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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 21098/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR NE Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. DR MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 21098/2025 R.G. promosso da
) (avv. BAZZOLI MONYA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. LICATA SILVANA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c..
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) Affidamento e responsabilità genitoriale
Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la residenza della madre in Brescia, via Temistocle Solera n. 45. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Il padre e la madre s'impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, l'istruzione e la salute del figlio, in conformità all'art-
337 ter c.c..
2) Collocamento del minore
La residenza di sarà collocata unitamente a quella della madre, oggi individuata in Persona_2
Brescia, Via Temistocle Solera n. 45, con obbligo per quest'ultima di comunicare al sig. Parte_2 ogni eventuale cambio di residenza. 3) Assegno di mantenimento per il figlio
Il signor verserà a titolo di concorso nel mantenimento del figlio un assegno Parte_2 Per_1 mensile di € 400,00, che verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario direttamente alla madre entro il 15 di ogni mese. Assegno sottoposto a rivalutazione annua secondo l'indice l'ISTAT per le famiglie d'operai e d'impiegati, il tutto fino al raggiungimento della completa autonomia economica da parte del figlio.
4) Ripartizione delle spese straordinarie
I genitori contribuiranno alle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 50% ciascuno Per_1 secondo quanto previsto dal Protocollo 14.07.2016 in vigore presso il Tribunale di Brescia.
5) Assegno unico universale
L'assegno unico universale sarà devoluto interamente alla madre.
6) Diritto di visita e frequentazione
Il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo la seguente Parte_2 Per_1 calendarizzazione:
- il martedì dalle ore 13,00 sino alle ore 8,00 del giorno seguente allorquando condurrà il figlio a scuola;
- il giovedì dalle ore 19,00, e comunque dal termine della seduta di psicomotricità, sino alle ore 8,00 del giorno seguente allorquando condurrà il figlio a scuola;
- il sabato dalle ore 9,00 alle ore 15,00/18,00, con facoltà per il padre di trattenere presso di sé il figlio per il pernottamento a seconda delle esigenze della madre e dei desideri del bambino;
- la domenica resterà con la mamma, con facoltà per il padre di tenere presso di sé il figlio Per_1
a seconda delle esigenze della madre e dei desideri del bambino.
Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
1) Festività e vacanze trascorre solitamente il Natale con entrambi i genitori presso i nonni materni;
talvolta il padre, se Per_1 disponibile, è presente anche per la festività di Pasqua. poi trascorre abitualmente il Capodanno Per_1 con la madre e la Pasquetta con il padre, se questi organizza qualche attività particolare o gita.
I genitori intendono mantenere anche per il futuro tale regolamentazione, stabilendo sin da ora altresì che, laddove in futuro decidessero di festeggiare separatamente il Natale e la Pasqua, gli stessi trascorreranno tali ricorrenze con il figlio alternativamente. Alternate saranno anche le ulteriori principali festività dell'anno.
Fermo quanto sopra, i genitori convengono che durante le vacanze natalizie e pasquali il padre frequenterà
secondo il calendario delle visite in uso durante l'anno. Per_1
Nel periodo estivo ciascuno genitore trascorrerà con il figlio un periodo di vacanza di 15 giorni complessivi, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo preavviso.
Tutto quanto sopra, fatto sempre salvo diverso accordo tra i genitori in ragione dei desideri del bimbo e delle esigenze di entrambi.
2) Documenti validi per l'espatrio
I genitori prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni documento utile ai fini dell'espatrio. 3) Clausola di chiusura
Le parti, fatte salve le pattuizioni di cui al presente atto, dichiarano di aver regolamentato e definito tra loro ogni questione economico-patrimoniale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 22/6/2018) e, con ricorso presentato in forma Per_1 congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR NE DR MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR NE Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. DR MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 21098/2025 R.G. promosso da
) (avv. BAZZOLI MONYA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. LICATA SILVANA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c..
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) Affidamento e responsabilità genitoriale
Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la residenza della madre in Brescia, via Temistocle Solera n. 45. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Il padre e la madre s'impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, l'istruzione e la salute del figlio, in conformità all'art-
337 ter c.c..
2) Collocamento del minore
La residenza di sarà collocata unitamente a quella della madre, oggi individuata in Persona_2
Brescia, Via Temistocle Solera n. 45, con obbligo per quest'ultima di comunicare al sig. Parte_2 ogni eventuale cambio di residenza. 3) Assegno di mantenimento per il figlio
Il signor verserà a titolo di concorso nel mantenimento del figlio un assegno Parte_2 Per_1 mensile di € 400,00, che verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario direttamente alla madre entro il 15 di ogni mese. Assegno sottoposto a rivalutazione annua secondo l'indice l'ISTAT per le famiglie d'operai e d'impiegati, il tutto fino al raggiungimento della completa autonomia economica da parte del figlio.
4) Ripartizione delle spese straordinarie
I genitori contribuiranno alle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 50% ciascuno Per_1 secondo quanto previsto dal Protocollo 14.07.2016 in vigore presso il Tribunale di Brescia.
5) Assegno unico universale
L'assegno unico universale sarà devoluto interamente alla madre.
6) Diritto di visita e frequentazione
Il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo la seguente Parte_2 Per_1 calendarizzazione:
- il martedì dalle ore 13,00 sino alle ore 8,00 del giorno seguente allorquando condurrà il figlio a scuola;
- il giovedì dalle ore 19,00, e comunque dal termine della seduta di psicomotricità, sino alle ore 8,00 del giorno seguente allorquando condurrà il figlio a scuola;
- il sabato dalle ore 9,00 alle ore 15,00/18,00, con facoltà per il padre di trattenere presso di sé il figlio per il pernottamento a seconda delle esigenze della madre e dei desideri del bambino;
- la domenica resterà con la mamma, con facoltà per il padre di tenere presso di sé il figlio Per_1
a seconda delle esigenze della madre e dei desideri del bambino.
Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
1) Festività e vacanze trascorre solitamente il Natale con entrambi i genitori presso i nonni materni;
talvolta il padre, se Per_1 disponibile, è presente anche per la festività di Pasqua. poi trascorre abitualmente il Capodanno Per_1 con la madre e la Pasquetta con il padre, se questi organizza qualche attività particolare o gita.
I genitori intendono mantenere anche per il futuro tale regolamentazione, stabilendo sin da ora altresì che, laddove in futuro decidessero di festeggiare separatamente il Natale e la Pasqua, gli stessi trascorreranno tali ricorrenze con il figlio alternativamente. Alternate saranno anche le ulteriori principali festività dell'anno.
Fermo quanto sopra, i genitori convengono che durante le vacanze natalizie e pasquali il padre frequenterà
secondo il calendario delle visite in uso durante l'anno. Per_1
Nel periodo estivo ciascuno genitore trascorrerà con il figlio un periodo di vacanza di 15 giorni complessivi, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo preavviso.
Tutto quanto sopra, fatto sempre salvo diverso accordo tra i genitori in ragione dei desideri del bimbo e delle esigenze di entrambi.
2) Documenti validi per l'espatrio
I genitori prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni documento utile ai fini dell'espatrio. 3) Clausola di chiusura
Le parti, fatte salve le pattuizioni di cui al presente atto, dichiarano di aver regolamentato e definito tra loro ogni questione economico-patrimoniale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 22/6/2018) e, con ricorso presentato in forma Per_1 congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR NE DR MA