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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/09/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2570-2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. SSA Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa IA Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento proposto con ricorso depositato in data 07.07.2025 da
1) Parte_1 nata ad [...] il [...] C.F. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Maria Francesca Allevi del Foro di Ascoli Piceno presso lo studio della quale ha eletto domicilio, sito in Ascoli Piceno, via Porta Torricella, n. 11 e
2) Parte_2 nato ad [...] il [...] C.F. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Sabrina Ciarrocchi presso lo studio della quale ha eletto domicilio sito a Porto san Giorgio, via Simonetti, n.70.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Comunanza (AP), il 07.10.2006 scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni – trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Comunanza Anno 2008, Numero 8, Parte II, Serie A, Ufficio 1. Dall'unione matrimoniale sono nati due figli: il 03.02.2009 e Persona_1 Per_2 nato il [...].
[...]
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) RAPPORTI TRA I CONIUGI: pagina 1 di 4 I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente secondo le loro volontà e con l'obbligo del reciproco rispetto fin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso. 2) CASA CONIUGALE: La casa coniugale, di proprietà della famiglia del NO , resta a lui assegnata. Parte_2
La NOa rinuncia espressamente all'assegnazione della casa coniugale e si obbliga Parte_1
a lasciarla e a trasferire la propria residenza presso una unità immobiliare condotta in locazione sita nel Comune di Comunanza (AP) in Viale Trento n.13. Il NO rilascia fin da ora il nulla osta al trasferimento della residenza dei figli e Pt_2 Per_2
IA presso la nuova residenza della NOa . Parte_1
La NOa ritirerà dalla casa coniugale tutti i propri beni personali entro il giorno del Parte_1 trasferimento. La stessa porterà con sé tutti gli animali ad oggi collocati presso la casa coniugale mentre per quanto riguarda il cane AN i coniugi regolamenteranno di comune accordo i periodi di permanenza presso le rispettive abitazioni. Il criterio da utilizzare per tale regolamentazione sarà quello di fare in modo che i figli possano sempre godere della compagnia dell'animale a cui sono molto legati. 3) AFFIDAMENTO CONDIVISO: I figli IA e imarranno affidati ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affidamento Per_2 condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nella casa sita in Comunanza (AP) in Viale Trento n.131. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui gli stessi assumeranno di comune accordo ogni decisione di maggiore interesse relativamente all'istruzione, educazione e salute della prole, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della stessa, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni più rilevanti riguardanti i figli. Entrambi i genitori, nell'interesse dei figli, si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio. 4) REGIME DI VISITA: I genitori stilano di comune accordo un piano genitoriale nel rispetto del principio della bigenitorialità che prevede quanto segue: Il salvo non sia impegnato in turni lavorativi, terrà con sé i due figli 1 pomeriggio Pt_2 infrasettimanale prevedendo il pernottamento se i figli lo desiderano e previo accordo tra i genitori;
I figli trascorreranno con il il 1° ed il 3° week end di ogni mese, a partire dall'uscita da scuola Pt_2 il venerdì, fino al lunedì mattina, compreso il riaccompagnamento presso la scuola di frequenza. Durante le vacanze estive (giugno dopo chiusura scuola/luglio/agosto/settembre fino all'inizio dell'anno scolastico), il CI avrà facoltà di tenere con sé i figli per n. 15 giorni anche non consecutivi, oltre alla regolamentazione ordinaria come sopra prevista. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori preferibilmente entro il 30 giugno di ogni anno. Durante le festività natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, la vigilia di Natale ed il giorno di Natale e resteranno presso ciascun genitore per n.6 giorni continuativi. Durante le festività Pasquali, i minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. La medesima alternanza dovrà essere rispettata per tutte le altre feste rosse previste nel calendario (25 pagina 2 di 4 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1° novembre, 8 dicembre). Durante il periodo invernale, ciascun genitore potrà trascorrere in compagnia dei figli sette giorni consecutivi per eventuale settimana bianca o altra vacanza, in aggiunta alla regolamentazione ordinaria, da concordare con l'altro genitore. I genitori, in completo accordo tra loro, potranno comunque prevedere turnazioni differenti e complementari in rispetto delle attività lavorative di entrambi e delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli. Infine i minori trascorreranno con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni, nonché il giorno della festa della mamma e della festa del papà; Comunque i compleanni dei figli verranno festeggiati secondo i loro desideri, possibilmente con la presenza di entrambi i genitori e dei rispettivi rami genitoriali;
Entrambi i genitori si impegnano a favorire la frequentazione dei figli con i nonni materni e paterni.
5) MANTENIMENTO TRA CONIUGI: I coniugi dichiarano di godere entrambi di redditi autonomi e pertanto di essere economicamente autosufficienti e di non avere diritto l'uno verso l'altra al mantenimento;
6) MANTENIMENTO DEI FIGLI: Il padre concorrerà al mantenimento dei due figli nelle seguenti misure: Egli corrisponderà alla NOa
la somma di Euro 250,00 mensili per ciascun figlio, per un importo mensile Parte_1 complessivo di Euro 500,00, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT come per legge, che verrà versato a partire dal mese di luglio 2025 a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese.
7) ASSEGNO UNICO MENSILE: L'assegno unico/assegno familiare verrà percepito nella misura del 50% dai rispettivi genitori;
I genitori si obbligano a collaborare lealmente per ottenere l'assegno unico e qualsivoglia agevolazione offerta dallo Stato per i figli;
8) SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie sostenute per i figli, così come individuate dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia adottato presso la Corte D'Appello di Ancona in data 10.07.2024, , saranno a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno.
9) IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI PEDASO IN VIA DELLA PACE N.48: Tale immobile sito in Pedaso in viale della Pace n.48, risulta essere di esclusiva proprietà del NO
. Parte_2
Esso fu acquistato in data 29 luglio 2020 con atto di compravendita a rogito Notaio con Persona_3 mutuo ipotecario intestato ai NOi e , stipulato in data Parte_1 Parte_2
29/07/2020, rep. n. 4573, raccolta n.3378 a Rogito Notaio Persona_3
Riguardo tale immobile le parti si accordano come segue: Il NO si obbliga ad Parte_2 accollarsi integralmente il mutuo ipotecario di cui sopra, sostenendo in via esclusiva la rata. Precisamente il si obbliga a formalizzare alla Banca Intesa San Paolo, fin dal giorno di Pt_2 sottoscrizione del suddetto ricorso, formale richiesta di liberazione del coobbligato . Parte_1
Pertanto il i obbliga ad accollarsi l'intero debito residuo del mutuo ipotecario, con liberazione Pt_2 totale della da ogni obbligazione inerente il suddetto contratto di mutuo e rilascio di Parte_1 fideiussione specifica a garanzia del mutuo accollato da parte di un altro garante. Finché la pratica non sarà terminata dall'istituto di credito ed accolta, il dichiara di obbligarsi a sostenere in via Pt_2 pagina 3 di 4 esclusiva la rata. La accetta di essere liberata come coobbligata e dichiara fin da ora di non Parte_1 avere economicamente nulla a pretendere dal Pt_2
10) Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di aver definito ogni questione di qualsiasi genere, ivi compreso quelle economiche patrimoniali e di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale.
11) I coniugi concordano che gli effetti del presente ricorso congiunto decorreranno dalla sottoscrizione dello stesso.
12) Le spese della presente procedura verranno sostenute da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno e si intendono integralmente compensate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Comunanza (AP) il 07.10.2006 (trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio Anno 2006, Numero 8, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) COMPENSA tra le parti le spese di procedura;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comunanza perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 04.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa IA Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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