Sentenza 2 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill'0026/01 Magistrati: Oggetto Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Lavoro Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere R.G.N. 12279/98 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Cron. 891 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 08/1 /00 ORD I NANZA C.C. sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE persona del legale rappresentante pro tempore, Rilasciata legale al Sig. TNYS elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, per diritti✓✓ 12 FEB. 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, IL CANCELLIERS ANTONIETTA, giusta delega in FONZO FABIO, CORETTI atti;
ricorrente
contro
TRASPORTI SRL, in persona del legale BASIRICO' rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAPOSILE 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO, che ZANUZZI 10 rappresenta e difende OS OD, giusta delega2000 unitamente all'avvocato 151, in atti;
-1- controricorrente nonchè
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFROTUNI SUL LAVORO;
- intimato avverso la sentenza n. 630/97 del Tribunale di BIELLA, depositata il 13/11/97 R.G.N. 554/97 558/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/11/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso chiedendo che la corte di cassazione dichiari la estinzione del processo con le conseguenze di legge. -2- rilevato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con La Corte, atto depositato il 7 agosto 2000, ha rinunciato al ricorso iscritto al n. 12279/98, proposto avverso la sentenza del Tribunale di Biella n. 630/97, pronunciata nel giudizio di appello tra esso INPS, la AS PO s.p.a. che la AS PO ha accettato, nello stesso atto, la rinuncia e la e l'INAIL; proposta compensazione delle spese, mentre l'INAIL, già contumace nel giudizio di appello, non si è costituito in questo giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinunzia;
nulla per le spese. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2000. аш лив Il Presidente Shillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depostista in Cancelleria 15 GEN. 2001 EGRATORE onci, DI CANCELLERIA H ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 3