Articolo 8 della Legge 17 maggio 1985, n. 210
Articolo 7Articolo 9
Versione
14 giugno 1985
Art. 8. Scioglimento del consiglio di amministrazione

In caso di irregolarita' o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo o la normale efficienza economico-finanziaria dell'impresa ferroviaria, o per ripetute inosservanze delle direttive del Ministro dei trasporti, il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. In tal caso i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono attribuiti ad un amministratore straordinario, nominato con lo stesso decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione.
La normale efficienza economico-finanziaria e' comunque da ritenersi compromessa quando per due armi consecutivi l'ente denunci a consuntivo un disavanzo, nonostante la sovvenzione straordinaria di cui al quarto comma, lettera d), del successivo articolo 17.
Entro tre mesi dalla nomina dell'amministratore straordinario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione dell'ente, al quale spetta in via prioritaria stabilire un piano finanziario da adottare per il riassorbimento del disavanzo del bilancio.
Entrata in vigore il 14 giugno 1985
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