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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11022 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61636/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. LU De RN;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 61636 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020: promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli, Via dell'Epomeo n. 24; rappresentata e difesa dagli avv.ti ARTURO UCCELLO e GAETANO
MONTEFUSCO, giusta procura in atti.
ATTRICE contro Co in persona del l.r.p.t. (C.F. ) domiciliata in Pozzuoli Controparte_2 P.IVA_1
(NA), Via Campi Flegrei II trav. n. 3; rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCESCO PALMESE e
IA BE, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. CP_3 C.F._2 CP_4
), domiciliati in Napoli, Via Carlo Poerio, n. 89/A; rappresentati e difesi C.F._3 dall'avv. GIOVANNA BIANCHI, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento del presente procedimento
1 Con atto di citazione in riassunzione iscritto a ruolo dinanzi all'intestato Tribunale in data 3.12.2020
a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, l'attrice ha dedotto, per quanto di rilievo ai fini della decisione:
. Che in data 27.1.2019 alle ore 12.10 dopo essere scesa dalla seggiovia presa nella località
ed aver iniziato a percorrere la pista azzurra “Paradiso” ubicata in Pizzalto-Aremogna CP_2
AS (AQ) era stata violentemente investita da uno sciatore proveniente da tergo che percorreva la medesima pista su una tavola da snowboard;
. Che la suddetta pista azzurra, come tale destinata all'uso da parte di principianti, è di proprietà della società e gestita dalla società Co Ski S.r.l. per effetto di contratto di affitto Controparte_2 di ramo d'azienda datato 8.11.2013;
. Che nelle circostanze di tempo del sinistro alcune piste del circuito – tra cui piste nere dedicate agli sciatori esperti - erano state chiuse a causa delle pessime condizioni meteorologiche e pertanto molti sciatori, sia esperti che inesperti, si erano riversati sulla pista “Paradiso”, ciò senza alcuna segnalazione ovvero notizia in merito alla chiusura delle predette piste;
. Di essere stata trasportata presso l'Ospedale di Castel di Sangro ove le era stata diagnosticata la
“frattura plurilineare del terzo prossimale della tibia sinistra”;
. Che all'esito di ulteriori esami e accertamenti, in data 28.1.2019 le era stata diagnosticata una
“frattura meta epifisaria della tibia e del piatto tibiale esterno sinistro” per cui era stata sottoposta ad un intervento operatorio urgente presso l'Ospedale Caldarelli di Napoli, e per effetto del quale si era trovata nella impossibilità di deambulare e di svolgere le normali attività quotidiane, anche lavorative, per oltre 67 giorni, nonché nella necessità di dover sostenere molte cure, anche fisioterapiche;
. che il consulente tecnico di parte all'uopo nominato in conseguenza del sinistro aveva stimato sussistente attrice una inabilità temporanea totale di 60 giorni e una inabilità temporanea al 50% per ulteriori 60 giorni, nonché una invalidità permanente nella misura del 18% (in conformità alla tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000);
. in diritto, la responsabilità del proprietario e del gestore della pista in quanto: “la incrementata pericolosità della pista non poteva non essere nota ai convenuti o, comunque, essi avevano
l'obbligo di esserne a conoscenza in quanto afferente, comunque, alla gestione della pista, con la conseguente necessità di apprestare le dovute protezioni e/o comunque di segnalare la situazione di maggior rischio che poteva determinarsi per i fruitori della pista stessa, atteso
l'aumentato afflusso di utilizzatori, l'evidente, eccessiva velocità tenuta da taluni di questi e la presenza promiscua anche di utilizzatori di tavole da snowboard”;
2 . di avere quindi diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, di cui euro 12.797,97 a titolo di rimborso spese sostenute, euro 2.860,00 a titolo di indennità di udienze non riscosse – in quanto magistrato ordinario in servizio presso il Tribunale di Napoli, euro 89.906,00 a titolo di danno biologico ed euro 20.000,00 a titolo di danno morale asseritamente subito.
Parte attrice ha così concluso: “- condannare la e la Co Ski S.r.l., in concorso Controparte_2
e/o in solido tra loro ovvero secondo le rispettive accertate responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla istante nella misura che l'On.le Tribunale riterrà ritenuta equa e di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Nel giudizio riassunto si sono costituite la e la per mezzo Controparte_5 Controparte_2 del medesimo difensore deducendo:
. la infondatezza nel merito della pretesa attorea per erronea ricostruzione della dinamica dei fatti, tenuto conto di quanto emerso dalla relazione dei Carabinieri intervenuti in loco in ordine alle buone condizioni metereologiche al tempo del sinistro e del buono stato delle piste, nonché della circostanza per cui al momento dell'evento le stesse piste da sci risultavano aperte al pubblico;
. l'efficienza causale della condotta della stessa attrice nella determinazione dell'evento, poiché in una situazione di presunto sovraffollamento della pista in questione la stessa avrebbe dovuto prevedere il verificarsi del sinistro;
. la eccessività delle spese richieste, e segnatamente per l'intervento chirurgico cui la attrice si è sottoposta in data 28.1.2019, trattandosi di prestazione generalmente a carico del Sistema
Sanitario Nazionale e in ogni caso garantito da polizza sanitaria stipulata da in Parte_2 convenzione con l' CP_6
Le convenute hanno così concluso: “affinché l'adito Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, voglia: – in via principale, rigettare la domanda risarcitoria proposta dalla Dott.ssa
in quanto infondata e comunque non provata;
– in stretto subordine, in Parte_1 ipotesi di ritenuta fondatezza anche parziale della domanda, accertare l'eventuale concorso della vittima nella produzione del lamentato danno;
liquidare quindi lo stesso secondo il giusto ed il provato, nei limiti della quota di responsabilità effettivamente attribuibile alle convenute, e previa compensazione con il debito nascente in capo all'attrice dalla pronunzia di incompetenza resa dal
Tribunale di Napoli;
– spese secondo giustizia”.
