Sentenza 10 giugno 2008
Massime • 1
In tema di delitto di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che il danno era quello che in prospettiva poteva realizzarsi attraverso l'imposizione all'acquirente di rivolgersi ad un unico fornitore, senza la possibilità di godere dei vantaggi economici della concorrenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2008, n. 24068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24068 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 10/06/2008
Dott. GALLO DO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 766
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 14957/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Campobasso;
nei confronti di:
NN UI, nato a [...] il [...];
RI NT, nato a [...] il [...];
AI NG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso in data 6.2.2004. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Carmine Stabile, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.
Uditi i difensori Avv. Montalto Giuseppe per IM ed in sostituzione dell'Avv. Roberto Erminio per NN, nonché Avv. Piunno NG per RI, i quali hanno concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 4.6.2002, il Tribunale di Campobasso, fra l'altro, dichiarò NN UI, RI NT e AI NG responsabili del reato di tentata estorsione aggravata commessa nel novembre 1993 e - concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante - condannò ciascuno di essi alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione ed Euro 400,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 6.2.2004 in riforma della decisione di primo grado, dichiarò non doversi procedere nei confronti dei predetti, riqualificato il fatto quale tentata violenza privata aggravata, sulla scorta delle già concesse attenuanti generiche giudicate prevalenti sull'aggravante, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Secondo la Corte territoriale gli imputati (RI quale mandante e gli altri quali esecutori) avevano tentato di imporre a IO DO di rifornirsi di calcestruzzo dall'impresa RI ON con minaccia. Tuttavia, difettando la prova che il prezzo o la qualità del calcestruzzo fornito dalla RI ON fossero diversi da quelli delle condizioni normali di mercato, derubricò il fatto da tentata estorsione a tentata violenza privata sul presupposto che difettasse il requisito del danno.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Campobasso deducendo che il danno sarebbe configurabile anche ove fosse vera l'ipotesi ritenuta dalla Corte d'appello, giacché darebbero stati danneggiati gli altri eventuali fornitori, stante la non necessaria coincidenza fra persona offesa e persona danneggiata dal reato.
Il ricorso è fondato.
Anzitutto va ricordato che questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che l'estorsione contrattuale o negoziale può consistere anche nella sola assunzione dell'obbligazione di effettuare una prestazione economica, a nulla rilevando l'entità della controprestazione ovvero la circostanza che il soggetto passivo sia, o sia stato, vincolato con altri soggetti in un rapporto contrattuale di analogo contenuto oggettivo. (v. Cass. Sez. 1 sent. n. 10703 del 30.4.1982 dep. 12.11.1982 rv 156074, massima citata anche nel ricorso).
In secondo luogo è necessario tenere presente che In tema di delitto di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto. (V. Cass. Sez. 2 sent. n. 44319 del 18.11.2005 dep.
5.12.2005 rv 232506). Nel caso di specie, trattandosi di delitto tentato, il danno è quello che in prospettiva potrebbe realizzarsi ed a tal fine è necessario considerare che l'imposizione di un fornitore con esclusione da parte dell'acquirente della possibilità di scegliere fra altri, che possono offrire diversi prezzi, qualità e condizioni reca comunque un danno sia ai possibili concorrenti che all'acquirente. Infatti costui, vincolato dalla necessità di doversi rifornire da un unico fornitore perde la possibilità di scegliere anche per il futuro prodotti migliori, prezzi minori e più in generale condizioni di miglior favore, introducendo rigidità nella gestione della sua impresa, che comunque ne diminuiscono la redditività ed in prospettiva possono ridurre il valore dell'azienda, quanto meno sotto il profilo dell'avviamento. Pertanto non è sufficiente, come ha ritenuto la Corte territoriale, la mancanza di prova di una differenza di prezzo o di qualità del calcestruzzo da fornire, rispetto alle condizioni di mercato ad integrare l'assenza di danno.
Infatti, nella estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno. (V. Cass. Sez. 6 sent. n. 10463 del 5.2.2001 dep. 14.3.2001 rv 218433).
In terzo luogo, poiché il soggetto danneggiato dal reato e la persona offesa possono anche non coincidere, è possibile che si verifichi un danno in capo ad altri soggetti e cioè i fornitori concorrenti, impossibilitati a vendere il loro prodotto. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bari affinché il giudice di rinvio, attenendosi ai principi sopra enunciati, verifichi la sussistenza di un danno nei termini sopra rappresentati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2008