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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/11/2025, n. 4140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4140 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Dott.ssa Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3868/2020 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione Parte_1
di nuovo difensore, dall'Avv. Simone Labonia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Francesco Gaeta, n. 7
– attore –
CONTRO
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, CP_1
dall'Avv. Tiziana Fierro ed elettivamente domiciliata – unitamente al procuratore costituito
– in Salerno alla Via Lungomare Trieste, n. 26 c/o lo Controparte_2
[...]
[...] – convenuta – attrice in riconvenzionale –
Avente ad oggetto: restituzione somme da contratto di locazione.
All'udienza del 15 Ottobre 2025, a seguito di discussione orale, sulle conclusioni dei procuratori costituiti, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Il SI. , in data 1/2/2002 stipulava contratto di locazione (registrato in data Parte_1
18/10/2002) avente ad oggetto n. due immobili immobili, ubicati in Salerno, alla Via
Palinuro, n. 71 e 73, adibiti ad uso deposito, di proprietà della SI.ra , per il CP_1
canone mensile di € 900,00, oltre rivalutazione ISTAT. In data 16/03/2015 la SI.ra Per_1
, figlia della SI.ra , diveniva la nuova proprietaria degli immobili in virtù
[...] CP_1
di atto di donazione e divisione rogato per OT (Rep. 41892 - Racc. 19292). Persona_2
Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 27/07/2020,
, premesso di avere corrisposto alla locatrice a titolo di canoni Parte_1 CP_1
di locazione, dal gennaio 2007 fino al dicembre 2009, la somma di € 1.420,00 mensili e dal gennaio 2010 a luglio 2015 la somma di € 1.500,00 mensili, anziché € 900,00, come da contratto a titolo di canoni di locazione, la conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Salerno al fine di sentire accertare e dichiarare l'indebita corresponsione in favore della convenuta della somma di € 58.920 a titolo di canoni di locazione da gennaio 2007 a luglio
2 condannarla alla restituzione di detta somma, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese processuali.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la convenuta CP_1
eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di ripetizione. In particolare, quanto alla decadenza, deduceva che, ai sensi dell'art. 79 della legge 27.7.1978 n. 392, il termine semestrale accordato al conduttore per chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone concordato era spirato a seguito della riconsegna degli immobili in data 31 marzo 2017.
Quanto alla prescrizione, deduceva che il termine fosse irrimediabilmente spirato in relazione alle annualità dal 2007 in poi.
Sempre preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa, siccome rimedio meramente residuale
Nel merito, contrastava le avverse deduzioni, siccome destituite di fondamento, instando per il rigetto della domanda formulata dal ricorrente, nonché, in riconvenzionale, per la condanna di quest'ultimo alla corresponsione nei confronti di essa resistente della somma di
€ 5.800,00 dovuta per il mancato pagamento dei canoni di locazione a far data dal settembre
2014 sino al febbraio 2015, nonché, stante la responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc.
civ., per la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria.
Disposta nuova udienza di comparizione a seguito della domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente, all'udienza di discussione del 15 ottobre 2025, la causa, nel corso della quale era ammesso ed espletato interrogatorio formale della resistente, era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza alla presenza dei procuratori delle parti.
La domanda è infondata e non merita conseguentemente accoglimento.
3 Il rapporto locativo per cui è giudizio è sorto in virtù di contratto dell'1 febbraio 2002,
registrato in data 18 ottobre 2002, avente ad oggetto numero 2 immobili, ubicati in Salerno,
alla Via Palinuro, n. 71 e 73, in base al quale il conduttore, odierno ricorrente, si impegnava a corrispondere mensilmente il canone di locazione di € 900,00.
Risulta altresì documentalmente provato (cfr. documentazione allegata alla produzione di parte convenuta), che, con accordo dell'1 maggio 2012, le parti convenivano di ridurre, a far data dall'1 maggio 2012 e fino al dicembre 2012, il canone ad € 500,00 mensili, e, dal gennaio 2013, fino al dicembre 2023, ad € 700,00 mensili. Risultano inoltre allegate dalla convenuta ricevute di pagamento comprovanti la corresponsione dei canoni in misura ridotta
(rispettivamente di € 500,00 ed € 700,00) nei periodi cui al citato accordo dell'1 maggio
2012.
A fronte di dette allegazioni, parte ricorrente non ha provato di avere corrisposto le somme in eccedenza, peraltro ammontanti alla considerevole somma di € 58.920,00 asseritamente corrisposta in eccedenza in favore della locatrice a far data dal 2007 sino al CP_1
2015, essendosi limitata a depositare ricevute per € 700,00 relative alle mensilità di giugno,
luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2015, i cui importi peraltro appaiono confermare l'operata riduzione del canone ad € 700,00 per l'anno 2013 di cui all'accordo dell'1 maggio 2012.