All'esito della prima udienza del 5.7.2021, tenutasi nelle forme della c.d. trattazione scritta, il
Giudice ha disposto la interruzione del processo tenuto conto della cancellazione della Controparte_5
dal registro delle imprese ex art. 2495 c.c. avvenuta in data 26.1.2021 a seguito di
[...] approvazione del bilancio finale di liquidazione del 4.1.2021.
3 Il giudizio è stato quindi riassunto nei confronti di e nella CP_3 CP_4 qualità di soci della Co Ski s.r.l. in liquidazione al momento della estinzione della società.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.1.2022 si sono costituiti in giudizio e riportandosi a tutte le difese, eccezioni e domande precedentemente CP_3 CP_4 formulate dalla e deducendo altresì la inammissibilità della domanda e il Controparte_5 difetto di interesse ad agire dell'attore alla luce del disposto dell'art. 2495 c.c., non avendo i soci riscosso alcuna somma, come risulta dal bilancio finale di liquidazione depositato in atti.
Nel corso del giudizio è stato escusso il testimone indicato da parte attrice sui Testimone_1 seguenti capitoli di prova ammessi: “a)- Vero è che in data 27.01.2019 la Co Ski Srl, che all'epoca gestiva le piste del comparto Pizzalto-Aremogna, in AS, disponeva la chiusura di talune delle piste del comparto tra cui anche alcune piste “nere” in conseguenza del peggioramento delle condizioni metereologiche, in particolare per la presenza di forte vento" ““E' vero, il giorno
27.1.2019, all'incirca alle ore 11,30, la società che gestiva le piste di sci decise di chiudere quelle a monte a causa del vento”; “b)- Vero è che a seguito di ciò le piste rimaste in funzione, tra cui quella
“azzurra” utilizzata dall'attrice previo acquisto del relativo ticket, subivano un incremento significativo da parte degli utenti con conseguente sovraffollamento della pista” “In quel momento mi trovavo con mia moglie sulla pista azzurra denominata ubicata subito dopo la fine della seggiovia.
Preciso che a quella pista accedono anche gli utenti che provengono dalle piste a monte e vi debbono necessariamente passare anche tutti quelli che scendono a valle. Oltre agli sciatori meno esperti transitano sulla pista azzurra anche quelli esperti e gli snowbordisti. La pista era quindi sovraffollata”; “c)- Vero è che sulle piste rimaste in funzione, tra cui quella utilizzata dall'attrice, circolavano sciatori esperti e meno esperti nonché sciatori che utilizzavano tavole da snowboard, che percorrevano le dette piste anche a notevole velocità, senza alcuna prescrizione e/o segnalazione
e/o intervento da parte di alcuno degli addetti/responsabili del controllo e della sicurezza delle piste”
“Confermo che la pista era utilizzata da sciatori esperti, da sciatori non esperti e da snowbordisti.
Nonostante ciò, non c'era alcuna regola né controllo”; “d)- Vero è che in detto frangente, la istante stava procedendo sugli sci sulla pista “azzurra” verso valle allorché veniva travolta da uno sciatore sopraggiunto da tergo ad elevata velocità su una tavola da snowboard” “Scendevo sulla pista azzurra in posizione più avanzata rispetto a quella di mia moglie. Ad un certo punto mi sono girato per vedere dove fosse ed ho visto che uno snowbordista la travolgeva allontanandosi subìto dopo”.
Il medesimo testimone ha così risposto in ordine al capitolo di prova di parte convenuta,
ammesso: “A) Vero è che il giorno 27.01.2019 tutte le piste da sci del comprensorio Controparte_2 sciistico Alto Sangro - AS erano aperte e regolarmente funzionanti con neve compatta, cielo nuvoloso, vento moderato e buona visibilità” “La mattina le piste erano tutte aperte. Quando però è
4 avvenuto il sinistro c'era molto vento e le piste a monte erano state chiuse. La neve non era compatta per il passaggio continuo di molti sciatori.” A dr “Quando sono sceso a valle ho saputo da amici esperti che le piste a monte erano state chiuse”. A dr “Non so dire se quando sono sceso a valle gli impianti di risalita fossero attivi”. A dr “Mia moglie è stata soccorsa dai Carabinieri, chiamati da qualcuna delle persone che si erano fermate per evitare che fosse travolta da altri sciatori, e trasportata a valle con la lettiga”.
Nel giudizio è stato altresì escusso il testimone sempre indicato da parte Testimone_2 attrice, il quale, sentito sui capitoli di prova formulati dalla difesa attorea a), b) e c) sopra riferiti ha così risposto: Sul cap. a) “Non so chi fosse la società che ha chiuso le piste ma ricordo che stavo sciando quando a causa del forte vento che si era alzato le piste in alto sono state chiuse e tutti gli utenti si sono spostati su quelle più a valle”. Sul cap. b) “E' vero, tutta la gente si è spostata sulle piste aperte”. Sul cap. c) “La pista era molto affollata ed io personalmente non ho visto addetti che facessero rallentare o deviare il flusso. C'erano sciatori sia esperti che meno esperti nonché utenti con le tavole da snowboard”.
Lo stesso testimone ha così risposto in ordine al capitolo di prova a) di parte convenuta CP_2 sopra indicato: “Confermo che ad un certo punto della giornata a causa del forte vento che si
[...] era alzato le piste in alto sono state chiuse e tutti gli utenti si sono spostati su quelle in basso con evidente ripercussione anche sulla qualità della neve, certamente non ottimale a causa dell'elevato passaggio. Non so dire se la mattina presto tutte le piste fossero aperte. A dr “Ero partito dalle piste in alto e quando si è alzato il vento e si sono formate code ed affollamenti sulle piste ho deciso di interrompere la giornata di sci. Fino a quando sono stato sulle piste, intorno all'ora di pranzo, gli impianti nelle parti basse erano aperti ed affollati”. A dr “Sulla pista Paradiso confluiscono altre piste da diverse altezze ed è l'unica pista azzurra che conduce a . Quel giorno anch'io sono CP_2 passato sulla pista Paradiso” (cfr. verbale di udienza del giorno 4.12.2023).
