietà,
comunque documentate, e salvo differente regolamentazione che i genitori decideranno di comune accordo di adottare di volta in volta.
8. Fiscalmente i minori sono posti a carico della signora ed alla medesima viene Parte_1
attribuito il diritto in via esclusiva alla percezione degli assegni familiari e\o dell'assegno unico per i figli e\o di ogni altro beneficio di legge e di Stato ed alle detrazioni fiscali. A far data dall'allontanamento dalla casa coniugale da parte del signor e sino a quando tale Pt_2
previsione non troverà attuazione amministrativa presso i competenti enti, il signor si Pt_2
obbliga a trasferire alla signora quanto eventualmente a tal titolo percepito. Pt_1
9. I genitori danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto proprio e dei minori o altro documento di identità valido per l'espatrio.
10. La casa coniugale sita in Robassomero (TO) in Località Genesia 23 con i suoi arredi viene assegnata alla Signora a titolo gratuito. Parte_1
11. Il Signor è autorizzato ad allontanarsi dalla casa coniugale e trasferire altrove la Pt_2
propria residenza a far data dal deposito del ricorso e comunque entro e non oltre la data di omologa della separazione.
12. si impegna a trasferire, senza corrispettivo, a innanzi a Parte_1 Parte_2
notaio, entro 3 mesi dall'omologa della separazione, il 50% della proprietà del seguente immobile acquistato, per 1\2, in data 23.2.06 con atto a rogito notaio rep. 127675 racc. Persona_1
10025 e, per l'altro 1\2, in data 27.12.2000 con atto a rogito notaio rep. Persona_2
25075\10600. Immobile sito in Robassomero (TO) Via Don Marchisone Francesco 12; NCEU
Fg. 5 Mapp. 439 Sub. 4 e Fg. 5 Mapp. 440 Sub. 4 e Fg. 5 Mapp. 439 Sub. 2.
13. Le parti convengono che, a far data dal deposito del presente ricorso, ogni costo, spesa, onere,
entrata, provento, frutto, beneficio, relativi al predetto immobile, compreso il mutuo residuo,
saranno, nei rapporti interni tra le parti, a carico e beneficio delle parti al 50%.
14. si impegna a trasferire, senza corrispettivo, a , innanzi a Parte_2 Parte_1
notaio, entro 3 mesi dall'omologa della separazione, il 50% della proprietà del seguente immobile acquistato in data 21.2.19 con atto a rogito notaio rep. 32.112\15.748. Immobile Persona_3 sito in Robassomero (TO) Località Genesia 23 (già n. 5); NCEU Fg. 11 n. 19 sub 1 e n. 249 sub
7, graffati;
Fg. 11 n. 249 sub 5; NCT Fg. 11 n. 245.
15. Le parti convengono che, a far data dall'allontanamento dalla casa coniugale da parte del
Signor ogni costo, spesa, onere, entrata, provento, frutto, beneficio, relativi al predetto Pt_2
immobile, compreso il mutuo residuo, saranno, nei rapporti interni tra le parti, a carico e beneficio della Signora sino a quando quest'ultima abiterà nella medesima. Il 50% delle Parte_1
future rate di mutuo, pagate in via integrale dalla Signora costituiranno credito a suo Pt_1
favore di pari importo nei confronti del Signor il quale si impegna altresì a trasferire Pt_2
alla signora a valore di mercato e diminuito dell'ammontare di tali crediti (ove non già Pt_1
estinti), l'altro 50% di proprietà dell'immobile, a semplice richiesta di quest'ultima. Nel caso in cui l'immobile fosse venduto a terzi il corrispettivo di vendita di spettanza del Signor Pt_2
sarà diminuito, con accrescimento di quello di spettanza della signora dell'ammontare Pt_1
di tali crediti (ove non già estinti). Nel caso in cui tali crediti dovessero raggiungere un ammontare pari al 50% del valore di mercato dell'immobile, il signor si impegna a Pt_2
trasferire alla signora senza corrispettivo, il suo 50% di proprietà dell'immobile. Dal Pt_1
momento in cui la signora dovesse cessare di abitare nell'immobile già casa coniugale, il Pt_1
regime di riparto interno di costi e benefici tornerà ad essere paritario.
16. Le detrazioni fiscali spettanti al Signor er le opere di ristrutturazi0ne dell'immobile Pt_2
eseguite nel corso degli anni dovranno essere, nei rapporti interni tra le parti, divise tra di esse al 50% e il Signor si impegna pertanto a trasferire alla Pt_2
Signora il 50% del corrispettivo economico e monetario delle stesse mano a mano che ne Pt_1
beneficerà ed usufruirà.
17. Per tutto ciò quanto qui non espressamente accordato, le parti danno reciprocamente atto di avere già in precedenza compiutamente definito e regolato ogni loro altro rapporto di natura patrimoniale ed economica, e di aver già separatamente provveduto, per quanto ivi non precisato,
a risolvere ogni rapporto di natura obbligatoria tra esse in corso.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole:” RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 13.5.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- in data 28 maggio 2005 le parti contraevano matrimonio in Venaria Reale (TO);
- dal matrimonio sono nati due figli: (il 25.9.2008) e (il 13.9.1911); Per_4 Per_5
- erano venuti meno i presupposti per la vita di coppia.
Con provvedimento del 3.12.2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”)
possono essere integralmente recepite dal collegio.
Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale in data 16.12.2024 ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione alle condizioni concordate dalle parti.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno poste in misura paritaria a carico di ciascuna parte.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno contratto in data 28 Parte_1 Parte_2
maggio 2005 matrimonio in Venaria Reale (TO) – alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 gennaio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)