Sentenza 21 agosto 2003
Massime • 1
Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato il diritto di un dipendente delle FF.SS. SpA inquadrato nel profilo professionale di capo stazione superiore - VII categoria - ad essere inquadrato nel profilo di capo stazione sovrintendente - VIII categoria - , in relazione alle mansioni dallo stesso svolte di dirigente centrale operativo - DCO).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12325 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR HE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI n. 209 presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 28188/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/09/00 - R.G.N. 50058/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'11.12.1991 al Pretore di Roma HE SI, inquadrato nel profilo professionale di Capo Stazione Superiore (7^ categoria) conveniva in giudizio le Ferrovie dello Stato s.p.a. per ottenere l'inquadramento nel profilo di Capo Stazione Sovrintendente (8^ categoria) asserendo di aver espletato le mansioni superiori in quanto utilizzato come Dirigente Centrale Operativo (D.C.O.) dal 12.10.1986, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive.
L'Ente Ferrovie dello Stato si costituiva e si opponeva alla domanda.
Il Pretore, con sentenza del 19.7.1994, accoglieva il ricorso dichiarando il diritto del lavoratore ad essere inquadrato in 8 categoria dal 5.5.1988. Il Tribunale di Roma, con la sentenza qui impugnata, rigettava l'appello delle Ferrovie.
Premesso che non era contestato che il dipendente avesse svolto dalla data indicata in ricorso mansioni di D.C.O. su tratti di linea (Aragona Caldare-Roccapalumba e Aragona Caldare-Canicatti) sui quali era in funzione il sistema centralizzato di traffico e comprendenti tre stazioni porta e numerosi posti di servizio periferici, il Tribunale rilevava che le mansioni di fatto svolte dal dipendente erano riconducibili a quelle proprie della 8^ categoria, così come desumibili dalle declaratorie contenute nel d.m. 14.5.1985 n. 1085 e dai successivi contratti collettivi, essendo egli tenuto ad osservare soltanto direttive di carattere generale e operando, per il resto, in piena autonomia.
Per la cassazione di tale sentenza le Ferrovie dello Stato s.p.a.. hanno proposto ricorso con un motivo, cui l'intimato resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo le Ferrovie dello Stato denunciano violazione dell'art. 2103 c.c., del d.m. n. 1085 del 1985 e del CCNL 1990/1992, nonché omessa ed insufficiente motivazione, e addebitano al Tribunale di non aver esattamente individuato il contenuto delle mansioni proprie della 8^ categoria rivendicata dal dipendente, desumibili dal d.m. n. 1085/1985, secondo cui il Capo Stazione Sovrintendente era investito di un ruolo di cooperazione all'imprenditore per l'attuazione di programmi e obbiettivi ed operava con autonomia di carattere decisionale, mentre il Capo Stazione Superiore (7^ categoria) era un dipendente con elevato grado di professionalità che operava nel settore assegnatogli con una autonomia di carattere esclusivamente tecnico. In particolare, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe trascurato che per l'attribuzione dell'8^ categoria non era sufficiente che il dipendente fosse incaricato del traffico relativo ad una linea o tratto di linea, ma era indispensabile che egli fosse incaricato di dirigere il traffico "in stazione", mentre il D.C.O. operava all'esterno della Stazione Porta e pertanto non dirigeva il traffico all'interno di essa.
La società ricorrente addebita ancora al Tribunale di aver erroneamente ritenuto che le mansioni contenute nella declaratoria della 8^ categoria andavano valutate in modo alternativo e non cumulativamente;
addebita, altresì, al Tribunale di non aver considerato che il D.C.O. risponde ad un D.C.O. Capoufficio sicché, anche nel tratto di sua competenza, non solo non ha responsabilità esclusiva, ma è sottoposto al potere di sorveglianza del superiore. Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale nel caso in esame ha correttamente applicato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il procedimento logico giuridico che il giudice deve seguire per la determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si articola in tre fasi e cioè l'accertamento in fatto delle mansioni lavorative in concreto svolte, l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva e dalle relative declaratorie, la comparazione tra le mansioni di fatto svolte dal dipendente e quelle previste dalla contrattazione collettiva (cfr. tra le tante Cass. N. 14608 del 2001, Cass. N. 2859 del 2001, Cass. N. 14981 del 2000). Infatti il Tribunale, dopo aver dettagliatamente descritto nella parte narrativa della sentenza le mansioni di fatto svolte dal lavoratore in qualità di dirigente centrale operativo nel tratto di linea a lui assegnato e dopo aver ritenuto in fatto provata la veridicità delle suddette circostanze, ha individuato nel D.M. n. 1085 del 1985 la normativa generale utilizzabile per l'inquadramento del personale ferroviario nel periodo in esame;