Nella successiva udienza del 25.9.2024 l'attrice si è presentata per rendere l'interrogatorio formale deferitole da parte convenuta, sul seguente capitolo articolato nella memoria Controparte_2 ex art. 183 co.6 n. 2 cpc: “A) “Vero è che il giorno 27.01.2019 tutte le piste da sci del comprensorio sciistico Alto Sangro - AS erano aperte e regolarmente funzionanti con neve compatta, cielo nuvoloso, vento moderato e buona visibilità” “Non è vero quando indicato: al principio della giornata erano aperte tutte le piste – tant'è che i miei figli, più esperti, erano andati a sciare con il maestro sulle piste più impegnative. Poi, in tarda mattinata avevano chiuso tutte piste più impegnative
a causa del vento forte, tranne la pista Paradiso, una pista blu, per sciatori meno esperti, in cui si è convogliata tutta l'affluenza degli sciatori presenti. Posso, inoltre, precisare di non essere in grado di giudicare lo stato della neve sulla pista in quanto non appena scesa dalla seggiovia sono stata
5 investita”; A.d.R. “Può chiarire se l'impianto denominato pista Paradiso fosse stato aperto prima o dopo gli altri”. “La pista Paradiso è rimasta nella giornata sempre aperta con il relativo impianto di risaliva almeno fino al momento del sinistro”.
All'esito dell'udienza del 27.1.2025 ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza necessità di disporre una consulenza medico-legale sulla persona della attrice per la valutazione dei postumi del sinistro il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.5.2025.
2. In ordine alla fondatezza della domanda
La fattispecie oggetto di domanda è inquadrabile nell'ambito dell'art.2043 cc ai termini del quale: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Con particolare riferimento alla modalità con cui una siffatta responsabilità si atteggia rispetto alle obbligazioni del gestore dell'impianto sciistico vengono in rilievo i seguenti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e che si stima farsi propri nella presente sede:
. Si tratta -usualmente- di condotta di carattere omissivo sia nella specie di colpa specifica, che nella specie della colpa generica (“In tema di responsabilità da illecito omissivo del gestore di impianto sciistico, l'omittente risponde del danno derivato a terzi non solo quando debba attivarsi per impedire l'evento in base ad una norma specifica o ad un rapporto contrattuale, ma anche quando, secondo le circostanze del caso concreto, insorgano a suo carico, per i principi di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., doveri e regole di azione la cui inosservanza integra un'omissione imputabile. Ne consegue che il medesimo non é tenuto, di norma, a vigilare sulla condotta dei singoli utenti, attesa la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni solitamente ragguardevoli di queste ultime, nonché la normale imprevedibilità, anche per la contestuale incidenza di "fattori" naturali non governabili dal gestore, delle condotte degli utenti, salvo che alleghi e provi l'intervenuta segnalazione dell'anomalo comportamento dello sciatore, ovvero la diretta percezione di tale comportamento da parte degli addetti all'impianto (che avrebbero dovuto allertare un accorto titolare della struttura), la cui mancata considerazione costituisce omissione inescusabile” (Cassazione
Civile, Sez. III, 22/10/2014, n. 22344).
. La colpa di carattere generico insorge a fronte di situazioni di pericolo che rendono esigibile -in capo al gestore dell'impianto- una condotta atta a proteggere gli utenti da possibili incidenti
(“Considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, nonché l'estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia, anche
6 per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 cod. civ., con conseguente obbligo di risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidente, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo, invece, sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con l'ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo” (Cassazione Civile, Sez. III, 19/02/2013, n. 4018);
. Non sussiste responsabilità ove la condotta colposa non sia stata comunque idonea a cagionare il danno, tenuto conto della possibilità che il nesso causale sia reciso dal comportamento del terzo o del danneggiato (“Con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo
l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo
o del danneggiato stesso” (Cassazione Civile, Sez. VI, 26/01/2022, n. 2259, e in senso conforme anche Cassazione civile, Sez. III, 10/03/2006, n. 5254: “Sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per
l'affermazione di responsabilità, rispettivamente, dell'esercente l'attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo: a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto,
e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito cioè la eccezionalità e
l'oggettiva imprevedibilità e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo”.
Tanto chiarito in punto di diritto, nella fattispecie parte attrice -nella sostanza- assume la responsabilità di parte convenuta in relazione al non aver fornito indicazioni in ordine: per un verso,
7 che: “a causa delle pessime condizioni metereologiche alcune delle piste del circuito erano state chiuse tra le quali alcune piste nere ossia destinate ad utenti esperti”; per altro verso, alla circostanza per cui la pista azzurra “risultava notevolmente affollata di utenti composti da sciatori anche non principianti, muniti sia di sci che di tavole da snowboard” (cfr. pag.2 citazione). Di qui -sempre secondo parte attrice-: “l'eccessivo sovraffollamento delle uniche piste rimaste in funzione (…) Con
l'ulteriore altrettanto inevitabile e naturale notevole incremento della intrinseca pericolosità della pista in esame, indubbiamente dimensionata per la gestione di un numero di utenti decisamente inferiore”, oltre che l'ulteriore aumento della situazione di pericolo legato al fatto che: “taluni utilizzatori della pista, sia con gli sci che con le tavole da snowboard, percorrevano la stessa a notevole velocità”, il tutto comportando una situazione di pericolo: “tanto evidente e visibile da non giustificare il mancato intervento del gestore della pista al fine di porre in essere quanto necessario
e/o comunque le opportune cautele per la protezione di tutti gli utilizzatori della stessa” ossia: “la chiusura di tutte le piste o, quantomeno, la delimitazione delle stesse, riservando agli sciatori con snowboard, intenti a seguire traiettorie del tutto imprevedibili, soprattutto se ad elevata velocità, apposite zone delle piste rimaste aperte” (pagg.
