Sentenza 17 marzo 2004
Massime • 1
Il reato di estorsione è a dolo generico, in quanto il procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno non rappresenta soltanto lo scopo in vista del quale il colpevole si determina al comportamento criminoso, ma un elemento della fattispecie oggettiva. Diversamente, l'elemento psicologico del delitto previsto dall'art. 611 cod. pen. si riassume nell'intenzione di usare violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che gli atti di violenza e minaccia, commessi da un gruppo di disoccupati per ottenere un canale di accesso ai corsi di formazione organizzati dalla Regione, non fossero idonei a costringere l'ente ad accogliere la richiesta, ma che, tuttavia, l'azione, inidonea a configurare gli estremi della tentata estorsione, integrasse il delitto consumato di violenza o minaccia per commettere un reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2004, n. 18380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18380 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 17/03/2004
1. Dott. FANTACCHIOTTI IO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - N. 475
3. Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 49078/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli, in data 22 settembre 2003, nel procedimento penale
contro
:
DE AR UO, IC FF, ER AL, ER AN, LF AL, BE NA, AV IO, BUONO Assunta, ST ES, ZU AN, IR ZA, CI TA, EO IG, NA FI, D'LE CI, BI LA, ER VA, VE ZO, AL IZ, PR FF, LP IG, GG SU, CI NA, AC NI, IN NI, UA CI e UA AL.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro NI Sirena;
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale Galasso Aurelio, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 7 febbraio 2003, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli rigettò sia la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere di DE AR UO, IC FF, ER AL, ER AN, LF AL, AV IO, BUONO Assunta, ST ES, CI TA, EO IG, D'LE CI, BI LA, ER VA, VE ZO, AL IZ, PR FF, LP IG, GG SU, IN NI, UA CI e UA AL, sia quella di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di BE NA, ZU AN, IR ZA, NA FI, AC NI e CI NA, indagati per associazione per delinquere (capo a), tentata estorsione aggravata (capo b), violenza per costringere a commettere un reato (capo c) e violenza e minaccia a un pubblico ufficiale (capi d ed e).
Il GIP ritenne, infatti, che le suddette persone - tutte aderenti al così detto "movimento di disoccupati di Napoli e provincia" - si fossero rese responsabili solo dei reati loro ascritti ai capi c), d) ed e), ma non dell'associazione per delinquere e dell'estorsione tentata ad esse attribuiti;
perciò applicò loro soltanto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Avverso tale provvedimento il pubblico ministero propose appello, ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., ma il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 22 settembre 2003, respinse il gravame, confermando le tesi giuridiche sostenute dal GIP e in particolare quella della inidoneità degli atti posti in essere dagli indagati a realizzare la tentata estorsione loro contestata.
Ricorre per cassazione il rappresentante della pubblica accusa deducendo violazione degli articoli 56 e 629 C.P.; secondo il ricorrente la fattispecie in esame integrerebbe gli estremi della tentata estorsione, mentre alla stessa non potrebbe applicarsi la disciplina del delitto impossibile;
inoltre, sempre secondo il ricorrente, i giudici del Tribunale di Napoli avrebbero travisato i fatti, e la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe illogica e contraddittoria anche nella parte in cui avrebbe concluso che "nell'ambito della progressione criminosa, l'azione estorsiva - maggiormente caratterizzata per intensità oggettiva e soggettiva - possa ritenersi 'assolutamente inidonea' a coartare l'altrui volontà nella prospettiva del percepimento di un vantaggio patrimoniale e che la condotta minatoria orientata alla commissione di un reato, mero antecedente causale alla realizzazione del medesimo profitto, possa invece considerarsi 'idonea'".
Le censure sono infondate.
Sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale di Napoli hanno ritenuto che "gli atti di minaccia e di violenza commessi dai disoccupati, così come descritti al capo b), non fossero effettivamente idonei, nel senso richiesto dall'articolo 56 C.P., a costringere l'Ente Regione ad accondiscendere alle richieste degli indagati, nella specie l'ottenimento di un canale di accesso ai corsi di formazione organizzati dalla Regione stessa"; e ciò sia perché le minacce erano rivolte a singole persone e non al complesso della Giunta, unica titolare del potere deliberativo;
sia per "l'impermeabilità" dell'organo pubblico che avrebbe dovuto deliberare rispetto a eventuali atti di coartazione, dovuta alla "abitudine" a fronteggiare azioni di piazza;
infine sia per la "procedimentalizzazione" della specifica azione amministrativa che in concreto impediva alla Giunta di potere risentire di interferenze esterne.
A sostegno di tale tesi, nel provvedimento impugnato è stato anche evidenziato che "dalle stesse dichiarazioni dell'assessore Buffardi, escussa il 10 e 18 ottobre 2002, si desume l'impossibilità per i disoccupati di incidere sulla volontà della Giunta". Insomma, con un giudizio in punto di fatto, e perciò non censurabile in questa sede di legittimità, i giudici del. merito hanno ritenuto che le azioni (pur sempre delittuose e quindi sicuramente punibili per altro verso) degli indagati non fossero idonee a provocare l'evento dannoso previsto dal delitto di estorsione. E tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile in sede di legittimità, ne' deducendo un travisamento dei fatti (cfr.:
Cass. pen., Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone), ne' opponendo alla logica valutazione degli atti effettuata nella fase di merito una diversa ricostruzione della vicenda processuale, magari altrettanto logica (cfr.: Cass. pen., Sez. un., 19 giugno 1996, Di ES). Nè, infine, è accoglibile la deduzione del ricorrente secondo cui sarebbe erronea e contraddittoria la motivazione dei giudici del riesame nella parte in cui avrebbero affermato che l'azione posta in essere dagli indagati non sarebbe stata idonea a integrare il tentativo del delitto di estorsione, pur avendo realizzato gli estremi del reato di violenza e minaccia per costringere a commettere un reato, previsto dall'articolo 611 C.P.. E infatti, a prescindere dalla massima citata nel provvedimento impugnato - che si riferisce alla possibilità di concorso dei delitti previsti dagli articoli 629 e 611 C.P. - questo Collegio osserva che il reato di estorsione (malgrado la contraria opinione di alcuni autori) è a dolo generico, in quanto il procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno non rappresenta soltanto lo scopo in vista del quale il colpevole si determina al comportamento criminoso, ima un elemento della fattispecie oggettiva (in tal senso: Cass. pen. 11 luglio 1946, Rustichelli, in Riv. pen., 1946, 1133; e per certi versi anche: Cass. pen., sez. 1^, 4 febbraio 1981, Spataro, RV 148415). Conseguentemente, per la configurabilità del tentativo del reato di estorsione è necessario che l'azione posta in essere dall'agente sia idonea al conseguimento del profitto ingiusto e alla produzione di un danno al terzo;
e ove tale idoneità manchi, si ha la figura del delitto impossibile, prevista dall'articolo 49 C.P.. Invece, l'elemento psicologico del delitto previsto dall'articolo 611 C.P. si riassume nell'intenzione di usare violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato: pertanto il dolo richiesto - a differenza di quello necessario per la semplice violenza privata - è quello specifico (così la dottrina, ma cfr. anche: Cass. pen., Sez. 5^, 15 marzo 1984, Masiero, RV 165353). Quindi, per la sussistenza del reato in questione è sufficiente che l'azione sia volta alla suddetta finalità, essendo del tutto irrilevante che quest'ultima venga effettivamente conseguita, con le relative conseguenze in tema di tentativo e di idoneità degli atti.
Pertanto, è ben possibile che un'azione sia inidonea a realizzare gli estremi della tentata estorsione e che integri invece il delitto consumato di violenza o minaccia per commettere un reato, come hanno ritenuto i giudici del merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2004