Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Rosaria Papa Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5656/2022, riservata in decisione all'udienza dell'11.9.2024, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Torre
Annunziata n.1309/2022 pubblicata il 6.6.2022, non notificata, vertente
TRA
, quale ente pubblico economico, con Parte_1 sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar , 14 , codice fiscale e Partita IVA in P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica, e per esso , in qualità di Parte_2
Responsabile contenzioso MP , a ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto del Notaio Dr. – Roma Rep. N. 177893, Racc. 11776 del 28.04.2022, Controparte_1
che in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, a decorrere del 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi , anche processuali , delle società del gruppo tra cui , svolgenti le CP_2 Controparte_3
funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3 , comma 1 del decreto legge n. 203 del
2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte , cancellate d'ufficio da registro
Fiore n. 1, presso e nello studio dell'avv. Francesco De Cesare, c.f. , C.F._1 dal quale è rappresentata e difesa, il quale dichiara di volere ricevere notifiche e comunicazioni al numero di fax 0982/536277 o al seguente indirizzo di posta elettronica e indirizzo PEC Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._2
dall'Avv. Francesco Gargiulo (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo studio di quest'ultimo sito in C/mare di Stabia (Na), al Corso Alcide De Gasperi
n.16., che dichiara ai sensi dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata avv. ; Email_3
APPELLATO
E
, in persona del suo Controparte_5
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro
Elberti (C.F. ; PEC: t, ), ed C.F._4 Email_4
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via G. Ferraris n.4.
APPELLATO
Oggetto: opposizione al pignoramento presso terzi
Conclusioni: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1309/2022, pubblicata il 6.6.2022, il tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'atto di pignoramento Controparte_4
presso terzi notificatogli il 24.2.2020 ad istanza dell' , Parte_1 disponeva lo svincolo in favore dell'opponente delle somme pignorate e condannava l al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro Parte_1
3235,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
2. Con l'opposizione al pignoramento lo aveva dedotto:
1-la mancata notifica CP_4
dell'avviso bonario ex art. 50 DPR 602/73; 2) la violazione dell'art. 77 dpr 602/73 per la mancata comunicazione dell'intenzione di procedere al pignoramento presso terzi;
3)
l'assenza di prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
4) la nullità dell'atto per omessa indicazione del calcolo degli interessi;
5) il superamento del limite di pignorabilità ex art.72 bis comma 2 DPR 602/73; 6) carenza di potere del soggetto che aveva notificato il pignoramento;
8) la nullità dell'atto per carenza di potere dei dipendenti che avevano inviato il pignoramento.
3. Il primo giudice accoglieva l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc (così qualificata l'iniziativa giudiziaria) ritendendo fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri sei profili denunciati, in applicazione della ragione più liquida.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello l' con Parte_1 atto di citazione notificato a mezzo pec il 23.12.20222 con cui ha richiesto la riforma della sentenza deducendo:
1- in via preliminare, l'incompetenza per materia del giudice di primo grado, per essere competente il tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro;
2-sempre in via preliminare, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc avendo omesso di esaminare e delibare le ragioni difensive svolte da essa opposta in primo grado;
3- nel merito, l'erroneità della pronuncia per aver ritenuto violato il disposto dell'art. 50 comma 2 DPR 602/1973 quando, invece, l'agente della riscossione aveva provato la notifica dell'intimazione depositando copia dell'avviso e della relativa relata di notifica.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da , con Controparte_4 vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
5. Si è costituito l'appellato che ha eccepito, preliminarmente, CP_4
l'inammissibilità dell'appello tra, l'altro, perché tardivo, non applicandosi la sospensione feriale all'opposizione, nonché perché non proponibile ex art. 618 cpc avverso la sentenza che aveva statuito su una opposizione agli atti esecutivi;
nel merito ha contestato la fondatezza delle ragioni del gravame e solo per l'ipotesi di rigetto delle preliminari eccezioni, ha riproposto i motivi di opposizione afferenti la violazione dell'art. 72 bis DPR
602/1973 ( sub specie di mancata indicazione dell'atto di pignoramento della natura dei crediti e del dettaglio delle somme anche in riferimento al calcolo degli interessi nonché per violazione del limite di pignorabilità previsto da tale norma per gli stipendi, ritenuti assorbiti nella gravata sentenza), chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione anche con diversa motivazione;
vinte le spese del grado con distrazione in favore del difensore antistatario.
6. Si è costituito anche l' , terzo Controparte_6
pignorato, al solo fine di dichiarare di aver accantonato 1/5 delle somme nette spettanti all'appellato a titolo di indennità di mobilità in deroga, in attuazione della procedura ex art. 18 bis del DPR n. 602/1973 in funzione cautelare.
7. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
8. Indi la causa è stata riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza dell'11.9.2024 all'esito dell'udienza di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello perché proposto avverso una sentenza non appellabile ai sensi dell'art. 618 cpc come eccepito dall'appellato . Controparte_4
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti (in tema di opposizioni esecutive, Cass. 20/10/2021, n.
29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945;
Cass. 21/09/2017, n. 21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381; Cass. 17/06/2014, n. 13578; Cass.