4-5 citazione).
Con riferimento alla prima delle indicate condotte -ossia l'omessa chiusura di tutte le piste- deve osservarsi che non sono stati offerti elementi di prova a sostegno dell'assunto secondo cui gli utenti della pista fossero un numero non adeguato ed eccessivo rispetto alla dimensione della stessa.
Invero, le deposizioni rese dai testimoni e hanno confermato la Testimone_1 Testimone_3 circostanza -peraltro non contestata- che alcune piste del comprensorio erano state chiuse a causa del maltempo, ma non hanno fornito elementi di prova in ordine alla quantità di persone effettivamente presenti sulla pista al momento del sinistro. Espressioni quali: “sovraffollamento della pista” e: “la pista era molto affollata” sono infatti valutazioni soggettive del testimone che -anche a prescindere da considerazioni circa la loro ammissibilità quale prova- essendo dipendenti dalla percezione necessariamente limitata del testimone (perché legata alla sua personale esperienza, oltre che ai suoi spostamenti il giorno del sinistro) sono comunque inidonee a fornire quel dato oggettivo eventualmente atto a consentire una valutazione circa l'effettiva eccessiva presenza di utenti rispetto alle caratteristiche della pista.
Per altro verso, non è stato offerto alcun elemento di prova in ordine all'eventuale esistenza di una capienza massima della pista ove si è verificato il sinistro il cui superamento avrebbe integrato quel difetto di requisito tecnico che imponeva la chiusura della pista ex art.66 co.2 legge regione Abruzzo
n.24/2005 nel testo in vigore all'epoca dei fatti.
Con riferimento poi alla condotta di omessa delimitazione di zone destinate agli snowbord deve osservarsi -quanto all'eventuale profilo della colpa specifica- che la delimitazione della tipologia
8 di utenza in relazione a determinate piste o porzioni di pista è rimessa alle regioni e al comune (cfr. art.2 l.363/2003 in vigore all'epoca del sinistro) e non ai gestori degli impianti.
In relazione all'eventuale profilo della colpa generica consistente in un onere assuntamente esistente di delimitazione dell'uso della pista in ragione della presenza dell'utenza elevata, deve rilevarsi che: per un verso, parte attrice deduce che il sinistro si sarebbe verificato: “poco dopo essere scesa dalla seggiovia”, allegazione non consente di verificare -in concreto- in quale punto della pista si è verificato il sinistro (e, anzi, lascia intendere che questo si sia prodotto nelle prossime vicinanze dell'impianto) e quindi di comprendere se questo si trovasse in una porzione di pista già eventualmente “delimitabile” per alcune determinate categorie di utenti ovvero rientrasse in quella porzione di pista inevitabilmente unica per tutti gli utenti degli impianti di risalita e deputata alla discesa, con conseguente eventuale irrilevanza -sotto il profilo causale- della condotta assuntamente omessa;
per altro verso, l'inesigibilità di una siffatta condotta posto che -a fronte di situazioni di pericolo- al gestore dell'impianto è eventualmente consentita la chiusura della pista (cfr. art.66 co.2 secondo periodo legge regione Abruzzo cit..), ma non anche di delimitarla essendo la perimetrazione di aree riservate prevista -comunque sempre dal comune- solo nell'ipotesi di allentamenti (art.64 co.1 legge regione Abruzzo cit.).
In conclusione, quanto dedotto non integra gli estremi né della colpa generica, né della colpa specifica, con conseguente insussistenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte attrice in ordine all'assunto obbligo dei convenuti di attivarsi per eliminare una situazione di pericolo atipico (disciplinato dall'art.4 co.6 della citata legge regionale e secondo cui trattasi di: “quelle situazioni, di carattere oggettivo, che espongono l'utente ad un rischio che non può considerarsi connaturato alla pratica dello sci su piste battute e/o riconducibile a comportamenti dell'utente stesso e che quest'ultimo non
è in grado di prevedere o individuare durante la permanenza all'interno delle aree sciabili attrezzate”) che si sarebbe venuto a creare per effetto della presenza di sciatori più esperienti su pista frequentata da sciatori meno esperienti (“la chiusura delle piste a monte a causa delle condizioni del tempo (forte vento) ha indotto tutti gli sciatori, anche i più esperti, a praticare le piste più a valle, quelle definite “azzurre”, solitamente frequentate solo da principianti e/o sciatori, come l'attrice, intenzionati ad una pratica meramente rilassante e tranquilla”) . Invero, anche a voler ritenere che
“solitamente” gli utenti più esperti utilizzino meno di frequente le piste più semplici, ciò nondimeno non esistono preclusioni all'accesso di detti utenti a siffatte tipologie di piste, né la loro presenza può essere considerata quale situazione “non connaturata alla pratica dello sci” nel senso indicato dalla legislazione citata.
9 In conclusione, anche a prescindere da considerazioni in ordine all'eventuale sussistenza di responsabilità per la gestione dell'impianto in capo al proprietario dell'impianto (non essendo stata indicata -in concreto- alcuna condotta esigibile in capo alla proprietà tale da integrare un eventuale illecito civile e in difetto di previsioni circa una sua eventuale responsabilità solidale col gestore) e in ordine alla sussistenza di responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali in capo ai soci che non siano stati destinatari di attivo all'esito del bilancio finale di liquidazione (cfr. Cassazione Civile,
SS. UU., 12/03/2013, n. 6070), la domanda va rigettata.
Da quanto sopra consegue il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto: per un verso, del valore orientativo della causa come si evince dal tenore della citazione con cui sono stati richiesti circa euro 90.000,00 a titolo di danno biologico ed euro 20.000,00 a titolo di danno morale;
per altro verso, del pregio dell'opera prestata dai convenuti.
