Sentenza 23 aprile 2009
Massime • 1
La sentenza con la quale il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi all'esito del dibattimento di primo grado la pena originariamente richiesta dall'imputato, è illegittima nella parte in cui disponga la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2009, n. 25498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25498 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 23/04/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 637
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 1203/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di D'AR SA, nata a [...] il 1 gennaio del 1958 e AR RC, nato a [...] il 14 settembre del 1955;
avverso l'ordinanza del tribunale di Palermo del 30 settembre del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il procuratore generale nella persona del Dott. Vincenzo Geraci, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Il tribunale di Palermo, in composizione monocratica, con ordinanza del 30 settembre del 2008, correggeva de plano la sentenza pronunciata dal medesimo tribunale il 4 luglio del 2008 mediante l'aggiunta nel dispositivo, dopo la dicitura "alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 6000,00 di ammenda" delle parole: "condanna i predetti imputati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali" nonché mediante la sostituzione, sempre nella parte dispositiva delle parole" ai capi b) e c) della rubrica" con le parole: "ai capi c) e d) della rubrica".
Ricorrono per Cassazione i due condannati denunciando la violazione del contraddittorio per avere il tribunale pronunciato la correzione con provvedimento de plano: tale procedura aveva leso il loro diritto perché aveva loro impedito di dedurre che non potevano essere condannati alle spese giacché il patteggiamento era stato pronunciato all'esito del dibattimento solo perché il pubblico ministero aveva espresso in maniera immotivata il proprio dissenso. IN DIRITTO
Il ricorso va accolto perché fondato.
A norma del capoverso dell'art. 130 c.p.p. alla correzione degli errori materiali che inficiano le sentenze o le ordinanze si procede con il rito di cui all'art. 127 c.p.p. ossia previo avviso alle parti della data dell'udienza. L'omessa instaurazione del contraddittorio per il mancato avviso all'imputato della fissazione dell'udienza determina una nullità assoluta che può essere dedotta con ricorso per Cassazione anche per la natura anomala del provvedimento correttivo de plano.
Nel merito l'ordinanza impugnata nella parte in cui è stata pronunciata condanna alle spese è effettivamente errata, in quanto il tribunale, avendo ritenuto erroneo il dissenso del pubblico ministero non avrebbe potuto pronunciare condanna alle spese Pertanto l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio L'annullamento può essere limitato alla condanna alle spese perché la precisazione che i reati prescritti sono quelli di cui ai capi c) e d) è corretta per cui è inutile annullare con rinvio l'intero provvedimento al solo fine di puntualizzare quanto è stato già chiarito con l'ordinanza correttiva, avuto riguardo al fatto che tale puntualizzazione corrisponde agli interessi del ricorrente e non è stata dal medesimo contestata.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p.. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna alle spese.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2009