ha quindi diligentemente riportato le norme del D.M. n. 1085 del 1985 (art. 2) che descrivono le mansioni del capo stazione sovrintendete (8^ categoria) e del capo stazione superiore (7^ categoria) ed ha richiamato anche il successivo art. 3, che ha interpretato nel senso della previsione della regola della alternatività delle singole attività descritte per ciascun profilo professionale ai fini dell'inquadramento; ha tenuto anche conto delle "Disposizioni per l'esercizio in telecomando", che per quanto dirette all'organizzazione dell'attività dell'azienda e non all'inquadramento del personale, descrivono tuttavia mansioni che possono essere attribuite al personale addetto a tali funzioni;
ha infine tenuto conto anche delle declaratorie di carattere generale successivamente individuate dalle parti collettive nel CCNL 1987/1989; non ha mancato di rilevare che le Ferrovie hanno riconosciuto l'inquadramento di tutti i D.C.O. nell'8^ categoria dal 1^ dicembre 1991. Ultimate le due preliminari operazioni ricostruttive, il Tribunale ha messo a raffronto le mansioni in concreto svolte dal lavoratore con quelle previste dalla normativa ed ha concluso che le mansioni da questi di fatto espletate come dirigente centrale operativo sono riconducibili a quelle proprie dell'8^ categoria, essendo tenuto ad osservare soltanto direttive di carattere generale e operando, per il resto, in piena autonomia nell'ambito territoriale affidatogli, comprendente non solo linee, ma anche stazioni, quantomeno le stazioni porta o periferiche. Come è noto, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione dei contratti collettivi e degli atti amministrativi è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione;
la denuncia dell'errore nel procedimento ermeneutica deve sempre accompagnarsi ad una puntuale indicazione delle specifiche norme e dei criteri violati e deve essere diretta a dimostrare compiutamente - anche in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione - che se il giudice del merito avesse correttamente applicato quelle specifiche norme ermeneutiche, di cui si lamenta la violazione, sarebbe potuto pervenire, attraverso un condivisibile iter argomentativo, ad una decisione in termini differenti da quella adottata;
non vale in ogni caso ad integrare un valido motivo di ricorso per Cassazione una critica del risultato raggiunto dal giudice di merito che consista semplicemente nel contrapporre all'interpretazione data da questo giudice la diversa interpretazione sostenuta e ritenuta esatta dalla parte (cfr. tra le tante Cass. N. 7242 del 2001, Cass. N. 4342 del 2001). Nella specie la ricorrente, nel censurare le determinazioni del Tribunale, mentre non prospetta alcuna specifica violazione dei canoni legali di ermeneutica, addebita alla sentenza impugnata carenze ed incongruenze sul piano della motivazione, per non aver considerato che il D.C.O. risponde ad un D.C.O. Capoufficio e non controlla il traffico in stazioni con pluralità di binari. Le predette censure però non valgono a superare i limiti intrinseci alla prospettazione dei vizi di motivazione. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di fornire una diversa interpretazione delle norme contrattuali, ne' di procedere alla revisione del "ragionamento decisorio" del giudice del merito, ossia dell'opzione che ha condotto quel giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 5945 del 2000, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 3161 del 2002). Nella specie il Tribunale ha dato compiuta ragione della decisione dopo una attenta analisi della normativa contrattuale che non ha trascurato ne' la presenza di un D.C.O. Capoufficio, dal quale il D.C.O. assume funzioni delegate, ne' l'esistenza di stazioni presenziate lungo la tratta a lui affidata. Nel ragionamento seguito dal Tribunale non sono ravvisabili incoerenze e vizi logici.
Per questi motivi
il Collegio non ritiene di poter condividere i rilievi formulati da Cass. N. 14608 del 2001, richiamata dalla società, proprio perché investono l'opzione interpretativa in quel caso seguita dal giudice di merito piuttosto che presunti vizi del procedimento logico che sorregge la decisione.
Le censure della ricorrente, in definitiva, si risolvono nella prospettazione di una interpretazione delle norme contrattuali diversa da quella data dal Tribunale ed in una richiesta di riesame nel merito della decisione impugnata, del tutto inammissibile in questa sede. Vi è solo da aggiungere che la Corte non può tenere in alcuna considerazione l'Accordo sindacale del 20.5.1985, il cui testo è stato trascritto nelle note ex art. 378 c.p.c. depositate dalle Ferrovie dello Stato, poiché di detto documento non fanno menzione ne' la sentenza impugnata ne' lo stesso ricorso per Cassazione, sicché la sua allegazione deve ritenersi tardiva ed inammissibile.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Consegue condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, di cui va disposta la distrazione in favore del difensore dell'intimato che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 13,00 oltre ad euro millecinquecento per onorari, che distrae in favore dell'avv. Alberto Buzzi.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2003