PQM
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
ND parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente procedimento in favore delle parti convenute che liquida in euro 7.100,00 ciascuna per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 21.07.2025
IL GIUDICE
LU De RN
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. LU De RN;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 61636 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020: promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli, Via dell'Epomeo n. 24; rappresentata e difesa dagli avv.ti ARTURO UCCELLO e GAETANO
MONTEFUSCO, giusta procura in atti.
ATTRICE contro Co in persona del l.r.p.t. (C.F. ) domiciliata in Pozzuoli Controparte_2 P.IVA_1
(NA), Via Campi Flegrei II trav. n. 3; rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCESCO PALMESE e
IA BE, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. CP_3 C.F._2 CP_4
), domiciliati in Napoli, Via Carlo Poerio, n. 89/A; rappresentati e difesi C.F._3 dall'avv. GIOVANNA BIANCHI, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento del presente procedimento
1 Con atto di citazione in riassunzione iscritto a ruolo dinanzi all'intestato Tribunale in data 3.12.2020
a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, l'attrice ha dedotto, per quanto di rilievo ai fini della decisione:
. Che in data 27.1.2019 alle ore 12.10 dopo essere scesa dalla seggiovia presa nella località
ed aver iniziato a percorrere la pista azzurra “Paradiso” ubicata in Pizzalto-Aremogna CP_2
AS (AQ) era stata violentemente investita da uno sciatore proveniente da tergo che percorreva la medesima pista su una tavola da snowboard;
. Che la suddetta pista azzurra, come tale destinata all'uso da parte di principianti, è di proprietà della società e gestita dalla società Co Ski S.r.l. per effetto di contratto di affitto Controparte_2 di ramo d'azienda datato 8.11.2013;
. Che nelle circostanze di tempo del sinistro alcune piste del circuito – tra cui piste nere dedicate agli sciatori esperti - erano state chiuse a causa delle pessime condizioni meteorologiche e pertanto molti sciatori, sia esperti che inesperti, si erano riversati sulla pista “Paradiso”, ciò senza alcuna segnalazione ovvero notizia in merito alla chiusura delle predette piste;
. Di essere stata trasportata presso l'Ospedale di Castel di Sangro ove le era stata diagnosticata la
“frattura plurilineare del terzo prossimale della tibia sinistra”;
. Che all'esito di ulteriori esami e accertamenti, in data 28.1.2019 le era stata diagnosticata una
“frattura meta epifisaria della tibia e del piatto tibiale esterno sinistro” per cui era stata sottoposta ad un intervento operatorio urgente presso l'Ospedale Caldarelli di Napoli, e per effetto del quale si era trovata nella impossibilità di deambulare e di svolgere le normali attività quotidiane, anche lavorative, per oltre 67 giorni, nonché nella necessità di dover sostenere molte cure, anche fisioterapiche;
. che il consulente tecnico di parte all'uopo nominato in conseguenza del sinistro aveva stimato sussistente attrice una inabilità temporanea totale di 60 giorni e una inabilità temporanea al 50% per ulteriori 60 giorni, nonché una invalidità permanente nella misura del 18% (in conformità alla tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000);
. in diritto, la responsabilità del proprietario e del gestore della pista in quanto: “la incrementata pericolosità della pista non poteva non essere nota ai convenuti o, comunque, essi avevano
l'obbligo di esserne a conoscenza in quanto afferente, comunque, alla gestione della pista, con la conseguente necessità di apprestare le dovute protezioni e/o comunque di segnalare la situazione di maggior rischio che poteva determinarsi per i fruitori della pista stessa, atteso
l'aumentato afflusso di utilizzatori, l'evidente, eccessiva velocità tenuta da taluni di questi e la presenza promiscua anche di utilizzatori di tavole da snowboard”;
2 . di avere quindi diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, di cui euro 12.797,97 a titolo di rimborso spese sostenute, euro 2.860,00 a titolo di indennità di udienze non riscosse – in quanto magistrato ordinario in servizio presso il Tribunale di Napoli, euro 89.906,00 a titolo di danno biologico ed euro 20.000,00 a titolo di danno morale asseritamente subito.
Parte attrice ha così concluso: “- condannare la e la Co Ski S.r.l., in concorso Controparte_2
e/o in solido tra loro ovvero secondo le rispettive accertate responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla istante nella misura che l'On.le Tribunale riterrà ritenuta equa e di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Nel giudizio riassunto si sono costituite la e la per mezzo Controparte_5 Controparte_2 del medesimo difensore deducendo:
. la infondatezza nel merito della pretesa attorea per erronea ricostruzione della dinamica dei fatti, tenuto conto di quanto emerso dalla relazione dei Carabinieri intervenuti in loco in ordine alle buone condizioni metereologiche al tempo del sinistro e del buono stato delle piste, nonché della circostanza per cui al momento dell'evento le stesse piste da sci risultavano aperte al pubblico;
. l'efficienza causale della condotta della stessa attrice nella determinazione dell'evento, poiché in una situazione di presunto sovraffollamento della pista in questione la stessa avrebbe dovuto prevedere il verificarsi del sinistro;
. la eccessività delle spese richieste, e segnatamente per l'intervento chirurgico cui la attrice si è sottoposta in data 28.1.2019, trattandosi di prestazione generalmente a carico del Sistema
Sanitario Nazionale e in ogni caso garantito da polizza sanitaria stipulata da in Parte_2 convenzione con l' CP_6
Le convenute hanno così concluso: “affinché l'adito Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, voglia: – in via principale, rigettare la domanda risarcitoria proposta dalla Dott.ssa
in quanto infondata e comunque non provata;
– in stretto subordine, in Parte_1 ipotesi di ritenuta fondatezza anche parziale della domanda, accertare l'eventuale concorso della vittima nella produzione del lamentato danno;
liquidare quindi lo stesso secondo il giusto ed il provato, nei limiti della quota di responsabilità effettivamente attribuibile alle convenute, e previa compensazione con il debito nascente in capo all'attrice dalla pronunzia di incompetenza resa dal
Tribunale di Napoli;
– spese secondo giustizia”.
