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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2701/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott.ssa Michela Grillo Presidente est.
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 2701 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
FONDI alla via Cesare Battisti n. 6, presso lo studio degli Avv.ti CASCONE LUANA e
PARISELLA ALESSANDRO che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
E
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2
in FORMIA (LT), presso lo studio dell'Avv. POMPEI CLINO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 16/04/2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 05/12/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/09/2013 in PONZA (LT) e di aver avuto durante la convivenza i figli (nato Persona_1
il 27/04/2013), e (nati il 28/03/2017), hanno chiesto che il Persona_2 Persona_3
Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2701 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate in data
16/04/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in PONZA il 28/09/2013, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PONZA dell'anno 2013, al n. 2, parte I);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa Michela Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott.ssa Michela Grillo Presidente est.
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 2701 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
FONDI alla via Cesare Battisti n. 6, presso lo studio degli Avv.ti CASCONE LUANA e
PARISELLA ALESSANDRO che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
E
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2
in FORMIA (LT), presso lo studio dell'Avv. POMPEI CLINO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 16/04/2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 05/12/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/09/2013 in PONZA (LT) e di aver avuto durante la convivenza i figli (nato Persona_1
il 27/04/2013), e (nati il 28/03/2017), hanno chiesto che il Persona_2 Persona_3
Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2701 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate in data
16/04/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in PONZA il 28/09/2013, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PONZA dell'anno 2013, al n. 2, parte I);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa Michela Grillo