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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 20/01/2026, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 794/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10696/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120249048836826000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 514/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, difesa come in atti, con ricorso notificato il 19.5.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 6 del mese successivo, impugna:
- l'intimazione di pagamento n. 07120249048836826000;
- emessa dall'Agenzia Entrate CO di Napoli;
- Ente creditore: Agenzia delle Entrate DP 2 Napoli;
- anno d'imposta: 2010;
- tributi: RP e addizionale comunale RP;
- data di notifica atto: dichiarata dalla contribuente 24.3.2025; dichiarata dall'ADER 8.3.2025;
- importo complessivo: € 1.476,33;
- ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) irregolare notifica della cartella;
-) prescrizione per la consumazione del termine decennale dalla notifica della cartella a quella dell'intimazione controversa.
Il 17.7.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce l'Agenzia Entrate CO che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, inoltre perché la cartella sottesa sarebbe stata, a suo tempo, regolarmente notificata ed, infine, perché nessuna prescrizione decennale sarebbe maturata dalla data di notifica della cartella a quella dell'intimazione controversa.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 16.1.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'eccezione avanzata dalla resistente in ordine alla tardiva proposizione si palesa fondata, infatti, con sentenza n. 3/2010, la Corte Costituzionale ha stabilito che il termine per impugnare decorre dal decimo giorno dalla spedizione della raccomandata informativa, se non ritirata prima, rendendo tardivi i ricorsi presentati oltre quel limite, principio, questo, recepito dalle successive sentenze della Suprema Corte (Cass.
7324/2012; Cass. ord. 8910/2025).
Nel caso di specie il plico non fu recapitato per temporanea assenza della destinataria e delle altre persone previste dall'art. 139 cpc, pertanto il messo, ex art. 140, lo depositò presso la casa comunale dandone avviso a mezzo raccomandata a/r n. 67537905063-9 del 26.2.2025, recapitata il 22.3.2025, per cui, i 60 giorni decorrevano dal decimo giorno successivo al primo dei due termini, quello del 26 febbraio, quindi, dal dì
8.3.2025 ed il ricorso andava notificato alla controparte entro il 7.5.2025 ma, essendo stato notificato il 19.5.2025, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese in favore dall'Agenzia Entrate
CO per € 278,00, oltre spese generali 15%, cp ed iva.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10696/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120249048836826000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 514/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, difesa come in atti, con ricorso notificato il 19.5.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 6 del mese successivo, impugna:
- l'intimazione di pagamento n. 07120249048836826000;
- emessa dall'Agenzia Entrate CO di Napoli;
- Ente creditore: Agenzia delle Entrate DP 2 Napoli;
- anno d'imposta: 2010;
- tributi: RP e addizionale comunale RP;
- data di notifica atto: dichiarata dalla contribuente 24.3.2025; dichiarata dall'ADER 8.3.2025;
- importo complessivo: € 1.476,33;
- ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) irregolare notifica della cartella;
-) prescrizione per la consumazione del termine decennale dalla notifica della cartella a quella dell'intimazione controversa.
Il 17.7.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce l'Agenzia Entrate CO che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, inoltre perché la cartella sottesa sarebbe stata, a suo tempo, regolarmente notificata ed, infine, perché nessuna prescrizione decennale sarebbe maturata dalla data di notifica della cartella a quella dell'intimazione controversa.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 16.1.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'eccezione avanzata dalla resistente in ordine alla tardiva proposizione si palesa fondata, infatti, con sentenza n. 3/2010, la Corte Costituzionale ha stabilito che il termine per impugnare decorre dal decimo giorno dalla spedizione della raccomandata informativa, se non ritirata prima, rendendo tardivi i ricorsi presentati oltre quel limite, principio, questo, recepito dalle successive sentenze della Suprema Corte (Cass.
7324/2012; Cass. ord. 8910/2025).
Nel caso di specie il plico non fu recapitato per temporanea assenza della destinataria e delle altre persone previste dall'art. 139 cpc, pertanto il messo, ex art. 140, lo depositò presso la casa comunale dandone avviso a mezzo raccomandata a/r n. 67537905063-9 del 26.2.2025, recapitata il 22.3.2025, per cui, i 60 giorni decorrevano dal decimo giorno successivo al primo dei due termini, quello del 26 febbraio, quindi, dal dì
8.3.2025 ed il ricorso andava notificato alla controparte entro il 7.5.2025 ma, essendo stato notificato il 19.5.2025, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese in favore dall'Agenzia Entrate
CO per € 278,00, oltre spese generali 15%, cp ed iva.