Nemmeno costituisce prova degli esborsi che parte ricorrente assume eseguiti in eccedenza,
l'assegno bancario di € 1.500,00, posto che, a fronte dell'imputazione di pagamento da parte della locatrice a n. due canoni di locazione di € 700,00 ciascuno e spese di registrazione per
€ 100,00, incombeva sull'istante, che a tanto non ha ottemperato, l'onere di provare il collegamento del titolo di credito prodotto con il credito azionato (cfr. Cass. Civ., Ordinanza
4 Deve peraltro rilevarsi l'inammissibilità della prova articolata dal ricorrente, e rigettata dal
Tribunale, avente ad oggetto i pagamenti asseritamente eseguiti in contanti nelle mani della locatrice, ed odierna convenuta, , ostandovi il disposto degli artt. 2722 e 2726 CP_1
cod. civ., trattandosi di transazioni economiche continuate e rilevanti e peraltro in contrasto con il contenuto del contratto di locazione.
La domanda deve essere conseguentemente rigettata.
Deve altresì rigettarsi la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente per intervenuta prescrizione quinquennale (eccepita dal ricorrente) dei canoni di locazione concernenti le mensilità da settembre 2024 a febbraio 2015 asseritamente non corrisposti dal conduttore
. Parte_1
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con compensazione del 50% (stante il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta) con condanna del ricorrente al Parte_1
pagamento del rimanente 50% delle spese di giudizio nella misura liquidata d'ufficio giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: da €
26.000,01 ad € 52.000,00). Essendo parte resistente ammessa a beneficio, dette spese vanno attribuite direttamente in favore dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3868/2020 R.G. – uditi i procuratori delle parti –, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) RIGETTA la domanda formulata da parte attrice;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata da
5 parte convenuta;
3) CONDANNA al pagamento del 50% delle spese di Parte_1
giudizio nei confronti dell'Erario liquidate in detta misura in complessivi € 3.526,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, VA e SA come per legge.
Riserva gg. 30 per il deposito della motivazione.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 15 Ottobre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2015 versati in eccesso rispetto a quanto preveduto nel contratto registrato e, per l'effetto,
3 Novembre 2021, n. 31429).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Dott.ssa Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3868/2020 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione Parte_1
di nuovo difensore, dall'Avv. Simone Labonia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Francesco Gaeta, n. 7
– attore –
CONTRO
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, CP_1
dall'Avv. Tiziana Fierro ed elettivamente domiciliata – unitamente al procuratore costituito
– in Salerno alla Via Lungomare Trieste, n. 26 c/o lo Controparte_2
[...]
[...] – convenuta – attrice in riconvenzionale –
Avente ad oggetto: restituzione somme da contratto di locazione.
All'udienza del 15 Ottobre 2025, a seguito di discussione orale, sulle conclusioni dei procuratori costituiti, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Il SI. , in data 1/2/2002 stipulava contratto di locazione (registrato in data Parte_1
18/10/2002) avente ad oggetto n. due immobili immobili, ubicati in Salerno, alla Via
Palinuro, n. 71 e 73, adibiti ad uso deposito, di proprietà della SI.ra , per il CP_1
canone mensile di € 900,00, oltre rivalutazione ISTAT. In data 16/03/2015 la SI.ra Per_1
, figlia della SI.ra , diveniva la nuova proprietaria degli immobili in virtù
[...] CP_1
di atto di donazione e divisione rogato per OT (Rep. 41892 - Racc. 19292). Persona_2
Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 27/07/2020,
, premesso di avere corrisposto alla locatrice a titolo di canoni Parte_1 CP_1
di locazione, dal gennaio 2007 fino al dicembre 2009, la somma di € 1.420,00 mensili e dal gennaio 2010 a luglio 2015 la somma di € 1.500,00 mensili, anziché € 900,00, come da contratto a titolo di canoni di locazione, la conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Salerno al fine di sentire accertare e dichiarare l'indebita corresponsione in favore della convenuta della somma di € 58.920 a titolo di canoni di locazione da gennaio 2007 a luglio
2 condannarla alla restituzione di detta somma, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese processuali.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la convenuta CP_1
eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di ripetizione. In particolare, quanto alla decadenza, deduceva che, ai sensi dell'art. 79 della legge 27.7.1978 n. 392, il termine semestrale accordato al conduttore per chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone concordato era spirato a seguito della riconsegna degli immobili in data 31 marzo 2017.