All'esito della prima udienza del 5.7.2021, tenutasi nelle forme della c.d. trattazione scritta, il
Giudice ha disposto la interruzione del processo tenuto conto della cancellazione della Controparte_5
dal registro delle imprese ex art. 2495 c.c. avvenuta in data 26.1.2021 a seguito di
[...] approvazione del bilancio finale di liquidazione del 4.1.2021.
3 Il giudizio è stato quindi riassunto nei confronti di e nella CP_3 CP_4 qualità di soci della Co Ski s.r.l. in liquidazione al momento della estinzione della società.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.1.2022 si sono costituiti in giudizio e riportandosi a tutte le difese, eccezioni e domande precedentemente CP_3 CP_4 formulate dalla e deducendo altresì la inammissibilità della domanda e il Controparte_5 difetto di interesse ad agire dell'attore alla luce del disposto dell'art. 2495 c.c., non avendo i soci riscosso alcuna somma, come risulta dal bilancio finale di liquidazione depositato in atti.
Nel corso del giudizio è stato escusso il testimone indicato da parte attrice sui Testimone_1 seguenti capitoli di prova ammessi: “a)- Vero è che in data 27.01.2019 la Co Ski Srl, che all'epoca gestiva le piste del comparto Pizzalto-Aremogna, in AS, disponeva la chiusura di talune delle piste del comparto tra cui anche alcune piste “nere” in conseguenza del peggioramento delle condizioni metereologiche, in particolare per la presenza di forte vento" ““E' vero, il giorno
27.1.2019, all'incirca alle ore 11,30, la società che gestiva le piste di sci decise di chiudere quelle a monte a causa del vento”; “b)- Vero è che a seguito di ciò le piste rimaste in funzione, tra cui quella
“azzurra” utilizzata dall'attrice previo acquisto del relativo ticket, subivano un incremento significativo da parte degli utenti con conseguente sovraffollamento della pista” “In quel momento mi trovavo con mia moglie sulla pista azzurra denominata ubicata subito dopo la fine della seggiovia.
Preciso che a quella pista accedono anche gli utenti che provengono dalle piste a monte e vi debbono necessariamente passare anche tutti quelli che scendono a valle. Oltre agli sciatori meno esperti transitano sulla pista azzurra anche quelli esperti e gli snowbordisti. La pista era quindi sovraffollata”; “c)- Vero è che sulle piste rimaste in funzione, tra cui quella utilizzata dall'attrice, circolavano sciatori esperti e meno esperti nonché sciatori che utilizzavano tavole da snowboard, che percorrevano le dette piste anche a notevole velocità, senza alcuna prescrizione e/o segnalazione
e/o intervento da parte di alcuno degli addetti/responsabili del controllo e della sicurezza delle piste”
“Confermo che la pista era utilizzata da sciatori esperti, da sciatori non esperti e da snowbordisti.
Nonostante ciò, non c'era alcuna regola né controllo”; “d)- Vero è che in detto frangente, la istante stava procedendo sugli sci sulla pista “azzurra” verso valle allorché veniva travolta da uno sciatore sopraggiunto da tergo ad elevata velocità su una tavola da snowboard” “Scendevo sulla pista azzurra in posizione più avanzata rispetto a quella di mia moglie. Ad un certo punto mi sono girato per vedere dove fosse ed ho visto che uno snowbordista la travolgeva allontanandosi subìto dopo”.
Il medesimo testimone ha così risposto in ordine al capitolo di prova di parte convenuta,
ammesso: “A) Vero è che il giorno 27.01.2019 tutte le piste da sci del comprensorio Controparte_2 sciistico Alto Sangro - AS erano aperte e regolarmente funzionanti con neve compatta, cielo nuvoloso, vento moderato e buona visibilità” “La mattina le piste erano tutte aperte. Quando però è
4 avvenuto il sinistro c'era molto vento e le piste a monte erano state chiuse. La neve non era compatta per il passaggio continuo di molti sciatori.” A dr “Quando sono sceso a valle ho saputo da amici esperti che le piste a monte erano state chiuse”. A dr “Non so dire se quando sono sceso a valle gli impianti di risalita fossero attivi”. A dr “Mia moglie è stata soccorsa dai Carabinieri, chiamati da qualcuna delle persone che si erano fermate per evitare che fosse travolta da altri sciatori, e trasportata a valle con la lettiga”.
Nel giudizio è stato altresì escusso il testimone sempre indicato da parte Testimone_2 attrice, il quale, sentito sui capitoli di prova formulati dalla difesa attorea a), b) e c) sopra riferiti ha così risposto: Sul cap. a) “Non so chi fosse la società che ha chiuso le piste ma ricordo che stavo sciando quando a causa del forte vento che si era alzato le piste in alto sono state chiuse e tutti gli utenti si sono spostati su quelle più a valle”. Sul cap. b) “E' vero, tutta la gente si è spostata sulle piste aperte”. Sul cap. c) “La pista era molto affollata ed io personalmente non ho visto addetti che facessero rallentare o deviare il flusso. C'erano sciatori sia esperti che meno esperti nonché utenti con le tavole da snowboard”.
Lo stesso testimone ha così risposto in ordine al capitolo di prova a) di parte convenuta CP_2 sopra indicato: “Confermo che ad un certo punto della giornata a causa del forte vento che si
[...] era alzato le piste in alto sono state chiuse e tutti gli utenti si sono spostati su quelle in basso con evidente ripercussione anche sulla qualità della neve, certamente non ottimale a causa dell'elevato passaggio. Non so dire se la mattina presto tutte le piste fossero aperte. A dr “Ero partito dalle piste in alto e quando si è alzato il vento e si sono formate code ed affollamenti sulle piste ho deciso di interrompere la giornata di sci. Fino a quando sono stato sulle piste, intorno all'ora di pranzo, gli impianti nelle parti basse erano aperti ed affollati”. A dr “Sulla pista Paradiso confluiscono altre piste da diverse altezze ed è l'unica pista azzurra che conduce a . Quel giorno anch'io sono CP_2 passato sulla pista Paradiso” (cfr. verbale di udienza del giorno 4.12.2023).