20/11/2012, n. 20297; Cass. 29/07/2011, n. 16781; Cass. 21/09/2009, n. 26919).
Nel caso all'esame, l'appellante non contesta la qualificazione operata dal tribunale in termini di opposizione agli atti esecutivi né che la pronuncia di primo grado abbia deciso unicamente sul motivo in essa qualificato come fattispecie di opposizione agli atti esecutivi, con assorbimento delle altre contestazioni mosse dall'opponente . CP_4
Per superare l'eccezione sollevata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 618 cpc la deducente ha richiamato a suo favore il principio affermato nella pronuncia della Cassazione n. 3722 del
14 febbraio 2020 secondo cui “ in tema di esecuzione forzata , in caso di contestuale proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c, ove vengono decisi solo i motivi come opposizione agli atti esecutivi , la denunzia di omessa pronuncia sugli altri motivi , integranti l'opposizione all'esecuzione , va proposta con appello” sostenendo che “lo stesso Tribunale in occasione della stesura e pubblicazione della sua decisione , alla prima pagina della sentenza , nell'indicare l'oggetto della controversia, scrive testualmente: “ opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi “, pertanto è evidente che la stessa era inquadrata anche come opposizione ex art. 615 c.p.c., anche se poi nella parte motiva non precisa alcunché” (cfr. note scritte depositate per l'udienza del
13.12.2023).
Le ragioni dell' non meritano condivisione. Pt_1
Invero, il precedente della Suprema Corte richiamato dall'appellante riguarda un caso del tutto diverso, in cui l'originaria opponente/debitrice si era vista respinta dal tribunale l'opposizione esecutiva sulla base di ragioni che attingevano ai soli motivi inquadrabili nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc e aveva proposto, quindi, ricorso per Cassazione lamentando l'omessa pronuncia sugli altri motivi qualificabili come di opposizione all'esecuzione. Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Corte regolatrice ha affermato il principio su riportato evidenziando che il vizio di omessa pronuncia avrebbe dovuto essere denunciato dalla debitrice/opponente (soccombente) con l'appello, perché investiva ragioni prospettate dalla parte come opposizione all'esecuzione.
Nella controversia in esame, invece, l'appellante non denuncia il vizio di omessa pronuncia su ragioni inquadrabili come opposizione all'esecuzione, rispetto alle quali, peraltro, vi sarebbe sua carenza di legittimazione a riproporle perché oggetto dell'opposizione di controparte. Non viene, cioè, portata all'attenzione di questa Corte con l'atto di appello nessuna questione qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, ma sollevate censure esclusivamente riferite alla pronuncia che ha deciso unicamente sul motivo qualificato come opposizione ex art. 617 cpc, senza che sia contestata detta qualificazione.
Si osserva, ancora, che nella gravata sentenza il giudice ha proceduto ad una complessiva qualificazione dell'iniziativa giudiziaria come opposizione agli atti esecutivi senza fare alcuna distinzione, nel percorso argomentativo che sorregge la decisione, tra i motivi proposti dall'opponente sussumibili nell'art. 617 cpc e quelli riconducibili all'art. CP_4
615 cpc, qualificazione rispetto alla quale , come detto, l'appellante nel libello introduttivo del presente grado non ha mosso alcuna specifica censura per sostenere che si trattasse di opposizione mista.
Ne consegue che ricorre l'ipotesi contemplata dalle pronunce della Suprema Corte sopra riportate fondate sul principio c.d. dell'apparenza, che ha trovato conferma e precisazione in un più recente arresto che, nel decidere un caso analogo a quello in esame, ha affermato che “qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, se il giudice abbia ritenuto assorbente quest'ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione
a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost.” (cfr. Cass. Ordinanza n. 31549 del 13/11/2023).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, essendo preliminare e dirimente la questione della non appellabilità della sentenza oggetto del presente gravame, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, assorbite le altre ragioni in rito e di merito proposte dalle parti.
Le spese del grado seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo in favore di
, mentre vanno compensate quelle nei confronti dell' che, quale Controparte_4 CP_6
terzo pignorato, ha ricevuto la notifica dell'appello con funzione di litis denuntiatio, senza richiesta di modifiche che riguardassero la sua posizione.
La liquidazione si opera come in dispositivo, utilizzando i parametri minimi (stante la semplicità delle questioni dibattute in appello) del DM 55/14 e succ. mod. riferito allo scaglione individuato sulla base del valore della causa (da euro 5201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto dell'importo di euro 8292,08 oggetto di pignoramento presso terzi) e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta nel presente grado (fase di studio, introduttiva e decisoria).
Ricorrono, altresì, i presupposti, stante la declaratoria di inammissibilità del gravame, per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto dall avverso la sentenza del Parte_1 tribunale di Torre Annunziata n. 1309/2022 pubblicata il 6.6.2022, non notificata, così definitivamente provvede:
1- dichiara inammissibile l'appello;
2- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di CP_4
, che liquida in complessivi euro 1984,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
[...]
e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Gargiulo per dichiarato anticipo;
3- compensa le spese del grado nei confronti dell' Controparte_5
;
[...]
4- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
Così deciso in Napoli, il 18 dicembre 2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Dott.ssa Rosaria Papa