Quanto alla prescrizione, deduceva che il termine fosse irrimediabilmente spirato in relazione alle annualità dal 2007 in poi.
Sempre preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa, siccome rimedio meramente residuale
Nel merito, contrastava le avverse deduzioni, siccome destituite di fondamento, instando per il rigetto della domanda formulata dal ricorrente, nonché, in riconvenzionale, per la condanna di quest'ultimo alla corresponsione nei confronti di essa resistente della somma di
€ 5.800,00 dovuta per il mancato pagamento dei canoni di locazione a far data dal settembre
2014 sino al febbraio 2015, nonché, stante la responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc.
civ., per la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria.
Disposta nuova udienza di comparizione a seguito della domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente, all'udienza di discussione del 15 ottobre 2025, la causa, nel corso della quale era ammesso ed espletato interrogatorio formale della resistente, era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza alla presenza dei procuratori delle parti.
La domanda è infondata e non merita conseguentemente accoglimento.
3 Il rapporto locativo per cui è giudizio è sorto in virtù di contratto dell'1 febbraio 2002,
registrato in data 18 ottobre 2002, avente ad oggetto numero 2 immobili, ubicati in Salerno,
alla Via Palinuro, n. 71 e 73, in base al quale il conduttore, odierno ricorrente, si impegnava a corrispondere mensilmente il canone di locazione di € 900,00.
Risulta altresì documentalmente provato (cfr. documentazione allegata alla produzione di parte convenuta), che, con accordo dell'1 maggio 2012, le parti convenivano di ridurre, a far data dall'1 maggio 2012 e fino al dicembre 2012, il canone ad € 500,00 mensili, e, dal gennaio 2013, fino al dicembre 2023, ad € 700,00 mensili. Risultano inoltre allegate dalla convenuta ricevute di pagamento comprovanti la corresponsione dei canoni in misura ridotta
(rispettivamente di € 500,00 ed € 700,00) nei periodi cui al citato accordo dell'1 maggio
2012.
A fronte di dette allegazioni, parte ricorrente non ha provato di avere corrisposto le somme in eccedenza, peraltro ammontanti alla considerevole somma di € 58.920,00 asseritamente corrisposta in eccedenza in favore della locatrice a far data dal 2007 sino al CP_1
2015, essendosi limitata a depositare ricevute per € 700,00 relative alle mensilità di giugno,
luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2015, i cui importi peraltro appaiono confermare l'operata riduzione del canone ad € 700,00 per l'anno 2013 di cui all'accordo dell'1 maggio 2012.
Nemmeno costituisce prova degli esborsi che parte ricorrente assume eseguiti in eccedenza,
l'assegno bancario di € 1.500,00, posto che, a fronte dell'imputazione di pagamento da parte della locatrice a n. due canoni di locazione di € 700,00 ciascuno e spese di registrazione per
€ 100,00, incombeva sull'istante, che a tanto non ha ottemperato, l'onere di provare il collegamento del titolo di credito prodotto con il credito azionato (cfr. Cass. Civ., Ordinanza
4 Deve peraltro rilevarsi l'inammissibilità della prova articolata dal ricorrente, e rigettata dal
Tribunale, avente ad oggetto i pagamenti asseritamente eseguiti in contanti nelle mani della locatrice, ed odierna convenuta, , ostandovi il disposto degli artt. 2722 e 2726 CP_1
cod. civ., trattandosi di transazioni economiche continuate e rilevanti e peraltro in contrasto con il contenuto del contratto di locazione.
La domanda deve essere conseguentemente rigettata.
Deve altresì rigettarsi la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente per intervenuta prescrizione quinquennale (eccepita dal ricorrente) dei canoni di locazione concernenti le mensilità da settembre 2024 a febbraio 2015 asseritamente non corrisposti dal conduttore
. Parte_1
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con compensazione del 50% (stante il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta) con condanna del ricorrente al Parte_1
pagamento del rimanente 50% delle spese di giudizio nella misura liquidata d'ufficio giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: da €
26.000,01 ad € 52.000,00). Essendo parte resistente ammessa a beneficio, dette spese vanno attribuite direttamente in favore dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3868/2020 R.G. – uditi i procuratori delle parti –, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) RIGETTA la domanda formulata da parte attrice;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata da
5 parte convenuta;
3) CONDANNA al pagamento del 50% delle spese di Parte_1
giudizio nei confronti dell'Erario liquidate in detta misura in complessivi € 3.526,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, VA e SA come per legge.
Riserva gg. 30 per il deposito della motivazione.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 15 Ottobre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2015 versati in eccesso rispetto a quanto preveduto nel contratto registrato e, per l'effetto,
3 Novembre 2021, n. 31429).