Nella successiva udienza del 25.9.2024 l'attrice si è presentata per rendere l'interrogatorio formale deferitole da parte convenuta, sul seguente capitolo articolato nella memoria Controparte_2 ex art. 183 co.6 n. 2 cpc: “A) “Vero è che il giorno 27.01.2019 tutte le piste da sci del comprensorio sciistico Alto Sangro - AS erano aperte e regolarmente funzionanti con neve compatta, cielo nuvoloso, vento moderato e buona visibilità” “Non è vero quando indicato: al principio della giornata erano aperte tutte le piste – tant'è che i miei figli, più esperti, erano andati a sciare con il maestro sulle piste più impegnative. Poi, in tarda mattinata avevano chiuso tutte piste più impegnative
a causa del vento forte, tranne la pista Paradiso, una pista blu, per sciatori meno esperti, in cui si è convogliata tutta l'affluenza degli sciatori presenti. Posso, inoltre, precisare di non essere in grado di giudicare lo stato della neve sulla pista in quanto non appena scesa dalla seggiovia sono stata
5 investita”; A.d.R. “Può chiarire se l'impianto denominato pista Paradiso fosse stato aperto prima o dopo gli altri”. “La pista Paradiso è rimasta nella giornata sempre aperta con il relativo impianto di risaliva almeno fino al momento del sinistro”.
All'esito dell'udienza del 27.1.2025 ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza necessità di disporre una consulenza medico-legale sulla persona della attrice per la valutazione dei postumi del sinistro il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.5.2025.
2. In ordine alla fondatezza della domanda
La fattispecie oggetto di domanda è inquadrabile nell'ambito dell'art.2043 cc ai termini del quale: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Con particolare riferimento alla modalità con cui una siffatta responsabilità si atteggia rispetto alle obbligazioni del gestore dell'impianto sciistico vengono in rilievo i seguenti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e che si stima farsi propri nella presente sede:
. Si tratta -usualmente- di condotta di carattere omissivo sia nella specie di colpa specifica, che nella specie della colpa generica (“In tema di responsabilità da illecito omissivo del gestore di impianto sciistico, l'omittente risponde del danno derivato a terzi non solo quando debba attivarsi per impedire l'evento in base ad una norma specifica o ad un rapporto contrattuale, ma anche quando, secondo le circostanze del caso concreto, insorgano a suo carico, per i principi di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., doveri e regole di azione la cui inosservanza integra un'omissione imputabile. Ne consegue che il medesimo non é tenuto, di norma, a vigilare sulla condotta dei singoli utenti, attesa la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni solitamente ragguardevoli di queste ultime, nonché la normale imprevedibilità, anche per la contestuale incidenza di "fattori" naturali non governabili dal gestore, delle condotte degli utenti, salvo che alleghi e provi l'intervenuta segnalazione dell'anomalo comportamento dello sciatore, ovvero la diretta percezione di tale comportamento da parte degli addetti all'impianto (che avrebbero dovuto allertare un accorto titolare della struttura), la cui mancata considerazione costituisce omissione inescusabile” (Cassazione
Civile, Sez. III, 22/10/2014, n. 22344).
. La colpa di carattere generico insorge a fronte di situazioni di pericolo che rendono esigibile -in capo al gestore dell'impianto- una condotta atta a proteggere gli utenti da possibili incidenti
(“Considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, nonché l'estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia, anche
6 per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 cod. civ., con conseguente obbligo di risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidente, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo, invece, sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con l'ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo” (Cassazione Civile, Sez. III, 19/02/2013, n. 4018);
. Non sussiste responsabilità ove la condotta colposa non sia stata comunque idonea a cagionare il danno, tenuto conto della possibilità che il nesso causale sia reciso dal comportamento del terzo o del danneggiato (“Con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo
l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo
o del danneggiato stesso” (Cassazione Civile, Sez. VI, 26/01/2022, n. 2259, e in senso conforme anche Cassazione civile, Sez. III, 10/03/2006, n. 5254: “Sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per
l'affermazione di responsabilità, rispettivamente, dell'esercente l'attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo: a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto,
e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito cioè la eccezionalità e
l'oggettiva imprevedibilità e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo”.
Tanto chiarito in punto di diritto, nella fattispecie parte attrice -nella sostanza- assume la responsabilità di parte convenuta in relazione al non aver fornito indicazioni in ordine: per un verso,
7 che: “a causa delle pessime condizioni metereologiche alcune delle piste del circuito erano state chiuse tra le quali alcune piste nere ossia destinate ad utenti esperti”; per altro verso, alla circostanza per cui la pista azzurra “risultava notevolmente affollata di utenti composti da sciatori anche non principianti, muniti sia di sci che di tavole da snowboard” (cfr. pag.2 citazione). Di qui -sempre secondo parte attrice-: “l'eccessivo sovraffollamento delle uniche piste rimaste in funzione (…) Con
l'ulteriore altrettanto inevitabile e naturale notevole incremento della intrinseca pericolosità della pista in esame, indubbiamente dimensionata per la gestione di un numero di utenti decisamente inferiore”, oltre che l'ulteriore aumento della situazione di pericolo legato al fatto che: “taluni utilizzatori della pista, sia con gli sci che con le tavole da snowboard, percorrevano la stessa a notevole velocità”, il tutto comportando una situazione di pericolo: “tanto evidente e visibile da non giustificare il mancato intervento del gestore della pista al fine di porre in essere quanto necessario
e/o comunque le opportune cautele per la protezione di tutti gli utilizzatori della stessa” ossia: “la chiusura di tutte le piste o, quantomeno, la delimitazione delle stesse, riservando agli sciatori con snowboard, intenti a seguire traiettorie del tutto imprevedibili, soprattutto se ad elevata velocità, apposite zone delle piste rimaste aperte” (pagg.
