Articolo 23 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 22Articolo 24
Versione
18 agosto 1967
Art. 23.
Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.
Il canone annuo e' aumentato a lire venti per il primo triennio di proroga ed a lire trenta per il secondo triennio.
Il canone predetto e' pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso, concesso o prorogato.
In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso.
Entrata in vigore il 18 agosto 1967