4-5 citazione).
Con riferimento alla prima delle indicate condotte -ossia l'omessa chiusura di tutte le piste- deve osservarsi che non sono stati offerti elementi di prova a sostegno dell'assunto secondo cui gli utenti della pista fossero un numero non adeguato ed eccessivo rispetto alla dimensione della stessa.
Invero, le deposizioni rese dai testimoni e hanno confermato la Testimone_1 Testimone_3 circostanza -peraltro non contestata- che alcune piste del comprensorio erano state chiuse a causa del maltempo, ma non hanno fornito elementi di prova in ordine alla quantità di persone effettivamente presenti sulla pista al momento del sinistro. Espressioni quali: “sovraffollamento della pista” e: “la pista era molto affollata” sono infatti valutazioni soggettive del testimone che -anche a prescindere da considerazioni circa la loro ammissibilità quale prova- essendo dipendenti dalla percezione necessariamente limitata del testimone (perché legata alla sua personale esperienza, oltre che ai suoi spostamenti il giorno del sinistro) sono comunque inidonee a fornire quel dato oggettivo eventualmente atto a consentire una valutazione circa l'effettiva eccessiva presenza di utenti rispetto alle caratteristiche della pista.
Per altro verso, non è stato offerto alcun elemento di prova in ordine all'eventuale esistenza di una capienza massima della pista ove si è verificato il sinistro il cui superamento avrebbe integrato quel difetto di requisito tecnico che imponeva la chiusura della pista ex art.66 co.2 legge regione Abruzzo
n.24/2005 nel testo in vigore all'epoca dei fatti.
Con riferimento poi alla condotta di omessa delimitazione di zone destinate agli snowbord deve osservarsi -quanto all'eventuale profilo della colpa specifica- che la delimitazione della tipologia
8 di utenza in relazione a determinate piste o porzioni di pista è rimessa alle regioni e al comune (cfr. art.2 l.363/2003 in vigore all'epoca del sinistro) e non ai gestori degli impianti.
In relazione all'eventuale profilo della colpa generica consistente in un onere assuntamente esistente di delimitazione dell'uso della pista in ragione della presenza dell'utenza elevata, deve rilevarsi che: per un verso, parte attrice deduce che il sinistro si sarebbe verificato: “poco dopo essere scesa dalla seggiovia”, allegazione non consente di verificare -in concreto- in quale punto della pista si è verificato il sinistro (e, anzi, lascia intendere che questo si sia prodotto nelle prossime vicinanze dell'impianto) e quindi di comprendere se questo si trovasse in una porzione di pista già eventualmente “delimitabile” per alcune determinate categorie di utenti ovvero rientrasse in quella porzione di pista inevitabilmente unica per tutti gli utenti degli impianti di risalita e deputata alla discesa, con conseguente eventuale irrilevanza -sotto il profilo causale- della condotta assuntamente omessa;
per altro verso, l'inesigibilità di una siffatta condotta posto che -a fronte di situazioni di pericolo- al gestore dell'impianto è eventualmente consentita la chiusura della pista (cfr. art.66 co.2 secondo periodo legge regione Abruzzo cit..), ma non anche di delimitarla essendo la perimetrazione di aree riservate prevista -comunque sempre dal comune- solo nell'ipotesi di allentamenti (art.64 co.1 legge regione Abruzzo cit.).
In conclusione, quanto dedotto non integra gli estremi né della colpa generica, né della colpa specifica, con conseguente insussistenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte attrice in ordine all'assunto obbligo dei convenuti di attivarsi per eliminare una situazione di pericolo atipico (disciplinato dall'art.4 co.6 della citata legge regionale e secondo cui trattasi di: “quelle situazioni, di carattere oggettivo, che espongono l'utente ad un rischio che non può considerarsi connaturato alla pratica dello sci su piste battute e/o riconducibile a comportamenti dell'utente stesso e che quest'ultimo non
è in grado di prevedere o individuare durante la permanenza all'interno delle aree sciabili attrezzate”) che si sarebbe venuto a creare per effetto della presenza di sciatori più esperienti su pista frequentata da sciatori meno esperienti (“la chiusura delle piste a monte a causa delle condizioni del tempo (forte vento) ha indotto tutti gli sciatori, anche i più esperti, a praticare le piste più a valle, quelle definite “azzurre”, solitamente frequentate solo da principianti e/o sciatori, come l'attrice, intenzionati ad una pratica meramente rilassante e tranquilla”) . Invero, anche a voler ritenere che
“solitamente” gli utenti più esperti utilizzino meno di frequente le piste più semplici, ciò nondimeno non esistono preclusioni all'accesso di detti utenti a siffatte tipologie di piste, né la loro presenza può essere considerata quale situazione “non connaturata alla pratica dello sci” nel senso indicato dalla legislazione citata.
9 In conclusione, anche a prescindere da considerazioni in ordine all'eventuale sussistenza di responsabilità per la gestione dell'impianto in capo al proprietario dell'impianto (non essendo stata indicata -in concreto- alcuna condotta esigibile in capo alla proprietà tale da integrare un eventuale illecito civile e in difetto di previsioni circa una sua eventuale responsabilità solidale col gestore) e in ordine alla sussistenza di responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali in capo ai soci che non siano stati destinatari di attivo all'esito del bilancio finale di liquidazione (cfr. Cassazione Civile,
SS. UU., 12/03/2013, n. 6070), la domanda va rigettata.
Da quanto sopra consegue il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto: per un verso, del valore orientativo della causa come si evince dal tenore della citazione con cui sono stati richiesti circa euro 90.000,00 a titolo di danno biologico ed euro 20.000,00 a titolo di danno morale;
per altro verso, del pregio dell'opera prestata dai convenuti.
PQM
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
ND parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente procedimento in favore delle parti convenute che liquida in euro 7.100,00 ciascuna per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 21.07.2025
IL GIUDICE
LU De RN
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